STATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione " Articolo 1 Costituzione. E' costituita con SEDE in BERGAMO prov. (BG) via 4 NOVEMBRE N 14, CAP 24128, una Associazione Culturale denominata " MondoMediazione " (da ora in poi L Associazione ). Il logo dell Associazione è: Articolo 2 Scopo dell'associazione. L' Associazione non persegue alcuna finalità di lucro, è apartitica e apolitica, ha per scopo la promozione e la diffusione della cultura delle Alternative Dispute Resolution (da ora in poi ADR ) attraverso le seguenti attività: 1) Favorire la conoscenza delle ADR con l' impiego di tutti i mezzi tradizionali e moderni, in particolare del sito web www.mondomediazione.it. 2) Partecipazione ad attività multimediale. 3) Ricerca e sperimentazione nel settore ADR. 4) Attività didattiche, formative e ricreative riguardanti il settore delle ADR e delle loro applicazioni. 5) Organizzazione e coordinamento di manifestazioni proprie e/o di terzi. 6) Svolgimento di attività di animazione culturale e di studio anche attraverso la organizzazione di incontri, convegni, seminari, conferenze, dibattiti, mostre, pubblicazioni ed altri eventi similari. 7) L'Associazione potrà inoltre organizzare coordinare e partecipare ad incontri tematici, conferenze, lezioni anche presso altre istituzioni ed enti, predisponendo con la propria struttura, e/o in collaborazione con terzi, corsi di formazione e specializzazione nei vari settori delle ADR, il tutto nel rispetto e nel contesto delle vigenti norme e in armonia con la legge quadro in materia di formazione professionale. 8) Potrà, altresì, compiere ogni altra attività necessaria, utile od opportuna per lo sviluppo e la diffusione della cultura delle ADR, degli studi storici delle tecniche ad esse collegate e dello sviluppo degli scambi culturali, interregionali e internazionali. 1
9) Potrà, infine, partecipare ad iniziative culturali diverse, entrando a far parte di organismi associativi, sociali e consortili ed ancora definire forme di collaborazione, cooperazione con altre Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private, nonché con singoli, i quali devono conseguire scopi analoghi od affini a quelli dell Associazione o svolgere attività che consentano il raggiungimento degli scopi sociali dell' Associazione. In ordine al conseguimento degli scopi sociali, l' Associazione potrà inoltre svolgere ogni attività ad essi connessa, raggiungere accordi e quindi, compiere atti necessari a concludere ogni opportuna operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, beneficiare di contributi o sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati. Articolo 3 Membri. L Associazione è aperta a tutti, persone fisiche e giuridiche. Possono iscriversi all Associazione tutti coloro che condividono gli scopi dell Associazione. Il numero dei soci è illimitato. L ammissione dei nuovi soci è sottoposta ad approvazione del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile, previo versamento della quota associativa annuale, intrasmissibile e non rivalutabile, la cui entità sarà deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota annuale impedisce il rilascio e/o successivo rinnovo della qualifica di socio. L anno sociale decorre a partire dal 1 Gennaio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo può deliberare l iscrizione, quale socio onorario, di quelle persone il cui operato si sia manifestato inequivocabilmente in favore dei fini dell Associazione. L associato, al momento della sua iscrizione, conosce ed accetta completamente il presente Statuto. Articolo 4 Tipologie di soci. L Associazione prevede quattro tipologie di soci: Soci Fondatori. Soci Aderenti. Soci Sostenitori. Soci Onorari. Per ogni tipologia, il Consiglio Direttivo provvederà a definire la specifica quota associativa annuale. I Soci Fondatori sono eleggibili quali componenti del Consiglio Direttivo. I Soci Aderenti possono anche essi essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo. Possono essere nominati Soci Aderenti esclusivamente i Soci Sostenitori che ne fanno domanda e in possesso delle seguenti caratteristiche: - qualifica di Mediatore Civile ai sensi del DM 180/2010. - qualifica di Socio Sostenitore dell Associazione da almeno tre anni. 2
- aver partecipato, durante i tre anni previsti al punto precedente, all attività dell Associazione con almeno quattro pubblicazioni di articoli sul sito dell Associazione per ogni anno e con la partecipazione ad almeno un convegno o altra attività equivalente organizzata dall Associazione. La domanda per la qualifica quale Socio Aderente è sottoposta ad approvazione del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile, previo versamento della relativa quota associativa annuale definita dal Consiglio Direttivo, compensabile con la quota di Socio Sostenitore eventualmente già versata, intrasmissibile e non rivalutabile. I Soci Sostenitori partecipano all Associazione nei modi previsti al precedente Art. 3 del presente Statuto, hanno la possibilità di collaborare alle attività di studio e approfondimento delle ADR, non possono far parte del Consiglio Direttivo. È loro richiesto di partecipare alla vita associativa inviando articoli e/o commenti in materia di ADR. I testi inviati saranno valutati e selezionati per la pubblicazione sul sito dell Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari vengono nominati su iniziativa esclusiva del Consiglio Direttivo. Per essi non è prevista alcuna quota associativa, non possono far parte del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto nelle Assemblee. Articolo 5 Diritti dei Soci. Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci Onorari, concorrono a determinare le finalità delle attività sociali attraverso l esercizio del diritto di voto nelle assemblee. Ogni Socio ha diritto di recedere in qualunque momento, tramite lettera raccomandata a/r indirizzata al Presidente dell Associazione, presso la sede legale dell Associazione ex art. 1 del presente Statuto. Il recesso non da diritto ad ottenere la ripetizione della quota associativa. Articolo 6 Esclusione del Socio. L' esclusione del Socio, previa convocazione in contraddittorio, sarà deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta: - per indegnità nei confronti della Associazione o degli altri associati; - per condotta che costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Articolo 7 Organi dell Associazione. Sono organi dell Associazione: il Presidente il Vice Presidente il Tesoriere il Consiglio Direttivo l Assemblea dei soci 3
Ogni membro che ricopre una carica sociale all interno dell Associazione, potrà dimettersi con lettera raccomandata a/r indirizzata al Presidente dell Associazione, presso la sede legale dell Associazione ex art. 1 del presente Statuto. Articolo 8 Assemblea dei Soci. Le assemblee potranno essere ordinarie o straordinarie Articolo 9 Convocazione dell Assemblea. La convocazione dell Assemblea ordinaria si effettuerà almeno una volta all anno per l approvazione specifica del rendiconto economico finanziario e del bilancio preventivo e comunque ogni qualvolta il Presidente la riterrà opportuna. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante avviso inviato per mail agli associati ed esposto nella sede sociale almeno tre giorni prima della data di convocazione; nell'avviso medesimo dovranno essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno. Articolo 10 Legittimazione dell Assemblea. La convocazione dell Assemblea, potrà essere richiesta con lettera raccomandata a/r indirizzata al Presidente presso la Sede Legale dell Associazione ex art.1 del presente Statuto, dalla metà dei Soci più uno dei Consiglieri che dovranno proporre l ordine del giorno. In tale ipotesi l Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Articolo 11 Numero legale e svolgimento. L Assemblea ordinaria è sempre valida, purché regolarmente convocata ex art. 9; quella straordinaria è valida con la presenza della maggioranza dei soci in prima convocazione, comunque in seconda. A ciascun Socio spetta esclusivamente un voto che non potrà essere delegato ad altri. La presidenza dell Assemblea spetta al Presidente o al Vice Presidente; l Assemblea provvederà alla nomina di un segretario. L Assemblea può essere convocata anche al di fuori della Sede Sociale. Articolo 12 Quorum funzionale. Le delibere sono valide se adottate con la maggioranza semplice dei presenti all Assemblea. Articolo 13 Modifiche allo Statuto. Per eventuali modifiche al presente Statuto e per le delibere relative allo scioglimento della Associazione, occorre il voto unanime del Consiglio Direttivo. 4
Articolo 14 Funzioni del Consiglio Direttivo. L' amministrazione dell' Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto dai Soci Fondatori che si sono candidati e, secondo le previsioni del precedente art.4, dai Soci Aderenti anch essi candidatisi. I suoi membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Alla scadenza del termine i Consiglieri uscenti convocheranno apposita riunione per nominare il nuovo Consiglio Direttivo. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto nell Atto Costitutivo. Il Consiglio è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, dei quali comunque almeno tre soci fondatori. I Consiglieri provvederanno al loro interno alla nomina di un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo gestisce concretamente le attività e le iniziative delle quali all oggetto sociale; vigila sull osservanza dello Statuto; può redigere un regolamento interno che disciplini la vita dell' Associazione; esercita in via residuale tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi. Il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno i 3/5 dei suoi membri e nel suo seno delibererà a maggioranza semplice salvo quanto sopra previsto per i casi di nomina dei Soci Aderenti (Art.4) e di espulsione del Socio(Art.6). In caso di parità prevale il voto del Presidente. Al Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, spetterà la Presidenza del Consiglio medesimo e la rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. La semplice sottoscrizione del Vice Presidente comprova l' assenza e o l'impedimento del Presidente. Articolo 15 Convocazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni volta ne farà richiesta uno dei membri dello stesso, tramite comunicazione scritta, anche per mail, o telefonica e specificando l ordine del giorno. Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo riunito in video-conferenza hanno valore identico a quelle assunte in presenza fisica e producono gli stessi effetti nei confronti del Associazione stessa, dei Soci e dei Terzi. Articolo 16 Scioglimento del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo verrà sciolto qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti in seguito a formali dimissioni scritte. Articolo 17 Durata e potere della carica presidenziale. Il Presidente, nominato tra i Soci Fondatori, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente rappresenta l Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. 5
Articolo 18 Funzioni del Tesoriere. Il Tesoriere, nominato tra i Soci Fondatori, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Unitamente al Presidente e al Vice Presidente, provvede alla riscossione delle quote sociali. Articolo 19 Funzioni del Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento e compie le mansioni delegate dal Presidente. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Articolo 20 Durata dell Associazione. La durata dell' Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell Associazione il patrimonio sociale o le rimanenze liquide sono destinate ad altra Associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità. Gli esercizi sociali si chiudono alla fine di ogni anno solare; il primo si chiuderà il 31/12/2011. Articolo 21 Fondo sociale. Il fondo sociale è costituito: 1. dalle quote sociali annuali; 2. dai proventi di ogni iniziativa dell Associazione svolta ai fini dell art.2 del presente Statuto; 3. da contributi ed elargizioni a titolo di liberalità (testamenti e donazioni); 4. redditi derivanti dal patrimonio; 5. contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 6. rimborsi di Organismi Internazionali; 7. entrate derivanti da attività commerciali marginali e produttive. Articolo 22 Clausola di chiusura Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute, in quanto compatibili. 6