Burchvif - Via Molino Nuovo, 10 28071 Borgolavezzaro (NO) associazione di volontariato ai sensi del decreto P.G.R 13/4/93 n.



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STATUTO Burchvif - Via Molino Nuovo, 10 28071 Borgolavezzaro (NO) associazione di volontariato ai sensi del decreto P.G.R 13/4/93 n.1389 aderisce alla Federazione Nazionale Pro Natura ed a Pro Natura Piemonte www.burchvif.it info@burchvif.it 0321.885684

PREMESSA Premesso che la tutela dei beni culturali, ambientali, e tradizionali è un dovere per ogni cittadino, l Associazione si propone di operare direttamente affinché gli scopi e le finalità del presente statuto siano attuati ed indirettamente sollecitando enti pubblici e privati ed i cittadini, affinché sia presa coscienza della necessità di difendere, conservare e valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e tradizionale di Borgolavezzaro. ART.1 L Associazione si propone di operare per la ricerca, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e tradizionali di Borgolavezzaro privilegiandone, come destinatari, i cittadini. ART.2 La conoscenza dei beni culturali, ambientali e tradizionali rappresenta un esigenza primaria intesa a formare un quadro dei beni del territorio comunale, dei territori limitrofi e di quelli ad esso collegati storicamente o culturalmente. ART.3 L Associazione intende, inoltre, essere un veicolo per nuove idee e fucina per nuove realizzazioni sia culturali sia materiali nell intento preciso di contribuire al miglioramento culturale ed esistenziale della collettività, riservandosi di assumere tutte quelle iniziative, culturali ed operative che consentano di verificare il presente e predisponendo il futuro, lasciare l impronta di un serio impegno civico, sociale e morale. ART.4 Per beni culturali si intendono i beni archeologici, architettonici, artistici, archivistici, librari e storici. ART.5 Per beni ambientali si intendono i beni naturali, paesaggistici, la flora, la fauna e tutti quelli che concorrono a formare l ambiente in cui viviamo. ART.6 Per beni tradizionali si intendono le tradizioni storiche, il folklore, le leggende e le tradizioni popolari. ART.7 La tutela dei beni (art.4-5-6) consiste nella ricerca dei beni stessi, nella loro conservazione e protezione dall obsolescenza, nel controllo di una loro corretta fruizione e nella denuncia pronta ed immediata ovunque siano violate le norme di legge ad essi riferite e le comuni regole del vivere civile.

ART.8 La valorizzazione dei beni è diretta a rendere correttamente fruibili i beni stessi alla collettività anche mediante e tramite mostre, esposizioni e pubblicazioni saltuarie o permanenti. ART.9 Tutte le attività vengono svolte nel pieno rispetto delle leggi statali, regionali e comunali che regolano la materia. ART.10 L Associazione opera a contatto con l Amministrazione Comunale ed altri enti pubblici e privati intendendo integrare e sollecitare quanto gli stessi fanno o potrebbero fare per gli scopi del presente statuto. ART.11 La tutela dei beni culturali, ambientali e tradizionali è un preciso dovere per ogni socio. Essi rappresentano un patrimonio inalienabile e ad essi va dato tutto il valore, il rispetto, la considerazione che gli stessi meritano. ART.12 I soci rappresentano la forza vitale dell Associazione, concorrono singolarmente o collettivamente alla realizzazione degli scopi sociali e hanno i diritti ed i doveri che scaturiscono dallo statuto. ART.13 L iscrizione alla Associazione si attua acquisendo la qualità di socio. L iscrizione all Associazione è aperta a tutti; sola dote richiesta la volontà di operare continuativamente o saltuariamente affinché siano realizzati gli scopi dello statuto. ART.14 L Associazione comprende le seguenti categorie di soci: Socio ordinario; Socio sostenitore; Socio giovane; Socio onorario. Sono soci ordinari o sostenitori i soci che versano la quota sociale stabilita dall assemblea per tali categorie di soci. Sono soci giovani i soci che all atto del versamento della quota sociale non abbiano ancora compiuto il sedicesimo anno d età. Sono soci onorari i soci che, per particolari meriti, siano dichiarati tali dal Direttivo Amministrativo; i soci onorari non hanno l obbligo del versamento della quota sociale. La quota sociale viene determinata, di anno in anno, dall assemblea. Tutte le prestazioni fornite dai soci hanno il carattere della assoluta gratuità; possono, però, essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l attività prestata. I soci possono inserirsi in uno o più gruppi di lavoro.

ART.15 La qualità di socio si perde: a) per recesso; b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi; c) per comportamento contrastante con gli scopi dello statuto; d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Per i casi di cui ai punti c) e d) la perdita della qualità di socio è deliberata dall assemblea dei soci su proposta del Direttivo Amministrativo La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate. ART.16 L Associazione trae le proprie risorse economiche da: quote sociali; contributi di privati; contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. ART.17 L Associazione amministra le risorse di cui all ART.16 del presente statuto, i beni mobili ed immobili derivanti da acquisizioni gratuite ed onerose tramite gli organi statutari od organismi opportunamente predisposti. ART.18 Gli organi dell Associazione sono: l Assemblea; il Presidente; il Direttivo Amministrativo; i Gruppi di lavoro e ricerca; il Segretario cassiere; un capogruppo per ogni settore specifico; i Revisori dei conti. ART.19 L Assemblea è costituita dai soci ordinari e sostenitori iscritti dall anno precedente che siano in regola con il versamento delle quota sociali e dai soci onorari. Gli iscritti di età inferiore ai sedici anni (soci giovani) costituiscono una speciale categoria di soci senza diritto di voto nelle assemblee. L assemblea è indetta in sessione ordinaria una volta all anno ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Direttivo Amministrativo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo ( 1 / 10 ) dei soci aventi diritto al voto. Il bilancio dell Associazione è approvato in occasione dell assemblea indetta in sessione ordinaria.

Tutti gli incarichi elettivi vengono conferiti, a maggioranza semplice, in occasione dell assemblea indetta in sessione ordinaria. Le deliberazioni dell assemblea sono prese a maggioranza semplice e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. I soci possono farsi rappresentare nell assemblea da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. L assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal presidente mediante avviso con ordine del giorno affisso nella sede sociale e con comunicazione ad ogni socio, recapitata a domicilio almeno una settimana prima della convocazione, recante l indicazione della data, del luogo di convocazione stessa e degli argomenti all ordine del giorno. ART.20 Il Presidente è il responsabile dell Associazione, coordina le attività tra i vari gruppi, sovrintende le stesse, convoca e presiede le riunioni collettive. Fa parte del Direttivo Amministrativo, convoca e presiede lo stesso, è garante e responsabile della corretta applicazione dello statuto. ART.21 Il Direttivo Amministrativo è formato dal presidente e dai capi gruppo, esso amministra i fondi dell Associazione stabilendo spese ordinarie e straordinarie, presenta il bilancio all assemblea per l approvazione, dispone i pagamenti, ed a fronte di inequivocabili pezze giustificative, eventuali rimborsi, promuove azioni atte al reperimento dei fondi. Il Direttivo Amministrativo viene convocato dal presidente e le riunioni vengono verbalizzate. ART.22 I gruppi di lavoro sono i nuclei centrali sul piano operativo ed esecutivo; su loro si basano tutte le attività dell Associazione. Essi propongono ed eseguono come gruppo singolo, o con il concorso di altri gruppi, tutti gli interventi operativi, individuano gli obiettivi, pianificano gli interventi operativi, individuano gli obiettivi, pianificano gli interventi ed eseguono gli stessi. Le riunioni del gruppo di lavoro vengono convocate dal capogruppo in ordine alle esigenze dello stesso gruppo. La differenziazione in gruppi è realizzata per ragioni di praticità, efficienza ed inclinazione, ma si raccomanda la massima integrazione fra i gruppi con l interscambio continuo di informazioni e notizie in massima collaborazione. ART.23 Il segretario cassiere svolge mansioni di segreteria generale e archivio, è custode dei fondi dell Associazione, effettua le registrazioni di cassa, redige eventuali verbali, cura l annotazione degli aderenti nel libro dei soci, predispone per il buon funzionamento delle riunioni, può avvalersi di uno o più vice segretari.

ART.24 Il capogruppo coordina le attività del gruppo di lavoro, predispone ricerche e studi, propone incarichi specifici, convoca riunioni di gruppo e le presiede, sovrintende le attività operative del gruppo. Fa parte del Direttivo Amministrativo ed. in occasione dell assemblea ordinaria, presenta relazione sull attività del gruppo. ART.25 I revisori dei conti hanno funzione di controllo e di verifica su tutta la parte contabile dell Associazione. I revisori dei conti sono due. ART.26 Tutte le cariche sono elettive, vengono rinnovate dall assemblea ordinaria dei soci, sono totalmente gratuite e durano un anno. ART.27 L esercizio finanziario dell associazione termina l ultimo giorno del mese precedente quello dell assemblea ordinaria ed inizia un anno prima. ART.28 Essendo l Associazione un organismo al servizio di tutta la comunità, la stessa è rigorosamente apartitica, aconfessionale e gli utili di ogni tipo derivanti dall attività dell Associazione sono interamente impiegati nel perseguimento degli scopi statutari. ART.29 Eventuali modifiche allo statuto devono essere apportate dall assemblea a maggioranza semplice. Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall assemblea con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre quarti ( 3 / 4 ) dei soci. Gli eventuali fondi rimasti sono devoluti in beneficenza. Eventuali beni mobili ed immobili sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO ART.30 Per il primo anno i promotori dell Associazione indicono l assemblea costitutiva libera a tutti. ART.31 L Assemblea costitutiva approva lo statuto, elegge il presidente, i capigruppo, il segretario e i revisori dei conti. ART.32 Gli eletti dall assemblea costitutiva assumono immediatamente la loro funzione. ART.33 Si ritiene candidato ai vari incarichi chi viene proposto da almeno cinque soci e dietro accettazione. ART.34 Quando vi sia un solo candidato proposto per ogni singolo incarico, l elezione si effettuerà per alzata di mano. ART.35 Quando vi siano più candidati, l elezione verrà attuata tramite votazione a scrutinio segreto a maggioranza semplice. Le assemblee vengono verbalizzate. ART.36 ART.37 L assemblea ordinaria viene presieduta dal presidente fino al punto: rinnovo incarichi elettivi dell ordine del giorno. ART.38 In caso vi siano più candidati per i vari incarichi i soci provvederanno a formare un comitato elettorale che gestirà le elezioni. ART.39 Le votazioni a scrutinio segreto si effettueranno solo per quegli incarichi in cui vi sia pluralità di candidati. ART.40 Quando il presidente sia impossibilitato o rinunci a svolgere le proprie mansioni, le stesse saranno svolte da un sostituto scelto dal direttivo amministrativo nel suo interno. Tali funzioni saranno svolte fino al reintegro del titolare o fino alla assemblea ordinaria.

ART.41 Quando il caso sopra esposto si presenti per il segretario, il presidente designerà un sostituto con le medesime limitazioni dell articolo precedente. ART.42 Quando un capogruppo sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni o rinunci a svolgerle, il gruppo di appartenenza provvederà a designare un sostituto che farà funzioni fino al reintegro del titolare o fino alla assemblea ordinaria. ART.43 L assemblea decide sulla costituzione dei gruppi e sulla loro compatibilità con lo spirito dello statuto.