VISTA la L.R , n.20 "Norme per la tutela della acque dall'inquinamento" e s.m.i.;

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Determina N. 2563 del 18/07/2014 Oggetto: D.P.R. n.59 del 13.03.2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in favore di Grassi S.n.c. di Grassi Servizi S.r.l. & C. per lo stabilimento ubicato in Via del Granaio, 169 Poggio a Caiano (PO). IL DIRETTORE VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; RICHIAMATO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "norme in materia ambientale" ed in particolare la parte terza (norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche), la parte quarta (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) e la parte quinta (norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera); VISTA la L.R. 31.05.2006, n.20 "Norme per la tutela della acque dall'inquinamento" e s.m.i.; VISTO il D.P.G.R.T. n.46/r del 08.09.2008 e s.m.i. ("Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20") che disciplina gli scarichi idrici; CONSIDERATA la Legge Regionale 11 febbraio 2010, n.9 Norme per la tutela della qualità dell aria ambiente, in particolare l art.3, comma 1, che conferisce alle amministrazioni provinciali la competenza delle funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I del D.Lgs. 152/2006; VISTO l'art.8 della Legge 26 ottobre 1995, n.447 (Disposizioni in materia di impatto acustico); RICHIAMATA la determinazione della Provincia di Prato n. 45 del 13/01/2010, quale provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dallo stabilimento della ditta Grassi Moreno S.r.l. ubicato a Poggio a Caiano in Via del Granaio, 169; RICHIAMATA la determinazione della Provincia di Prato n. 942 del 16/03/2012, quale provvedimento di approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche e autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento contaminate in riferimento allo stabilimento della ditta Grassi Moreno S.r.l. ubicato a Poggio a Caiano in Via del Granaio, 169;

RICHIAMATA la Determinazione n 4157 del 27/11/13 con la quale, ai sensi dell art. 20 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e dell art. 49 della L.R. 10/2010, il progetto inerente il rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, è stato escluso dalla procedura di VIA, in relazione all'impianto di via del Granaio 169 nel Comune di Poggio a Caiano, proposto dalla Ditta Grassi s.n.c. di Grassi Servizi S.r.l. & C.; VISTA la domanda di AUA per lo scarico non in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, recupero rifiuti e impatto acustico, formulata dal signor Marco Grassi in qualità di Legale Rappresentante della società Grassi S.n.c. di Grassi Servizi S.r.l. & C., acquisita dal SUAP del Comune di Poggio a Caiano e trasmessa alla Provincia di Prato dallo stesso SUAP a mezzo PEC pervenuta in data 18/04/14; VISTA la nota Prot.n 12615 del 30/04/14, con la quale si chiedeva di integrare la domanda di AUA con la documentazione riguardante lo scarico idrico; VISTA la nota assunta agli atti con Prot.n 14652 del 12/05/14, con la quale la ditta in oggetto ha trasmesso la documentazione integrativa; CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Dip. Prevenzione dell'usl n.4 di Prato, assunto agli atti della Provincia con Prot.n 16332 del 04/06/14; CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Dip. Arpat di Prato, assunto agli atti della Provincia con Prot.n 17373 del 13/06/14; CONSIDERATO l'esito della riunione della Conferenza dei servizi tenutasi in data 13 Giugno 2014, come da verbale depositato agli atti, nell'ambito della quale i presenti per USL e Provincia di Prato, hanno espresso parere favorevole al rilascio dell'aua, subordinato al parere dell'ufficio legale, che è stato richiesto dal Servizio Ambiente al fine di stabilire se il concordato preventivo, al quale è soggetta la ditta è compatibile con lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06; VISTO il parere favorevole rilasciato dal Servizio Affari Legali della Provincia con Prot. n 20436 del 16/07/14; CONSIDERATO che per quanto attiene la matrice acustica la ditta ha presentato, in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, una valutazione di impatto acustico dalla quale si evince il rispetto dei limiti; CONSIDERATA la proposta tecnica del funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato allegata e parte integrante del presente provvedimento; RITENUTO, pertanto, di poter emettere il provvedimento di AUA a favore della ditta Grassi S.n.c. di Grassi Servizi S.r.l. & C. sulla base di quanto emerso in sede di Conferenza dei servizi relativamente alla riunione del 13/06/14, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi: autorizzazione dello scarico delle acque reflue, di cui alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 e della LR. 20/2006, recapitanti nel recettore denominato Rio Montiloni; autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; comunicazione o nulla osta di cui all'art.8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n.447; comunicazione in materia rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che il presente atto, per sua natura, non è soggetto al parere di regolarità contabile; DETERMINA DI PRENDERE ATTO della proposta tecnica del funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato allegata e parte integrante del presente provvedimento; DI EMANARE, ai sensi del DPR 13 Marzo 2013,n. 59, l'aua a favore della ditta Grassi S.n.c. di Grassi Servizi S.r.l. & C., avente sede legale in Via G. Nincheri, 5 Prato e stabilimento in Via del Granaio, 169 Poggio a Caiano, nella persona del Legale rappresentante Marco Grassi, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi: autorizzazione dello scarico delle acque reflue industriali, di cui alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 e della LR. 20/2006,recapitanti in pubblica fognatura; autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; comunicazione o nulla osta di cui all'art.8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n.447; comunicazione in materia rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06; secondo quanto precisato e prescritto nel presente dispositivo e negli Allegati n. 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; DI PRECISARE che ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera a), del D.P.R.59/2013 i suddetti titoli abilitativi sono sostituiti dal presente provvedimento di AUA; DI RICORDARE che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 e comma 6 del DPR 59/2013: - in caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni 4 anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente; - l'aua ha una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio, le modalità per il rinnovo sono quelle previste dall'art. 5 del D.P.R.59/2013 ; DI STABILIRE che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e dei disposti normativi vigenti, comporterà l applicazione delle sanzioni previste dalle normative di settore citate in premessa, in modo particolare dal D.Lgs.152/2006 e dalla legge 447/1995; DI FARE SALVE, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all attività dell impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni ed alle decisioni di cui alla Commissione Tecnica permanente ex art.24, R.D.147/1927; DI FARE SALVE altresì ulteriori prescrizioni e precisazioni relative ad aspetti (quali ad esempio quelle inerenti il rischio idraulico) di competenza di altri Enti e non ricompresi all'art. 3 del DPR 59/2013 tra i titoli abilitativi sostituiti dall'aua;

DI DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento è la Dottoressa Vittoria Giacomelli, funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato; DI RICORDARE che, ai sensi dell art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può presentare ricorso nei modi di legge avverso all atto stesso alternativamente al T.A.R. della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione; DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP del Comune di Poggio a Caiano al fine del rilascio del provvedimento conclusivo di AUA e per conoscenza alla ditta in oggetto, all'arpat e all'azienda USL n. 4, ad AIT n. 3, Publiacqua SpA e GIDA SpA; DI PUBBLICARE il presente atto all Albo Pretorio della Provincia di Prato. Il Direttore dell Area Ambiente e Infrastrutture Ing. Antonio De Crescenzo

PROPOSTA TECNICA La società Grassi S.n.c. di Grassi Servizi S.r.l. & C ha effettuato domanda di AUA per lo scarico non in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, recupero rifiuti e impatto acustico, formulata dal signor Marco Grassi in qualità di Legale Rappresentante della società, acquisita dal SUAP del Comune di Poggio a Caiano e trasmessa alla Provincia di Prato dallo stesso SUAP a mezzo PEC pervenuta in data 18/04/14. La documentazione presentata è stata successivamente, a seguito di richiesta della Provincia di Prato, integrata con la parte inerente lo scarico idrico. L'azienda svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione. Le attività di recupero operate dalla ditta Grassi (allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006) sono: R5: Riciclo/Recupero di altre sostanze inorganiche; R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12. Fanno parte del ciclo produttivo le seguenti attività: Accettazione del materiale in arrivo mediante autocarri allo stabilimento produttivo, pesa, verifica della documentazione di accompagnamento e del materiale; Scarico del materiale in arrivo presso l'area di stoccaggio e messa in riserva del materiale per le successive attività di recupero; Riduzione volumetrica dei rifiuti a mezzo di frantumatore a mascelle (marca REV, tipo GCV90) dotato di abbattimento di polveri attraverso nebulizzatore d'acqua e di elettrocalamita per la separazione di eventuali frazioni metalliche; Vagliatura del materiale lavorato per la separazione granulometrica delle diverso frazioni mediante vaglio (marca REV, tipo GCV 30) Le macchina di frantumazione e vagliatura (unica linea di produzione) possono lavorare fino a circa 50m 3 /h corrispondenti a 75 t/h (peso specifico del materiale 1,5 t/m 3 ). Lavorazione solo diurna per circa 8 ore/giorno (attualmente la capacità produttiva è sottoutilizzata, stimabile in circa 2-3 giorni a settimana di messa in marcia dell'impianto). Dalla vagliatura si originano due tipo di cumuli: Cumulo degli inerti stabilizzati; Altri cumuli di materiale di grande pezzatura (non pulverulento). Va richiamata la precedente Determinazione n 4157 del 27/11/13 con la quale, ai sensi dell art. 20 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e dell art. 49 della L.R. 10/2010, il progetto inerente il rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, è stato escluso dalla procedura di VIA, in relazione all'impianto di via del Granaio 169 nel Comune di Poggio a Caiano, proposto dalla Ditta Grassi s.n.c. di Grassi Servizi S.r.l. & C.. La necessità del rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 è ciò che ha fatto scaturire l'istanza di AUA. Infatti l'attività esercitata dalla Grassi, producendo scarichi idrici ( autorizzati dalla Provincia con determinazioni n. 45 del 13/01/2010 e n. 942 del 16/03/2012) ed emissioni diffuse da autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, quali titoli abilitativi obbligatoriamente sostituiti dall'aua ai sensi dell'art..2, comma 1, lettera a), del D.P.R.59/2013, rientra nel campo di applicazione del DPR 59/2013 anche per la parte inerente i rifiuti (comunicazione ex art 216 del D.Lgs. 152/06) che di per sé (nel caso di sola attività) non costituirebbe un titolo abilitativo obbligatoriamente sostituito dell'aua (la norma rimanda la facoltà al gestore di scegliere). Non solo, con l'aua viene sostituito anche il seguente titolo abilitativo: comunicazione o nulla osta di cui all'art.8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n.447, riferito alla matrice acustica. Per quanto attiene tale matrice, nell'ambito della Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA la ditta ha depositato una valutazione di impatto acustico, come richiesto dalla Conferenza dei servizi. La classe acustica riferita all'impianto è la classe III. La valutazione conclude evidenziando il rispetto dei limiti previsti dal Piano di

zonizzazione acustica del Comune. Su tale valutazione ARPAT ha espresso parere positivo come da nota del 18.11.2013 depositata agli atti. Per quanto attiene gli scarichi idrici, si ricorda che con determinazione n. 45 del 13/01/2010 fu runnovata l'autorizzazione allo scarico per i seguenti reflui : carico contrassegnato in planimetria come n. 1 Caratterizzato dall unione delle acque meteoriche di dilavamento di piazzale e dalle acque reflue industriali dovute all attività di lavaggio dei mezzi, effettuata di norma a mezzo di getti d acqua generati da compressori e talvolta con l utilizzo di apposito shampoo; scarico contrassegnato in planimetria come n. 2 Caratterizzato da acque reflue industriali, dovute all attività di lavaggio dei mezzi (effettuata al coperto) e da acque meteoriche provenienti dal dilavamento di piazzale su cui veniva svolta l attività di betonaggio, oggi, come dichiarato nella documentazione, inattiva. La qualità delle acque reflue industriali, è controllata a mezzo del pozzetto d ispezione prima dell ingresso delle acque meteoriche di dilavamento; scarico contrassegnato in planimetria come n. 3 Caratterizzato da acque meteoriche di dilavamento. E proveniente dalla zona ove principalmente vengono stoccati i cumuli di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle operazioni di costruzione e demolizione. Con determinazione n. 942 del 16/03/2012 fu approvato il piano di gestione delle acque meteoriche ed integrato il provvedimento del 2010. In relazione alle emissioni diffuse Il quadro emissivo è stato elaborato (nell'istanza di AUA) applicando i fattori di emissione di US-EPA con la raccolta AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission Factors) per ciascuna sorgente. Tutto ciò con quanto suggerito da ARPAT e Provincia di Firenze mediante le linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto carico o stoccaggio di materiali polverulenti pubblicata in attuazione del DPG 213/09 della Provincia di Firenze, valutando quindi l'impatto in termini di PM 10 Sono state considerate le seguenti sorgenti di polveri Transito di autocarri sull'area di stoccaggio e lavorazione; La formazione e lo stoccaggio di cumuli contenenti materiale pulverulento; l'erosione del vento dai cumuli; La frantumazione ed il vaglio del materiale avviato a recupero e tra I possibili recettori (abitazioni, scuole, ecc...) i seguenti (come indicato nella documentazione): R1 a circa 110 m dall'azienda; R2 a circa 130 m dall'azienda. Per ogni emissione specifica (transito autocarri, formazione e stoccaggio cumuli, erosione del vento dei cumuli, frantumazione e vagliatura del materiale) in relazione sono riportati i calcoli per effettuare la stima delle emissioni specifiche espresse in g/h (sommatoria totale = 215 g/h di emissione diffusa). Essendo i ricettori posti ad una distanza compresa fra i 100 e i 150 m è stato possibile concludere che non sono necessarie ulteriori valutazione e che tali emissioni risultano compatibili con i limiti vigenti (nessuna azione per recettori posti fra i 100 e i 150 m con limiti <360 g/h). In data 13 Giugno 2014 si è tenuta la Conferenza dei servizi nella quale è stato espresso parere positivo. Sono emersi in particolare gli aspetti di seguito descritti per singola matrice: EMISSIONI IN ATMOSFERA (polveri): verrà prescritto quanto segue, tenuto conto che il piazzale risulta completamente asfaltato: mantenere irrigazione dei cumuli e dell'area; mantenere i cumuli ad altezza tale da non superare la barriera arborea esistente; mantenimento in perfetto stato della barriera arborea verso i recettori sensibili; In ogni caso nel provvedimento verrà inserita la riserva di rivedere le prescrizioni in caso di esposti. SCARICHI IDRICI: in relazione all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche contaminate vigente è stato confermato dal tecnico della ditta che per quanto attiene il piazzale di

stoccaggio rifiuti (scarico n. 3), le amd pervengono al punto di scarico grazie alla pendenza della pavimentazione e all'esistenza di muretti perimetrali. RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI: I presenti per il Comune richiamano l'attenzione al fatto che la ditta ha presentato istanza di Piano attuativo in data 12.03.2013 prot. 3304 presso il proprio Comune, ad oggi sospesa, che prevede il cambio di destinazione d'uso per riconversione prevalente a civili abitazioni. Pertanto i presenti per il Comune chiedono l'adozione di eventuali provvedimenti finalizzati al ripristino dei luoghi e all'indagine preliminare (caratterizzazione suolo sottosuolo), al momento della dismissione dell'attività. A tal proposito i presenti per la Provincia rilevano che nel provvedimento di AUA verrà prescritto di attenersi agli adempimenti indicati nel Piano Provinciale delle Bonifiche. IMPATTO ACUSTICO: la ditta ha presentato, in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, una valutazione di impatto acustico firmata da tecnico competente in acustica ambientale il quale dichiara il rispetto dei limiti. Pertanto non vengono rilevati problemi per tale matrice. Proposta Tutto ciò premesso, considerato l'esito della Conferenza dei servizi del 13 Giuno 2014, il parere emesso dagli Enti nell'ambito della Conferenza dei servizi medesima, nulla osta all'emanazione del provvedimento AUA da trasmettere al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo e abilitante di AUA, con le precisazioni e prescrizioni di seguito descritte. Il provvedimento di AUA di competenza della Provincia dovrà essere emanato, ai sensi del DPR 13 Marzo 2013,n. 59, l'aua a favore della ditta Grassi S.n.c. di Grassi Servizi S.r.l. & C., avente sede legale in Via G. Nincheri, 5 Prato e stabilimento in Via del Granaio, 169 Poggio a Caiano, nella persona del Legale rappresentante Marco Grassi, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi: autorizzazione dello scarico delle acque reflue industriali, di cui alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 e della LR. 20/2006,recapitanti in pubblica fognatura; autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; comunicazione o nulla osta di cui all'art.8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n.447; comunicazione in materia rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06; Il provvedimento della Provincia dovrà precisare che ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera a), del D.P.R.59/2013 i suddetti titoli abilitativi sono sostituiti dal provvedimento di AUA; Il provvedimento della Provincia dovrà ricordare che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 e comma 6 del DPR 59/2013: - in caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni 4 anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente; - l'aua ha una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio, le modalità per il rinnovo sono quelle previste dall'art. 5 del D.P.R.59/2013 ; Nel provvedimento si dovrà stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e dei disposti normativi vigenti, comporterà l applicazione delle sanzioni previste dalle normative di settore citate in premessa, in modo particolare dal D.Lgs.152/2006 e dalla legge 447/1995; Il provvedimento della Provincia dovrà fare salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all attività

dell impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni ed alle decisioni di cui alla Commissione Tecnica permanente ex art.24, R.D.147/1927; Il provvedimento della Provincia dovrà fare salve altresì ulteriori prescrizioni e precisazioni relative ad aspetti (quali ad esempio quelle inerenti il rischio idraulico) di competenza di altri Enti e non ricompresi all'art. 3 del DPR 59/2013 tra i titoli abilitativi sostituiti dall'aua. Per le prescrizioni tecniche di dettaglio inerenti ciascuna matrice ambientale la presente proposta rimanda ai contenuti di cui agli Allegati che dovranno costituire parte integrante e sostanziale dell'aua. Il Funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato Dottoressa Vittoria Giacomelli

ALLEGATO N. 1 EMISSIONI DIFFUSE - POLVERI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE Prescrizioni: - deve essere mantenuta l'irrigazione dei cumuli e dell'area; - i cumuli devono essere mantenuti ad altezza tale da non superare la barriera arborea esistente; - la barriera arborea deve essere mantenuta in perfetto stato verso i recettori sensibili. La Provincia si riserva di adeguare e modificare le suddette prescrizioni nel caso di esposti per disturbo derivante dalle polveri

ALLEGATO N. 2 SCARICHI IDRICI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE Vengono autorizzate ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, le acque reflue provenienti dallo stabilimento ubicato in Comune di Poggio a Caiano, Via Granaio n. 169 e recapitanti nel Rio Montiloni. Precisamente le tipologie di reflui autorizzate sono le seguenti: Acque meteoriche di dilavamento di piazzale, previo trattamento, che danno origine allo scarico n. 1, indicato nella planimetria depositata agli atti; Acque reflue industriali derivanti dal lavaggio dei mezzi, previo trattamento, che danno origine allo scarico n. 2, indicato nella planimetria depositata agli atti; Acque meteoriche di dilavamento di piazzale, previo trattamento, che danno origine allo scarico n. 3, indicato nella planimetria depositata agli atti; DI PRESCRIVERE nello specifico quanto segue: (Acque reflue industriali) Provenienti dal lavaggio dei mezzi - il rispetto dei limiti (in uscita dal sistema di trattamento) di cui alla Tabella 3 all Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06, previsti per il recapito non in pubblica fognatura; - devono essere lasciate a disposizione dell Autorità di controllo eventuali registrazioni delle operazioni di manutenzione del sistema di trattamento; - deve essere tenuto sul luogo, in prossimità dei sistemi di trattamento, a disposizione dell autorità di controllo: il registro degli autocontrolli, dove dovranno essere annotati i risultati analitici e la procedura di campionamento, relativamente alle principali sostanze scaricate; - in relazione al suddetto punto dovranno essere determinati almeno una volta all anno COD, Solidi sospesi e Idrocarburi totali. La prima analisi dovrà essere trasmessa ad ARPAT e Provincia di Prato. Acque meteoriche contaminate - il rispetto, in uscita ai singoli sistemi di trattamento, dei limiti di cui alla Tabella 3 all Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06, previsti per il recapito non in pubblica fognatura; - devono essere tenuti sul luogo, in prossimità dei sistemi di trattamento, a disposizione dell autorità di controllo: a) il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione di cui al punto 3 del Capo 2 dell'allegato 5 al DPGR 46/R/2008, con annotate le operazioni svolte ivi previste nonché le modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti, quantitativi smaltiti e relativa destinazione (registri rifiuti e adempimenti ex art. 188 bis del D.Lgs. 152/06); b) il registro degli autocontrolli, dove dovranno essere annotati i risultati analitici e la procedura di campionamento, relativamente alle principali sostanze scaricate; - in relazione al punto b dovranno essere determinati almeno una volta all anno Solidi sospesi e idrocarburi totali. La prima analisi dovrà essere trasmessa ad ARPAT e Provincia di Prato. Restano, in ogni caso valide le prescrizioni di cui alla determinazione n. 45 del 13/01/2010 e n. 942 del 16/03/2012 laddove non in contrasto con il presente provvedimento.

ALLEGATO N 3 EMISSIONI SONORE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE PRESCRIZIONI: In caso di modifiche sostanziali dell impianto che possono apportare un incremento significativo dei livelli di emissione sonora, la ditta dovrà presentare ad ARPAT, Comune di Poggio a Caiano, Provincia di Prato e Azienda USL n. 4 una valutazione di impatto acustico al fine di dimostrare il rispetto dei limiti anche a seguito della modifica.

ALLEGATO N. 4 RECUPERO RIFIUTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE La ditta potrà esercitare le seguenti attività di recupero rifiuti: Punto del D.M. 05/02/98 Allegato D.M. 05/02/98 Attività all. C D.Lgs. 152/06 Attività di recupero Q.tà massima t/anno CER 7.1 1 sub 1 R13 R5 7.1.3 a,c 10.000 170101-170102-170103 170107-170904-101311 7.2 1 sub 1 R13 R5 7.2.3 b 500 010399-010408-010413 7.2 1 sub 1 R13 R5 7.2.3 d 500 010399-010408-010413 7.2 1 sub 1 R13 R5 7.2.3 f 500 010399-010408-010413 7.6 1 sub 1 R13 R5 7.6.3 b 500 170302 7.11 1 sub 1 R13 R5 7.11.3 d 500 170508 7.17 1 sub 1 R13 R5 7.17.3 b 500 010102 7.17 1 sub 1 R13 R5 7.17.3 e 500 010102 7.31 bis 1 sub 1 R13 R5 7.31.3 c 500 170504 totale 14.000 Prescrizioni: a) le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo, dell'ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro; b) la gestione dell'attività di recupero rifiuti dovrà essere condotta nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 05/02/98; c) la ditta, avendo presentato istanza di Piano attuativo in data 12/03/2013 Prot.n 3304 presso il Comune di Poggio a Caiano, che prevede il cambio di destinazione d'uso dell'area in questione per riconversione prevalente a civili abitazioni, dovrà effettuare, al momento della riconversione, le verifiche necessarie a comprovare le condizioni di integrità ambientale delle aree, secondo quanto stabilito nel Piano Provinciale delle Bonifiche per i siti di recupero rifiuti oggetto di riconversione. A tal fine dovrà essere presentato all'amministrazione competente all'approvazione del progetto di recupero, un apposito piano di investigazione redatto in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.