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C i t t à di C a s t e l l a m m a r e di S t a b i a (Provincia di Napoli) Settore Lavori Pubblici R.fc.. O~WJAN'2.E 111. Q-A.jJ. L Protocollo n. 29345 del 22.06.2012 I L DIRIGENTE VISTO il Codice della Navigazione ed il regolamento per la Navigazione Marittima; VISTO il D.P.C.M. 21/12/1995 con il quale vennero individuate le aree sottratte alla gestione Regionale; VISTO il D.Lgs. n 96 del30/3/1999 artt. 40, 41 e 42, riguardante il trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di gestione del demanio marittimo ad uso turistico - ricreativo; VISTA la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 395 del 28/03/06, concernente gli indirizzi operativi in materia di demanio marittimo; VISTA la Circolare n. 120- serie I- del24.05.2001 del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativa tra l'altro all'emissione delle ordinanze balneari; VISTO l'art. IO della Legge n 88 del 16/03/2001; VISTO il D. M. del 18.09.06 che amplia la Circoscrizione territoriale dell'autorità Portuale di Napoli estendendola al porto di Cimare di Stabia; VISTO l'art. 251, lett. e) L. 296, del27/12/07 (Legge Finanziaria 2007 ), concernente" l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione"; VISTA l 'Ordinanza di Sicurezza Balneare no 39/20 l O della Capitaneria di Porto di Castellammare VISTA la Legge della Regione Campania n l O del l 0/05/2012 RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Castellammare di Stabia; ORDINA Art. l- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE. Nel periodo della stagione balneare devono timzionare, presso le strutture balneari, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni, a cura dello stabilimento dovrà essere issata una bandiera rossa ed esposto un cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue) con la seguente dicitura. "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DJ SALVATAGGIO". Le prescrizioni che seguono. sono intese ad assicurare una più proticua utilizzazione a scopo balneare ddla aree demaniali marittime frequentate in genere da bagnanti. Lo scopo pcraitro e qudlo di consentire la pubblica fruizione delle zone demaniali marit e assentite in concessione, nonché dei servizi alle medesime connesse.

Art. 2- DIVIETO DI BALNEAZIONE La balneazione è vietata: - nell'ambito dell'area portuale a carattere commerciale e da diporto ; nelle aree in concessione ai privati per scalo ed alaggio imbarcazioni e nei rispettivi specchi acquei antistanti; - nelle aree interdette per pericolo di caduta massi o per eventuali pericoli, come distinte con separati provvedimenti; nelle aree in cui vige il divieto di balneazione. Art. 3- PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE Nell'ambito delle spiagge, stabilimenti balneari e assimilati nonché negli specchi acquei destinati agli usi balneari E' VIETATO: A) Esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro senza la preventiva autorizzazione amministrativa; B) Transitare e sostare con veicoli di qualsiasi genere sull'arenile, fàtta eccezione per quelli adibiti a servizio di polizia e soccorso e nei casi di indispensabile transito per il rimessaggio di unità da diporto per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni; il divieto di sosta è esteso alle zone demaniali retrostanti qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l'accesso al mare e/o agli stabilimenti; C) Sostare od occupare con ombrelloni, sedie, sdraio, sgabelli, teli. etc.,la fascia della battigia per mt. 5 e/o comunque per una profondità non inferiore a mt. 2, in relazione dell'orografia del territorio e alla profondità dell'arenile; tale fascia è destinata esclusivamente al libero transito e con divieto assoluto di permanenza, escluso i m. zzi di soccorso e le strutture destinate a tale scopo; D) Condurre o fàr permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola ivi compresi quelli utilizzati da fotografi, cineoperatori o altri. Sono duse dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, i cani guida per i non vedenti, i cani adibiti al servizio di guardia per il periodo compreso nell'orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari. E) Collocare tende, roulottes, campers e simili sulle spiagge libere adibite al pubblico uso; F) Praticare qualsiasi tipo di giuoco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone o recare disturbo ai bagnanti l gioco del pallone, pallavolo, pallamano, tamburello, ecc.. ) fàtta salva la possibilità di praticare gli stessi all'interno di idonei spazi destinati all'esercizio di tali attività. G) Organizzare o svolgere manifestazioni di qualsiasi genere (feste. gare sportive, spettacoli, ecc.. ) sia sulle zone demaniali a terra che in mare, senza specifica autorizzazione; H) Accendere fuochi o fornelli sia sulle spiagge che nelle cabine; I) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere ovvero immondizie sia pure contenute in buste, se non negli appositi contenitori sistemati a cura dell'ammine Com/le o dei Concessionari. E' altresì vietato lavare utensili. biancheria ed altri indumer i; J) Mantenere recinzioni perpendicolari alla battigia in tilo spinato o comunque realizzato con materiale che non sia a giorno e che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità; K) Realizzare opere, ovvero predisporre strutture che non siano conformi alla vigente normativa in materia di visitabilità degli stabilimenti balneari e di et1èttiva possibilità dì accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap c che comunque possano costituire pregiudizio per la libera fruizione delle aree demaniali da parte della predetta categoria di persone ; L) Effettuare la pubblicità. sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifcstini cd il lancio degli stessi anche a mezzo di aerei. /

M) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore a 300 metri, ad eccezione di mezzi di soccorso e polizia. N) Disturbare la quiete ed il riposo dei bagnanti e degli abitanti della zona con schiamazzi o comportamenti rumorosi. In particolare, gli apparecchi di diffusione sonora non devono essere tenuti ad alto volume ed, in ogni caso, non devono essere utilizzati nelle ore dalle 13.00 alle 17.00; O) Introdurre e usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione; P) Stendere, lavare o sistemare reti o altre attrezzature da pesca. Art. 4 - PRESCRIZIONI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI E PER LE AL TRE CONCESSIONI AD USO PUBBLICO. Ai sensi dell'art. l della L.R. n. 10/2012, nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PU AD) e comunque tino al 31 dicembre 2013, è consentito ai titolari di concessioni demaniali marittime, previa presentazione di apposita istanza entro sessanta giorni dali' entrata in vigore della L. R. n. l 0/2012, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, l'uso degli stabilimenti balneari ed elioterapici oggetto della concessione e delle relative strutture per l'intero anno solare. I titolari di concessioni demaniali garantiscono l'accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12. Agli effetti della presente ordinanza, per stabilimenti balneari si intendono anche le cabine o qualsiasi attrezzatura balneare situata su aree demaniali o su zone prospicienti poste al servizio della collettività, (enti, associazioni, circoli, alberghi, campeggi e simili ). Gli esercenti di impianti balneari ubicati sia sul pubblico demanio marittimo o su proprietà, compresi sul territorio comunale devono conformarsi alle condizioni stabilite dall'autorità nell'atto concessivo. nonché garantire la costante e puntuale osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art.3, rispondendo direttamente delle eventuali mancanze. Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 6.00 alle ore 19. 00. l concessionari/gestori di stabilimenti balneari devono: A) Munirsi delle prescritte licenze e/o autorizzazioni previste dalla vigente normativa; B) Osservare tutte le norme intese ad assicurare la stabilità degli impianti previo collaudo di un tecnico abilitato per la salvaguardia della pubblica incolumità C) All'inizio della stagione balneare e!tettuare la revisione e la manutenzione di tutti gli impianti, delle attrezzature e dei servizi, affinché siano in perfetta efficienza; D)!l concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio d'acqua antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti. E) Curare la pulizia e l'igiene degli eventuali tratti di arenile liberi, adiacenti all'arca in concessione per un'ampiezza di metri 50 per lato laddove non contìna con spiaggia ad uso pubblico in aftìdamento al Comune o a Enti diversi dello Stato; F) Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. G) La fascia di mt. 5.00 c comunque non infèri< e a mt. 2.00 della battigia, in relazione a particolari condizioni orograliche. deve essere sempre tenuta libera da qualsiasi ingombro; non i: consentita sulla battigia la sosta, ne b posa di a~ciugamani. ombrelloni, sdraio o lettini. H) E tatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero c gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al li ne di balneazione. )

I) Dotare gli impianti balneari di bagno, spogliatoio e idonei percorsi orizzontali che facilitino la visitabilità dello stabilimento e l'accesso al mare conformemente alle disposizioni contemplate dalla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. I concessionari potranno altresì predisporre, al tine di consentire la mobilità dei soggetti portatori di handicap all'interno delle aree in concessione, altri percoroi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino nel titolo concessivo. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrotè in concessione, previa semplice comunicazione all'autorità comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare; J) Delimitare l'arenile in concessione con materiali a giorno che non costituiscono pericolo per chiunque. E comunque vietato l'uso di filo spinato e la delimitazione deve in ogni caso arrestarsi prima della battigia; K) Le zone concesse possono essere recintate, fatta salve la fascia, compresa tra mt. 5,00 e mt. 2,00 in relazione all'orografia del territorio e alla profondità dell'arenile, della battigia, con paletti a giorno( paletti in legno e cima arrotondata o con paletti in tèrro colorati in bianco e uniti con cima) o con incannucciata di altezza non superiore a m t. l,30 di guisa da consentire la visuale del mare; L) Tenere esposti al pubblico, in luogo ben visibile, una planimetria del complesso balneare con apposita leggenda, indicante le diverse destinazione d'uso dello stabilimento, nonché una tabella sulla quale siano indicate le tariffe applicate per l'uso dei servizi di spiagge redatte in almeno quattro lingue ; M) Osservare le vigenti norme antincendio e le eventuali disposizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco mantenendo comunque, in piena efficienza un adegualo numero di estintori e precisamente un estintore ogni 50 cabine, o frazione di cinquanta superiore 20, oltre a quelli prescritti per i locali destinati ai vari servizi complementari ( bar, ristoranti, cucina, ecc.. ) da collocarsi nei punti più adatti per il loro immediato impiego; O) Dotare lo stabilimento di una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente quanto richiesto dalle competenti Autorità, o quantomeno l'occorrente per far fronte a piccole ferite, ustioni, punture di insetti o di pesci ed inoltre: 3 bombole individuali di ossigeno da l 000 litri, ovvero 2 da 2200 litri, con manometro e riduttore di pressione e sistema di erogazione, mascherina e/o occhialini; una cannula di respirazione bocca a bocca; pallone 'ambu" completo di mascherina; una idonea barella; un lettino per visita medica; Tutto il materiale di pronto soccorso deve essere custodito in un armadio sul quale deve essere affissa una targa con la scritta in rosso" PRONTO SOCCORSO", L 'assistenza sanitaria deve essere assicurata secondo le norme prescritte dalle Autorità competenti in materia. P) Esercitare una efficace sorveglianza al tine di prevenire incidenti alle persone, furti nelle zone destinate ad effettuare depositi regolari " o i ne. ~di. La presenza anche sospetta di ordigni. di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni deve essere immediatamente segnalato ali' Autorità Comunale competente ; Q) Provvedere alla realizzazione dell'impianto o sistema per assicurare l'erogazione di acqua potabile anche per le docce. E' assolutamente vietato a chi fruisce del libero e gratuito accesso alla battigia per il suo attraversamento o per la balneazione, depositare rifiuti sugli arenili in concessione. lìnanche nei contenitori di raccolta a servizio degli stabilimenti balneari. E vietato servirsi delle docce per eseguire shampoo. lavaggio di costumi. di indumenti o di altro. Ogni stabilimento deve essere dotato dd numero di docce prescritte ( una doccia ogni 25 cabine cnn ;ninimo di una ), nonché Ji impianto '-' ~istcma idoneo che colleghi i servizi igienici alla rct..: tògnaria comunale, ovvero essere dotato di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

l servizi igienici per disabili di cui alla legge l 04/92 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione. Per l'esercizio di cucine, sale da pranzo, dispense, locali comunque destinati alla confezione ed alla distribuzione di cibi, devono essere osservate le norme per la lotta contro gli insetti e per la conservazione dei generi alimentari emanate dalle competenti Autorità sanitarie. Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande deve essere munito della "Tessera sanitaria" secondo la vigente normativa in materia. ART. 5- DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e della legge regionale 1/2000. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma itinerante. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione comunale per l'esercizio di tale attività. ART. 6- DISPOSIZIONI FINALI Per quanto concerne gli aspetti della sicurezza della balneazione e della navigazione, si fa espresso rinvio alle prescrizioni emanate dalla Capitaneria di hrto di Castellammare di Stabia. Il presente provvedimento deve essere esposto a cura dei concessionari in un luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo. Gli Utliciali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della relativa esecuzione. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il tàtto non costituisca più grave reato e salve in tal caso le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dali 'illecito compartimento, saranno perseguiti come previsto e applicato dal Codice della Navigazione (art. 1164) nonché in applicazione delle procedure previste dai C.P. ( artt. 650 e 659 ). Si dispone che copia della presente sia pubblicata all'albo Pretorio del Comune in via permanente ed inviata alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ed al Comando di polizia Municipale per i controlli di competenza all'ufficio. Se ne dispone, inoltre, la notifica, ai concessionari titolari di concessioni demaniali marittime, all'esercizio di stabilimento balneare cd attività elioterapica. Occupazioni abusive di suolo demaniale o abusi di occupazione in violazione alla presente ordinanza dovranno essere immediatamente rimossi o eliminati a cura del contravventore, in caso contrario provvederanno gli Agenti o Ufficiali di P J., i quali potranno ewntualmente avvalersi anche della collaborazione di personale del servizio manutenzione di questo Comune o altro personale idoneo, depositando quando rimosso in sito idoneo con spese di rimozione trasporto e deposito a c:arico del trasgressore, quantiticate torfettariamente in euro 60.00 al giorno, per i punti di cui all'art.3, oltre ai costi effettivamente sostenuti per la rimozione l'eventuale trasporto e custodia, purché documentati contabilmcnte. Castellammare di Stabia, Jì 2 2 SIU. 2012 Il èirigente del Settore ~na;.at~a"ngeio Canceimo ----- \j }Jj j ~