Associazione Bancaria Italiana Convegno Credito alle famiglie 2009 Sessione C2 La partnership tra banche e istituzioni per il credito alle famiglie Roma, Palazzo Altieri, 24 giugno2009 Il Fondo di credito per i nuovi nati Roberto G. Marino Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia
Il Fondo di credito per i nuovi nati Il Fondo di credito per i nuovi nati è stato istituito con il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con legge n. 2 del 2009 ( cd decreto anticrisi ), che ha previsto anche i bonus straordinari per le famiglie e ulteriori agevolazioni sulle tariffe elettriche e del gas. E destinato ad assistere con una garanzia pubblica prestiti alle famiglie con figli nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011 e ha una dotazione di 25 milioni per ciascuno dei tre anni. E stato integrato di 10 milioni per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti alle famiglie con nuovi nati portatori di malattie rare.
L obiettivo Riduzione del costo del credito per le famiglie che hanno avuto un figlio negli anni 2009, 2010 e 2011 L offerta Prestito personale, con tasso fisso agevolato garantito dal Governo Qualsiasi destinazione d uso, non è legato a specifiche tipologie di spesa La garanzia Il Fondo interviene quale garanzia sussidiaria dell esposizione e non come contributo in conto interessi (se non nel caso delle famiglie con figli affetti da malattie rare) Copertura della garanzia: 50% dell importo (75% per le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro)
Caratteristiche del prodotto Importo massimo: 5000 euro Durata: massimo 5 anni Tasso fisso non superiore al 50% del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente da Banca d Italia per la categoria Crediti personali e altri finanziamenti offerti alle famiglie Entro il limite del 20% della disponibilità iniziale del Fondo la garanzia è elevata al 75% per i richiedenti con ISEE non superiore a 15000 euro Garanzia a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile
Verifica dei requisiti: istituto finanziatore sulla base della documentazione indicata nella convenzione Valutazione del merito creditizio: a discrezione dell istituto finanziatore, tenuto conto della garanzia pubblica Accesso al fondo di garanzia: collegamento telematico tra gli istituti di credito ed ente gestore verifica della disponibilità e accantonamenti Recupero crediti: sollecito a pagare dopo tre mesi della scadenza della nota insoluta. Dopo ulteriori 60 giorni, può essere richiesta all ente gestore la corresponsione dell importo dovuto, nella percentuale e con le modalità previste dalla convenzione.
Decreto del Sottosegretario delegato alle politiche della famiglia di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze Protocollo d intesa con Abi disciplina le modalità di adesione all iniziativa, e la tipologia del finanziamento, il costo massimo delle operazioni di finanziamento, stabilisce le regole del Fondo in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale Individuazione di un soggetto gestore del Fondo, che si interfaccerà con le banche con un sistema informatico ad hoc (verifica la disponibilità del Fondo e ammette alla garanzia, corrisponde alle banche la garanzia in caso di insolvenza, corrisponde il contributo in conto interessi sulle operazioni intestate a famiglie con figli malati, provvede al recupero del credito nei confronti dei debitori insolventi per i quali sia stata escussa la garanzia) Convenzioni tra Dipartimento e i singoli istituti bancari che intenderanno aderire all iniziativa riprendono i contenuti del protocollo con Abi, ma potranno prevedere condizioni migliori Sito web dedicato, gli interessati potranno accedere a tutte le informazioni necessarie ad utilizzare l agevolazione e sarà possibile mettere a confronto le condizioni offerte dalle singole banche Campagna informativa
Contributo in conto interessi per le famiglie con figli portatori di malattie rare. Per le famiglie con figli nati o adottati nel 2009 portatori di malattie rare l operazione di finanziamento è assistita come negli altri casi dalla garanzia pubblica e, in più, è concesso un contributo in conto interessi, a carico del Fondo, che riduce gli interessi a carico del richiedente allo 0,50%