Protocollo di intesa tra la Provincia di Milano, Assessorato Lotta. all Usura, in persona dell Assessore Alberto Grancini e CGIL -
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1 Atti n /20.1/2007/9264 Protocollo di intesa tra la Provincia di Milano, Assessorato Lotta all Usura, in persona dell Assessore Alberto Grancini e CGIL - CISL - UIL e Banca Popolare di Milano e Consum.it MPS e Gruppo Credito Valtellinese Credito Artigiano **************************** Premesso a) che scopo del Fondo è facilitare l accesso al credito al consumo (Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche e Credito finalizzato all acquisto rateale e revolving) dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; b) che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine risulta sovente preclusiva della possibilità di accedere a finanziamenti di credito al consumo, ovvero ne comporta un estensione di garanzie; c) che il Fondo, mediante il presente Protocollo di intesa, intende offrire agli operatori la possibilità di proporre il credito anche a tali categorie di lavoratori; d) che le Organizzazioni Sindacali sono impegnate nell'affermazione dei diritti di tutti i lavoratori; e) che la Provincia di Milano e le Organizzazioni Sindacali intendono perseguire ogni iniziativa di arricchimento e aggiornamento costante della sfera di diritti e garanzie sociali e di superamento della precarietà;
2 f) che la Provincia di Milano e le Organizzazioni Sindacali si impegnano al massimo coordinamento per assumere piani efficaci nel quadro più generale di tutela dei lavoratori e individuano nelle politiche specifiche di contrasto del fenomeno dell'usura un possibile campo di estensione della rete di protezione sociale dei medesimi; Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue **************************** 1) Oggetto del Protocollo di intesa. Mediante il presente Protocollo di intesa, di cui le premesse costituiscono parte integrante, le Parti disciplinano la concessione, da parte degli istituti di credito aderenti, di credito personale e credito al consumo alle usuali condizioni di mercato a tutti i lavoratori operanti nell ambito di contratti subordinati con contratto a tempo determinato, secondo le modalità qui stabilite. 2) Destinatari. Il presente Protocollo di intesa si applica a tutte le facilitazioni finanziarie concesse a lavoratori che, in sede di istruttoria della pratica, abbiano adeguatamente documentato la propria condizione di lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato in essere con scadenza successiva di cinque mesi rispetto al momento della richiesta di finanziamento. 3) Modalità di erogazione e condizioni. Ai fini dell applicazione del presente Protocollo di intesa, le domande di finanziamento dovranno essere istruite autonomamente da ogni
3 singolo istituto di credito aderente con acquisizione di adeguata documentazione scritta comprovante la sussistenza di un rapporto di lavoro. Le condizioni economiche del finanziamento non dovranno essere diverse rispetto a quelle applicate per lo stesso prodotto finanziario a lavoratori con contratto a tempo indeterminato, aventi analoghe caratteristiche ai fini della valutazione del merito creditizio. Il tasso di interesse applicato dovrà essere inferiore di 3 punti in caso di finanziamento sino a.5.000,00.- e di 2 punti in caso di finanziamento sino a ,00.- rispetto al dato rilevato da Banca d Italia con decreto ministeriale come previsto dalla Legge 108/96 quale tasso di interesse effettivo globale medio (tasso rilevato) per ciascuna categoria di operazioni (crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie, credito finalizzato all acquisto rateale). Viene quindi tassativamente esclusa ogni maggiorazione sul tasso rilevato e trimestralmente pubblicato. L'istituto erogante non porrà quale condizione per la concessione del beneficio l'instaurazione di altri rapporti contrattuali oltre quello necessario o collegato per il perfezionamento del finanziamento ad oggetto del presente Protocollo di intesa né la cessione, onerosa o gratuita, di altri prodotti. L importo finanziabile, garantito dal presente Protocollo di intesa, per l acquisto del bene o del servizio non dovrà superare.5.000,00.- o, in caso di acquisto di un autovettura, ,00.-. In quest ultimo caso, al coniuge del soggetto beneficiario, nel solo caso in cui sia in comunione di beni, sarà richiesto di sottoscrivere il
4 contratto di finanziamento. A questo proposito si precisa che ogni aspetto relativo alla valutazione del credito rimane esclusivamente in capo agli istituti di credito aderenti, nell ambito della propria autonoma ed insindacabile determinazione. 4) Utilizzo della garanzia. Qualora un soggetto finanziato nell ambito delle categorie di cui all art. 2) del presente Protocollo di intesa si renda inadempiente, la Società dovrà procedere, sulla base delle proprie ordinarie documentabili procedure stragiudiziali, specificatamente tramite la messa in mora a mezzo lettera, al recupero del credito. Il Fondo per il tramite di un proprio Organo Tecnico costituito dalla Provincia di Milano e dalle organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL procederà al pagamento dell'indennizzo in misura pari al 40% della sorte capitale e degli interessi corrispettivi convenzionali maturati fino alla data della messa in mora nei confronti del debitore e comunque maturati non oltre tre mesi dall'inadempimento essendo liberi gli istituti di credito aderenti, nell'espletamento della propria procedura stragiudiziale di recupero, di mettere in mora il lavoratore anche successivamente ma senza onere per il Fondo degli interessi maturati successivamente alla scadenza del terzo mese dall'inadempimento. Quanto sopra comunque secondo le condizioni di cui al successivi punti 5) e 6) nei limiti della capienza del Fondo che, costituito dalla Provincia di Milano d'intesa con le organizzazioni sindacali CGIL -
5 CISL - UIL, ammonta a complessivi , ) Misura dell apertura di credito. A fronte della garanzia prestata tramite il Fondo costituito dalla Provincia di Milano gli istituti di credito, Banca Popolare di Milano, Consum.it MPS, Gruppo Credito Valtellinese Credito Artigiano si impegnano ad erogare crediti, specificatamente secondo le categorie dei Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche e Credito finalizzato all acquisto rateale e credito revolving, in misura di ,00.- per ciascun istituto e così per complessivi ,00.-. I singoli istituti di credito potranno alle condizioni qui indicate accedere al Fondo proporzionalmente e cioè ciascuna per un ammontare complessivo non superiore a , ) Pagamento dell indennizzo. Il pagamento dell indennizzo avverrà per il tramite del Comitato di Controllo che preventivamente acquisirà la documentazione al fine di verificarne la completezza: in particolare che sia stato rispettato l importo massimo garantito; che non vi siano garanzie di terzi; che sia stata esperita invano la procedura di recupero stragiudiziale del credito come sopra indicato. Il Comitato di Controllo a cui perverrà la richiesta di ammissione alla garanzia effettuerà la verifica di cui sopra, per le operazioni ammesse nei limiti delle misure disponibili, ne darà avviso alla finanziaria richiedente, così come in caso di diniego motivandolo. Non saranno ammesse richieste relative a crediti al consumo concessi
6 precedentemente la sottoscrizione del presente Protocollo di intesa né a soggetti iscritti a banche dati di rilievo nazionale al momento della richiesta del finanziamento come morosi, né a soggetti che già abbiano in essere un operazione di credito al consumo garantita dal Fondo con lo stesso istituto di credito. La garanzia è concessa nei limiti delle risorse disponibili e comunque per un importo non superiore a ,00.- per ciascun istituto di credito la cui consistenza e disponibilità viene comunicata periodicamente e costantemente all istituto di credito secondo l attività del Comitato di Controllo. Le finanziarie verseranno al Fondo una commissione di. 15,00.- per finanziamenti fino a 5.000,00.- e di 30,00.- per finanziamenti di importo fino a ,00.- e ciò per ogni singola operazione di credito ammessa alla garanzia ed effettivamente erogata; gli importi integreranno la provvista del Fondo e speseranno il lavoro dell organo tecnico. 7) Durata. Il presente Protocollo di intesa entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di anni tre, comunque fino all erogazione dell importo complessivo di ,00.- a favore dei lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato, e ciò quand anche venisse preventivamente escusso per intero il Fondo di Garanzia. 8) Legge applicabile e controversie. Il presente Protocollo di intesa, liberamente negoziato e definito dalle Parti, è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in base
7 a tale legge. Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale della Lombardia, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera Arbitrale della Lombardia prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le controversie di cui sopra saranno sottoposte ad arbitrato rituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Lombardia. 9) Clausola di scioglimento. In caso di scioglimento del Fondo di Garanzia le somme che dovessero risultare residue saranno devolute per decisione del Comitato di Controllo all organizzazione di iniziative divulgative e di sensibilizzazione su temi di interesse comune oggetto del presente Protocollo di intesa. Allegati: nota Fondo di Garanzia nota Comitato di Controllo Milano,
8 FONDO DI GARANZIA Il Fondo di Garanzia costituito con provvista dalla Provincia di Milano con versamento dell'importo di ,00.- avrà la funzione di garantire gli istituti di credito e le finanziarie (Banca Popolare di Milano, Consum.it MPS, Gruppo Credito Valtellinese Credito Artigiano) che apriranno nel territorio della provincia di Milano una linea di credito a favore dei lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato nel caso di insolvenza e nei limiti ed alle condizioni indicate nel Protocollo. Il credito che verrà concesso ai lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato sarà di complessivi ,00.- per operazioni di credito personale ed altri finanziamenti alle famiglie e per operazioni di credito finalizzato all'acquisto rateale e revolving. Il Fondo verrà costituito tramite l'apertura di un apposito e specifico conto corrente bancario con contabilità separata, e vi affluirà l'erogazione della Provincia. Il conto corrente bancario verrà aperto presso l'istituto aderente che offra le condizioni migliori.
9 COMITATO DI CONTROLLO Il Comitato di Controllo del Fondo Credito per lo Sviluppo è costituito dalla Provincia di Milano, dalle organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL e dai seguenti istituti di credito e finanziarie: Banca Popolare di Milano, Consum.it MPS, Gruppo Credito Valtellinese Credito Artigiano. Il compito del Comitato di Controllo è quello di verificare il buon funzionamento del Protocollo di intesa apportandone le integrazioni che nel corso del funzionamento si rendessero necessarie. Il Comitato di controllo per il tramite di un organo tecnico ad hoc costituito da Provincia e dalle organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL verificherà le domande di indennizzo delle sofferenze avanzate dagli istituti di credito e dalle finanziarie aderenti secondo l'ordine cronologico in cui perverranno al Fondo sotto i profili previsti dal Protocollo di intesa (misura del finanziamento, condizioni, messa in mora, ecc.). In caso di esito positivo della domanda il Comitato darà disposizione, e ciò con scadenza periodica, all'istituto aderente presso il quale verrà depositata la provvista del Fondo di provvedere all'erogazione.
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