N. 28 IN QUESTO NUMERO. 14 luglio 2014

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N. 28 14 luglio 2014 Reg. Tribunale di Milano n. 51 del 1 marzo 2013 IN QUESTO NUMERO Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 - Delega al Governo per la riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche. Ministero dell Interno: Conguagli IMU 2013 - Comunicato del 7 luglio 2014. Conferenza Stato-Città e Autonomie locali: Differimento del termine l approvazione del bilancio 2014 e differimento del termine per l operatività delle centrali di committenza. Limiti alle assunzioni ed alla spesa di personale applicabili alle aziende pubbliche dei servizi alla persona (ASP). Corte dei Conti Emilia Romagna Deliberazione n. 170/2014/PAR del 7 luglio 2014. Divieto di acquisire autonomamente lavori, servizi e forniture d importo inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento diretto: Corte dei Conti Piemonte Deliberazione n. 144/2014/SRCPIE/PAR del 1 luglio 2014.

Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 - Delega al Governo per la riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 luglio, ha approvato in via definitiva, un disegno di legge recante delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, contenente deleghe legislative da esercitare in gran parte nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge. Le materie del provvedimento sono quelle oggetto della consultazione pubblica. Di seguito i temi principali del disegno di legge: 1) Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese Al fine di conciliare i tempi di vita, famiglia e lavoro, riducendo la necessità dell accesso fisico alle sedi degli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi a oggetto le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità on line alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all erogazione dei servizi, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l invio in modalità telematiche. I decreti nello specifico si occuperanno di: - superamento dell uso della carta nel normale funzionamento delle amministrazioni, assicurando la trasmissione dei dati e, ove necessario trasmettere documenti, assicurandone la trasmissione in forma telematica; - ridefinizione del processo decisionale, anche con riferimento alle forme di partecipazione degli interessati, in relazione all utilizzo delle tecnologie dell informazione e all applicazione del sistema pubblico dell identità digitale; - previsione dell aggiornamento continuo, anche previa delegificazione o deregolamentazione, delle modalità di erogazione dei servizi e di svolgimento dei processi decisionali, sulla base delle tecnologie disponibili e del grado di diffusione delle stesse presso gli utenti e di soddisfazione degli stessi; - uso di software con standard aperti e non dipendenti da specifiche tecnologie proprietarie; - ricorso alla cooperazione applicativa e all interoperabilità dei sistemi informativi, individuando, per ogni procedimento amministrativo, le forme di interazione dei soggetti interessati con il sistema informativo (Application Program Interfaces - API); - obbligo di adeguamento dell organizzazione di ciascuna amministrazione ai principi di unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese, con particolare riferimento 1

agli sportelli unici delle attività produttive e agli sportelli unici dell edilizia, nonché alle previsioni dell articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180; - anche al fine di contenere i costi connessi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e realizzare significativi risparmi di spesa per l utenza, introduzione di unico documento contenente i dati di proprietà e di circolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico dell Automobile Club d Italia e dal Dipartimento della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2) Personale e Riforma della dirigenza pubblica Si delega il Governo a riformare la dirigenza pubblica. I principi indicati per il legislatore delegato riguardano: - la dimensione della dirigenza; - l inquadramento dei dirigenti: l istituzione di un ruolo unico; introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle amministrazioni non statali, con possibilità di scambio tra dirigenti appartenenti a ruoli diversi; omogeneizzazione delle retribuzioni; - l accesso alla dirigenza per concorso e per corso-concorso; - il conferimento degli incarichi dirigenziali: mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall amministrazione e approvazione, preventiva o successiva, da parte di una specifica Commissione; - la durata degli incarichi dirigenziali; - i dirigenti privi di incarico: collocamento in disponibilità, con successivo licenziamento dopo un periodo definito; - la valutazione dei risultati e la responsabilità dei dirigenti; - la dirigenza delle regioni e degli enti locali. 3) Riordino della conferenza dei servizi Saranno ridefiniti i casi di convocazione obbligatoria della conferenza di servizi, con riduzione delle relative ipotesi; - ridotti i termini di conclusione del procedimento e ridefiniti i meccanismi decisionali; - semplificati i lavori della conferenza di servizi, anche attraverso l utilizzo di strumenti informatici e differenziate le modalità di svolgimento dei lavori della stessa, in base alla complessità dei procedimenti. 3) Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 2

anticorruzione, pubblicità e trasparenza Il Governo adotterà decreti legislativi integrativi della disciplina relativa alla inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico e alla trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Ministero dell Interno: Conguagli IMU 2013 - Comunicato del 7 luglio 2014. Il Ministero dell Interno rende noto che si è concluso il procedimento che ha portato all adozione del decreto con il quale sono stati definiti i conguagli IMU, per l anno 2013, per un importo complessivo pari a 25 milioni di euro, a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della Regione Sardegna, derivanti dalla sospensione e dalla successiva abolizione della prima rata IMU sugli immobili adibiti ad abitazione principale. Il predetto importo era stato accantonato, ai sensi del precedente decreto del Ministro dell interno, sempre di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze in data 27 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2013, con il quale è stato già effettuato il riparto tra gli stessi comuni del contributo complessivo di 2.302.340.486,20 euro, a titolo di rimborso del minor gettito IMU 2013 derivante dalla sospensione e dalla successiva abolizione della prima rata sugli immobili adibiti ad abitazione principale. Con tale provvedimento, che ha tenuto in considerazione i versamenti effettivi IMU per l anno 2012, come comunicati dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell economia e delle finanze a seguito di ulteriore verifica, vengono attribuiti conguagli ad alcuni Comuni per un importo complessivo pari a 6.597.845,00 Euro. La parte residua dell accantonamento, per l importo complessivo pari a 18.402.155,00 euro viene riassegnata e ripartita a favore di tutti i Comuni interessati mediante l utilizzo dello stesso criterio di distribuzione individuato dal citato decreto del27 settembre 2013, ovvero in misura proporzionale alle time di gettito da imposta municipale propria. Nei prossimi giorni, la Direzione Centrale della Finanza Locale provvederà ad effettuare i relativi accreditamenti a favore delle amministrazioni comunali degli stessi importi, riferiti al decorso anno 2013. 3

Conferenza Stato-Città e Autonomie locali: Differimento del termine l approvazione del bilancio 2014 e differimento del termine per l operatività delle centrali di committenza. Limiti alle assunzioni ed alla spesa di personale applicabili alle aziende pubbliche dei servizi alla persona (ASP). Corte dei Conti Emilia Romagna Deliberazione n. 170/2014/PAR del 7 luglio 2014. La Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, nella seduta del 10 luglio 2014, ha espresso parere favorevole al differimento del termine per l approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali. Il termine del 31 luglio viene ulteriormente posticipato al 30 settembre 2014. Rimane fermo al 10 settembre 2014 il termine per l invio al Ministero dell economia e delle finanze delle deliberazioni di approvazione delle aliquote TASI. Nella stessa seduta del 10 luglio la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, ha espresso parere favorevole anche allo slittamento al 1 gennaio 2015 dell obbligo di acquisizione di beni e servizi in forma aggregata, mentre per quanto riguarda le procedure centralizzate relative ai lavori. Il termine è posticipato al 30 giugno 2015 (art. 9 comma 4 DL 66/2014). http://www.conferenzastatocitta.it/d ocumenti/doc_000222_report%2010 %20luglio%202014.pdf Con la deliberazione in esame la Sezione si è occupata di un articolata richiesta di parere volta a risolvere alcune questioni di carattere preliminare relative al coordinamento tra disposizioni nazionali e disposizioni regionali in materia di limiti alle assunzioni ed alla spesa di personale applicabili alle aziende pubbliche dei servizi alla persona (ASP). Nel merito, la Sezione ha ritenuto che gli enti locali assoggettati alla disciplina del patto di stabilità devono computare anche la quota relativa al personale occupato presso organismi partecipati, variamente denominati, ai fini del rispetto del contenimento del trend della spesa in serie storica (art. 1, comma 557 e 557 bis, l.n. 296/2006). Viceversa, a seguito dell abrogazione disposta dall articolo 3, comma 5, d.l. n. 90/2014 (in corso di conversione) dell articolo 76, comma 7, d.l. n. 112/2008 e s.m.i., è venuto meno per l ente locale socio l obbligo di consolidare nella propria spesa di personale la quota relativa al personale delle società partecipate, aziende speciali ed istituzioni. 4

I predetti organismi (ivi comprese le ex IPAB, trasformate in ambito regionale in ASP-aziende dei servizi alla persona) se operano in settori c.d. sensibili devono rispettare il principio della coerenza tra il livello del costo per il personale e la quantità dei servizi erogati; se operano in settori diversi da quelli considerati sensibili sono tenuti a rispettare il principio della riduzione del costo per il personale, da conseguire attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Divieto di acquisire autonomamente lavori, servizi e forniture d importo inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento diretto: Corte dei Conti Piemonte Deliberazione n. 144/2014/SRCPIE/PAR del 1 luglio 2014. Con la deliberazione in esame la Sezione ha affermato che, in assenza di deroghe legislative, deve ritenersi che i Comuni non capoluogo di provincia non possano procedere ad acquisire autonomamente neppure lavori, servizi e forniture d importo inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento diretto, poiché la nuova disposizione di finanza pubblica di cui all art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha novellato il comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, assume nell ordinamento carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla norma generale di cui all art. 125, commi 8 e 11, dello stesso Codice. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è stato modificato con l art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 come segue: «3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.». Il nuovo testo dell articolo è volto a soddisfare le esigenze di semplificazione dei centri d acquisto e si inserisce nella direzione auspicata, a livello comunitario, nella recente Direttiva Appalti 2014/24/UE (59 considerando) che ha registrato nei 5

mercati degli appalti pubblici dell Unione una forte tendenza all aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, come prezzi e costi delle transazioni più bassi, nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Il comma in questione conferma, dunque, l aggregazione obbligatoria per i Comuni, con esclusione degli enti locali capoluogo di provincia, per le procedure contrattuali per l affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture. Peraltro, nel testo novellato non è stata riprodotta la deroga alla disciplina in discorso, che era stata recentemente introdotta dall art. 1, comma 343, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) il quale aveva aggiunto, alla fine del richiamato comma 3-bis, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125». Le opzioni organizzative previste dalla norma per costituire la centrale di committenza a cui possono rivolgersi i Comuni sono, pertanto: 1) nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del TUEL, ove esistenti, ovvero 2) costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, oppure 3) ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, residuando lo spazio per negoziazioni autonome solo a mezzo gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. 6