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1 CONVENZIONE (*) OggettO: Costituzione Centrale Unica di Committenza per la gestione delle procedure di gara di lavori, servizi e for- niture tra il Comune di... e il Comune di... ( 1 ) L anno..., addì... del mese di... presso la sede del Comune di... ( 2 ) Il COMUNE DI... (P. IVA...) con sede in... ( 3 ) nella persona del Sindaco..., nato a... il... e residente per la carica in..., delegato alla firma del presente atto in esecuzione della delibera di Giunta n.... del... esecutiva ai sensi di legge che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata Comune di... E Il COMUNE DI... (P. IVA...) con sede in... ( 4 ) nella persona del Sindaco..., nato a... il... e residente per la carica in..., delegato alla firma del presente atto in esecuzione della delibera di Giunta n.... del... esecutiva ai sensi di legge che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata Comune di... Premesso Che il comma 3-bis dell art. 33 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), aggiunto all originario articolato dall art. 23, comma 4, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha subìto una prima modifica da parte dell art. 1, comma 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, da parte dell art. 1, comma 343, legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1 gennaio 2014; Che con l art. 9, comma 4, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in (*) A cura di Giancarlo sorrentino. Il testo della presente Convenzione è pubbli- cato sul sito ( 1 ) Specificare gli Enti sottoscrittori della Convenzione. ( 2 ) Aggiornare il testo nell ipotesi di sottoscrizione in modalità digitale. ( 3 ) Inserire l indicazione della sede legale. ( 4 ) Inserire l indicazione della sede legale. 175

2 APPendIce OPeRATIVA legge 23 giugno 2014, n. 89, il Legislatore è nuovamente intervenuto sul testo normativo in discorso, sostituendolo con il seguente: 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all acquisizio- ne di lavori, beni e servizi nell ambito delle Unioni dei Comuni di cui all articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni mede- simi e avvalendosi dei competenti Uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. ; Che il nuovo testo dell articolo, prevedendo l aggregazione obbligatoria per i Comuni con esclusione degli enti locali capoluogo di provincia per le procedure contrattuali per l affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, è volto a soddisfare le esigenze di semplificazione dei centri d acquisto inserendosi nella direzione auspicata, a livello comunitario, nella recente Direttiva Appalti 2014/24/UE (59 considerando) che ha registrato nei mercati degli appalti pubblici dell Unione una forte tendenza all aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, come prezzi e costi delle transazioni più bassi, nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti; Che tale misura di semplificazione risulta rafforzata dal divieto di rilascio del codice identificativo gara (CIG) da parte dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ex art. 19, comma 2 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 ai Comuni non capoluogo di provincia che procedono all acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione delle nuove disposizioni sopra riportate; Rilevato che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenutasi il 10 luglio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell intesa sancita tra il Governo e le autonomie locali, è emersa la necessità di un percorso di preparazione e coinvolgimento di vari soggetti per l applicazione della norma manifestando l esigenza di un posticipo nell entrata in vigore del nuovo regime, al fine di consentire agli enti locali di avviare il percorso di attuazione del nuovo modello operativo, 176

3 convenzione TRA comuni PeR costituzione c.u.c. unitamente alla richiesta che l ANAC conceda il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo che dal 1 luglio non abbiano potuto ricorrere con le attuali modalità previste, ancora in gran parte da attuare, alle acquisizioni suddette, a prescindere dalla tipologia e dal valore ; Richiamata la nota del 17 luglio 2014 con la quale il Presidente dell A- NAC, nel richiamare l intesa raggiunta tra Governo e le autonomie locali sopra citata e nel ribadire la conoscenza delle problematiche manifestate dagli enti locali sugli effetti negativi per l intero comparto degli appalti pubblici, evidenzia che in mancanza di un espresso intervento normativo trova applicazione il divieto previsto dall ultimo periodo del comma 4 dell art. 9 del d.l. 66/2014 inserito dalla legge di conversione n. 89/2014; Ritenuto che le modalità di acquisizione previste dal nuovo comma 3-bis dell art. 33 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 risultano vincolanti senza alcuna distinzione di importo o di tipologia di procedura come del resto confermato dalla Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Piemonte con deliberazione n. 144 del 2 luglio 2014: nel testo novellato non è stata riprodotta la deroga alla disciplina in discorso, che era stata recentemente introdotta dall art. 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) il quale aveva aggiunto, alla fine del richiamato comma 3-bis, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, non- ché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell articolo 125». Le opzioni organizzative previste dalla norma per costituire la centrale di committenza a cui possono rivolgersi i Comuni sono, pertanto, (1) nell ambito delle Unioni dei Comuni di cui all articolo 32 del TUEL, ove esistenti, ovvero (2) costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, oppure (3) ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, residuando lo spazio per negoziazio- ni autonome solo a mezzo gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.... in assenza di deroghe legislative, deve ritenersi che il Comune richiedente il parere non possa procedere ad acquisire autonomamente neppure lavori, servizi e forniture d importo inferiore ad euro mediante affidamento di- retto, poiché la nuova disposizione di finanza pubblica, che ha novellato il comma 3-bis dell articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, assume nell ordinamento carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla norma generale di cui all art. 125, commi 8 e 11, dello stesso Codice. ; 177

4 APPendIce OPeRATIVA Richiamata, altresì, la deliberazione n. 67 del 9 aprile 2014 della Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Basilicata relativa alla corretta applicazione della novella introdotta dall art. 1 comma 343 della legge n. 147/2013: Nel caso di acquisti in economia, mediante amministrazione diretta, eseguita mediante utilizzo di mezzi e materiali propri, i Comuni con popolazione inferiore a abitanti non sono tenuti a ricorrere agli strumenti e/o mercati elettronici di acquisto previsti dal comma 3-bis dell art. 33 del d.lgs. 163/2006, e ciò indipendentemente dalla novella di cui al comma 343 dell art. 1 della legge 147/2013, in quanto tale fattispecie è per sua stessa natura, ontologicamente estranea al portato precettivo della norma in questione. Diverso discorso deve essere fatto se tale sistema di autoproduzione viene effettuato con il ricorso a mezzi e/o materiali acquistati o noleggiati all esterno. In tale caso, trattandosi di veri e propri appalti, seppure strumentali all esecuzione dell amministrazione diretta, dovranno essere rispettati i precetti propri del settore, ivi incluso l obbligo di acquisto accentrato di cui al comma 3-bis dell art. 33 del d.lgs. 163/2006 e, quindi, il ricorso obbligatorio agli strumenti elettronici di approvvigionamento ivi previsti, in alternativa al ricorso alle Centrali Uniche di Committenza... Qualora sussistano i presupposti per acquisire detti beni strumentali, ricorrendo al sistema dell affidamento diretto, di cui al comma 11, seconda parte dell art. 125 del d.lgs. 163/2006, il ricorso ai sopra citati strumenti telematici e/o mercati elettronici di approvvigionamento non sarà più dovuto ai sensi del comma 3-bis dell art. 33 del d.lgs. 163/2006, in quanto fattispecie espressamente derogata dalla novella del Fermo quanto sopra, l obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e/o elettronici sarà comunque dovuto ai sensi del comma 450 della legge 296/2006, in quanto trattasi di acquisti sotto soglia comunitaria e, per tale motivo, attratti dal precetto in argomento. (...) Per l effetto, detti enti (al pari di tutte le restanti amministrazioni di cui all art. 1 del d.lgs. 165/2001), dovranno acquistare i suddetti beni strumentali, mediante ricorso al mercato elettronico della pub- blica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ; Considerato che il Comune di... e il Comune di... hanno deciso di costituire una struttura centralizzata in grado di svolgere le attività di Centrale Unica di Committenza; che il Comune di... con deliberazione del Consiglio comunale n.... del... debitamente esecutiva e il Comune di... con deliberazione del Consiglio comunale 178

5 convenzione TRA comuni PeR costituzione c.u.c. n.... del... debitamente esecutiva hanno stabilito di costituire la Centrale Unica di Committenza con le modalità della convenzione di servizi di cui all art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 autorizzando i rispettivi Sindaci alla stipula del presente atto; Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite, CONVENGONO E STIpULANO QUANTO SEGUE: 1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. ART. 1 OGGETTO 1. Il Comune di... e il Comune di... stabiliscono di svolgere in modo coordinato e in forma associata le attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006 attraverso la costituzione di una Centrale di Committenza ai sensi dell art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n ART. 2 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 1. Il Comune di... e il Comune di... stabiliscono che le attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui all art. 1 siano gestite in forma associata mediante la costituzione di una Centrale Unica di Committenza Ufficio consortile che ha sede presso... ( 5 ). 2. L Ufficio consortile svolge la sua attività nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 3. Ciascun Ente sottoscrittore contribuisce al funzionamento della Centrale Unica di Committenza mediante l impiego del proprio personale come di seguito specificato:... ( 6 ). ( 5 ) Specificare presso quale Comune ha sede l Ufficio consortile. ( 6 ) Indicare il numero e la tipologia di personale che ciascun Comune mette a disposizione. Specificare, altresì, il responsabile dell Ufficio consortile. 179

6 APPendIce OPeRATIVA 4. È possibile procedere alla modifica della composizione dell Ufficio consortile mediante delibera di Giunta comunale dei Comuni aderenti. 5. È possibile procedere alla sostituzione del Responsabile dell Ufficio consortile mediante il consenso di tutti gli enti sottoscrittori. ART. 3 GESTIONE DELLE PROCEDURE D APPALTO 1. La gestione delle procedure di appalto da parte dell Ufficio consortile Centrale Unica di Committenza avviene a seguito di richiesta da parte di ciascun Ente sottoscrittore formalizzata in sede di adozione della determina a contrarre. 2. Ai fini dell attivazione della procedura di gara ciascun Ente deve indicare nel provvedimento di indizione i seguenti dati:... ( 7 ) 3. La Centrale di Committenza, previa verifica sommaria della documentazione ricevuta, procede ad avviare la pubblicazione della procedura di gara e a curarne lo svolgimento. 4. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure di gara sono anticipate dall Ente nell interesse del quale essa viene svolta, fermo restando le ipotesi di rimborso a carico dell aggiudicatario previste dalla vigente normativa. In caso di diserzione o annullamento della gara, le spese di pubblicità resteranno a carico dell Ente che le ha anticipate. 5. Nell ipotesi di gara con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina della Commissione giudicatrice viene effettuata con provvedimento dell Ente nell interesse del quale viene svolta la gara che se ne assume, pertanto, i relativi oneri finanziari. ( 7 ) Si riportano i seguenti dati a titolo esemplificativo: la procedura di gara prescelta; i requisiti di partecipazione di natura tecnico/professionale/economica di cui agli artt. 39 e ss. del Codice degli appalti; la scelta del criterio di valutazione con indicazione dei temi tecnici e relativi punteggi in caso di offerta economicamente più vantaggiosa; l indicazione del Responsabile unico del procedimento; le condizioni negoziali (capitolato speciale e gli altri allegati previsti dalla nor- mativa); la richiesta di assegnazione del codice unico di progetto (CUP); l individuazione del piano e/o programma da cui risulta l opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria; la tempistica prevista; la sede di svolgimento della gara (specificare la sede del Comune capofila o meno). 180

7 convenzione TRA comuni PeR costituzione c.u.c. 6. A seguito dell aggiudicazione provvisoria, sarà cura dell Ufficio consortile trasmettere tutti gli atti della procedura all Ente richiedente ai fini dell adozione dei successivi atti di competenza. 7. Spettano alla Centrale Unica di Committenza la trasmissione delle comunicazioni di cui all art. 79 del d.lgs. n. 163/2006 e la pubblicazione dell avviso di aggiudicazione le cui eventuali spese sono a carico dell Ente che ha adottato l aggiudicazione definitiva fatte salve le ipotesi di rimborso a carico dell aggiudicatario previste dalla vigente normativa. ART. 4 COMPETENZA DEGLI ENTI ADERENTI 1. Nell ambito delle procedure di gara gestite dall Ufficio consortile, ciascun Ente aderente deve provvedere: ( 8 ) ad individuare l oggetto dell affidamento; a nominare il Responsabile unico del procedimento ex art. 10 d.lgs. n. 163/2006; ad acquisire il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG) ( 9 ); predisposizione ed approvazione degli atti di gara con indicazione tra l altro del sistema di aggiudicazione, dei requisiti di partecipazione, del sistema di scelta del contraente; a nominare i membri della Commissione giudicatrice assumendo gli eventuali oneri finanziari; ad effettuare il versamento, a proprio carico, del contributo per l Au- torità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC); a verificare il possesso dei requisiti del soggetto aggiudicatario; ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva nonché le comunicazioni di cui all art. 79 del d.lgs. n. 163/2006; a stipulare il contratto d appalto; a gestirne la corretta esecuzione contrattuale; ad effettuare i pagamenti; ad effettuare le comunicazioni post aggiudicazione previste dall art. 7 del d.lgs n. 163/2006. ( 8 ) L elenco delle competenze riportato nel testo è solo indicativo. ( 9 ) Per una maggiore semplificazione delle attività, l Ufficio consortile può procedere ad abilitare uno o più dipendenti di ciascun Ente aderente a richiedere il CIG per conto della Centrale medesima. 181

8 APPendIce OPeRATIVA Art. 5 SPESE 1. L istituzione della Centrale di Committenza non deve comportare maggiori oneri per gli Enti aderenti, per cui essa opererà avvalendosi delle risorse umane e strumentali degli stessi ( 10 ). Art. 6 DURATA 1. L accordo avrà la durata di anni... dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e si intenderà tacitamente rinnovato per uguali periodi. 2. L accordo può essere sciolto in qualunque momento se stabilito da ciascun Ente aderente mediante deliberazione dei rispettivi Consigli comunali. 3. L accordo può essere sciolto, altresi, anche in maniera unilaterale da parte di ciascun Ente aderente mediante adozione di specifica delibera consiliare da comunicare tempestivamente all altro Ente convenzionato; in tal caso lo scioglimento decorrerà dal 1 giorno del secondo mese successivo. ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI 1. La presente Convenzione può essere modificata in qualsiasi momento con delibere consiliari di entrambi i Comuni. 2. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, comma 2, del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell art. 16, tabella allegata B, al d.p.r. 26 ottobre 1972, n ( 10 ) È possibile prevedere forme di rimborso differenziate in base all impiego di personale messo a disposizione da ciascun Ente. 182

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