TRA ACCREDIA TRA PREMESSO CHE:

Documenti analoghi
TRA ACCREDIA TRA PREMESSO CHE:

TRA ACCREDIA TRA PREMESSO CHE:

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Accreditamento: contesto legislativo e ruolo nelle certificazioni di prodotti 1 /

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico

Roma, 29 maggio Il dirigente: POLIZZI

Il Regolamento Europeo n. 765/ Aspetti applicativi e criticità -

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO DEL DIPARTIMENTO LABORATORI DI TARATURA (CSA- DT)

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello Sviluppo Economico

L Ente italiano di accreditamento

con sede in via n Codice fiscale n. Partita IVA n. di seguito denominata rappresentata da nato a il a ciò autorizzato;

L Ente Italiano di Accreditamento. Il ruolo dell accreditamento

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

«Decreto sugli enti di certificazione»

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL UMBRIA E DELLE MARCHE TOGO ROSATI CONVENZIONE APERTA OGGETTO: TRA

Ministero dello Sviluppo Economico

ACCREDIA L Ente Italiano di Accreditamento

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Raccolta n. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL UMBRIA E DELLE MARCHE TOGO ROSATI CONVENZIONE APERTA OGGETTO: TRA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

D.G.R. n del 18 ottobre 2004 Pubblicata su B.U.R. n. 47 del 25/11/2004

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Ministero dello Sviluppo Economico

Come si diventa Organismo di Ispezione di Tipo A o C Accreditato

Ministero dello Sviluppo Economico

stabilisce, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti

REGOLAMENTO organismi di certificazione partners requisiti per la qualifica

ACCREDIA L Ente Italiano di Accreditamento. Il sistema italiano di accreditamento e certificazione nel nuovo contesto europeo

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL UMBRIA E DELLE MARCHE TOGO ROSATI

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N.842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA.

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Area: SAN. PUBBL., PROM. SALUTE, SIC. ALIM.

Le produzioni agroalimentari regolamentate: il ruolo dell ente italiano di accreditametno

Ministero dello Sviluppo Economico

L UNI e l attività di normazione tecnica. Presentazione PMI Italia Università Luiss, 25 ottobre 2013 Alberto Simeoni

ACCREDIA L Ente Italiano di Accreditamento

Allegato 1 2. REQUISITI

ACCREDIA L Ente Italiano di Accreditamento

PREMESSA ALLA DELIBERA N. 3 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 DEL

Titolo. Revisione 01. Data Entrata in vigore. Redazione Approvazione Autorizzazione all emissione. Il Direttore di Dipartimento

Articolo 1 OGGETTO. Articolo 2 DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

Redazione Approvazione Autorizzazione all emissione Entrata in vigore

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DI CUI AL D.M.

ACCREDIA L Ente Italiano di Accreditamento

ACCREDIA - L Ente Italiano di Accreditamento

Dr. Emanuele Riva Lead Assessor & Compliance Officer ACCREDIA Marketing & Comunicazione. Per anticipare i cambiamenti nella prossimità al Cliente

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Allegato alla Convenzione ATTO DI DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E L AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

L'Accreditamento per eseguire la verificazione periodica degli strumenti di misura

PROT. n del 1 LUGLIO 2014

Introduzione. Contesto Normativo vigente:

Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1

PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEL

Ministero dello Sviluppo Economico

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 22 DEL 3 GIUGNO 2008

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL UMBRIA E DELLE MARCHE TOGO ROSATI CONVENZIONE - CHIUSA OGGETTO:

Prot. n. (VET/07/51059)

Legge 21 dicembre 1999, n. 526

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Privacy, il Decreto legislativo 101/2018 attuazione Regolamento (UE) 2016/679

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Mondi diversi e Sistemi Privacy univoci

Autorità Idrica Toscana

Raccolta n. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL UMBRIA E DELLE MARCHE TOGO ROSATI CONVENZIONE - CHIUSA OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ACCORDO QUADRO tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l Istituto dell Autodisciplina Pubblicitaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 6 luglio 2012, n. 230

3 soluzioni per fare fronte al phase-out dell'r22. Reg. CE n. 1005/2009 e il Reg. CE 842/2006

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL UMBRIA E DELLE MARCHE TOGO ROSATI - - TRA L

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 del

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 gennaio 2017 (OR. en)

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Linee-guida 4/2018 relative all accreditamento degli organismi di certificazione ai sensi dell articolo 43 del regolamento generale sulla protezione

EMANA il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI SOTTOCOMITATI SETTORIALI DI ACCREDITAMENTO (SCSA)

ACCREDIA - L Ente Italiano di Accreditamento

Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell art. 37 del Regolamento UE 2016/679

Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Accredia. Per chi sceglie la qualità.

PROCESSI DI SALDATURA NEGLI ACCIAI PER STRUTTURE SALDATE

2 Bollettino Ufficiale. Serie Ordinaria n Giovedì 13 dicembre 2012

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI

Accordo ai sensi dell art. 15 della L. 241 del 1990

Transcript:

OGO LO CONVENZIONE TRA GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E ACCREDIA L ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO L'anno 2019, addì 20 del mese di marzo, in Roma, presso la sede del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in Piazza Venezia n. 11, TRA il dott. Antonio Giuseppe Soro, nato a Orgosolo (NU) il 26 novembre 1948, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del Garante per la Protezione dei Dati Personali (successivamente denominata per brevità Autorità ), con Sede Legale in Roma, Piazza Venezia n. 11, c.a.p. 00187; E l ing. Giuseppe Rossi, nato a S. Miniato (PI) il 3 novembre 1946, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, l Ente Italiano di Accreditamento (successivamente denominato per brevità ACCREDIA ), con Sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9, c.a.p. 00161; di seguito indicati collettivamente anche come le Parti ; PREMESSO CHE: il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93; Convenzione Autorità Garante Privacy/ACCREDIA pag. 1/5

il Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al considerando 15 che lo scopo dell accreditamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità e che gli Stati Membri non dovranno mantenere più di un Organismo Nazionale di Accreditamento, per salvaguardare l obiettività e l imparzialità delle sue attività ; la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia; l art. 4, comma 1, della Legge n. 99 del 2009, per assicurare la pronta applicazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ha disposto che il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di Accreditamento ; l art. 4 comma 1, della Legge n. 99 del 2009, ha disposto altresì che il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede... alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell Unione Europea ; il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell Interno, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto per disciplinare l organizzazione ed il funzionamento dell unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell Organismo da parte dei Ministeri interessati; i Ministeri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno emanato un Decreto Interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, ai sensi dell art. 4, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99; è stato affidato, con Decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita una Commissione di Sorveglianza Interministeriale, che ha il compito, ai sensi dell art. 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009, di esercitare le attività di controllo sull Ente di accreditamento designato; ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia; ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica; Convenzione Autorità Garante Privacy/ACCREDIA pag. 2/5

ACCREDIA, ai sensi del suo Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di: - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo; - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni; - intrattenere rapporti con Organismi di accreditamento di altri Paesi, nonché con gli Organismi sopranazionali ed internazionali operanti in materia di accreditamento, anche al fine di promuovere e stipulare Accordi di Mutuo Riconoscimento o reciprocità; - aderire all Organismo Europeo di riferimento EA, ed alle verifiche inter pares da esso condotte, al fine di partecipare al relativo Accordo di Mutuo Riconoscimento EA MLA; ai sensi dell art. 18 dello Statuto e degli artt. 12 e 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ACCREDIA ha costituito e reso operativo un sistema di Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento che operano in materia di accreditamenti, nel rispetto del principio della competenza tecnica; il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (d ora in poi Regolamento) è applicabile in tutti gli Stati Membri dell UE dal 25 maggio 2018; l articolo 42 del Regolamento incoraggia l'istituzione di meccanismi di certificazione volontaria della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di dimostrare la conformità al Regolamento dei trattamenti effettuati dai Titolari del trattamento e dai Responsabili del trattamento ; la certificazione potrà essere rilasciata, ai sensi dell art. 43, paragrafo 1, del Regolamento, da Organismi accreditati, anche dall Ente Unico di Accreditamento designato ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008; i suddetti Organismi dovranno essere accreditati sulla base dei requisiti aggiuntivi approvati dall Autorità di Controllo competente o dal Comitato Europeo della Protezione dei Dati di cui all art. 43, paragrafo 3, del Regolamento che integrano quelli previsti dal suddetto Regolamento (CE) 765/2008 nonché le norme tecniche che definiscono i metodi e le procedure degli Organismi di Certificazione; il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 individua, all art. 2-septiesdecies, quale Organismo Nazionale di Accreditamento l'ente Unico Nazionale di Accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'ente Unico Nazionale di Accreditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o più categorie di trattamenti; l Autorità intende realizzare una collaborazione con l Ente di Accreditamento Nazionale Italiano per conseguire un puntuale e proficuo scambio informativo anche al fine di consentire adeguate attività di monitoraggio alla luce dei poteri di cui all articolo 43, paragrafo 7, del Regolamento. Convenzione Autorità Garante Privacy/ACCREDIA pag. 3/5

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI 1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto ed al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente ed integralmente richiamate e riportate nel presente articolo. ART. 2 AMBITO 1. La presente Convenzione ha come obiettivo la definizione dei rapporti di collaborazione tra l Autorità e ACCREDIA ai fini dello scambio di informazioni e aggiornamenti relativamente alle attività di accreditamento ai sensi dell art. 43 del Regolamento, finalizzate ad attestare che un determinato Organismo di Certificazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e dall art. 43 del Regolamento, per il rilascio delle certificazioni ai sensi dell art. 42 dello stesso Regolamento. ART. 3 OGGETTO 1. Al fine di realizzare quanto previsto all art. 2, comma 1, della presente Convenzione, ACCREDIA si impegna a comunicare all Autorità quanto segue: a) gli accreditamenti, inclusi i rinnovi e le estensioni, rilasciati a seguito delle delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento; b) i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d Appello di ACCREDIA, corredate di adeguata motivazione; c) le scadenze dei certificati di accreditamento; d) i provvedimenti sanzionatori, corredati di adeguata motivazione; e) l elenco delle certificazioni nonché le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate dagli Organismi accreditati; f) ogni altra informazione e documentazione di interesse per l Autorità, con particolare riguardo alle iniziative assunte da ACCREDIA anche alla luce delle informazioni fornite dall Autorità. Convenzione Autorità Garante Privacy/ACCREDIA pag. 4/5

2. Fatta salva l osservanza del segreto d ufficio, al fine di realizzare quanto previsto all art. 2, comma 1, della presente Convenzione, l Autorità si impegna a comunicare ad ACCREDIA quanto segue: a) aggiornamenti riguardanti l evoluzione normativa con particolare riferimento a Linee Guida, pareri e decisioni del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati; b) aggiornamenti riguardanti gli schemi di certificazione approvati a livello nazionale e dinanzi al Comitato Europeo per la Protezione dei Dati; c) informazioni su problematiche connesse a certificazioni, evidenziate da reclami o altri atti pervenuti all Autorità; d) ogni altra informazione e documentazione ritenuta pertinente ai fini della presente Convenzione, in particolare con riguardo alle iniziative assunte dall Autorità anche alla luce delle informazioni fornite da ACCREDIA. 3. Nell ottica di agevolare gli scambi informativi di cui sopra, le Parti faranno ricorso a modalità operative definite congiuntamente e ritenute più opportune anche attraverso incontri periodici stabiliti per le vie brevi. ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE 1. La presente Convenzione entra in vigore alla data di prima sottoscrizione e avrà durata di un anno con tacito rinnovo per un ulteriore anno. Alla scadenza del secondo anno essa dovrà essere esplicitamente rinnovata. ART. 5 ONERI FISCALI 1. L imposta di bollo dovuta fin dall origine ai sensi dell Art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato A parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell imposta di bollo ai sensi dell Articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014). Letto, confermato e sottoscritto. Roma, lì 20 marzo 2019 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IL PRESIDENTE ANTONIO GIUSEPPE SORO ACCREDIA L ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO ING. GIUSEPPE ROSSI Convenzione Autorità Garante Privacy/ACCREDIA pag. 5/5