REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI



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C O M U N E D I S T A R A N Z A N O (Provincia di Gorizia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI Modificato con delibera consiliare n 33 del 02/06/98

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle raccolte differenziate nel territorio comunale. 2. Esso viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. 3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) ai rifiuti radioattivi, disciplinati dalle norme del D.P.R. 185/1964 e successive modificazioni ed integrazioni; nonchè del D.Lgs. 230/95; b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave; c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate in attività agricole; d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni; e) alle emissioni in atmosfera, disciplinate dalla legge 13 luglio 1976, n. 615 e D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e relativi regolamenti di attuazione; f) ai materiali esplosivi; g) ai rifiuti speciali e speciali tossici - nocivi. Art. 2 Definizione e classificazione dei rifiuti 1. Per rifiuti si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato dall'abbandono, così classificati: A) URBANI B) SPECIALI C) SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI D) SPECIALI TOSSICO-NOCIVI A) RIFIUTI URBANI Sono rifiuti urbani. A.1) Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonchè quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili); 2

A.2) Rifiuti urbani interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonchè dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), esclusi gli elettrodomestici dismessi, quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d aria; A.3) Rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi o dei fossi; A.4) Rifiuti urbani pericolosi come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all art. 5 del D.P.R. 915/1982, e precisamente: - pile e batterie; - prodotti, residui di prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo T e/o F ; - prodotti farmaceutici. B) RIFIUTI SPECIALI Per rifiuti speciali si intendono: B.1) Residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani; B.2) Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilati a quelli urbani; B.3) Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete; B.4) Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; B.5) Residui dell attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti. C) RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell art. 39 della Legge 22.02.1994 n.146: C.1) I rifiuti speciali indicati al punto n. 1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all art. 5 del D.P.R. 915/1982, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo: - imballaggi in genere ( di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili), con esclusione di quelli terziari di qualsiasi natura e di quelli secondari non restituiti all utilizzatore dal commerciante al dettaglio; - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletes; - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; 3

- frammenti e manufatti di vimini e di sughero; - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e simil-pelle; - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d aria e copertoni; - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lana di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell industria molitoria e della pastificazione, partitedi alimenti deteriorati, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili); - residui animali e vegetali provenienti dall estrazione di principi attivi. C.2) gli accessori per l informatica. C.3) i rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie assimilati agli urbani ai sensi del D.M. 25.05.1989. D) RIFIUTI SPECIALI TOSSICO-NOCIVI Si intendono rifiuti speciali tossico-nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell allegato al D.P.R. 915/82, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l ambiente. Art. 3 Definizione dello smaltimento Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, si intende, per smaltimento, il complesso delle attività sottoelencate: a) Conferimento Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore. 4

b) Raccolta Le operazioni di prelievo dei rifiuti. b.1 Raccolta differenziata Forma particolare con tecnica di conferimento e di raccolta finalizzata al separato conferimento di singole tipologie di rifiuti, con l'ausilio di specifiche dotazioni strumentali e/o impiantistiche finalizzate: - al riciclaggio; - al riutilizzo; - al reimpiego; - al trattamento separato e/o smaltimento. c) Riciclaggio Ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti. d) Riutilizzo Ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti. e) Reimpiego Ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato da rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere). f) Trattamento separato e/o smaltimento Le operazioni di termodistruzione dei rifiuti o di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, la innocuizzazione, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interramento controllato. g) Cernita Le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi. h) Spazzamento Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e sulle rive dei fiumi. i) Trasporto Le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento. Art. 4 Principi generali 1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonchè ogni inconveniente derivante da rumori e odori; 5

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio; d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale; e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia. 2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonchè ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. 3. I materiali raccolti in maniera differenziata non devono essere smaltiti in discarica, ma devono essere momentaneamente stoccati in aree idonee, in attesa del loro riutilizzo o della loro collocazione sul mercato. Art. 5 Gestione dei servizi - Competenze 1. Rientra tra le competenze obbligatorie del Comune, che può esercitare il diritto di privativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/82, lo smaltimento dei rifiuti urbani (interni, esterni, ingombranti e pericolosi), speciali assimilati agli urbani, nonchè dei residui di trattamento dei rifiuti urbani e di quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti. 2. Per la gestione dei servizi relativi ai rifiuti speciali tossico-nocivi il Comune può costituire dei servizi pubblici integrativi ai sensi dell'art.39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146. 3. Il Comune provvede a gestire i servizi di cui ai precedenti due commi mediante apposite convenzioni stipulate con aziende private (concessionari). 4. Per lo svolgimento coordinato dei servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, possono essere stipulate apposite convenzioni con altri Enti, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Art. 6 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o speciali assimilati agli urbani Competono ai produttori di rifiuti urbani le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 12. Art. 7 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e speciali tossico-nocivi 1. I produttori dei rifiuti speciali anche tossico-nocivi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani. 2. L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme 6

specifiche contenute: - nel D.P.R. 915/82; - nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984; - nel D.L. 9 marzo 1988, n. 397, convertito, con modifiche, nella legge 9 novembre 1988, n. 475; - nella L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali e speciali tossico-nocivi, dovranno essere rispettate eventuali prescrizioni dell Amministrazione provinciale o regionale. Art. 8 Divieti e criteri di comportamento 1. E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. 2. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonchè i cigli delle strade ricadenti nel territorio comunale. 3. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali - con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati - dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati. 4. E' vietata ogni cernita di rifiuti ed il rovistamento negli appositi contenitori o presso le discariche controllate dai servizi comunali, quando non espressamente autorizzata e disciplinata. 5. L'utenza dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi. 6. E' tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti speciali e speciali tossico-nocivi nei cassonetti o punti di accumulo specifici per raccogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento. 7. E vietato incendiare i rifiuti o i contenitori degli stessi. 8. E vietato imbrattare il suolo pubblico con deiezioni animali, solide e/o liquide. I proprietari e/o gli accompagnatori, qualora gli animali che hanno in custodia lordino spazi o aree pubbliche, dovranno immediatamente provvedere alla rimozione delle lordure. 9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente Titolo IV. Art. 9 Ordinanze contingibili e urgenti 1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o 7

dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione competente, nell'ambito delle proprie prerogative, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'ambiente e la competente Autorità regionale. 2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica. Art. 10 Forme di gestione 1. Le attività di smaltimento di cui ai successivi titoli II e III del presente regolamento vengono esplicate dal Comune mediante apposite convenzioni stipulate con aziende private (concessionari) o con altri Enti ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142. 2. Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull attività di smaltimento dei rifiuti per i successivi adempimenti di propria competenza. TITOLO II NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI Art. 11 Definizione 1. Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati agli urbani, come definiti dall'art. 2 del presente regolamento. Art. 12 Conferimento 1. I rifiuti urbani interni ingombranti e non ingombranti, quelli speciali assimilati agli urbani e quelli urbani pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati. 2. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, etc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in recipienti chiudibili da collocare in aree idonee, distinte da quelle di lavorazione. A) RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI. Il conferimento di questi rifiuti deve avvenire, mediante cassonetti od altri contenitori (collocati in posizioni stabilite dal gestore del servizio, ubicati sul ciglio stradale o cunetta, su 8

marciapiedi e portici) con le modalità impartite e pubblicizzate dal gestore del servizio. Il conferimento deve avvenire mediante appositi sacchi opportunamente chiusi. E' fatto divieto assoluto di spostare i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti dal luogo in cui sono stati posizionati. Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere previste anche modalità di conferimento diverse pubblicizzate dal gestore del servizio. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani: - i rifiuti ingombranti; - i rifiuti urbani pericolosi; - i rifiuti speciali tossico-nocivi; - gli altri rifiuti speciali; - sostanze liquide; - materiali accesi; - materiali (metallici e non) che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto; - i rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate. Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o ridotti di dimensioni, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sfusi, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel cassonetto più vicino. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a confezionare opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o accuminati prima dell'introduzione nei sacchetti. B) RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI I rifiuti urbani ingombranti non possono essere abbandonati sul marciapiede o sulle sedi stradali. Tali rifiuti dovranno essere conferiti a cura del produttore negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio concordemente con l'amministrazione Comunale. Per quanto possibile, i rifiuti ingombranti dovranno essere ridotti di volume, prima del loro conferimento, da parte del produttore. L'Amministrazione Comunale potrà attivare un servizio, previa specifica autorizzazione, per la riduzione del volume dei rifiuti ingombranti, quando la natura dei rifiuti consentirà tale procedimento. C) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dalla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità: C.1 Pile e batterie Le pile e batterie provenienti da utenze domestiche dovranno essere conferite dagli stessi utenti negli appositi contenitori ubicati in prossimità dei punti vendita di tali materiali. Sono a carico del Comune o apposita ditta convenzionata le operazioni di periodica raccolta, stoccaggio e smaltimento finale in apposita discarica previa inertizzazione. 9

C.2 Prodotti farmaceutici I prodotti farmaceutici provenienti da utenze domestiche dovranno essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori ubicati in prossimità delle farmacie. Sono a carico del Comune o apposita ditta convenzionata, le operazioni di raccolta, stoccaggio e smaltimento finale per termodistruzione in impianto autorizzato. C.3 Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F" I prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile) provenienti da utenze domestiche dovranno essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori ubicati in diversi punti del territorio comunale. Sono a carico del Comune o apposita ditta convenzionata le operazioni di periodica raccolta e smaltimento finale per termodistruzione in impianto autorizzato. D) MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia dovranno essere conferite come di seguito specificato: D.1 Vetro I contenitori (bottiglie, vasi ecc.) di vetro dovranno essere conferiti nelle apposite campane destinate alla raccolta differenziata del vetro che dovranno essere utilizzate anche per le lattine in alluminio vuote e residui di banda stagnata. E' vietato abbandonare bottiglie, oggetti di vetro in genere all'esterno delle campane, nonchè altri oggetti di vetro che per forma e dimensione non vi possano essere introdotti. D.2 Carta I rifiuti cartacei, e segnatamente riviste, libri e giornali, scatoloni appositamente ridotti e/o pigiati privi di corpi estranei, dovranno essere conferiti nelle apposite campane destinate alla raccolta differenziata della carta. E' vietato abbandonare all'esterno delle campane materiali cartacei non introducibili nelle stesse. D.3 Lattine in alluminio e banda stagnata Le lattine in alluminio vuote e residui di banda stagnata dovranno essere conferite nelle stesse campane utilizzate per la per la raccolta differenziata del vetro. E vietato abbandonare all'esterno delle campane materiale non introducibile nelle stesse. D.4 Contenitori in plastica per liquidi I contenitori in plastica per liquidi dovranno essere conferiti negli appositi contenitori che verranno predisposti per tale raccolta differenziata. E' vietato introdurre materiali di plastica diversi da quelli previsti dalla raccolta differenziata regolamentata dalle apposite modalità che verranno riportate all'esterno dei contenitori nonchè abbandonare all'esterno degli stessi residui non introducibili. E) ALTRE FORME DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA Potranno essere attuate, in forma sperimentale o permanente, raccolte differenziate per altre categorie di rifiuti quali ad esempio: - cartoni; - frazione secco-umida; - accumulatori al piombo esausti quali batterie d'avviamento per autoveicoli; 10

- speciali assimilati agli urbani che richiedono specifiche modalità di raccolta. Laddove questi servizi verranno istituiti, è fatto obbligo agli utenti di conferire tali rifiuti negli appositi contenitori od aree di raccolta, all'uopo predisposte dal Comune e dal gestore del servizio, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite e rese note. In particolare potranno essere istituiti da parte del Comune e del gestore del servizio centri di raccolta differenziata denominati "Piazzole ecologiche" opportunamente attrezzati e aperti al pubblico in giorni e orari prestabiliti. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/93 e del relativo regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani possono usufruire di determinate agevolazioni e riduzioni di tariffa nel caso dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minor produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento e/o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico. L'accertamento e la verifica di cui sopra sarà compito dell'amministrazione Comunale. F) VARIAZIONI Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che il gestore del servizio intendesse apportare, dovranno essere preventivamente individuate dall'amministrazione Comunale e saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimarrà obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento. Art. 13 Raccolta 1. I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con i confini del territorio comunale. 2. Le frequenze di servizio saranno le seguenti: a) per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani conferiti negli appositi contenitori, il servizio di smaltimento verrà effettuato due volte alla settimana. Nelle zone dove sono maggiormente presenti attività commerciali e dove sono numerosi gli edifici condominiali pluripiano, il servizio di svuotamento verrà effettuato tre volte alla settimana. b) per quanto riguarda i rifiuti ingombranti conferiti negli appositi container, il servizio di svuotamento verrà effettuato non appena i container risulteranno colmi. c) per quanto riguarda i rifiuti urbani pericolosi conferiti negli appositi contenitori, il servizio di svuotamento verrà effettuato almeno una volta al mese. d) per quanto riguarda i rifiuti raccolti in modo differenziato tramite gli appositi contenitori, il servizio di svuotamento verrà effettuato, a seconda delle necessità, fino a tre volte al mese. 3. Per la raccolta dei rifiuti urbani verranno utilizzati contenitori mobili da 1100 litri di capacità, dotati di coperchi, dispositivi catarinfrangenti, adeguate indicazioni sulle modalità di conferimento. Tali contenitori verranno posizionati, in relazione alla configurazione del terrotorio ed alla tipologia degli insediamenti, in numero sufficiente atto a garantire il regolare svolgimento del servizio di smaltimento. Comunque verrà garantita: - una distanza minima dalle abitazioni di ml. 100,00; - una frequenza minima di 2 svuotamenti alla settimana; - una frequenza media di 1 lavaggio al mese, effettuato con apposita attrezzatura lavacassonetti che utilizzi acqua calda, detergenti e disinfettanti. 11

4. Le modalità di effettuazione del servizio saranno stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che potranno essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'amministrazione comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti in discarica e all'impianto di termodistruzione. 5. I rifiuti speciali assimilati agli urbani potranno essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dall' Amministrazione Comunale. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dalla stessa. 6. Ai sensi del citato D.Lgs. n. 507/93 a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere corrisposta una tassa annuale. Art. 14 Trasporto 1. Il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione dovranno essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi dell'art. 4 del presente regolamento. Tali automezzi verranno bonificati e disinfettati almeno una volta al mese. 2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dovranno ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che potranno essere concesse dall'amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.). Art. 15 Trattamento 1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo dovrà avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati, ai sensi del DPR 915/82. TITOLO III NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI Art. 16 Spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento 1. Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni verrà effettuato dal Comune mediante utilizzo di proprio personale e/o affidamento a ditte specializzate o altri Enti, entro i confini del territorio comunale. 2. Fanno eccezione il servizio di raccolta dei rifiuti delle aree e spiagge in concessione o in 12

uso temporaneo, che è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate da apposita ordinanza sindacale. 3. Il servizio di raccolta, di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli Enti competenti. Art. 17 Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni 1. Le aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento sono le seguenti: a) le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificati come comunali; b) le strade vicinali classificate d'uso pubblico; c) i tratti urbani delle strade statali e provinciali; d) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purchè aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali; e) le strade private comunque soggette alla vigilanza urbana, ad uso pubblico purchè aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche; f) le aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centroviali, etc. Lo spazzamento delle aree succitate dovrà essere effettuato almeno una volta al mese. Art. 18 Cestini per rifiuti 1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti a cura dell'amministrazione comunale, appositi contenitori per rifiuti cartacei. Art. 19 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private 1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonchè le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, dovranno essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. 2. Essi dovranno provvedere anche alla pulizia delle aree pubbliche confinanti con i fabbricati o le aree scoperte private non di uso pubblico, qualora vengano sporcate dall'eventuale fogliame o altre parti di alberi e/o siepi piantumati sulle aree private. 3 I rifiuti provenienti dallo sfalcio degli orti e giardini costituenti pertinenze di abitazioni dovranno essere conferiti negli appostiti contenitori stradali (della capacità di 240 lt. ubicati su tutto il territorio comunale) per il successivo trattamento presso impianto di compostaggio. 13

Art. 20 Pulizia dei terreni non edificati 1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, dovranno conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi. 2. A tale scopo, essi dovranno provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. Art. 21 Pulizia dei mercati 1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, dovranno mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, conferendo i rifiuti provenienti dalla propria attività, purchè assimilati agli urbani, dopo averne ridotto al minimo il volume, in appositi contenitori e/o mezzi predisposti dall'amministrazione Comunale. 2. I rifiuti putrescibili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta. 3. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti. Art. 22 Aree occupate da pubblici esercizi 1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, dovranno provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. 2. I rifiuti così raccolti dovranno essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. 3. All'orario di chiusura l'area in dotazione dovrà risultare perfettamente pulita. 4. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti. 14

Art. 23 Carico e scarico di merci e materiali 1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, producendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, dovrà provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. 2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente a cura del Comune, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonchè il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento comunale. Art. 24 Pozzetti stradali - Grigliati 1. Il Comune provvederà a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. 2.E' vietato introdurre rifiuti negli stessi. Art. 25 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti 1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi dovranno essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. 2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso. 3. Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93 citato è istituita per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti in tali aree una tassa giornaliera di smaltimento computata secondo le modalità specifiche previste nel regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Art. 26 Disposizioni diverse 1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire sia quotidianamente che a lavori ultimati le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. 2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori per rifiuti urbani 15

(campane per raccolte differenziate, cassonetti per rifiuti urbani, cestini getta-carta) sarà responsabile di danneggiamento a patrimonio comunale e sarà soggetto a sanzioni amministrative o penali a norma delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali. 3. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari eseguiti dal gestore del servizio pubblico saranno a carico dei soggetti richiedenti (pubblici e/o privati). 4. Eventuali siringhe abbandonate saranno raccolte dal personale comunale, dotato di idonee attrezzature (guanti, pinze, contenitori stagni) e opportunamente istruito, e saranno smaltite con le stesse modalità dei farmaci scaduti (termodistruzione). 5. Previa opportuna e necessaria autorizzazione della Provincia, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, possono essere effettuate attività di demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonchè natanti fuori uso e loro elementi. Art. 27 Sosta temporanea 1. Le aree assegnate alla sosta temporanea saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali saranno tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento. 2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree saranno a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette. Art. 28 Altri servizi di pulizia 1. Rientrano fra i compiti dell'amministrazione Comunale, che vi provvederà con proprio personale e/o ditte specializzate o Enti, i seguenti servizi: a) pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base); b) diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante: sfalcio, estirpazione e/o uso consentito di diserbanti; c) pulizia delle spiagge libere comunali; tale servizio dovrà essere effettuato almeno due volte l'anno, nel periodo compreso tra il 30 di maggio ed il 31 di agosto; d) smaltimento di rifiuti cimiteriali che dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla circolare esplicativa del 24.06.1993, n. 24, del Ministero della Sanità. Art. 29 Sgombero neve 1. Al verificarsi di precipitazioni nevose l'amministrazione Comunale, con proprio personale e/o ditte specializzate o Enti provvederà a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante: a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli 16

spazi prospicenti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse; b) lo spargimento di cloruri allorchè, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucciolevole per presenza di ghiaccio. Art. 30 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata 1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, sarà fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni. 2. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici sarà fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni. Art. 31 Asporto di rifiuti abbandonati 1. In caso di abbandono di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili saranno tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste. 2. In caso di inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, dispone lo sgombero dei rifiuti con spese a carico dei soggetti obbligati. 3. In caso che la rimozione non venga effettuata nei termini previsti, il Sindaco quando sussistono motivi igienico sanitari ed ambientali, emana un ordinanza ai sensi dell'art. 8 punto 3 del presente regolamento. TITOLO IV VALIDITA DEL REGOLAMENTO CONTROLLI E SANZIONI Art. 32 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali 1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicheranno le norme di cui al D.P.R. 915/82 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonchè quanto previsto dai regolamenti comunali. Art. 33 Controlli 1. In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 915/82 e dell'art 23 della L.R. 30/87, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. 17

2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle AA.SS.SS., ai sensi della legislazione regionale in materia. Art. 34 Accertamenti 1. All'accertamento dei fatti costituenti violazione del presente regolamento provvederà il Corpo di Polizia Municipale e gli operatori del Dipartimento di prevenzione dell'azienda per i Servizi Sanitari. 2. Le violazioni al presente regolamento potranno essere accertate e contestate anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. Art. 35 Sanzioni 1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo V del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, le violazioni al presente regolamento saranno punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate a norma degli articoli 106 e 107 del Testo Unico della legge comunale e provinciale 1934. 2. Nel caso in cui i gestori dei servizi di raccolta differenziata si rendessero responsabili di smaltimento non idoneo, o in difformità a quanto stabilito dalle rispettive convenzioni o affidamenti, del materiale conferito, il Comune potrà revocare gli atti medesimi, fatta salva l'applicazione delle previste sanzioni amministrative. I casi penalmente rilevanti saranno denunciati all'autorità giudiziaria. 18

COMUNE DI STARANZANO Provincia di Gorizia REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA INDICE SISTEMATICO Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento Art. 4 - Principi generali Art. 5 - Gestione dei servizi - Competenze Art. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilati Art. 7 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali tossici e nocivi Art. 8 - Divieti e criteri di comportamento 19

Art. 9 - Ordinanze contingibili e urgenti Art. 10 - Forme di gestione Titolo II NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI Art. 11 - Definizione Art. 12 - Conferimento Art. 13 - Raccolta Art. 14 - Trasporto Art. 15 - Trattamento Titolo III NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI Art. 16 - Definizione Art. 17 - Raccolta, trattamento e spazzamento Art. 18 - Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni Art. 19 - Contenitori portarifiuti Art. 20 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private Art. 21 - Pulizia dei terreni non edificati Art. 22 - Pulizia dei mercati Art. 23 - Aree occupate da pubblici esercizi Art. 24 - Carico e scarico di merci e materiali Art. 25 - Pozzetti stradali - Grigliati Art. 26 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche Art. 27 - Disposizioni diverse Art. 28 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale Art. 29 - Altri servizi di pulizia Art. 30 - Sgombero neve 20