TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 6 marzo 2012, n. 318 N /2012 REG.PROV.COLL. N /2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Documenti analoghi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 104 del 2016, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

contro nei confronti di e con l'intervento di

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA. contro

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

Il potere del Sindaco di emettere ordinanze con tingibili ed urgenti

contro nei confronti di per l'annullamento

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

per l'annullamento, previa sospensiva,

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

contro nei confronti di per l'annullamento

sul ricorso numero di registro generale 5038 del 1999, proposto da (Omissis)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensiva

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

contro per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA N /2016 REG.PROV.COLL. N /2000 REG.RIC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

contro nei confronti di per l'annullamento,

contro per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

Transcript:

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 6 marzo 2012, n. 318 N. 00318/2012 REG.PROV.COLL. N. 00301/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 301 del 2008, proposto da: L.A.C. - Lega Per Abolizione della Caccia, in persona del legale rappresentante p.t., R. V., in qualità di coordinatrice Pro Natura Vercellese e G. R., in qualità di delegato della Sezione LIPU di Biella e Vercelli, rappresentati e difesi dall'avv. A. F., con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via S., 35; contro Comune di L.; per l'annullamento 1

dell'ordinanza n. 13/2007 del Sindaco di L., emessa il 29 novembre 2007, con la quale viene disposto il "prelievo mensile di 200 piccioni sul territorio comunale di L. per la durata complessiva di sei mesi" nonchè ed in ogni caso di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi alla predetta ordinanza. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso notificato il 29.01.2008 la L.A.C. - Lega per l'abolizione della caccia, la sig.ra R. V., coordinatrice Pro Natura Vercellese ed il sig. G. R., delegato della Sezione LIPU di Biella e Vercelli, hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, l'ordinanza n. 13/2007 con la quale, il 29.11.2007, il Sindaco del Comune di L. aveva disposto il "prelievo mensile di 200 piccioni sul territorio di L. per la durata complessiva di sei mesi". A sostegno della loro domanda i ricorrenti hanno dedotto 1) violazione di legge, violazione dell'art. 3 T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265/1934, dell'art. 32 della l.n. 833/1978, dell'art. 50 T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 1 L. R. n. 30/1982; violazione degli artt. 1 e 19 l.n. 157/1992 e dell'art. 55 L.R. n. 70/1996, eccesso di potere; 2) violazione di legge, violazione del D.P.R. n. 320/1954, assoluta carenza di istruttoria, eccesso di potere; 3) violazione degli artt. 7, 8 e 9 l.n. 241/1990, violazione dell'art. 97 Cost., vizi di forma. 2

Con ordinanza n. 309/2008 del 12.04.2008 il Collegio, ritenendo il ricorso assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, ha accolto l'istanza cautelare. All'udienza pubblica del 25.01.2012 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione. DIRITTO Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, legali rappresentanti di associazioni ambientaliste contrarie alla caccia e volte alla protezione della natura ed, in particolare, degli uccelli, hanno lamentato, in primo luogo, l'illegittimità del provvedimento impugnato per la mancanza dei presupposti di urgenza, necessità ed eccezionalità del pericolo prescritti dalla legge per l'adozione da parte del Sindaco delle ordinanze con tingibili ed urgenti "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" (cfr. art. 50 d.lgs. n. 267/2000), nonché per assoluto difetto di istruttoria. Tali censure sono fondate e meritevoli di accoglimento: da un lato l'ordinanza in questione, al di là della generica enunciazione dei rischi igienico-sanitari in astratto connessi all'esistenza nel territorio di vaste colonie di piccioni e dei numerosi danni da sempre ricollegabili alla presenza di grandi quantità di questi volatili, non indica, infatti, in alcun modo le ragioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 16.01.2006 n. 88; TAR Toscana, Sez. II, 2.12.2009 n. 2584) tali da giustificare il ricorso allo strumento degli artt. 50 e 54 TUEL. Come sottolineato dalla costante giurisprudenza amministrativa, invece, "il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti presuppone, oltre all'esistenza ed indicazione, nel provvedimento gravato, di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso ove la P.A. non intervenga prontamente, anche (o meglio, soprattutto) la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile fare fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. Pertanto, ai sensi degli artt. 50 e 54 T.U.E.L., per giustificare il ricorso allo strumento ordinatorio, il collegamento con le esigenze di protezione dell'igiene e della salute pubblica costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, se non sussistano gli ulteriori particolari requisiti di urgenza" (cfr. TAR Toscana n. 2584/09 cit.). Dall'altro lato, in special modo, come, del resto, già evidenziato dal Collegio nella pronuncia cautelare di accoglimento della sospensiva, "l'ordinanza impugnata contiene delle affermazioni del tutto apodittiche in relazione all'esistenza dei presupposti della sua emanazione, perché non supportate da alcuna istruttoria, in violazione, tra l'altro, delle <<linee guida per la gestione del colombo in città>> adottate dalla Regione 3

Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti in data giugno 2006". La grave carenza di attività di indagine precedente l'adozione di misure così incisive quali l'abbattimento di 200 piccioni al mese per sei mesi (che, come tali, avrebbero dovuto essere assunte solo come extrema ratio) emerge, in verità, sia dalla mancanza nel provvedimento impugnato di qualsiasi riferimento o rinvio a verbali di accertamenti espletati dalla competente ASL per rilevare l'effettiva presenza nella colonia di volatili di focolai di infezioni, sia dal conferimento solamente "a posteriori" "delle conseguenti indagini di carattere sanitario sugli animali abbattuti... (al) Servizio Veterinario dell'asl n. 7 di Settimo Torinese", sia, infine, in modo assai significativo, da quanto dichiarato dallo stesso Comune di L. in risposta all'ordinanza istruttoria del Tribunale circa l'inesistenza di "atti precedenti all'emissione dell'ordinanza". Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, accolto con annullamento dell'atto impugnato per violazione di legge e difetto di istruttoria e con assorbimento di ogni altra doglianza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, - accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato; - condanna il Comune di L., in persona del Sindaco p.t., alla rifusione, in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in complessivi 2000,00 oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa. 4

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore Manuela Sinigoi, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/03/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 5