Il Giudice di Pace, con la sentenza in esame ha rigettato la eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 (richiesta incompleta) atteso che la compagnia convenuta non ha richiesto, ai sensi dei detti articoli le necessarie integrazioni. Ha ritenuto, inoltre, seppure in assenza di collisione, la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo che, incautamente, in manovra di retromarcia si è immesso, da una proprietà privata, nel flusso della circolazione creando una turbativa alla circolazione, determinante ai fini del verificarsi dell'evento dannoso. (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 26.01.2011). REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente 1 / 7
Sentenza nella causa civile, iscritta al n 2044 del Ruolo Generale degli affari civili dell anno 2009, riservata a sentenza all udienza del 26.01.2011: avente ad oggetto risarcimento danni derivante dalla circolazione di autoveicoli Tra PPP Nunzio, nato il 00.00.1976 a Poggiomarino e residente in Terzigno alla Via G. xxx, yyy (C.F. PPP NNZ 76R00 XG762X), 0elettivamente domiciliato in Terzigno alla Via Aaa, 20 nello studio dell Avv. Fff AAA, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell atto di citazione; Attore E Ttt Yyy, residente in Terzigno alla Via C. Aaa, xx; Convenuto Contumace E Compagnia Assicurazione, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Milano alla Via xxx xxx, 23, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell atto di citazione, dall Avv. Ggg Bbb, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al 2 / 7
seguente numero di fax 000/0000, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Bbb Bbb sito in alla Via M. Lll, 1; Convenuta Conclusioni Come da verbale di udienza del 26.01.2011. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c., come novellato ex lege n. 69/09, entrata in vigore il 04.07.2009, tenuto conto dell art. 58 della stessa legge n.69/09, che ha espressamente previsto l immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado. Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisione, in via preliminare rileva osservare che va dichiarata la contumacia di Ttt Yyy che, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Ancora in via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda avendo parte attrice documentalmente provato di aver adempiuto all onere previsto dalle disposizioni vigenti in subiecta materia e di aver lasciato decorrere, per l instaurazione del presente giudizio, lo spatium deliberandi previsto dalla medesima normativa. Sul punto giova osservare che la richiesta di risarcimento dei danni contiene tutti i requisiti richiesti dagli articoli 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, a tacer del fatto che, a parere di questo giudicante, non è vincolante l onere imposto al danneggiato dai citati articoli, se l impresa di assicurazione di fronte ad una richiesta incompleta del danneggiato non ha richiesto 3 / 7
l integrazione dei dati e dei documenti, rinunciando, così, al vantaggio di ottenere un nuovo decorso dello spatium deliberandi, così come previsto dall art. 148, n. 5 del citato decreto. Va, quindi, disattesa l eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta assicurazione per violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 209/2005. Sempre in via preliminare, rileva osservare che sono da ritenere sussistenti la rispettiva legittimatio ad causam delle parti, nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, provate dalla documentazione ritualmente prodotta. E destituita di fondamento giuridico l eccezione di nullità dell atto di citazione formulata dalla convenuta Assicurazione, atteso che l atto di vocatio in ius contiene tutti i requisiti previsti dall art. 318 c.p.c., che disciplina il contenuto dell atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace. Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Il testimone, Bbb Ppp, indotto da parte attrice ed escusso all udienza del 21.04.2010, ha confermato la versione dei fatti prospettata dall istante nell atto introduttivo del giudizio. In particolare il testimone ha riferito: «ricordo che era l'inizio del mese di agosto del 2008, alle ore 18,00 circa, ed io mi trovavo a bordo dell'autovettura di mia proprietà, Fiat Panda, e percorrevo in Terzigno Via C. Alberto... mi precedeva una Fiat Punto di colore grigio...improvvisamente, giunti nei pressi dell'oleificio Paris, una Lancia Y si immetteva, in manovra di retromarcia nel flusso della circolazione, dallo spazio antistante l'indicato negozio Paris...il conducente della Punto che mi precedeva, con una repentina manovra riuscì ad evitare lo scontro con la Lancia Y, tuttavia sbandava e finiva la propria corsa contro un albero posto a destra rispetto alla propria direzione di marcia...». Da quanto riferito, a parere di questo giudicante, nessuna responsabilità può essere attribuita al conducente dell autovettura Fiat Punto, peraltro, non è dato rilevare a carico di quest ultimo alcuna violazione di legge o di norme di comune prudenza nella sua condotta di guida. 4 / 7
Ai sensi dell art. 145, comma 6, del Codice della Strada, il conducente del veicolo danneggiante uscendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio aveva l obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a coloro che circolavano sulla strada. Ma vi è di più, in quanto il veicolo danneggiante usciva in retromarcia. Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, al quale questo giudice ritiene di aderire,«la manovra di retromarcia va ritenuta operazione assolutamente anomala e, perciò, deve essere eseguita in condizioni di assoluta sicurezza, quando, cioè, sussiste la certezza della completa assenza di pericolo ( Cass. Pen., sez IV, 13.09.1989, n. 12117 ). La Suprema Corte ha, altresì, affermato «che il conducente che esegue una manovra potenzialmente pericolosa quale è la manovra di retromarcia è tenuto ad attenzione particolarmente vigile ed accurata verso le aree di carreggiata che si accinge ad impegnare nella prosecuzione della manovra. Tale vigile attenzione deve permanere ininterrottamente per tutto lo svolgimento della manovra in corso di esecuzione, fino al suo completamento» (Cass. Pe., sez IV 01.10.1984, n. 7847). Non può negarsi l imprudenza del conducente del veicolo danneggiante nell esecuzione della manovra di retromarcia. Alcun rilievo assume la circostanza che non vi è stata collisione tra i veicoli, atteso che il comportamento tenuto dal conducente della Lancia Y ha costituito una turbativa alla circolazione che ha determinato il verificarsi del sinistro per cui è causa. In ordine, poi, al quantum debeatur, questo giudice, tenuto conto della documentazione prodotta (fattura e preventivi), del tipo di veicolo danneggiato, dell anno della sua immatricolazione (1998), del costo corrente della manodopera, del plusvalore in relazione allo stato d uso del veicolo tra i ricambi nuovi ed originali e quelli danneggiati, inevitabilmente usurati, anche con il criterio della comune esperienza, ritiene di quantificare il danno in 2.810,00. 5 / 7
La somma è liquidata all attualità e, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione monetaria; su di essa sono dovuti, però, gli interessi da lucro cessante nella misura del 2% calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. 1712 del 1995, non sull importo liquidato all attualità bensì sulla somma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 02.08.2008, quale momento del sinistro, e quindi rivalutate anno per anno a partire dal 02.08.2008 e fino al momento del deposito della presente decisione. Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all effettivo soddisfo, con la trasformazione dell obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti sulla somma sopra liquidata all attualità gli ulteriori interessi al tasso legale. Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PPP Nunzio nei confronti di Ttt Yyy e della Compagnia Assicurazione, in persona del suo legale rappresentante p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara Ttt Yyy esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa; 6 / 7
2) condanna Ttt Yyy e la Compagnia Assicurazione, in persona del suo legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a pagare, a favore di PPP Nunzio, la somma di 2.810,00, oltre interessi come in motivazione; 3) condanna, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi 1.910,00 di cui 110,00 per spese, 1.000,00 per diritti ed 800,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione, ex art.93 c.p.c., all Avv. Fff Aaa. Così deciso in Ottaviano, il 26.01.2011 Il Giudice di Pace dott.ssa Assunta ventimiglia 7 / 7