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Transcript:

Varese, 31 gennaio 2019 CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2019 ULTERIORI NOVITÀ CONTENUTE NELLA FINANZIARIA 2019 La presente informativa fornisce una sintesi di ulteriori elementi di novità contenuti nella Legge 30 dicembre n. 145 (c.d. Legge di bilancio 2019, pubblicata in G.U. il 31 dicembre 2018, in vigore dal 1 gennaio 2019) di generale interesse per la platea dei contribuenti. Come di consueto, in considerazione dei numerosi contenuti che si andranno ad illustrare e della necessaria sintesi richiesta in questa sede, lo Studio resta a disposizione dei Sig.ri Clienti per gli opportuni approfondimenti che si renderanno necessari sulle singole casistiche. Cordiali saluti

Indice: Definizione dei ruoli da omesso versamento Imposta sostitutiva sui compensi dell attività di lezioni private e ripetizioni Novità in materia di cedolare secca sulle locazioni Riduzione base imponibile Imu e Tasi per gli immobili in comodato Proroga detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici Proroga detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio Proroga bonus mobili Proroga bonus verde Contributo per l acquisto di nuovi veicolo M1 Nuova imposta per veicoli più inquinanti Contributo per l acquisto e la rottamazione di moto Riduzione tassa automobilistica per le auto storiche Definizione dei ruoli da omesso versamento A favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all Agente della riscossione dall 1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti: - dall omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72; - dall omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l ISEE del nucleo familiare è non superiore a 20.000. La definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli di cui all art. 4, DL n. 119/2018, ossia dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all Agente della riscossione dall 1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l annullamento automatico al 31.12.2018. La legge parla espressamente di omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali scaturenti dalle attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni stesse. Sembra pertanto si possa trattare solo di imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive. Sono quindi esclusi dalla definizione in esame gli importi che: derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero di crediti d imposta; emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati Rientrano anche i contributi dovuti dagli iscritti alle Casse professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell INPS (es. Gestione Artigiani e Commercianti e Gestione separata ex L. 335/95), con esclusione di quelli richiesti con accertamento. Lo stralcio del debito consente di pagare la cartella di pagamento senza sanzioni e interessi di mora, corrispondendo:

- il 16% dell imposta e altri interessi, se l ISEE è fino a 8.500 euro; - il 20% dell imposta e altri interessi, se l ISEE è superiore a 8.500 euro e fino a 12.500 euro; - il 35% dell imposta e altri interessi, se l ISEE è superiore a 12.500 euro e fino a 20.000 euro. Resta dovuto l aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio. La procedura inizia con l apposita domanda all Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia SPA) da presentare, entro il 30.4.2019, a cura del debitore. Entro il 31.10.2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell istanza non rientrino nella definizione. Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati auto dichiarati, l Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e l Agenzia delle Entrate, effettua un controllo sui medesimi. Il controllo può essere effettuato sino al 31.12.2024. Gli importi dovuti dovranno essere corrisposti secondo il seguente piano di rateazione: - 35% con scadenza 30.11.2019; - 20% con scadenza 31.3.2020; - 15% con scadenza il 31.7.2020; - 15% con scadenza il 31.3.2021; - 15% con scadenza il 31.7.2021. A decorrere dall 1.12.2019 si applicano gli interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo. Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30.11.2019. Il mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora. L istanza può essere presentata anche dai contribuenti che, avendo presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli non hanno poi eseguito i pagamenti, o sono decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardivamente o in misura insufficiente le rate. Sembra potersi sostenere che rientrano nella sanatoria in oggetto anche i debitori che, essendone tenuti, non hanno effettuato il pagamento, entro il 7.12.2018, delle rate da rottamazione scadute a luglio, settembre e ottobre 2018. Quanto corrisposto a seguito della rottamazione dei ruoli è considerato un acconto ai fini della definizione in esame, ma in nessun caso si ha il diritto alla restituzione di quanto già corrisposto. Nel caso in cui l Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti per fruire della definizione prevista dalla legge di bilancio 2019, opponga il diniego, i debiti, in costanza dei requisiti di legge, sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli di cui all art. 3 del DL 119/2018, con stralcio di soli sanzioni e interessi di mora (e obbligo di pagamento per intero delle imposte, a prescindere dall ISEE). Le somme potranno essere versate in 17 rate: la prima, pari al 30%, con scadenza il 30.11.2019; le restanti 16, pari ciascuna al 4,375%, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020 e fino al 2027; sono dovuti gli interessi al 2% annuo a decorrere dall 1.12.2019.

Imposta sostitutiva sui compensi dell attività di lezioni private e ripetizioni Viene istituita un imposta sostitutiva, pari al 15%, sui compensi derivanti dall attività di lezioni private e ripetizioni. La misura è riservata ai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che svolgono l attività di lezioni private e ripetizioni. I dipendenti pubblici che svolgono l attività di insegnamento a titolo privato comunicano all amministrazione di appartenenza l esercizio di attività extra-professionale didattica, ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità. I compensi derivanti dall attività di lezioni private e ripetizioni sono tassati con un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, versata entro i medesimi termini dell IRPEF. Il regime è operativo a decorrere dall 1.1.2019. Un apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità attuative. Novità in materia di cedolare secca sulle locazioni La cedolare secca potrà trovare applicazione anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili: - classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 ( Negozi o botteghe ); - di superficie non superiore a 600 metri quadrati. Nel computo dei 600 metri quadrati che costituiscono il limite per l applicabilità della cedolare secca non vanno computate le pertinenze che, però, accedono anche esse all imposta sostitutiva se locate congiuntamente all immobile principale. La nuova cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019. Inoltre, a scopo antielusivo viene precisato che non possono accedere all imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale. La cedolare secca si applica agli immobili commerciali C/1 con aliquota del 21%. La base imponibile è costituita dall intero canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell anno 2019. Riduzione base imponibile Imu e Tasi per gli immobili in comodato L agevolazione ai fini dell IMU e della TASI prevista dal co. 3 dell art. 13 del DL 201/2011 per le abitazioni concesse in comodato ai parenti è estesa, dall 1.1.2019, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest ultimo in presenza di figli minori. Si ricorda che il suddetto co. 3 prevede che, al ricorrere di alcune condizioni, sia ridotta del 50% la base imponibile dell IMU, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (cioè ai figli oppure ai genitori) che la destinano ad abitazione principale.

Proroga detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici E prorogata la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti per le spese sostenute fino al 31.12.2019. Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono confermate rispetto a quanto previsto per il 2018. La proroga non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali, per i quali la relativa detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021. Proroga detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2019, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. Proroga bonus mobili È confermata la proroga fino al 31.12.2019 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all arredo dell immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione. Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2019 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall 1.1.2018. Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l ammontare della spesa detraibile (massimo 10.000) è computata indipendentemente dall importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Proroga bonus verde È confermata la proroga anche per il 2019 della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell immobile sul quale sono effettuati interventi di: - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Si rammenta che la detrazione: - spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, (importo massimo di 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) e per le spese di progettazione e manutenzione connesse all esecuzione degli interventi agevolati; - è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;

- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall anno di sostenimento. Contributo per l acquisto di nuovi veicoli Viene previsto un contributo: - per coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (si tratta delle autovetture aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di biossido di carbonio (CO2) fino a 70 g/km; - per gli acquisti e immatricolazioni dall 1.3.2019 al 31.12.2021; - qualora il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa. Il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratterebbe per l acquirente di uno sconto sul prezzo). La misura del contributo varia a seconda che, contestualmente all acquisto, si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria; è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro che non possono comunque superare il limite di 70 g/km. Nel caso in cui, contestualmente all acquisto del nuovo veicolo M1 avente i requisiti di cui si è detto, si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato nelle classi Euro 1, 2, 3 o 4, il contributo sarà pari a: - 6.000,00 euro, se le emissioni di CO2 del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 g/km; - 2.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km. In assenza della rottamazione, il contributo sarà pari a: - 4.000,00 euro, con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km; - 1.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km. Nuova imposta per veicoli più inquinanti Agli acquirenti, anche in locazione finanziaria, e alle immatricolazioni, che avvengono dall 1.3.2019 al 31.12.2021, di un nuovo veicolo di categoria M1 (si veda definizione nel paragrafo precedente) con un numero di grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 g/km, invece, è applicabile una nuova imposta. L imposta dovuta, da versare mediante il modello F24, è parametrata a quanto inquina il veicolo ed il suo ammontare è differenziato in base a quattro fasce di emissioni di biossido di carbonio: - da 161 a 175 g/km di emissioni dei veicoli M1, l imposta è pari a 1.100,00 euro; - da 176 a 200 g/km è pari a 1.600,00 euro; - da 201 a 250 g/km è pari a 2.000,00 euro; - superiore a 250 g/km è pari a 2.500,00 euro.

Contributo per l acquisto di moto elettriche/ibride Viene previsto un contributo per coloro che acquistano, nell anno 2019, una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di categoria euro 0, 1 o 2. Il contributo: - è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000,00 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 o 2; - è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Riduzione tassa automobilistica per le auto storiche Viene ridotta del 50% la tassa automobilistica (c.d. bollo auto ) per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico: con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni; in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all art. 4 del DM 17.12.2009 e qualora il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione. Studio Broggini