FONDAZIONE G. BOREA e Z. MASSA Via Borea 57 18038 S A N R E M O STATUTO



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FONDAZIONE G. BOREA e Z. MASSA Via Borea 57 18038 S A N R E M O STATUTO

Premesse L Opera Pia Ospizio Infantile ZEFFIRO Massa con sede in Sanremo, trae la sua origine dal testamento del fu Sig. ZEFFIRO Massa in data 1 gennaio 1881e fu eretto in Ente Morale con R.D. 13 settembre 1893. L Opera Pia Ospizio Giovanni Borea a favore dei poveri inabili al lavoro trae la sua origine dall istituzione di beneficenza fondata dal canonico Don Borea Avv. Giovanni, sotto il titolo Monte di Pietà; con testamento pubblico del 24.5.1871 nei registri del notaio Giuseppe Meta, fu invertito a scopo di ricovero ed eretto in Ente Morale con R.D. 10.1.1886. Le due predette Opere Pie sono state ospitate in un unico edificio che, per una consuetudine di cui si ignorano le origini, viene denominato Istituto Giovanni Marsaglia. Con R.D. 25 ottobre 1938 vennero decentrate dallo E.C.A. di Sanremo e raggruppate sotto una unica amministrazione le seguenti istituzioni aventi sede in Sanremo: Ospedale civico Vittorio Emanuele III, Ospedale Infantile Andrei Nunez del Castillo, Ospizio Giovanni Borea, Ospizio Zeffiro Massa. Con deliberazione n. 130 in data 30.3.1965 il Consiglio di Amministrazione delle suddette istituzioni propose il distacco dalla stessa amministrazione dei predetti Ospizio Giovanni Borea e Ospizio Zeffiro Massa ed il loro raggruppamento sotto un unica amministrazione, con la denominazione di Casa di Riposo Giovanni Borea e Istituto Zeffiro Massa, proposta che venne accolta con Decreto del Presidente della Repubblica in data 1 agosto 1965. La Fondazione G. Borea e Z. Massa deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 09.06.2003 con numero 148, conseguentemente alla delibera regionale n6/reg.del 18.03.2003 rappresenta la continuazione ideale e storica della summenzionata Casa di Riposo Giovanni Borea e Istituto Zeffiro Massa. CAPO I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI ISTITUZIONALI ART. 1 Denominazione e sede E costituita la Fondazione G. Borea e Z. Massa. La sua sede legale è sita in Sanremo, Via Borea 57. La Fondazione G. Borea e Z. Massa nella forma giuridica attuale è il risultato della fusione in un unico ente dell IPAB Giovanni Borea e dell Istituto Zeffiro Massa aventi entrambi sede legale in Sanremo, Via Borea 57. La fusione è stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1759 del 22.12.2003

ART. 2 Scopi istituzionali La Fondazione G. Borea e Z. Massa ha personalità giuridica di diritto privato, opera senza fini di lucro con autonomia statuaria e gestionale e persegue scopi di utilità sociale. La Fondazione G. Borea e Z. Massa ha lo scopo istituzionale di fornire interventi assistenziali e servizi socio-sanitari integrati a favore delle persone inabili al lavoro, anziane e/o portatrici di handicap, ed in particolare di quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica, per garantire loro una migliore qualità di vita e di esercitare attività sociale nei confronti dei bambini di ambo i sessi orfani di padre e di madre, nativi di Sanremo e privi di mezzi di sostentamento, oppure i cui genitori si trovino nell impossibilità di provvedere al sostentamento degli stessi. Gli scopi istituzionali sono alimentati dalle risorse provenienti dagli specifici beni del patrimonio ad esso originariamente destinati in conformità alla destinazione impressa nelle tavole di fondazione e vengono perseguiti tramite la realizzazione di servizi residenziali e semiresidenziali ed altri interventi socio-assistenziali rivolti a persone anziane prevalentemente residenti nel Comune di Sanremo. Nella stesura di tutti i documenti contabili e di programmazione economico-finanziaria della Fondazione sono predisposte specifiche tabelle riassuntive da cui sia desumibile l'utilizzazione delle rendite e dei beni in relazione alle rispettive tavole di fondazione e in cui siano evidenziati e motivati gli impegni. La Fondazione G. Borea e Z. Massa può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali. ART. 3 Patrimonio Il patrimonio della Fondazione G. Borea e Z. Massa comprende tutti i beni mobili e immobili già appartenenti all'ipab Giovanni Borea ed all Istituto Zeffiro Massa quali risultanti dall'inventario redatto in data 30.11.2003 approvato e sottoscritto dal Presidente dell ente in trasformazione, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità. I beni mobili e immobili acquisiti in futuro per effetto di donazione, eredità o legato, elargizioni o contribuzioni, da parte di Enti pubblici o privati o da persone fisiche, sono destinati ad incrementarne il patrimonio per gli scopi di cui all'articolo 2. In assenza di un espresso vincolo operato dal benefattore, i beni acquisiti si intendono come devoluti a favore degli scopi istituzionali e solo in casi eccezionali sono impiegabili per le finalità meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione, in relazione ai bisogni assistenziali prevalenti della comunità locale. La Fondazione G. Borea e Z. Massa provvede alla realizzazione delle proprie finalità con l utilizzazione diretta del proprio patrimonio, nonché con i proventi derivanti: dalle rendite del patrimonio; da proventi vari, quali oblazioni destinate ad immediata erogazione, interessi su depositi, canoni;

da rette e contributi corrisposti da parte di enti pubblici e privati a seguito di convenzioni riguardanti i servizi e gli interventi di cui al precedente art. 2 ed ogni altro utile o provento; E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, patrimonio o capitali durante la vita della Fondazione. ART. 4 Organi della Fondazione CAPO II ORGANI DELLA FONDAZIONE Sono organi della Fondazione G. Borea e Z. Massa il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione che provvedono ad amministrarla secondo le rispettive competenze stabilite nel presente Statuto. Gli organi di governo restano in carica per non più di due mandati consecutivi. Al Presidente per l'espletamento del suo mandato, è corrisposta una indennità di carica mensile nella misura deliberata dal consiglio di Amministrazione e comunque non superiore al 60% dell'indennità spettante al Sindaco del Comune dove ha sede la Fondazione. Ai Consiglieri è corrisposto un gettone di presenza il cui importo è definito dal Consiglio di Amministrazione, la cui somma su base annua non può superare il 20% dell'indennità spettante al Presidente. Nel caso in cui il bilancio della Fondazione sia in perdita il Consiglio di Amministrazione deve ridurre proporzionalmente l'indennità e i gettoni di presenza per il relativo periodo. Art. 5 Il Presidente Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti interni ed In particolare: ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura i rapporti con gli Enti ed altre autorità; rappresenta inoltre legalmente la Fondazione in seno al consiglio di amministrazione di società, associazioni, partecipazioni o convenzionamenti di cui all'art.2, comma 4; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissando l ordine del giorno delle sedute; assume, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito il Direttore Tecnico Amministrativo, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione limitatamente agli oggetti indicati ai numeri 9) e dell articolo 6 del presente Statuto, quando l urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso con obbligo di convalida successiva da parte del Consiglio di Amministrazione; svolge attività propositiva e di coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull esecuzione delle relative deliberazioni e sull andamento della Fondazione;

provvede, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione, a darne comunicazione all Ente a cui spetta la designazione ed alle procedure di nomina dei nuovi consiglieri; esercita le funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente sarà il Consigliere anziano (secondo l ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età) a presiedere il Consiglio di Amministrazione. ART. 6 Il Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione, determina l'indirizzo politico-amministrativo della Fondazione. Adotta gli atti fondamentali di programmazione e tutti gli altri atti previsti dal presente Statuto. Definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando l'azione amministrativa e gestionale dell'ente e la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite. In particolare il consiglio ha competenze a deliberare i seguenti atti fondamentali: 1. gli Statuti ed i Regolamenti della Fondazione e le loro modificazioni; 2. atti di contabilità; 3. le piante organiche e le relative variazioni; 4. la nomina del direttore Tecnico Amministrativo e del Direttore Sanitario ed il loro compenso; 5. la stipulazione di convenzioni e la costituzione e la modificazione di forme associative; 6. l'autorizzazione alla contrazione di mutui; 7. la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni; 8. le spese che impegnino i Bilanci per più esercizi; 9. gli acquisti, permute, alienazioni e contratti di comodato riguardanti i beni immobili; 10. la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende, associazioni, consorzi ed istituzioni; 11. l'elezione del Presidente; 12. la pronuncia della decadenza dei Consiglieri ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando lo richiedano, con istanza scritta e motivata almeno due consiglieri. Si riunisce almeno una volta al mese ed, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni del medesimo. L'avviso di convocazione, indicante gli argomenti da trattare, deve essere comunicato ai consiglieri con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando siano presenti almeno tre consiglieri; il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il direttore Tecnico Amministrativo, con funzione anche di segretario verbalizzante. I verbali delle sedute sono curati dal direttore Tecnico Amministrativo. I consiglieri hanno diritto, qualora lo ritengano opportuno in relazione all'importanza degli argomenti trattati, di far constatare a verbale le proprie dichiarazioni. Il Presidente può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le modificazioni statutarie e l'elezione del Presidente, per le quali si richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nel caso in cui un amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa. L'amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivano alla Fondazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori. ART. 7 Nomina, composizione e durata del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione G. Borea e Z. Massa è composto da 5 membri di cui: a) 2 nominati dal Consiglio Comunale di Sanremo; b) 3 nominati dal Sindaco del Comune di Sanremo; Il Consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni. I suoi componenti devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, che abbiano maturato un'adeguata esperienza in relazione ai settori di intervento ed all'attività della Fondazione. Non possono ricoprire la carica di amministratori negli organi della Fondazione: coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.; coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto; il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado incluso dei componenti gli organi della Fondazione; i dipendenti in servizio della Fondazione nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso; coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa; i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno; i membri di altri organi costituzionali o di organi dell'unione europea, della Magistratura ordinaria, militare ed amministrativa e degli organi delle Autorità indipendenti, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;

il Presidente ed i Consiglieri regionali, il Presidente ed i Consiglieri provinciali, il Sindaco ed i Consiglieri comunali, i componenti delle giunte regionali, provinciali e comunali e gli amministratori di altri enti locali territoriali e di loro consorzi, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno. ART. 8 Decadenza e dimissioni degli amministratori La decadenza degli amministratori della Fondazione opera nel momento in cui gli stessi perdono i requisiti previsti dallo statuto o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto. Decadono dalla carica i consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne dà immediata comunicazione al Comune di Sanremo ed alla Regione. Le dimissioni degli amministratori sono immediatamente efficaci e non sono revocabili. In caso di decadenza, dimissione o morte di un Consigliere, la Fondazione attiva le procedure per la sua surroga demandandola al Sindaco del Comune di Sanremo o al Consiglio Comunale a seconda delle modalità di nomina. Gli amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. ART.9 Revoca degli amministratori La revoca degli amministratori è disposta dal Consiglio di Amministrazione per gravi violazioni di legge o del presente statuto e previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta. ART.10 Organo di controllo La vigilanza contabile sull'amministrazione della Fondazione è esercitata dal un esperto contabile nominato dal Consiglio di Amministrazione che opererà in forza di incarico professionale a tempo determinato. CAPO III GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI ART. 11 Il Direttore Tecnico Amministrativo ed il Direttore Sanitario Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Tecnico Amministrativo ed un Direttore Sanitario determinandone funzioni, poteri e compensi che comunque non siano superiori al compenso attribuito al Presidente della Fondazione. Per entrambi operano le cause di incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione e degli stessi devono

possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Tecnico Amministrativo è a capo degli uffici della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni verifica la legittimità degli atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Tecnico Amministrativo: partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive e propositive e ne redige il verbale; provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere per quanto di propria competenza; assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione. Il Direttore Sanitario: organizza la vita comunitaria; adotta e applica, norme igienico - sanitarie rispondenti alla tutela delle condizioni psico - fisiche dei ricoverati; predispone e attua misure di prevenzione nei confronti della comunità degli ospiti; vigila sulla tenuta dei farmaci ai sensi della normativa in atto. ART. 12 Organizzazione dei servizi L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza, di trasparenza dell'azione amministrativa. La Fondazione G. Borea e Z. Massa mediante regolamento stabilisce, in conformità alla legge ed al presente Statuto, i criteri generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi e, nel rispetto della contrattazione collettiva vigente, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della Fondazione. ART. 13 Personale o collaboratori esterni La gestione degli uffici e l'erogazione dei servizi assistenziali sono svolte dal personale dipendente e collaboratori esterni della Fondazione sotto la direzione del Direttore Tecnico Amministrativo. Il rapporto di lavoro con i dipendenti della Fondazione è regolato dalle disposizioni della legge che regolano il rapporto di lavoro di tipo privatistico. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la dotazione organica del personale, secondo i criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi dell'ente ed al livello dei servizi erogati, e ne verifica periodicamente la congruità. ART. 14 Regolamento di ammissione La Fondazione G. Borea e Z. Massa si dota di regolamento di ammissione per disciplinare l accesso ai propri servizi ed alle proprie prestazioni assistenziali.

Il regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza discriminazioni legate a condizioni personali, sociali, religiose ed economiche. ART. 15 Bilancio e contabilità CAPO IV GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno. Il Bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. La Fondazione adotta il regime di contabilità economico patrimoniale a far data dal 01.01.2005. ART. 16 Gestione del Patrimonio La Fondazione G. Borea e Z. Massa provvede all'amministrazione ed alla erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, ancorchè effettuati con la forma della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione. Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione deve essere tenuto l'inventario, da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale, contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale, artistico. ART. 17 Gestione contabile Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del bilancio devono essere assistiti dalla attestazione della relativa copertura finanziaria a cura del Presidente della Fondazione e del Direttore Tecnico Amministrativo. Gli ordini di pagamento sono consentiti al momento in cui il Presidente ed il Direttore Tecnico Amministrativo quantificano il budget ART. 18 Norme finali CAPO V NORME FINALI E TRANSITORIE Le disposizioni del presente statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione da parte della Regione.

Gli organi della Fondazione sono nominati secondo le previsioni del presente Statuto. Gli organi in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi organi. I membri degli organi decaduti possono essere eventualmente rinominati. ART. 19 Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni normative vigenti. C:\Users\Utente\Desktop\LAVORI\borea\statuto fondaz. 1.doc