Indagini finanziarie: la prova del contribuente deve essere analitica

Documenti analoghi
Il conto in rosso non salva il contribuente dall accertamento bancario

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Indagini finanziarie: le entrate vanno provate

Il mago non prevede nè le indagini finanziarie nè il redditometro!

I prezzi bassi giustificano lo scostamento

Gli effetti della presentazione di un Modello Unico infedele

Le indagini sul conto corrente del convivente


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Accertamenti bancari sul conto corrente del professionista: sono proventi di lavoro autonomo le somme sul conto bancario cointestato con la moglie?

Il giudicato penale è separato (in casa) dal giudizio tributario

Per la Cassazione la sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale avrebbe escluso dalla presunzione solo i prelievi

Crisi d'azienda: legittimo lo scostamento dai parametri di settore

Anche il professionista associato paga l'irap

Il furto dei libri contabili

G.D.F.: le indicazioni operative in ordine alle indagini finanziarie

Fiscal News N Indagini finanziarie. Conti dei soci sorvegliati speciali. La circolare di aggiornamento professionale

L'accesso presso il luogo di residenza anagrafica necessita dell'autorizzazione del P.M.

Il valore delle dichiarazioni penali nel processo tributario

Aspetti IVA e penali delle fatture false

LE NOVITÀ IN MATERIA DI PRESUNZIONI E INDAGINI BANCARIE

Donazione e redditometro

Il condono IRPEF blocca l accertamento IVA?

Si pagano care le irregolarità sulle rimanenze

I criteri di applicazione degli studi di settore

Legittimo il redditometro anche per anni non consecutivi

Cessione di azienda: accertamento di maggior valore

La motivazione "per relationem" è legittima

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA ESAME DI ABILITAZIONE PER COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI. docente AVV.

Il contribuente risponde del suo brogliaccio-prima nota

Il medico convenzionato col Servizio sanitario Nazionale è soggetto ad I.R.A.P.?

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il giudicato penale non è vincolante in sede tributaria

Il giudicato penale è disgiunto dal processo tributario

Beni in comodato a società estere

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

E' sicuramente legittima la motivazione per relationem

Gli studi di settore sono semplici indizi

Il valore del giudicato penale

Il lavoro nero legittima l'accertamento

Circolare N.129 del 07 Ottobre 2014

LA Corte Cost. depenna, per i professionisti, la presunzione di acquisti in nero.

Indagini Bancarie: delicati equilibri tra Amministrazione finanziaria e Contribuente

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N.17 DEL 10/06/2010 IL QUESITO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

COSTI INDEDUCIBILI PER IL MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL INERENZA

Cassazione su ruolo, aggio e riscossione

Soppressione della tracciabilità dei compensi

Indagini finanziarie non autorizzate si conferma l orientamento della cassazione

Laboratorio sul processo tributario

L'avvocato con praticante part-time

Casssazione Penale, Sentenza n , depositata il 15 dicembre 2014

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Diritto Tributario. Fatture inesistenti, detraibilità dei costi, oneri probatori per Contribuente e Fisco

Il ricorso collettivo

IL GIUSTO PROCESSO TRIBÜTARIO

Accertamenti bancari: modalità di richiesta e giurisprudenza

I rapporti tra giudicato penale e processo tributario...

Perdita delle agevolazioni "prima casa": la Cassazione è ferma sull'inderogabilità delle regole

L'impossibilità di disporre dei libri contabili impone al contribuente la ricostruzione della contabilità

Art. 32, co. 1, n. 7, D.P.R. 600/73 e art. 51, co. 2, n. 7, D.P.R 633/72, così come modificati dalla L. 311/2004 (Fin 2005).

L accertamento va notificato anche al rappresentante della società

Niente IRAP per il Commercialista che svolge attività di sindaco revisore

Accertamenti bancari sul conto corrente del professionista: sono proventi di lavoro autonomo le somme sul conto bancario cointestato con la moglie?

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Studi associati senza via di fuga dall'irap

LEGITTIMA L ESTENDIBILITA DELLE INDAGINI BANCARIE SUI CONTI DI TERZI

Continua la linea dura sulle schede carburanti

Gli ultimi orientamenti della prassi sulle indagini finanziarie

Individuazione dei mezzi di pagamento idonei ai fini della detrazione dell Iva su operazioni di acquisto di carburante

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n

Pvc a fede privilegiata

Svolgimento del processo

Gli studi di settore restano presunzioni semplici

Nuova circolare dell Agenzia Entrate sulle indagini in banca: contribuente alla prova

Condono tombale e liquidazione della dichiarazione

Controlli fiscali ai contribuenti: presunti innocenti, non presunti evasori...

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L autorizzazione del giudice penale alla trasmissione delle notizie

L'assenza dell'inventario legittima l'accertamento induttivo

Trasferimento immobili: avviso di accertamento di maggiore valore nullo se manca la motivazione


Condono 2002: quando il Fisco ha ragione

Operazioni inesistenti: la prova dell esistenza spetta al contribuente

Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale

Avvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente

La nuova plusvalenza immobiliare secondo il decreto liberalizzazione n. 147/2015

Illecito dell'ex amministratore di snc: anche per i soci scattano le denunce penali

Milano Roma. News fiscali e societarie

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ACCERTAMENTO SINTETICO EX ART. 38 DPR 600/1973

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Accertamenti fiscali e presunzioni legali sui compensi dei professionisti: habent sua sidera lites

Accertamenti fiscali e presunzioni legali sui compensi dei professionisti: habent sua sidera lites

Promotore finanziario infedele: ne risponde anche la banca?

Commiss. Trib. Prov. Lombardia Cremona Sez. I, Sent., , n. 105

CASS. PEN., sez. III, 6 febbraio 2009, n. 5490

Transcript:

Indagini finanziarie: la prova del contribuente deve essere analitica di Francesco Buetto Pubblicato il 14 aprile 2009 La normativa sulle indagini finanziarie opera in modo automatico, non richiedendo ulteriori elementi di riscontro per conferire validità al controllo. Il dettato normativo consente, però, al contribuente anche attraverso il contraddittorio. Pur essendo in presenza di presunzioni relative, la forza della norma è tale che esse si atteggiano quasi a presunzioni assolute, poiché richiedono dei fatti impeditivi od ostativi al verificarsi del presupposto d imposta, posti a carico de l contribuente. Infatti, gli elementi prelevamenti e versamenti risultanti dall analisi dei conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza per lo stesso fine (ai fini Iva i prelevamenti sono considerati come pagamenti per operazioni passive non autofatturate). 1

La prova specifica Con sentenza n. 13819 del 3 maggio 2007 (dep. il 13 giugno 2007), la Corte di Cassazione aveva già avuto modo di affermare che la prova liberatoria, che consente di superare la presunzione di cui all art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui le movimentazioni dei conti correnti bancari legittimano l accertamento del redditi, non può essere meramente generica e cioè relativa all attività esercitata, ma deve essere, altresì, specifica in relazione ad ogni singola operazione. Perciò, non è sufficiente che il contribuente adduca la qualità di amministratore di condominio ma è necessario che fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni movimentazione bancaria alla sua attività di maneggio di danaro altrui. Diversamente la rispettiva movimentazione, in assenza di altra idonea giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato. Per giurisprudenza costante, in materia di Iva, qualora debba riconoscersi, ai sensi dell art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, la ricorrenza dei presupposti per il ricorso a presunzioni semplici basate su operazioni in conto corrente bancario, la prova liberatoria, che il meccanismo comune ad ogni presunzione sposta sul contribuente, si commisura 2

necessariamente alla natura e consistenza degli elementi utilizzati dall Amministrazione. La valutazione di tali elementi non si traduce in un automatica assimilazione delle operazioni in conto corrente a corrispettivi non dichiarati, ma richiede un apprezzamento, eminentemente fattuale, della forza presuntiva attribuibile a quelle operazioni, alla luce della prova liberatoria offerta dal contribuente, ed è quindi censurabile in sede di legittimità soltanto per i vizi motivazionali previsti dall art. 360, n. 5), del codice di procedura civile (Cass. n. 19947/2005 e n. 11778/2001). Nel caso specifico, per la Cassazione, la censura dell Amministrazione finanziaria secondo la quale la motivazione della Commissione tributaria regionale sarebbe sul punto incerta e contraddittoria, merita di essere accolta, in quanto i giudici di appello hanno motivato l accoglimento dell impugnazione della contribuente sul rilievo che svolgendo la medesima attività di amministratore di condominio ne deriva necessariamente che la stessa obbligatoriamente e necessariamente riceveva rimesse altrui che amministrava per professione. Tuttavia, osserva la Corte, la circostanza che la contribuente riceveva sul proprio conto corrente rimesse altrui non è idonea di per sé, ai fini di cui trattasi, ad escludere la totale imputabilità di tutte le movimentazioni bancarie direttamente all intestataria del conto corrente in assenza di elementi contrari in tal senso. 3

La motivazione dei giudici di seconda istanza è, quindi, inadeguata, poichè non si sono fatti carico di verificare, in base alla prova liberatoria offerta dal contribuente, quali fossero le singole movimentazioni bancarie riferibili direttamente all attività di amministratore di condominio per poter conseguentemente escludere che le stesse non costituissero corrispettivi non dichiarati. La prova liberatoria ai fini di cui trattasi non può essere solo generica e cioè relativa all attività esercitata, ma deve essere altresì, specifica in quanto, stante la presunzione di cui all art. 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se il contribuente utilizza il conto corrente a lui personalmente intestato anche per maneggio di danaro altrui deve fornire la prova specifica rectius: analitica della riferibilità di ogni movimentazione bancaria alla sua attività di maneggio di danaro altrui, diversamente la rispettiva movimentazione, in assenza di altra idonea giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato. L ultima sentenza della Cassazione Con sentenza n. 6617 del 19 marzo 2009 (ud. del 23 dicembre 2008) la Corte di Cassazione ha riaffrontato la questione, affermando che la motivazione 4

della C.T.R. è stata del tutto apodittica laddove afferma che la gestione pressoché integrale, da parte del S., dei conti bancari della D. era stata documentata. È inoltre chiaramente contraddittoria ed erronea in punto di diritto laddove rileva che unitamente alle operazioni positive sui conti correnti, sono stati contabilizzati prelevamenti per L. 1.618.818.382, i quali costituendo comunque pagamenti eseguiti, avrebbero dovuto, in ogni caso, condurre all abbattimento corrispondente del reddito accertato. Come dedotto dalle ricorrenti amministrazioni l art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede infatti, per gli accertamenti nei confronti dei soggetti con obbligo di contabilità, di considerare direttamente come ricavi i prelevamenti e in generale consente di porre a base degli accertamenti i dati e gli elementi risultanti dai conti. Disposizione che viene interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell esercizio dell attività d impresa), non è sufficiente al contribuente dimostrare genericamente di avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la 5

prova analitica della inerenza alla sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto (cfr. Cassazione civile, sezione 5^, n. 13819 del 13 giugno 2007 e gli estensori della sentenza rilevano che in applicazione del suddetto principio, la S.C., con la sentenza citata, ha cassato la decisione con la quale la commissione tributaria aveva accolto l impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento notificato ad un amministratore di condominio, ritenendo che dalla natura stessa dell attività svolta dal contribuente potesse desumersi che le somme da questi depositate sul proprio conto corrente gli erano state affidate dai condomini per il pagamento degli oneri condominiali). Infine osserva la Corte è erroneo il convincimento della C.T.R. sull onere gravante a carico della amministrazione finanziaria di provare il coinvolgimento della D. nelle operazioni finanziarie del S. come pure di provare l esistenza di una capacità di spesa compatibile con l ammontare dei suoi movimenti bancari. Il ricorso dell Amministrazione viene pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di Cassazione. 6

Brevi riflessioni In via di principio le Entrate, nel corpo della circolare n. 32/2006, ritengono che possano assumere valida valenza giustificativa soprattutto in caso di discordanza tra i dati bancari e finanziari e le rilevazioni contabili gli atti e i documenti che provengono dalla Pubblica amministrazione, da soggetti aventi pubblica fede (notai, pubblici ufficiali, eccetera), da soggetti terzi in qualità di parte di rapporti contrattuali di diversa natura, così come nel caso di rimborsi, risarcimenti, mutui, prestiti, eccetera. Poiché le presunzioni legali, inoltre, possono venire contraddette anche da giustificazioni di carattere tecnico, legate al particolare operare del tributo, si precisa che, soprattutto in funzione prospettica dell accertamento unificato, il contraddittorio deve essere condotto tenendo conto della specificità della singola imposta, in quanto in linea di massima la giustificazione ai fini Iva di un movimento bancario può non essere automaticamente valida o significativa anche ai fini reddituali. In particolare, per quanto riguarda la determinazione del reddito, il numero 2) del comma 1 dell art.32 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che i dati e gli elementi risultanti dai rapporti e dalle operazioni intercettati ai sensi del successivo numero 7) o rilevati secondo la particolare procedura di cui all articolo 33, secondo e terzo comma, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine. 7

Pertanto, osservano le Entrate, nel nuovo contesto normativo, non solo i versamenti risultanti dai conti bancari ma anche quelli rilevati dai conti finanziari o da operazioni fuori conto si presumono come ricavi, compensi ovvero elementi positivi rappresentativi per le sole persone fisiche di altri elementi reddituali da porre a base delle rettifiche e degli accertamenti di tipo analitico, analitico-induttivo, induttivo e sintetico, laddove la locuzione posto a base va intesa come il riconoscimento legale dell attitudine probatoria che tali movimentazioni assumono ai fini dell efficacia presuntiva che l organo procedente intende utilizzare per assolvere il proprio onere dimostrativo. Oggi la Cassazione però ribadisce quanto precedentemente osservato in altre sentenze ed interpreta la norma: la prova deve essere analitica, specifica e non può essere generica. Deve quindi il contribuente giustificare le singole operazioni. Peraltro, così come la contestazione dei singoli addebiti da parte dell A.F. non può avvenire per masse o addirittura sulla base di un mero saldo contabile, le giustificazioni del contribuente devono riferirsi ai singoli movimenti. La stessa Cassazione, fra l altro, con sentenza n. 23690 dell 8 novembre 8

2007 (dep. il 15 novembre 2007) aveva già affermato che è irrilevante, ai fini dell utilizzazione dei dati ed elementi emersi dalle movimentazioni dei rapporti bancari intrattenuti dal contribuente, la dimostrazione che il soggetto verificato eserciti attività d impresa ovvero che il saldo del rapporto sia negativo. Il contesto nel quale si manifesta l efficacia probatoria presuntiva delle risultanze dell accertamento è quello dei movimenti riconducibili ad operazioni fiscalmente rilevanti per i quali al contribuente è data facoltà di dimostrare la relativa estraneità. Prosegue la Corte: non ha rilievo, a tale proposito, che il conto corrente (nella specie: bancario) risulti avere un saldo negativo, in quanto l oggetto dell accertamento sono i movimenti e le scritture relative al conto, considerato in un determinato periodo d imposta. Pertanto, conclude la Corte, erroneamente la decisione impugnata ha ritenuto tali elementi come sforniti di valenza probatoria, limitandosi a far propria la critica solo generica del contribuente e non, come avrebbe dovuto, a considerare, anche in ragione delle chieste controdeduzioni procedimentali, elementi di spiegazione analitici. Francesco Buetto 14 Aprile 2009 9

10