Soppressione della tracciabilità dei compensi
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- Ferdinando Roberto Innocenti
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1 Soppressione della tracciabilità dei compensi di Roberta De Marchi Pubblicato il 24 febbraio 2009 la Manovra d estate 2006 aveva creato non pochi malumori fra i professionisti per l obbligo della tracciabilità dei pagamenti imposto e per la presunta necessità di un conto dedicato all attività professionale: analizziamo il quadro normativo, alla luce delle ultime modifiche apportate dal D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 2/2009 La Manovra d estate 2006 ha creato non pochi malumori fra i professionisti per l obbligo della tracciabilità dei pagamenti imposto e per la presunta necessità di un conto dedicato all attività professionale. Analizziamo il quadro normativo, alla luce delle ultime modifiche apportate dal D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 2/2009. La manovra d estate 2006 Come è noto, l art. 35, comma 12, del D.L. n. 223/06, convertito in L. n. 1
2 248/2006, ha modificato l art. 19 del D.P.R. n. 600/73, in ordine alle scritture contabili degli esercenti arti e professioni; tale norma fa riferimento alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell art. 53, commi 1 e 2, del T.U.n.917/86, e alle società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all art. 5, lettera c), del citato T.U. n. 917/86. Il dettato normativo allora introdotto ha previsto l obbligo di tenuta di uno o più conti correnti bancari o postali da utilizzare per l attività professionale. Sul punto, la circolare n. 28/2006 ha precisato che tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell esercizio della funzione professionale (nuovo comma 3 dell art. 19 del D.P.R. n. 600 del 1973). La norma e la prassi non hanno disposto però l obbligo di tenuta di un conto dedicato esclusivamente alla professione, per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute e per il versamento dei compensi riscossi, ben potendo, invece, essere utilizzati conti dove affluiscono operazioni non afferenti l esercizio dell arte o della professione. consapevolezza. Tuttavia, si è ingenerato nei professioni e nelle banche tale 2
3 Pur se, per comodità di gestione, forse è più opportuno per il professionista tenere un conto dedicato all attività professionale, non sussiste nessun obbligo imposto dalla norma né dalla prassi amministrativa (1). La cd. Manovra d estate 2006 nuovo comma 4 dell art. 19 del D.P.R. n. 600/73 ha inoltre previsto l obbligo di riscossione dei compensi mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro (art. 32, del D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008). In ordine al limite dei 100 euro, il comma 12-bis, dell art. 35, inserito dal Senato in sede di conversione del provvedimento, prevede che detto limite si applichi solo a partire dal 1 luglio Dall entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 223/06 12 agosto 2006 e fino al 30 giugno 2007 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati in contanti è fissato in euro. Per il periodo compreso tra il 1 luglio 2007 e il 30 giugno 2008, infine, il limite è stabilito in 500 euro. L obbligo di riscuotere i compensi in argomento mediante strumenti finanziari tracciabili, nei limiti appena richiamati, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione (12 agosto 2006). 3
4 Gli strumenti finanziari utilizzabili per la riscossione dei compensi conseguiti nell esercizio dell attività professionale sono quelli appositamente individuati dall art. 35, comma 12, ovvero: gli assegni non trasferibili; i bonifici; le altre modalità di pagamento bancario o postale; i sistemi di pagamento elettronico. La Finanziaria 2007 Il dettato normativo della cd. Manovra d estate è stata riscritto dal comma 69 dell art. 1 della Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), garantendo un differimento graduale nel tempo degli obblighi di tracciabilità dei compensi ad artigiani e professionisti. Infatti, all articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis è stato 4
5 sostituito, prevedendo che: il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell articolo 19 del D.P.R. n. 600/73, si applica a decorrere dal 1º luglio 2009; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 1 gennaio 2007 e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in euro; dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull applicazione del presente comma. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti sopra indicati. I problemi sorti La dottrina più attenta non ha mancato di far rilevare che la norma, 5
6 tuttavia, lascia irrisolti alcuni problemi. Il legislatore non ha infatti previsto entro quale termine occorre versare le somme incassate in contanti né quale sanzione si applica nel caso di mancato utilizzo del conto corrente da parte del contribuente (2). La mancanza di un termine entro il quale versare in banca le somme incassate in contanti disposizione che, di fatto, vieta ai professionisti di disporre anche di una piccola cassa per le spese di importi irrisori può portare i professionisti a sostenere di essere sempre nei termini per effettuare l eventuale versamento. E possibile sostenere probabilmente a ragione che l ipotesi è sanzionabile ai sensi dell art. 9 del D. Lgs. 471/97 (da a euro) per irregolare tenuta delle scritture contabili. Soluzione forse più logica. Inoltre, il rischio concreto è che l amministrazione finanziaria possa sostenere che il mancato assolvimento di un obbligo contabile (quale potrebbe essere definito quello della mancata tenuta del conto corrente, facendo affidamento in particolare sulla sua collocazione precipua nell art. 19 del DPR 600/73), possa comportare quasi come sanzione indiretta la possibilità di un accertamento induttivo. Vi sarebbe peraltro da comprendere la gradazione di tale eventuale sanzione: se, cioè, è possibile arrivare a tale conclusione (accertamento 6
7 induttivo) nel caso di totale assenza di conto corrente ovvero nell ipotesi di mancato utilizzo dello stesso per un certo numero di operazioni. Il D.L. n. 111/2008 L art. 32, del D.L. n. 112/2008, conv. con modificazioni in L. n. 2/2009, a partire dal 25 giugno 2008, ha soppresso l obbligo di tracciabilità dei compensi. In pratica, è stato abrogato l obbligo di incassare i compensi mediante strumenti di pagamento tracciabili. Tuttavia, come già anticipato, continuiamo a ritenere opportuno avere un conto dedicato, atteso che in ipotesi di indagini finanziarie, è più facile per il contribuente distinguere le operazioni estranee all attività. La normativa sulle indagini finanziarie, infatti, opera in modo automatico, non richiedendo ulteriori elementi di riscontro per conferire validità al controllo, e trae alimento dalla presenza di presunzioni iuris tantum, e dunque dall inversione dell onere della prova, posto a carico dei 7
8 soggetti sottoposti a controllo. Gli elementi risultanti dal conto sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza per lo stesso fine: pertanto, i prelevamenti, oltre che i versamenti, si considerano ricavi tassabili ai fini delle imposte sul reddito, qualora non sia indicato il beneficiario o non si abbia riscontro nelle scritture contabili tenute dal contribuente. Ai fini Iva i prelevamenti sono considerati come pagamenti per operazioni passive non autofatturate (limitatamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili), sia le operazioni imponibili (desunte dagli accreditamenti) sia gli acquisti (desunti dagli addebitamenti), che sulla base dei conti intrattenuti non trovano riscontro nella dichiarazione, si considerano effettuati all aliquota che mediamente risulta prevalente o che in prevalenza avrebbe dovuto essere applicata. In pratica, l equazione prelevamenti uguale ricavi deriva dal fatto che normalmente le uscite non giustificate riguardano costi sostenuti in nero proprio perché correlati a ricavi non contabilizzati. E pur se è difficile sostenere l esistenza di costi in nero per i professionisti, è indubbio che la norma non lascia scampo. 8
9 E allora meglio premunirsi con un conto ad hoc. Roberta De Marchi 24 Febbraio 2009 NOTE (1) Cfr. ANTICO, Manovre finanziarie 2007: le nuove regole per i professionisti. La tracciabilità dei pagamenti. Le ultime indicazioni della circolare n. 1/E del 2007,in il fisco n. 7/2007, pag. 997 (2) Sull argomento cfr. CONIGLIARO, Le novità in materia di accertamenti e controlli. Più poteri al Fisco con le indagini finanziarie 9
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