STATUTO CASA PIA DEI CEPPI Art. 1 Origini storiche La Casa Pia dei Ceppi è il più antico ente benefico della città di Prato. Prima ci fu il Ceppo Vecchio, fondato nel 1282 da Monte Turino de Pugliesi, poi, alla morte del mercante Francesco di Marco Datini, il Ceppo Nuovo, sorto per sua volontà testamentaria. Nel 1545, dopo il tragico Sacco di Prato del 1515, i due Ceppi vennero riunificati in un unica fondazione, denominata inizialmente Casa Pia dei Ceppi dei poveri di Prato, avente per scopo principale la beneficenza agli indigenti. A seguito dell emanazione della Legge 17 luglio 1890 n. 6.972 la fondazione divenne Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) e ne venne approvato lo Statuto, contenente anche le volontà testamentarie di Francesco di Marco Datini, con Regio Decreto 9 Marzo 1936. A seguito dell entrata in vigore della legge della Regione Toscana 3 Agosto 2004 n. 43, l IPAB è tenuta a trasformarsi in persona giuridica privata ed il suo Consiglio di Amministrazione nella seduta straordinaria del 9 ottobre 2004 con la deliberazione n. 84 ha prescelto la forma giuridica della Fondazione regolata dalle norme del codice civile. Il presente statuto costituisce esecuzione di quest ultima deliberazione. Art. 2 Denominazione Su iniziativa dell IPAB Casa Pia dei Ceppi di Prato, che assume la qualità di unico Fondatore, è costituita una fondazione, avente le caratteristiche di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 460/1997, che assume la denominazione di FONDAZIONE CASA PIA DEI CEPPI Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), disciplinata dal presente Statuto, nell ambito dei principi generali dettati per le fondazioni dal codice civile. La qualifica di ONLUS ne costituisce peculiare segno distintivo da inserire in ogni comunicazione ed altra manifestazione esterna. Art 3 Sede La sede istituzionale della Fondazione è in Prato, Via Ser Lapo Mazzei, 43. Art. 4 Durata La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Art. 5 Finalità e scopi La Fondazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di soccorrere i poveri del Comune di Prato con contributi economici sia direttamente che tramite le Associazioni non profit operanti nel Comune di Prato che siano civilmente riconosciute.
L attività di assistenza e beneficenza svolta dalla Fondazione avverrà nell ambito degli obiettivi di politica sociale fissati negli atti di programmazione dell Amministrazione comunale di Prato. La Fondazione svolge, altresì, funzioni in ambito culturale, utilizzando le sale espositive poste al piano terra di palazzo Datini, non occupate da propri uffici o dall Archivio di Stato. Tali sale espositive saranno utilizzate dall Amministrazione comunale per mostre di artisti che saranno individuati dalla Commissione mostre, già attiva per gli spazi espositivi comunali. A detta commissione la Casa Pia dei Ceppi potrà rimettere le proprie proposte espositive, che, se selezionate, saranno inserite nella programmazione dello spazio, e, al pari di altre, curate dall Amministrazione comunale. Il relativo invito indicherà come promotori sia l Amministrazione comunale che la Casa Pia dei Ceppi. In ogni caso gli spazi espositivi sono concessi agli artisti a titolo gratuito, fatto salvo diversa determinazione, a valenza generale, dell Amministrazione comunale. Per il raggiungimento di questi scopi, la Fondazione può, tra l altro: a) Partecipare ad enti (associazioni, fondazioni), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari. La Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti; b) Stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari; c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o, comunque, detentrice a qualsiasi titolo; d) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l affidamento di parte delle attività statutariamente previste; e) svolgere ogni altra attività idonea, o, comunque, necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari. Art. 6 Patrimonio Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantire nel tempo e con continuità il funzionamento, il patrimonio è così costituito: - dai beni immobili e da altri beni di valore storico ed artistico, da canoni, livelli e censi e da altri valori, come analiticamente descritti nell Inventario, redatto in sede di trasformazione, in data del 26 aprile 2005, che è stato allegato sotto la lettera B all atto quale parte integrante e sostanziale; - da beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, semprechè i suddetti beni ed elargizioni siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal Fondatore nel rispetto delle originarie tavole di volontà dei Testatori. Donazioni e lasciti vanno ad incrementare il patrimonio della Fondazione e sono accettati dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sul loro impiego, in conformità con le finalità statutarie della Fondazione. La dismissione di beni immobili e di beni di valore storico ed artistico ed il reinvestimento eventuale dei proventi nell acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie avviene tramite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che riporti il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri.
I lasciti e le eredità testamentarie sono accertati con il beneficio di inventario dal Consiglio di Amministrazione ed il Presidente della Fondazione attua le delibere di accettazione e provvede ai relativi adempimenti giuridici richiesti. Art. 7 Entrate Per lo svolgimento dei suoi scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate: i redditi derivanti dal patrimonio di cui all art. 6; ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all attuazione degli scopi statutari, che ad essa perverranno dallo Stato, da Enti pubblici e da privati; eventuali avanzi delle gestioni annuali, che sono impiegati per l incremento delle attività istituzionali o direttamente connesse; ogni altra entrata destinata, per sua natura, al finanziamento della gestione ordinaria delle attività della Fondazione, così come gli utili delle eventuali attività commerciali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte da legge. Art. 8 Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione: a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Presidente; c) il Vice-Presidente; d) il Segretario-Direttore; e) il Revisore Unico. Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che saranno nominati dal Sindaco del Comune di Prato. L ufficio dei Consiglieri è onorifico e gratuito. Essi restano in carica per la durata di cinque anni e possono essere rieletti. Qualora si dovesse procedere, per qualsiasi causa, alla sostituzione di un Consigliere, vi provvederà il Sindaco del Comune di Prato ed il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso. Art. 10 Poteri del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per l ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, provvede: a) alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, tra i Consiglieri che lo compongono; b) all approvazione del Bilancio di previsione, del Bilancio di previsione, del Bilancio Consuntivo e della Relazione annuale sull attività svolta dalla Fondazione; c) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni; d) alla stipula delle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari; e) all assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti di lavoro;
f) all acquisto od alla vendita di beni, all accettazione di donazioni ed eredità e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione; g) alla promozione di liti attive ed alla resistenza in liti passivi; h) al conferimento di incarichi professionali; i) all approvazione dei Regolamenti, delle convenzioni e della carta dei servizi; l) alla nomina del Segretario Direttore della Fondazione; m) alla nomina del Revisore Unico; n) alle modifiche statutarie, con deliberazione da assumere, a pena di inefficacia, con il voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri componenti; o) ad ogni altro adempimento previsto dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione della materia prevista alla lettera a) del presente articolo, per la quale, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri in carica, oltre quanto previsto alla lettera o). Art. 11 Adunanza del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede, altresì, alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai Consiglieri almeno otto giorni prima dell adunanza, salvo i casi d urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail, almeno due giorni prima dell adunanza. La convocazione deve riportare la data, il luogo, l ora e l ordine del giorno degli affari da trattare Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Segretario- Direttore ed il Revisore Unico. Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente, al momento della votazione, la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l adunanza. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, dal Segretario-Direttore ed è sottoscritto da quest ultimo e dal Presidente. Art. 12 Il Presidente della Fondazione Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti e dura in carica cinque anni. Il Presidente: a. ha la rappresentanza legale e la firma sociale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l ordinaria amministrazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio; b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; c. svolge tutte le funzioni inerenti la gestione della Fondazione, salvo quelle espressivamente riservate al Consiglio di Amministrazione; d. assume i provvedimenti d urgenza, che si rendono necessari al funzionamento della Fondazione, e li sottopone alla ratifica del Consiglio alla prima riunione; e. presenta al Consiglio di Amministrazione le proposte di deliberazione spettanti al medesimo; f. delibera su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza degli altri organi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.
Art. 13 Il Vice Presidente E nominato dal Consiglio di Amministrazione nella persona del Consigliere più anziano di nomina, e, in caso di nomina contemporanea, del Consigliere più anziano di età. Sostituisce il Presidente, nei casi di sua assenza e di impedimento, in tutte le funzioni previste dall art. 12.. Art. 14 Il Segretario-Direttore E nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone in possesso di competenze professionali nel campo giuridico-amministrativo, della organizzazione e del settore economico-finanziario, documentate da curriculum. Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri e le modalità della nomina e la misura del compenso da attribuire per la funzione. Il Segretario-Direttore, oltre a rispondere del suo operato in prima persona direttamente al Presidente della Fondazione, svolge le seguenti funzioni: attua le disposizioni e gli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione; redige i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, che saranno firmati dal Presidente e da lui stesso; dirige l attività amministrativa e finanziaria della Fondazione e sovrintende al buon funzionamento dei servizi, adottando i provvedimenti necessari a garantire l efficacia e la funzionalità; predispone, per il Consiglio di Amministrazione, gli schemi del Bilancio di Previsione e del Bilancio consuntivo annuali; assume gli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti previsti dal Bilancio di Previsione; firma gli ordinativi di pagamento e le riversali di incasso; firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente; dirige il personale e gli altri collaboratori e adotta i provvedimenti sia di carattere economico che organizzativo, secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; collabora con il Presidente per tutte le necessità della Fondazione. In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione. Art. 15 Il Revisore Unico Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta. Per le cause d ineleggibilità e decadenza si applica l art. 2399 c.c.. Il Revisore Unico: o vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettua, almeno ogni trimestre, le verifiche di cassa; o informa il Consiglio di Amministrazione sui risultati dei controlli e delle verifiche effettuate; o informa immediatamente il Consiglio d Amministrazione ed il Comune di Prato di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza nell esercizio dei propri compiti, che possono costituire un irregolarità di gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l attività della Fondazione;
o redige la propria relazione annuale sul Bilancio di previsione e sul Bilancio consuntivo; o assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione determina all atto della nomina il compenso da corrispondere sulla base delle vigenti tariffe professionali. Art. 16 Esercizio finanziario e bilanci 1. L esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. 2. La Fondazione non può, in alcun caso, distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli eventuali utili o avanzi della gestione annuale dovranno essere impiegati con priorità per il ripiano di eventuali disavanzi degli esercizi pregressi e poi devoluti per le finalità assistenziali della Fondazione come descritte dall art. 5 del presente Statuto. Art. 17 Servizio di tesoreria Il servizio di tesoreria è svolto da un istituto di credito ed è regolato da apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Gli ordinativi di incasso e di pagamento non costituiscono titolo legale di discarico del tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente ed del Segretario-Direttore. Il tesoriere è tenuto, entro due mesi dal termine dell esercizio, a trasmettere alla Fondazione il rendiconto generale delle somme incassate e pagare, riguardanti l esercizio stesso. Art. 18 Scioglimento e liquidazione In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore e ne determina i poteri. Le attività patrimoniali, residue al termine della liquidazione saranno devolute al Comune di Prato per realizzare fini di pubblica utilità, ai sensi della vigente normativa sulle O.N.L.U.S.. Art. 19 Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile, le norme di legge vigenti nel settore ed i principi generali dell ordinamento giuridico italiano. Disposizioni transitore e finali Art. 20 Prima nomina degli organi statutari
Anche in deroga alle norme del presente Statuto, il Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione della ex IPAB Casa Pia dei Ceppi, nominati in virtù di atti emessi prima della costituzione della Fondazione, ed ancora in carica alla data di approvazione del presente Statuto, assumono, di diritto, per la durata del mandato previsto dai relativi atti di nomina, le cariche da ciascuno possedute. Il mandato di tali soggetti verrà a scadere alò termine di durata previsto dagli atti di nomina citati. Art. 21 Subentro della Fondazione La FONDAZIONE CASA PIA DEI CEPPI Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) subentra, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi, instaurati dall ex IPAB Casa Pia dei Ceppi, dalla cui trasformazione, a norma di legge, essa trae origine.