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FLAT TAX (tassazione piatta) Regime forfettario L. 190/2015 Regime i.s.i.a.p. L. 145/2018 Cedolare secca immobili D.Lgs 23/2011 Commissione Imposte Dirette e Reddito d Impresa ODCEC Bari

esercenti professioni Legge 28 dicembre 2018 n. 145 art. 1 commi 17 ~ 22 La legge di bilancio per il 2019, ha introdotto una nuova fattispecie di tassazione c.d. secca per taluni contribuenti che non rientrano nei limiti dimensionali dei piccoli forfettari ai sensi della Legge 190/2014

Legge di bilancio 145/2018 Art. 1 comma 17 A decorrere dal 1 gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale e' presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell I.R.A.P. con l'aliquota del 20 per cento.

Legge di bilancio 145/2018 Art. 1 comma 17 Ambito temporale A decorrere dal 1 gennaio 2020

Legge di bilancio 145/2018 Art. 1 comma 17 Ambito soggettivo Persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;

Legge di bilancio 145/2018 Art. 1 comma 17 Ambito oggettivo Hanno conseguito nell anno precedente ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno,

Limite compensi/ricavi : ragguaglio Inizio attività : 01/07/2019 Limite ricavi con ragguaglio ad anno: 100.000 / 12 x 6 50.000,00 Ricavi conseguiti anno 2019: Euro 45.000,00 si regime 2020 Euro 55.000,00 no regime 2020

Ricavi : determinazione a) Non si considerano gli ulteriori componenti positivi indicati ai sensi art. 9-bis comma 9 D.Lgs. 50/2017 (I.S.A.) b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il totale dei ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate

Ricavi : determinazione c) I ricavi, ai fini del computo del limite, rileveranno in base alle regole specifiche del regime fiscale adottato nel precedente periodo d imposta.

Legge di bilancio 145/2018 Art. 1 comma 17 Determinazione della base imponibile Reddito d impresa determinato nei modi ordinari (per competenza / per cassa ) (oneri deducibili??)

Legge di bilancio 145/2018 Art. 1 comma 17 Aliquota imposta sostitutiva 20%

OPZIONE Le persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni possono applicare al reddito d impresa o di lavoro autonomo un imposta sostitutiva del 20% Modalità operative dell opzione??

ESCLUSIONE a) Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell imposta sul valore aggiunto (agenzie di viaggio e/o imprese agricole) o di regimi forfetari di determinazione del reddito (vendite soggette ad aggio quali giornali e tabacchi) (C.M. 10-E/2016).

ESCLUSIONE b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati Membri dell Unione europea o in uno Stato aderente all Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

ESCLUSIONE c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all articolo 53, comma 1, del decreto-legge 331/1993

ESCLUSIONE d) gli esercenti attività d impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all esercizio dell attività, a società di persone o associazioni di cui all articolo 5 del TUIR ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni

ESCLUSIONE e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro

RITENUTE (comma 67) I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. I contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e' soggetto ad imposta sostitutiva.

RITENUTE (comma 67) I contribuenti rientranti nel nuovo regime forfetario, non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

RITENUTE (comma 67) I contribuenti rientranti nel nuovo regime forfetario, non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. 600 del 1973, e successive modificazioni; In caso di corresponsione di redditi da lavoro dipendente, il contribuente è tenuta a rilasciare la Certificaizone Unica nella parte riguardante la sezione dati previdenziali ed assistenziali (D.r.e. Campania su interpello del 19/05/2017)

ADEMPIMENTI I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 1 comma 22 L. 145/2018)

ADEMPIMENTI i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti (art. 1 comma 59 Legge 190/2014)

CONCLUSIONI E appena il caso di precisare che il regime in questione, dato il superamento del limite autorizzativo di 65.000,00 già disposto dall Unione Europea, è ancora in attesa di richiesta di autorizzazione da parte del Governo all Unione Europea

CONCLUSIONI Stante il tenore letterale della norma, ci sono molteplici aspetti non ancora disciplinati da un punto di vista legislativo poiché, per quanto non disposto, la norma non rimanda al regime forfettario Art. 1 comma 54-89 L. 190/2014; vi è un solo rimando a tale norma afferente gli esoneri dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89

CONCLUSIONI Nulla viene previsto per quanto attiene gli adempimenti da porre in essere quali, a titolo esemplificativo: Operazioni Intracomunitarie; Esportazioni; Reverse Charge; Deducibilità dei Contributi previdenziali Cambio di regime Rettifica alla detrazione Fuoriuscita dal regime

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed FINE