ALLEGATO 1 RELAZIONE TECNICA

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Transcript:

ALLEGATO 1 RELAZIONE TECNICA Progetto relativo all acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Provincia di Lucca, predisposto ai sensi dell art. 23, comma 15, del d.lgs. 50/2016. Premessa: data la complessità delle polizze assicurative dell'ente, comprendenti una pluralità di oggetti, data anche l'entità dei premi assicurativi annuali ammontanti ad 809.900/annui e data la complessità della materia assicurativa risulta indispensabile avvalersi ad una società di brokeraggio per il servizio di gestione delle polizze, del rapporto con le compagnie in ordine ai sinistri aperti, l assistenza e consulenza in sede di gara per l affidamento dei servizi assicurativi, complessivamente al fine di razionalizzare la gestione dei rischi assicurati con l obiettivo di riduzione della spesa inerente; Il servizio di brokeraggio assicurativo: Il brokeraggio assicurativo ha ottenuto riconoscimento ufficiale nel nostro ordinamento con la L. 792/1984 (istitutiva dell albo professionale di categoria), poi sostituita dal D.Lgs. 209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private) che all art. 106 indica che l attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Al fine di costituire una forma di tutela e garanzia a favore dei soggetti che si rivolgono al mercato assicurativo, il citato D.Lgs. 209/2005 ha istituito il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), disciplinato dal regolamento IVASS n.5 del 16/10/2006, che permette di esercitare l attività di intermediazione ai soli iscritti al RUI i quali devono quindi possedere requisiti idonei verificati dall attività di controllo esercitata dall IVASS stessa. Il ricorso al servizio di brokeraggio assicurativo, diventa, nel contesto sopra evidenziato, una necessità anche per gli enti pubblici per le specifiche competenze ed esperienze nella materia assicurativa, ed in particolare per quanto attinente i rischi delle pubbliche amministrazioni, di cui il soggetto affidatario dispone. Scegliendo infatti di avvalersi di un broker assicurativo l ente pubblico potrà disporre di soluzioni assicurative prevedibilmente più efficaci, efficienti ed economiche in rapporto a quanto il mercato potrà offrire e recepire, tra le innumerevoli e diversificate proposte che vi si trovano. In sostanza il broker si configura come una figura particolarmente qualificata per individuare senza difficoltà gli strumenti più consoni ai bisogni di tutela assicurativa dell ente pubblico anche in relazione alle necessità di un efficace garanzia degli utenti, degli amministratori, dei dipendenti e del patrimonio pubblico. Contesto: a) la Provincia si avvale dal 2015 dell operato di un broker assicurativo per la gestione dei contratti e per attività di supporto nella gestione dei sinistri, in particolare per quelli passivi rientranti nella franchigia contrattuale; grazie all operato del broker la gestione dei rischi non ha subito contraccolpi traumatici nonostante la caotica fase di riassetto delle competenze amministrative locali sopravvenute dopo la legge 56/2014 (legge del Rio). Palazzo Ducale, Cortile Carrara 55100 Lucca Tel. 0583 417.204 Fax 0583 417.299

b) le attuali coperture assicurative sono in scadenza il 31/12/2018 e è in corso la procedura aperta per l aggiudicazione dei contratti assicurativi dell ente riassunti nella seguente tabella 1) INCENDIO 2) FURTO 3) ELETTRONICA 4) RCT/RCO 5) RCT PATRIMONIALE 6) TUTELA LEGALE 7) KASKO 8) RCA LIBRO MATRICOLA 9) INFORTUNI Esecuzione del servizio di brokeraggio: Risponde all esigenza dell amministrazione di avere assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, oltre che a contribuire a risolvere ogni problematica relativa alla materia. Tutto ciò si coniuga perfettamente con l ambito di operatività dell attività del broker, come definito dal citato art. 106 del D.Lgs. 209/2005 e dall art. 48 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e che può riassumersi in tre attività fondamentali: a) assistenza, formazione e consulenza a beneficio dell assicurando risk management; in una prima fase il broker deve individuare i rischi nei quali l amministrazione incorre nello svolgimento della sua attività e che possono costituire oggetto di copertura assicurativa, redigendo un apposito piano di gestione. Si tratta di una fasi di analisi, detta risk management, che consente la riduzione e la prevenzione del rischio mediante l utilizzo di tecniche di prevenzione e protezione. Accanto a ciò il broker dovrà rendersi disponibile per ogni richiesta di consulenza e dovrà dare attuazione al piano di formazione in materia assicurativa presentato in sede di gara e provvedere ad un costante aggiornamento dei dipendenti dell ente nella medesima materia; b) copertura dei rischi; una volta individuati i rischi ed analizzate le coperture esistenti, il broker suggerisce eventuali modifiche contrattuali o altre operazioni nell interesse dell amministrazione. Successivamente, sulla base della precedente attività di risk management, il broker predisporrà i nuovi testi di polizza da porre in gara alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura dei contratti e delle operazioni stesse. In questa fase, nella quale prevale l attività di intermediazione contrattuale, il broker, nel rispetto delle modalità di azione postulate dal dovere di imparzialità e parità di trattamento della P.A., opera al fine di contenere i costi per l ente ed ottenere il miglior risultato possibile tenuto conto degli obiettivi assicurativi; c) collaborazione in fase esecutiva e gestionale; successivamente alla stipula delle polizze assicurative, il broker supporta l amministrazione nella gestione dei contratti assicurativi e nella gestione dei sinistri, in particolare per quelli di RCT rientrati nella franchigia contrattuale, secondo le specifiche indicate nel capitolato speciale di gara. Le prestazioni che verranno richiesta all affidatario del servizio di brokeraggio sono quelle più analiticamente indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, facente parte del presente progetto che il broker dovrà eseguire con i propri mezzi e la propria organizzazione e con il supporto degli uffici dell ente nella messa a disposizione della documentazione necessaria. Scelta del prestatore del servizio di brokeraggio: La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12973/2010 ha affermato che il broker assicurativo svolge, accanto all attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione anche un attività di collaborazione intellettuale con l assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l assicuratore, così configurando, anche secondo la più recente giurisprudenza (vedasi Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la regione siciliana sentenza n. 439 del 30/01/2013), l attività di brokeraggio in: a) prestazione professionale avente ad oggetto assistenza e consulenza e b) rappresentanza dell assicurato. Entrambe queste attività quindi sono precipue delle competenze del broker e, a detta dei giudici contabili siciliani, anche lo svolgimento di una sola di queste attività sarebbe riconducibile alla figura del broker la cui attività, come affermato dall Autorità di Vigilanza (determinazione n. 2/2013) e dalla giurisprudenza (TAR Abruzzo n. 397/2006, TAR Veneto

n. 1368/2009, TAR Pescara n. 379/2006) rappresenta un costo indiretto per l amministrazione, poiché il broker viene retribuito dalle compagnie assicuratrici attraverso la percentuale di ricarico che si aggiunge al c.d. premio puro. A tal proposito vedasi anche la sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 12/10/2016, n. 4226 che afferma: il servizio di brokeraggio assicurativo consiste nell attività di intermediazione assicurativa svolta da un soggetto dotato di competenza professionale nel settore, il broker, per conto di altro soggetto interessato alla stipula di polizze assicurative. L attività del broker è quindi remunerata con una provvigione, commisurata ai premi pagati dall assicurato alla compagnia assicurativa. Atteso quindi che il contratto è a titolo oneroso e le prestazioni del broker non sono esclusivamente di natura intellettuale, esso si configura come un appalto di servizi che deve essere affidato secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti pubblici, escludendo quindi un affidamento a titolo oneroso basato sull intuitu personae, anche se l aggiudicazione di questo appalto non comporterà per la Provincia di Lucca alcun onere finanziario diretto per compensi, rimborsi o quant altro, in quanto il broker, come da prassi di mercato e da giurisprudenza consolidata, deve essere remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell incarico, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi stabiliti. Sono tre diverse le forme di remunerazione del broker: a) con commissioni calcolate sui premi futuri e a carico delle imprese (forma largamente preferita nella prassi degli enti pubblici ma accusata di essere in conflitto con una delle missioni del broker, che è quella di far si che il costo del servizio assicurativo si riduca); b) commissioni calcolate sui premi passati e a carico delle imprese; c) remunerazione diretta del broker da parte della stazione appaltante. Al fine della decisione è bene riflettere sulla tabella che segue relativa ai premi in atto per l assicurazione dei rischi della Provincia di Lucca, tenendo conto che, nella precedente occasione di gara l offerta aggiudicataria è stata determinata in 0,001% per i premi rca e in 10% per i premi non-rca. ANDAMENTO PREMI ASSICURATIVI A CARICO DELLA PROVINCIA DI LUCCA PERIODO 2018-2021 PREMI A BASE D ASTA Premio lordo annuo in corso (nov. 2018) Premio lordo annuo Base asta 1) Incendio 103.139,77 95.000,00 2) Furto 3.750,00 5.000,00 Lotti 3) Elettronica 2.300,00 3.000,00 4) RCT/RCO 575.000,00 500.000,00 5) RCT Patrimoniale 20.740,00 25.000,00

6) Tutela Legale 6.257,06 10.000,00 7) Kasko 2.250,00 3.000,00 8) RCA Libro Matricola 84.617,62 90.000,00 9) Infortuni 27.692,68 18.000,00 TOTALI 825.747,13 749.000,00 Come si vede dalla tabella appena esposta, i premi lordi a base d asta della procedura aperta in corso per l affidamento dei servizi assicurativi della provincia sono in calo rispetto al passato. In realtà l amministrazione procedente esercita un controllo diretto sulle provvigioni una volta fissato un tasso in sede di gara. Ciò avviene perché, a prescindere dall apporto consulenziale del broker, è l ente che approva gli atti di gara per l assegnazione dei contratti assicurativi e con essi i premi a base d asta sui quali viene determinato il corrispettivo del broker. Se, come nel nostro caso, vengono messi in campo comportamenti positivi, anche sulle indicazioni del broker, diretti alla migliore gestione dei rischi assicurati, il numero dei sinistri scende e questo determina il contenimento o la riduzione del volume dei premi. Per quanto concerne la Provincia di Lucca, inoltre, dopo il trasferimento di funzioni conseguenti al riassetto istituzionale, i premi lordi a base d asta sono in diminuzione e generano, a parità di tassi e condizioni, provvigioni broker più basse come risulta dalla tabella andamento premi assicurativi. Rinunciare alla riduzione dei costi broker generati da questa situazione non appare conveniente; ma neppure sembra, in considerazione della prassi che congloba in un appuntamento grosso modo biennale un unica gara per i servizi assicurativi. Sicché nel periodo di incarico il broker si occuperà prevedibilmente una sola volta dei contenuti di un bando con la conseguenza che il teorico conflitto d interessi con la S.A. ha una valenza pratica assai ridotta anche perché i rischi assicurati hanno costi abbastanza omogenei nell attuale quadro normativo e giurisprudenziale. Ne consegue che, ancora oggi, ha validità l impianto base per il calcolo del corrispettivo previsto per il contratto in corso di validità e basato sulla determinazione di una percentuale dei premi futuri a carico delle compagnie assicuratrici. Risulta quindi conveniente che la S.A. preveda nella lex specialis l applicazione di un sistema di determinazione dei corrispettivi del broker basato su tassi di commissione da applicarsi ai premi futuri che, nel caso specifico, sono oggetto di procedura aperta in corso di esecuzione che, presumibilmente porterà ad una riduzione dell importo a base d asta indicato nella tabella sopra riportata. Il monte premi assicurativi resterà valido prevedibilmente fino al 31/3/2021 con previsioni di sostanziale stabilità al momento della successiva ricollocazione delle polizze.

Premesso quanto sopra, si ritiene di aggiudicare il servizio di brokeraggio assicurativo con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA In ragione dello specifico contenuto del servizio e della modalità di esecuzione del medesimo non si rilevano costi per la sicurezza dovuti all interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per la Provincia di Lucca alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant altro, in quanto l aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato e da giurisprudenza costante, viene remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi. Per quanto concerne l elemento economico della gara questa amministrazione ritiene di poter confermare il peso minimale dell offerta economica (come evidente anche nella precedente edizione della gara broker: peso= 10%) introducendo una provvigione predeterminata e fissa, calcolata in percentuale ed in ragione di anno sulla massa premi futuri ossia che risulteranno a carico della provincia di tempo in tempo per tutta la durata del contratto. La suddetta percentuale, tenuto conto dei contratti in essere, può essere determinata a base d asta nella misura minima e massima qui indicata: a) RC Auto e Auto rischi diversi: percentuale minima 0,5% massima 2,0%. b) rami diversi da RC Auto e Auto rischi diversi: percentuale minima 8% percentuale massima del 12,0%. Dette percentuali sono state determinate tenendo in considerazione: a) quelle applicate da altri enti di analoghe dimensioni e tipologia; b) il premio assicurativo in corso è inferiore a quello in atto applicato cui erano state calcolate le percentuali del 0,001% e del 10%; c) una remunerazione del broker congrua per i servizi richiesti ed in linea con quella posta a base di gara nel precedente affidamento. Quindi, ai soli fini della determinazione degli elementi legati all entità dell importo dell appalto, il valore complessivo del servizio in questione viene quantificato presuntivamente in Euro 84.810,00 annue e quindi per il triennio di durata dell appalto detto importo viene stimato in 254.430,00. Si prevede la possibilità di una proroga per ulteriori sei mesi per cui il valore complessivo dell appalto a base di gara ammonta ad 296.835,00-4. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO A) COSTO DEL SERVIZIO 0,00* B) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 0,00** C) CONTRIBUTO A.N.A.C. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 225,00 D) SPESE DI PUBBLICITA (pubblicazione estratto bando di gara sulla GURI sui quotidiani) 0,00*** ONERI COMPLESSIVI PER L ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 225,00 *Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, come più volte si è detto, non comporta per la Provincia di Lucca alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant altro, in quanto l aggiudicatario,

come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi. **Non ci sono costi per la sicurezza poiché trattasi di servizio di natura intellettuale. ***I costi per la pubblicità della gara, ammontanti in 3.500,00, ai sensi dell art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell aggiudicatario e dovranno essere rimborsati alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall aggiudicazione.