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COMUNE DI OLIVA GESSI PROVINCIA DI PAVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 13 Reg. Delib. Del 17-04-2014 COPIA Numero 97 Reg. Pubbl. Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2014. L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini previsti dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. Risultano: ASCAGNI GIUSEPPE P BERGAMASCO MARIA P VERSIGLIA ALESSANDRO P GABELLOTTI MICHELE P DEFILIPPI ANDREA P FASSARDI ANNA A MAZZOCCHI LUIGI P DE MARTINO MARIANO A MASCHERPA PIETRO P FASSARDI CARLO A SCOVENNA PAOLO P GALMOZZI MIRIAM A REPOSSI MARIA PAOLA P Totale presenti n. 9 e assenti n. 4. Assume la presidenza il Signor ASCAGNI Dott. Giuseppe, in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario Signor VERCESI Dott.ssa Elena, il quale dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all ordine del giorno:

Numero 13 del 17-04-2014 Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2014. PRELIMINARMENTE, IL CONSIGLIO COMUNALE DATO ATTO di essere prossimo alla scadenza del mandato elettorale e che in data 10 Aprile 2014 è stato pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali per Domenica 25 Maggio 2014 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Oliva Gessi; VISTO il Decreto del Ministero dell interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l anno 2014 al 30 aprile 2014; RITENUTO che l approvazione del bilancio di previsione entro i termini di legge sia un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile per cui rientra, senza dubbio, fra gli atti urgenti ed improrogabili di cui all art. 38, comma 5, del T.U.E.L. ( I consigli durano in carica sino all elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ), tanto più che l art. 141, comma 1, lett. c) dello stesso T.U.E.L. prevede per l inosservanza del termine di legge comporti lo scioglimento del Consiglio Comunale; CONSIDERATO che l art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., testualmente recita: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; VISTO l'art. 172, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta, e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ; TUTTO CIO PREMESSO, IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATO il Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii., ad oggetto: Istituzione di una addizionale comunale all Irpef, a norma dell art. 48, comma 10, della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 come modificato dall art. 1, comma 10, della Legge 16 Giugno 1998, n. 191 ;

DATO ATTO: 1. che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., possono disporre la variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale con deliberazione da inviare al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma 2 del citato art. 52 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.; 2. che l efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico; 3. che ai fini della determinazione dell acconto, l aliquota e l eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l anno di riferimento; 4. che la variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; VISTO l art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 e successivamente modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone: 11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. ; VISTO il Decreto del Ministero dell interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l anno 2014 al 30 aprile 2014;

CONSIDERATO che l art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., testualmente recita: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; RICHIAMATO altresì l art. 193, comma 3, secondo periodo, della Legge 18 Agosto 2000, n. 267, come modificato dall art. 1, comma 444 della Legge 24/12/2012, n. 228, che stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 e ss. mm. ii., l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ogni anno; VISTO l'art. 172, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta, e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ; RITENUTO di confermare per l anno 2014, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, l'aliquota dell addizionale comunale all Irpef in vigore per l anno 2013, nella misura di 0,40 punti percentuali, ed il regolamento per l applicazione dell addizionale, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29 Novembre 2013, opportunamente aggiornato alla normativa vigente sopraccitata; VISTO lo schema di regolamento, composto da n. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione; VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.; VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 7 Febbraio 2001 e n. 13 del 22 Marzo 2001; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24 Aprile 2007; VISTO il pareri di regolarità tecnica di cui all art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., rilasciato dal Responsabile di Struttura ai sensi e per gli effetti dell art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; VISTO il parere di regolarità contabile di cui all art. 49, comma 1, del Decreto

Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; VISTO il parere dell Organo di Revisione contabile, reso ai sensi dell art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; VISTO l esito della seguente votazione legalmente espressa: CONSIGLIERI presenti n. 9 CONSIGLIERI votanti n. 9 CONSIGLIERI astenuti n. = VOTI FAVOREVOLI n. 9 VOTI CONTRARI n. = DELIBERA 1. DI CONFERMARE per l anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa, l aliquota dell addizionale comunale all Irpef nella misura dello 0,4% (zerovirgolaquattropercento) ed il regolamento per l applicazione dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche, nel testo aggiornato alla normativa vigente, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 2. DI PROVVEDERE ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma 2 dell art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii. e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214; 3. DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio Finanziario 2014, in conformità a quanto disposto dall art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. SUCCESSIVAMENTE, con la seguente separata votazione: CONSIGLIERI presenti n. 9 CONSIGLIERI votanti n. 9 CONSIGLIERI astenuti n. = VOTI FAVOREVOLI n. 9 VOTI CONTRARI n. = DELIBERA DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..

PARERE DI REGOLARITA TECNICA Ai sensi dell art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. In ordine alla REGOLARITA TECNICA si esprime: PARERE: Favorevole Oliva Gessi, 10-04-14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to REPOSSI Antonio PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Ai sensi dell art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. In ordine alla REGOLARITA CONTABILE si esprime: PARERE: Favorevole Oliva Gessi, 10-04-14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to REPOSSI Antonio

Comune di OLIVA GESSI Provincia di Pavia Via Chiesa n. 3-27050 Oliva Gessi Codice Fiscale e Partita IVA: 00468570189 Codice Istat 018105- Codice Catastale G032 PARERE DEL REVISORE DEI CONTI Verbale n. 13/2014 del 14/04/2014 La sottoscritta RISARI GISELLA Revisore dei Conti del Comune in epigrafe, chiamata ad esprimere parere sulla proposta di delibera da parte del Consiglio Comunale che si terrà il 17 aprile 2014 avente per oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF DETERMINAZIONE DELL ALIQUOTA PER L ANNO 2014 Premesso che: - Il Consiglio Comunale nella seduta del 29/11/2013 approvava la delibera avente per oggetto ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF DETERMINAZIONE DELL ALIQUOTA PER L ANNO 2013. REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA - Con verbale n. 19/2013 del 27/11/2013 lo scrivente revisore esprimeva parere favorevole all approvazione del Regolamento anzidetto per l applicazione dell aliquota unica nella misura dello 0,40% dell imponibile fiscale per l anno 2013; Esaminata - la proposta di deliberazione n. 13 con la quale verrà sottoposta all approvazione del Consiglio Comunale la bozza del Regolamento dell Addizionale Comunale all Irpef che conferma la misura del tributo nella percentuale unica di 0,40 per cento fisso dell imponibile fiscale anche per l anno 2014 ; - constatato che: - il documento in approvazione regolamenta in conformità alle leggi vigenti l applicazione del tributo; VISTO: - quanto stabilito dal D.L. 174/2012 che modifica l art. 239 del T.U.E.L. 267/2000 comma 1, lettera b), numero 7) proposte di regolamento.. di applicazione dei tributi - Il D.lgs 267/2000 e ss.mm. - Il Regolamento di contabilità dell Ente Preso atto: - del parere di regolarità tecnica di cui al D.Lgs 267/2000 art. 147 bis comma 1; ESPRIME parere favorevole alla approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di conferma del Regolamento per l applicazione dell addizionale comunale all Irpef nella misura dello 0,40% dell imponibile fiscale anche per l anno 2014. IL REVISORE (dott. Gisella Risari) Comune di Oliva Gessi - Parere revisore dei conti - pag.1 di 1

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to ASCAGNI Dott. Giuseppe IL SEGRETARIO COMUNALE F.to VERCESI Dott.ssa Elena CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal giorno 24-04-2014 al giorno 09-05-2014, ai sensi dell art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., all Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69). Oliva Gessi, li 24-04-2014 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI F.to REPOSSI Antonio La presente deliberazione è copia conforme all originale. Oliva Gessi, li 24-04-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE VERCESI Dott.ssa Elena DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-05-14, ai sensi dell art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. Oliva Gessi, IL SEGRETARIO COMUNALE VERCESI Dott.ssa Elena