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La rateizzazione negli istituti deflattivi del contenzioso di Vito Dulcamare Pubblicato il 12 settembre 2011 La diversa regolamentazione della comunicazione del numero di rate prescelto negli istituti deflattivi del contenzioso impone di fare attenzione alle Avvertenze poste in calce agli avvisi di accertamento, essendo prevista, pur in mancanza di specifica norma, la presentazione di una apposita comunicazione per informare l Ufficio del numero delle rate prescelte nel caso di definizione dell accertamento mediante pagamento rateale. Pagamenti conseguenti agli istituti deflattivi del contenzioso Il procedimento di accertamento tributario può dar origine all applicazione di uno dei tanti istituti introdotti nel tempo per agevolare la definizione della controversia, ancorché questa non sia ancora giuridicamente formalizzata. Si tratta, in particolare, dei seguenti istituti: adesione al processo verbale di constatazione, adesione all invito al contraddittorio, definizione dell accertamento, definizione delle sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale. 1

Solitamente tali istituti consentono, nel rispetto di taluni limiti e di talune condizioni operative, di provvedere al pagamento di quanto dovuto mediante il pagamento in unica soluzione o mediante un certo numero di rate; è escluso dal pagamento rateale, la sola definizione delle sanzioni in quanto l art. 17 del D. Lgs. n. 472/1997 non prevede la rateazione del pagamento. In alcuni casi in cui è previsto il pagamento rateale, è anche espressamente previsto dalla norma l obbligo di comunicare all Ufficio competente il numero delle rate prescelte per il pagamento di quanto dovuto per la definizione. Tale comunicazione ha solo lo scopo di agevolare gli ulteriori adempimenti informativi dell Ufficio in modo da consentire, addirittura in modo automatico, un immediato controllo del rispetto dei termini per il pagamento delle rate successive alla prima. In tal modo, sarà lo stesso sistema informativo dell Agenzia delle entrate che, in modo del tutto automatico e senza l intervento di alcun operatore, farà scattare l iscrizione a ruolo nel caso di omesso o ritardato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva. Un sistema assolutamente analogo è quello attualmente in vigore anche per il pagamento rateale degli avvisi bonari e degli avvisi di liquidazione in genere, dove la comunicazione della rateazione avviene solitamente mediante accesso diretto a Fisco on line o a Entratel. Adesione al processo verbale di constatazione e adesione all invito al contraddittorio Dal punto di vista della regolamentazione, l indicazione del numero delle rate è richiesta solo per l adesione al processo verbale di constatazione e all invito al contraddittorio. Infatti, sia l art. 5-bis del D. Lgs. n. 218/1997 (relativo alla possibilità di adesione ai processi verbali di constatazione) che l art. 5, c. 1-bis, dello stesso decreto (relativo alla possibilità di adesione all invito al contraddittorio emesso dall ufficio) prevedono che venga effettuata, per 2

accedere all adesione, una apposita comunicazione che, per agevolare il compito dei contribuenti, è stata predisposta dall Agenzia delle entrate ed è attualmente rappresentato dal Modello per la comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione e all invito al contraddittorio. Per entrambi tali istituti, quindi, il modello obbligatorio per la richiesta di adesione prevede un apposita indicazione relativa alle modalità di pagamento, se in unica soluzione o rateale e, in quest ultima ipotesi, il numero delle rate Altri istituti deflattivi Per quanto riguarda, invece, gli altri istituti deflattivi, le vigenti norme non prevedono affatto alcun utilizzo di uno specifico modello, potendo il contribuente accedere alla definizione mediante la presentazione di semplice richiesta in forma libera se non addirittura, come nel caso della conciliazione, una semplice richiesta manifestata nel corso del prima udienza di trattazione del ricorso. E altrettanto vero, però, che sia nell accertamento con adesione che nella conciliazione solitamente il numero delle rate è riportato nell atto di definizione e, pertanto, l ufficio viene a immediata conoscenza della scelta operata dal contribuente. Definizione dell accertamento Il numero delle rate restava (e resta) non regolamentato nel caso di adesione all accertamento, ma a tale mancanza legislativa si è posto rimedio, già da qualche tempo, con la modifica delle Avvertenze contenute nell avviso di accertamento. 3

In particolare, tali Avvertenze prevedono che, entro dieci giorni dal pagamento dell unica o della prima rata, il contribuente faccia pervenire all ufficio la relativa quietanza di pagamento ed una comunicazione con l indicazione del numero di rate prescelte. Non essendo tale comunicazione prevista dall art. 15 del D. Lgs. n. 218/1997, pare di tutta evidenza che non costituisce un obbligo o un onere e, pertanto, la mancanza della stessa non può avere alcuna conseguenza per il contribuente, nel senso che, nel caso di pagamento rateale, unico obbligo imposto al contribuente è quello di pagare la prima rata e di consegnare la quietanza all ufficio (art. 8, comma 3, richiamato dal citato art. 5). In ogni caso, nel rispetto del principio di collaborazione tra contribuente e Amministrazione, si raccomanda di procedere alla comunicazione per evitare successivi inviti o richieste in tal senso da parte dell ufficio; con l avvertenza che pare comunque opportuno procedere alla consegna della comunicazione separatamente dalla consegna della quietanza della prima rata, trattandosi, in questo caso, di un obbligo specificatamente previsto. dalla norma. Un facsimile di tale comunicazione potrebbe essere quello sotto riportato: 4

COMUNICAZIONE NUMERO RATE PER DEFINIZIONE ACCERTAMENTO EX ART. 15 D.LGS N. 218/1997 ALL AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI UFFICIO CONTROLLI Oggetto: adesione all accertamento, comunicazione numero rate La società.., con sede in., codice fiscale.., in persona del legale rappresentante., visto l avviso di accertamento n., relativo all anno, notificato il.., comunica che intende accedere alla definizione dell accertamento ex art. 15 D. Lgs. n. 218/1997, mediante pagamento di quanto dovuto in n..rate, di cui la prima è stata pagata il.. data e luogo,. firma 12 settembre 2011 Vito Dulcamare 5