LA NUOVA DISTRIBUZIONE DELL AUTOMOBILE AI BLOCCHI DI PARTENZA Università degli Studi di Bologna Facoltà di Scienze Statistiche Bologna, 23 settembre 2002
REGOLAMENTO DI ESENZIONE Come dichiarato dalla Corte di Giustizia in merito al Regolamento CEE n. 123/85, le disposizioni contenute nel vigente regolamento di esenzione non sono vincolanti e non incidono direttamente sulla validità o sul contenuto di clausole contrattuali o obbligano le parti contraenti a conformarvi il contenuto dei loro contratti, ma si limitano ad offrire alle imprese interessate del settore alcune possibilità di sottrarre i loro accordi di distribuzione al divieto di cui all art. 81(1) del Trattato, benché tali accordi contengano taluni tipi di clausole di esclusiva e selettiva potenzialmente limitative della concorrenza. Il nuovo regolamento è sottoposto (con gli adattamenti conseguenti alle modifiche dei Regolamenti n.17/62 e n. 19/65) agli stessi principi sanciti dalla Corte di Giustizia, in forza dei quali le nuove disposizioni incidono solo sulla esentabilità dei contratti di concessione dalla applicazione dell art. 81(1), mentre i contratti stessi sono assoggettati (alle) e disciplinati dalle norme nazionali di diritto civile (cfr. sentenza 18 dicembre 1986, causa C-10/86, VAG France, Racc. pag. 4071, punti 12 e 16; sentenza 15 febbraio 1996, causa C-309/94, Nissan France SA, Racc. pag. 677, punti 12 e15).
CAMPO DI APPLICAZIONE Si applica agli accordi di distribuzione selettiva e esclusiva di autoveicoli nuovi, a tre o più ruote, destinati ad essere utilizzati sulla pubblica via, ai quali partecipano solo due imprese. Non si applica agli autoveicoli usati, ai veicoli agricoli (trattori), alla distribuzione e assistenza di motocicli e alla distribuzione separata di parti di ricambio. Si applica agli accordi verticali o pratiche concordate conclusi tra due o più imprese non concorrenti, tra talune imprese concorrenti o da talune associazioni di distributori o riparatori, in base ai quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere autoveicoli nuovi a tre o più ruote per l utilizzazione sulla via pubblica, nonché alle relative parti di ricambio ed ai servizi di riparazione e manutenzione. Si applica inoltre agli accordi verticali conclusi, previo consenso del fornitore, fra un distributore o riparatore autorizzato ed un (sub) distributore o riparatore.
INAPPLICABILITA INDIVIDUALE IN RELAZIONE ALLA QUOTA DI MERCATO No Si, a norma dell art. 3.1 l esenzione si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal costruttore sul mercato rilevante in cui esso vende gli autoveicoli nuovi, i pezzi di ricambio o i servizi di riparazione e manutenzione non superi il 30%. Per gli accordi di distribuzione selettiva basata su criteri quantitativi per la vendita di autoveicoli nuovi la soglia di quota di mercato è del 40%. Nel caso di accordi che prevedano obblighi di fornitura esclusiva (art. 3.2), è la quota di mercato dell acquirente a determinare l applicabilità dell esenzione. Le predette soglie di quote di mercato non si applicano ai sistemi di distribuzione selettiva qualitativa pura.
CALCOLO DELLA QUOTA DI MERCATO No La quota di mercato si calcola: - per la distribuzione di autoveicoli sulla base del volume dei beni oggetto del contratto o di quelli corrispondenti - per la distribuzione delle parti di ricambio e per i servizi post-vendita sulla base del valore dei beni o dei servizi oggetto del contratto che siano considerati sul mercato geografico rilevante intercambiabili o sostituibili dall acquirente, in ragione delle caratteristiche dei prodotti o servizi, dei prezzi e dell uso al quale sono destinati. Qualora non siano disponibili dati relativi al volume o al valore o altre informazioni, possono essere utilizzate stime di mercato affidabili.
ACCORDI DI IMPORTANZA MINORE (de minimis) No La Commissione (con Comunicazione 2001/C 368/07 in GU del 22.12.2001) ha precisato che gli accordi tra imprese non concorrenti la cui quota di mercato aggregata detenuta da ciascuna parte non superi il 15%, o in caso di effetti cumulativi di preclusione prodotti da reti parallele di accordi aventi effetti simili sul mercato non superi il 5%, non restringono la concorrenza ai sensi dell art. 81.1, purché non contengano le restrizioni gravi previste dall art. 11 della predetta Comunicazione e dall art. 4 del nuovo regolamento. L applicazione in buona fede di tale Comunicazione, impedisce alla Commissione di infliggere ammende.
FORME DI DISTRIBUZIONE E consentita la combinazione di clausole riguardanti la distribuzione esclusiva e selettiva, in quanto considerate razionali ed indispensabili nel settore delle automobili, ed attraverso le quali, oltre all impegno della protezione territoriale, il costruttore può limitare la vendita dei suoi prodotti da parte dei concessionari esclusivamente agli utilizzatori finali ed agli altri concessionari che possiedono i necessari requisiti (qualitativi oggettivi e/o uniti ad obblighi supplementari, quantitativi) per far parte del sistema di distribuzione esclusiva e selettiva. La combinazione delle clausole relative alla distribuzione esclusiva e selettiva non è più consentita nelle modalità previste dal Regolamento CEE n. 1475/1995, atteso che non possono più godere del beneficio dell esenzione le restrizioni delle vendite di autoveicoli nuovi e parti di ricambio a distributori non facenti parte della rete di distribuzione. Nel caso in cui il costruttore utilizzi forme di distribuzione diverse nei vari mercati, non potranno godere del beneficio dell esenzione gli accordi di distribuzione selettiva nei quali vengono limitate le vendite passive a distributori non autorizzati situati nei mercati nei quali vengono attribuiti territori in esclusiva e gli accordi di esclusiva qualora siano limitate le vendite attive o passive ai medesimi soggetti situati in mercati in cui viene utilizzata la distribuzione selettiva. Sono ammesse anche la fornitura esclusiva e l attribuzione esclusiva di clienti.
REGOLA DELLA SEPARABILITA' Se le parti convengono di includere nell accordo di distribuzione una clausola non consentita (di cui alla lista nera prevista dall art. 6, paragrafo 1 del regolamento), l esenzione per categoria cessa di essere applicabile non solo alle clausole vietate, ma anche a tutte le altre disposizioni restrittive della concorrenza contenute nell accordo stesso. Di conseguenza le predette disposizioni restrittive (sia che vadano a vantaggio del costruttore che del distributore) non sono più esentate e sono quindi nulle e prive di efficacia dal momento della conclusione dell accordo. La Commissione può inoltre infliggere alle parti una ammenda a norma del Regolamento n. 17/62 del Consiglio. Il nuovo regolamento esenta gli accordi verticali a condizione che essi non contengano o configurino nessuna delle restrizioni fondamentali di cui all art. 4. In difetto, il beneficio di esenzione è inapplicabile all accordo nella sua interezza, non essendovi separabilità per dette restrizioni fondamentali. La regola della separabilità si applica invece alle condizioni specifiche di cui all art. 5, che pur non rientrando nel campo d applicazione del regolamento non implicano una presunzione di illiceità dell accordo, ma richiedono un esame individuale da parte della Commissione. Ove da tale esame emergano effetti anticoncorrenziali, il beneficio sarà negato solo in relazione alla parte dell accordo non conforme a tali condizioni.
CLAUSOLA DI LOCALIZZAZIONE A norma dell art. 3, paragrafo 8), lett. a) e c), il concessionario non può gestire succursali o depositi per la distribuzione di prodotti contrattuali e di prodotti corrispondenti ovvero affidare la distribuzione di detti prodotti ed il relativo servizio di assistenza al di fuori del territorio contrattuale. Nei sistemi di distribuzione selettiva, i costruttori non possono, oltre la data del 30 settembre 2005, imporre ai distributori di autovetture e veicoli commerciali leggeri (con una massa non eccedente 3,5 tonnellate) o ai riparatori autorizzati un obbligo diretto o indiretto che limiti loro la facoltà di realizzare punti vendita o consegna addizionali ovvero di stabilirsi in altri luoghi dell Unione ove sia applicata la distribuzione selettiva [art. 5.2 lett. b) e 5.3]. In questi casi, i costruttori potranno però richiedere che vengano rispettati i criteri qualitativi rilevanti per esercizi simili situati nella stessa area geografica. I costruttori di autoveicoli diversi dalle autovetture e dai veicoli commerciali leggeri possono invece utilizzare la clausola di localizzazione [art. 4.1 lett. e)].
DISTRIBUZIONE MULTIMARCA (non compete obligation ed exclusive purchasing) A norma dell art. 3 paragrafi 2 e 3 il costruttore può imporre al concessionario l obbligo di non produrre, acquistare, vendere o rivendere autoveicoli e parti di ricambio in concorrenza con i beni contrattuali. Al concessionario è peraltro riservata la libertà di vendere prodotti di altra marca, purché lo faccia attraverso impianti separati, gestione separata e entità legale separata, salvo che non dimostri l esistenza di validi motivi. A norma degli artt. 1 lett. b) e 5.1 lett. a) l obbligo, diretto o indiretto, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere autoveicoli, parti di ricambio e servizi di assistenza in concorrenza con i beni contrattuali non può essere imposto al concessionario. L obbligo di acquisto esclusivo è ammesso nel limite del 30% degli acquisti annui effettuati sul mercato rilevante dal concessionario, e ciò al fine di incrementare la distribuzione multimarca. Imporre al concessionario di vendere gli autoveicoli concorrenti in aree di vendita separate del salone di esposizione, per evitare confusione tra marche, non costituisce obbligo di non concorrenza. Il costruttore che richiede personale di vendita specifico deve assumere tutti i relativi costi addizionali.
LEGAME TRA ATTIVITA DI VENDITA E DI SERVIZIO DI ASSISTENZA Si, la combinazione della vendita con il servizio di assistenza è considerata più economica della separazione di dette attività. Si, ma non vi è l obbligo giuridico del concessionario di offrire entrambe le attività, potendo subappaltare il servizio di assistenza ad uno o più riparatori autorizzati, che rispondano ai criteri qualitativi del costruttore, purché l utilizzatore finale sia informato, prima della conclusione del contratto di vendita, del luogo di stabilimento del riparatore o dei riparatori autorizzati e sulla distanza fra tali siti e il punto vendita del concessionario [art. 4.1 lett. g)].
OBIETTIVI DI VENDITA A norma dell art. 4, paragrafo 1.3, gli obiettivi di vendita devono essere stabiliti di comune accordo tra le parti, atteso che nessuna di esse ha il diritto di fissarli unilateralmente.tale norma deve essere interpretata nel senso che l esenzione accordata dal regolamento si applica ad una clausola contrattuale che impone al distributore un determinato obiettivo di vendita e prevede sanzioni che possono comportare anche la risoluzione del contratto nel caso in cui tale obiettivo non venga raggiunto, a condizione però che la fissazione dell obiettivo di vendita, stabilita di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, ad opera di un esperto estraneo alle due parti, sia l espressione di un mero obbligo di mezzi (cfr. Corte di Giustizia CE, 30 aprile 1998, n. 230). Un obbligo minimo di acquisto non è permesso (art. 6, paragrafo 1.3). A norma dell art. 3.6 lett. b), la fissazione o la realizzazione di obiettivi di vendita (la prima quale espressione di un mero obbligo di mezzi e la seconda quale espressione di un obbligo di risultato) possono costituire obblighi contrattuali, a condizione che entrambe le parti, in caso di controversie, abbiano il diritto di ricorrere ad un esperto o ad un arbitro indipendenti. Tale diritto non può comunque pregiudicare il diritto di ciascuna delle parti di ricorrere ad un tribunale nazionale. E comunque ammesso, a norma dell art. 1 lett. b), un obbligo di acquisto di beni (inclusi quelli corrispondenti) o servizi entro il limite del 30% degli acquisti annui complessivi effettuati sul mercato rilevante dal concessionario (riferiti al valore degli acquisti dell anno precedente).
TRASFERIMENTO DI DIRITTI E OBBLIGAZIONI No A norma dell art. 3.3, al fine di promuovere l integrazione del mercato e di consentire ai distributori ed ai riparatori autorizzati di sfruttare ulteriori possibilità commerciali (considerando 10), i contratti tra i costruttori ed i distributori devono prevedere il diritto di questi ultimi di trasferire tutti i diritti e le obbligazioni derivanti dai contratti di concessione ad un altro distributore o riparatore, di loro scelta, facente parte del sistema di distribuzione.
DURATA E FINE DI VALIDITA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE A norma dell art. 5, paragrafo 2, le parti possono concludere un contratto di concessione a tempo determinato (con una durata minima di 5 anni e, qualora una delle parti non intenda prorogare il contratto stesso, deve informarne l altra almeno 6 mesi prima della sua cessazione) oppure indeterminato (in questo caso si presume che il termine di preavviso per il recesso sia di 2 anni). Il costruttore può recedere con un preavviso di 1 anno se versa una indennità a titolo di risarcimento o nel caso della prima durata del contratto o in caso di necessità di riorganizzare l insieme o una parte sostanziale della rete. L art. 3.5 prevede quale condizione generale per l applicabilità dell esenzione termini di durata, cessazione e recesso identici a quelli previsti dall art. 5, paragrafo 2, Regolamento CEE n. 1475/95. Qualora il costruttore desideri recedere dal contratto, però, la notifica del recesso deve specificare in modo particolareggiato e per iscritto i motivi del recesso, che devono essere oggettivi e trasparenti, onde evitare che il costruttore receda a causa di pratiche che non possono costituire oggetto di restrizione (ad es. multimarca), conformemente all art. 4 (restrizioni fondamentali) o all art.5 (condizioni specifiche).
ARBITRATO A norma dell art. 4, paragrafo 1.5, il costruttore ed il concessionario devono accettare un sistema di rapida risoluzione delle controversie, come il ricorso ad un esperto estraneo alle due parti oppure ad un arbitro, nelle ipotesi di fissazione annuale degli obiettivi di vendita, delle scorte minime e dei veicoli di dimostrazione, ovvero nell ipotesi in cui il costruttore intenda avvalersi del diritto di recedere anticipatamente dal contratto. Tuttavia tale obbligo lascia impregiudicato il diritto delle parti di adire il giudice nazionale competente, ove ciò sia ammesso dal diritto nazionale applicabile. A norma dell art. 3.6 il contratto deve prevedere che le parti ricorrano ad un terzo esperto o ad un arbitro indipendenti in caso di controversie relative al rispetto degli obblighi contrattuali (ad es. nelle ipotesi di obblighi di fornitura, fissazione di obiettivi di vendita, adempimento degli obblighi di magazzino o di fornire o utilizzare veicoli di dimostrazione, condizioni per la vendita di marche diverse, divieto di operare a partire da un luogo di stabilimento non autorizzato o recesso dal contratto). Tale disposizione non pregiudica il diritto di ciascuna delle parti di ricorrere ad un tribunale nazionale, ove ciò sia ammesso dal diritto nazionale applicabile.
REVOCA DEL BENEFICIO DI APPLICAZIONE DELL ESENZIONE ESENZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE E DELLE AUTORITA DEI SINGOLI STATI MEMBRI A norma dell art. 8 solo la Commissione ha facoltà di revocare il beneficio della esenzione per categoria o di limitarne la portata in un caso determinato nelle specifiche ipotesi (previste dal citato art. 8) di incompatibilità con l art. 81, paragrafo 3, del Trattato. Si, a norma dell art. 6 gli accordi verticali che producono effetti incompatibili con l art. 81, paragrafo 3, del Trattato nel territorio di uno Stato membro possono essere revocati su tale territorio dalla Commissione, in conformità all art. 7 del Regolamento n. 19/65/CEE. E previsto il potere concorrente delle autorità competenti degli Stati membri interessati nel decidere la revoca del beneficio.
DISAPPLICAZIONE DELL ESENZIONE ESENZIONE No Si, a norma dell art. 7 la Commissione può dichiarare che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali abbiano effetti simili (tali da ostacolare l accesso al mercato rilevante o da restringervi la concorrenza in misura significativa) e coprano più del 50% del mercato rilevante, l esenzione non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni in tale mercato. Il regolamento adottato in virtù di tale procedimento non entra in applicazione prima di un anno dalla data della sua adozione.
APPLICAZIONE DELL ART. 82 ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE Per il considerando 35 il regolamento non pregiudica l applicazione dell art. 82. Per il considerando 35 il regolamento fa salva l applicazione dell art. 82 del trattato sull abuso di posizione dominante da parte di un impresa.
ENTRATA IN VIGORE E SCADENZA PERIODO TRANSITORIO Il regolamento è entrato in vigore il 1 luglio 1995 e si applica sino al 30 settembre 2002. Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1 ottobre 2002 e scadrà il 31 maggio 2010. E previsto per gli accordi già in vigore al 30 settembre 2002, che soddisfano le condizioni del Regolamento CEE n. 1475/95, un periodo transitorio fino al 30 settembre 2003.