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ISTITUTO TECNICO INDUSTRILE VITTORIO EMNUELE III Via Duca della Verdura, 48 90143 Palermo Telefono : 091/30.79.22 091/34.59.13 - Codice Fiscale : 800 177 008 26 Codice Meccanografico : PTF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it : patf030009@pec.istruzione.it Ufficio del Dirigente Scolastico Palermo, 11 dicembre 2018 Personale Docente Personale T/Tecnici llievi dell I.T.I. Vittorio Emanuele III Direttore dei Servizi Generali e mministrativi Sig. Giuseppe nzelmo Protocollo n. 019614-01-01 : lbo della Istituzione Scolastica Presidenza della Istituzione Scolastica Circolare n. 158 Oggetto: Uso dei telefoni cellulari e chat whatsapp - Linee di indirizzo del MIUR, del Dirigente Scolastico e del Garante per la protezione dei dati personali in materia di utilizzo di telefoni cellulari, smartphone, tablet, smartpen e di altri dispositivi elettronici funzionali alla didattica e alla comunicazione durante l attività didattica. Disposizioni organizzative e di servizio Questo Ufficio di Presidenza con circolare n. 52, del 08 ottobre 2018, prot. n. 15214/01-01, ha regolamentato secondo le linee di indirizzo MIUR l uso dei telefoni cellulari durante l attività didattica o la permanenza all interno dei locali scolastici. Si ritiene opportuno reiterare la 1

precedente circolare per meglio chiarire l organizzazione delle modalità di comunicazione digitale nell ambito scolastico. tal fine s intende fornire nel rispetto dell autonomia scolastica, della libertà di insegnamento e della garanzia del diritto allo studio, le seguenti direttive, in linea e in sintesi commentata, con quanto dichiarato dai documenti Ministeriali d indirizzo: linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. Dalle indicazioni ministeriali Il telefono cellulare è ormai un oggetto d uso presente tra i giovani e i giovanissimi". Come tutti i genitori sanno, il cellulare non è solamente un telefono, ma è uno strumento dotato di altre valenze tecnologiche che ne rendono l uso ampiamente vario e ricco (fotocamere, video, messaggistica, internet, ecc.). È facile, quindi, che i ragazzi, abituati a farne un uso continuo, sono tentati di avvalersene anche durante le ore di lezione, con effetti negativi per se stessi e per gli altri. Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l uso del cellulare a scuola è vietato. Lo ha disposto il Ministro dell istruzione con una direttiva (cfr. direttiva 15 marzo 2007), impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentare l uso a scuola, con esplicito divieto durante le lezioni. Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, perché l uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. Pertanto la direttiva ministeriale precisa che oltre ad una grave mancanza di rispetto verso l insegnante, l uso del cellulare durante le lezioni rappresenta un infrazione disciplinare. Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, la scuola deve, in ogni caso, garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. Si sottolinea come la stessa nota ministeriale per i casi di particolare ed estrema gravità nell uso dei cellulari a scuola, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o si generano situazioni di pericolo per l incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di bullismo, come precisato dalla direttiva ministeriale, sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all esame di Stato conclusivo del corso di studi. Le disposizioni che seguono integrano e completano il Regolamento d Istituto e i relativi allegati e nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria che è stato promulgato con il decreto del Presidente della Repubblica 249 del 24 giugno 1998. 1. Si ricorda agli alunni e a tutto il personale delle scuola che durante le attività didattiche, è fatto obbligo di tenere spenti (non in stand-by, con modalità silenziosa o con modalità vibrazione) i telefonini ed altri dispositivi elettronici, interattivi e multimediali, funzionali alla comunicazione, e di tenerli in vigile custodia nelle proprie borse, negli zaini o vestiti; 2. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente e T, come già previsto dalla Circolare Ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998. Le conseguenze disciplinari da mettere in atto e dovute ad un uso non corretto dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l attività didattica e nei confini dell edificio scolastico, sono previste dalla Circolare Ministeriale del 15 Marzo 2007; 2

3. L uso di cellulari e di smartphone a scuola non è consentito, se non per soli fini strettamente personali e sempre nel rispetto delle persone, della loro riservatezza e dignità; 4. Sono esonerati dal divieto dell uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori o delegati che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento. Si confida in tutti nell adempimento di tale ordine di servizio. Si sottolinea come sull argomento sia intervenuto il Garante per la privacy in accordo con il MIUR, sin dal 2010, Vademecum La privacy tra i banchi di scuola ; nel 2012 - La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare. In sintesi si afferma che: L uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. [ ] Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line. La C.M. 30/2007 suggerisce alle istituzioni scolastiche che prevedano nel regolamento di disciplina un adeguata scala di sanzioni, da irrogare in misura proporzionale alla gravità dell infrazione, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso. Nello stesso tempo nel Vademecum è contemplata la possibilità per le scuole, nella loro autonomia, di vietare del tutto l uso dei dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche, se non espressamente autorizzato dal docente, e sotto la sua diretta vigilanza, o dal dirigente scolastico. Pertanto, sarà compito del docente, di volta in volta, autorizzare i propri allievi all'uso del cellulare per lo svolgimento dell'attività didattica proposta. Il docente deve ricordare, sempre, agli allievi l'uso corretto e finalizzato esclusivamente alla lezione del cellulare. Il Garante per la Privacy è ancora intervenuto nel 2016 con il Vademecum "La scuola a prova di privacy" del quale si evidenziano di seguito seguenti i estratti: 1. Cyberbullismo e altri fenomeni di rischio : Gli studenti, anche i più giovani, rappresentano spesso l avanguardia tecnologica all interno della scuola, grazie alla loro capacità di utilizzare le opportunità offerte da smartphone, tablet e altri strumenti che consentono la connessione costante in rete. Tuttavia alla capacità tecnologica non corrisponde spesso eguale maturità nel comprendere la necessità di difendere i propri diritti e quelli di altre persone, a partire dagli stessi compagni di studio. I giovani devono essere consapevoli che le proprie azioni in rete possono produrre effetti negativi anche nella vita reale e per un tempo indefinito. Troppi ragazzi, insultati, discriminati, vittime di cyberbulli, soffrono, possono essere costretti a cambiare scuola o, nei casi più tragici, arrivare al suicidio. È quindi estremamente importante prestare attenzione in caso si notino comportamenti anomali e fastidiosi su un social network, su sistemi di messaggistica istantanea (come Whatsapp, Snapchat, Skype, Messenger, etc.) o su siti che garantiscono comunicazioni anonime. Se si è vittime di commenti odiosi, di cyberbullismo, di sexting o di altre ingerenze nella propria vita privata, non bisogna 3

aspettare che la situazione degeneri ulteriormente. Occorre avvisare subito i compagni, i professori, le famiglie se ci si rende conto che qualcuno è insultato o messo sotto pressione da compagni o da sconosciuti. Si può chiedere al gestore del social network di intervenire contro eventuali abusi o di cancellare testi e immagini inappropriate. In caso di violazioni, è bene segnalare immediatamente il problema all istituzione scolastica, al Garante della privacy e alle altre autorità competenti. Smartphone e tablet L utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all interno delle aule o nelle scuole stesse. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l esplicito consenso. Immagini di recite e gite scolastiche Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video. Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, oppure di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. Succede spesso, tra l altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati. Registrazione della lezione e strumenti compensativi. È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti ) e ottenere il loro esplicito consenso. Nell ambito dell autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l utilizzo di apparecchi in grado di registrare. In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con diagnosi DS (disturbi specifici dell apprendimento) o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti compensativi (come il registratore) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano. Pertanto, i docenti coordinatori di classe sono pregati di voler leggere e commentare con gli alunni il contenuto della presente circolare circa il comportamento da tenere e le regole da osservare all interno della scuola e nelle sue pertinenze, al divieto dell uso dei telefoni cellulari durante le lezioni ed altri dispositivi elettronici non espressamente autorizzati e regolamentati. I docenti, i genitori e il personale T sono invitati a collaborare maggiormente per una più efficace applicazione del Patto educativo di corresponsabilità tra le varie componenti. Nello specifico, ciò vale molto di più per il corretto uso del telefonino e altri dispositivi elettronici di comunicazione. Gli alunni sono chiamati ad essere maggiormente consapevoli di tutto quanto detto fin qui e a tenerne conto nel loro comportamento da cittadini attivi e nel loro processo di apprendimento quotidiano, affinché si rendano conto che l uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che 4

arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione. Per quanto riguarda le chat spontanee tra alunni: l Istituzione scolastica non risponde in alcun modo dei contenuti, delle relazioni, delle comunicazioni, delle idee e delle parole usate in esse, poiché le chat non sono autorizzate dalla scuola e sono estranee al suo possibile controllo. Chat di classe tra alunni/genitori e docenti: si tratta di una situazione che i docenti devono usare con estrema cautela e solo essendosi assicurati che la funzione della chat sia assolutamente chiara agli interlocutori. Il ruolo del docente deve essere preservato nella sua autorevolezza, ponendo grande attenzione a non sconfinare in commenti non consoni. È inoltre importante ricordare che in nessun modo la chat può sostituire una comunicazione ufficiale. Per motivi organizzativi la scuola si riserva la possibilità di inviare comunicazioni ufficiali tramite i canali telematici (telegram) per avvisi ai rappresentanti di classe. Si invitano pertanto i docenti ad astenersi da qualunque chat con gli allievi che non sia rigorosamente finalizzata ad una attività didattica delineata e a termine anche in applicazione dell art. 3 comma 3 del D.P.R.16 aprile 2013, n. 62: Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Esso infatti dispone che Il dipendente (...) evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione, ulteriormente richiamato dall art. 10 dello stesso testo di legge. Per quanto riportato nella presente circolare considerata la necessità di assicurare all interno della comunità scolastica le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, qualora dovessero rilevarsi infrazioni gravi tali da integrare comportamenti contrari ai doveri scolastici e d'ufficio a norma dell art 16 del Codice di Comportamento si intraprenderanno le azioni opportune previste dalla legge. Si ripete che i Sigg.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente circolare in classe e a discuterla con gli studenti. ILDIRIGENTE SCOLSTICO Prof. Carmelo Ciringione Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 5