Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data ,

Documenti analoghi
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO. FIOM CGIL di Milano, in persona della Segretaria Generale pro tempore Con gli avv.ti Francioso e Sozzi

Firmato Da: BRACCI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c7ec

TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO

TRIBUNALE DI BENEVENTO, Sezione Lavoro. Sentenza n del 26/09/2005

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

N. R.G. 562/2014. TRIBUNALE di GENOVA

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Al contribuente non possono essere richiesti documenti o informazioni già necessariamente in possesso dell'amministrazione

Firmato Da: FERRARI FEDERICA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f68cd

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

Cass. 3146/2017. Quando l'indennizzo diretto è applicabile anche in caso di collisione tra più di due veico

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati

PATENTE A PUNTI I Punti dalla Patente si possono decurtare senza l obbligo della preventiva comunicazione.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 637/2018 del ruolo generale della volontaria giurisdizione per l anno promosso da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Il TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.

Collegio di Napoli, 03 giugno 2010, n.480

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n Presidente Chiarini. Relatore Tatangelo

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018

TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro

Giurisprudenza. Corte di Cassazione II Sezione Civile Ordinanza n del 16 aprile 2018 Pres. Giusti, Rel. Scalisi.

(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).

Giurisprudenza. Corte di Cassazione V Sezione Penale - n del 11 maggio 2016

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

contro nei confronti di per l'annullamento

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A

Commissione Tributaria Provinciale di Messina Sez. XIII, 363/13/13 del in materia di inammissibilità del ricorso

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO. sul ricorso ex art. 28 della l. 300/70 promosso dalla Federazione Italiana

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Illegittimo il licenziamento disciplinare privo di immediatezza. Nota a Cassazione Civile, Sezione Lavoro n del 8 giugno 2009

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

, rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente -

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

Nulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973:

Corte di Cassazione, II Sezione civile, sentenza 10 dicembre 2015, n

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Abrogazione dell'art. 7 Legge 890/1982: illegittima, ma non sempre, l'emissione della C.A.N. (M.Cuomo)

Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Art. 1. (Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N Reg.Ric.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Omnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. nella causa iscritta al n. 518 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell anno 2017 e vertente TRA

Spese processuali: soccombenza reciproca e pagamento del doppio contributo unificato

ORDINANZA N. 74 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Cass /2012: Compensi avvocato. Minimi e massimi: potere discrezionale del giudice

Coop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO

CAPITOLO 9 - IMMIGRAZIONE. La traccia

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace

Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: unico reato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Cass.11615/2015. Riduzione dei compensi professionali: deve essere motivata.

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013

Quando è nullo il mandato nel ricorso tributario?

Mancato esperimento della mediazione delegata: azione improcedibile

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)

Responsabilità sanitaria: quando la transazione tra medico e paziente esclude la prosecuzione del giudizio nei confronti della struttura ospedaliera

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA R.G. 94/2014

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell UE

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N.17 DEL 10/06/2010 IL QUESITO

Transcript:

TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro Il giudice designato Dott. Silvia Ravazzoni, ha pronunciato il seguente DECRETO EX ART 28 L 300/70 nel procedimento per condotta antisindacale iscritto al N. 1631/2018 R.G. promosso da: UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UIL-PA con l avv. LATINO ANGELO MARCO RICORRENTE contro: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO, con l avv. AVVOCATURA STATO MILANO, avv. VITELLI CASELLA ISOTTA RESISTENTE Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 5.04.2018, osserva: in fatto UIL Pubblica amministrazione ha proposto ricorso ex art 28 SL chiedendo di accertare la antisindacalità della condotta del Ministero dello Sviluppo Economico, individuata nell avvenuto deposito nel sito internet dell amministrazione del verbale di riunione dell 11.1.2018, non sottoscritto né dal direttore né dai rappresentanti sindacali presenti, predisposto unilateralmente dal direttore, e contenente giudizi di carattere denigratorio sia in relazione al singolo intervento del rappresentante sindacale UILPA sia della sua complessiva attività. Il sindacato ricorrente lamenta la inosservanza della procedura consolidata e condivisa che prevede, in caso di mancata sottoscrizione del verbale all esito della riunione sindacale, che la bozza del verbale venga pubblicata e depositata nel sito (area comune della rete intranet dell amministrazione) solo dopo essere stata condivisa con le rappresentanze sindacali presenti alla riunione. Rileva inoltre il sindacato che il documento contestato pur intitolato Verbale di riunione non contiene la ricostruzione dell incontro ma una narrazione di fatti non avvenuti o avvenuti con Pagina 1

modalità differenti da quelle effettivamente svoltesi e contenente comunque giudizi denigratori nei confronti del rappresentante sindacale di UILPA 2. Il MINISTERO convenuto si è costituito eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per mancanza di attualità delle condotte contestate e la nullità del ricorso per genericità delle domande, nel merito la insussistenza della condotta antisindacale e la mancanza di intenzionalità della condotta. in diritto Preliminarmente vanno respinte le eccezioni preliminari sollevate dal Ministero convenuto. Quanto alla dedotta mancanza di attualità, si ricorda che per consolidata interpretazione della giurisprudenza, di legittimità e anche di merito, l attualità del comportamento antisindacale costituisce uno dei presupposti necessari per l esperibilità del procedimento ex art 28 SL (sul punto vedi Cass. Sent. N. 3568/91, Cass. Sez. un. N. 2443/77). Dibattuta è invece la questione relativa alla individuazione del concetto di attualità della condotta, avendo parte della giurisprudenza interpretato tale requisito in maniera estensiva, ritenendo la sussistenza dell attualità della condotta laddove permangano gli effetti della condotta antisindacale, mentre altri giudici ne hanno dato una lettura più rigorosa ritenendo che l azione speciale di cui all art 28 cit. debba essere introdotta in tempi ragionevolmente tempestivi (cass. sent.n. /10051985). Premesso che l azione di antisindacalità può essere introdotta sia con la speciale procedura di cui all art 28 S.L. sia con il normale ricorso introduttivo del processo ordinario di lavoro, ritiene il giudicante che lo strumento dell art 28 cit. debba essere inteso necessariamente quale particolare procedimento sommario e urgente, che non può quindi essere azionato in ogni tempo, ma solo laddove il sindacato voglia reagire con tempestività ad una condotta che reputa lesiva dei propri diritti. Si perviene a tale conclusione sulla base dell'inquadramento giuridico dell'art 28 in questione, quale risultante dalla interpretazione della Corte Costituzionale. La Suprema Corte con sentenza n. 54/74 ha evidenziato che il procedimento ex art 28 cit. è un "provvedimento d'urgenza diretto a ripristinare provvisoriamente lo status quo, in attesa che su ricorso degli interessati si svolga avanti l'autorità giudiziaria il giudizio ordinario per accertare la legittimità del comportamento contestato e le sue conseguenze giuridiche". Tale speciale procedimento non limita nè restringe le tutele assicurate alle associazioni sindacali, che ben possono agire in via ordinaria. In questo senso si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 17 marzo 1995 n. 89 "Il procedimento di repressione della condotta antisindacale si Pagina 2

aggiunge alle tutele già assicurate alle associazioni sindacali, e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo particolarmente rapido ed efficace i diritti del sindacato". Il fatto che il legislatore abbia introdotto un procedimento sommario per reprimere in via d'urgenza un comportamento che ritiene illegittimo comporta quindi che la condotta contestata debba essere attuale e che la reazione del sindacato debba essere tempestiva, cioè azionata in via d'urgenza. In questo senso si è già pronunciato questo Tribunale, in sede di appello: " E' vero che secondo alcune pronunce della Corte di Cassazione la procedura di repressione della condotta antisindacale, pur essendo d'urgenza, non annovererebbe tra le condizioni di proponibilità della domanda l'immediatezza di reazione dei soggetti che si pretendono lesi (Cass. sent. 1005/85) tuttavia lo stesso collegio ritiene applicabili ragionevoli criteri di tempestività." (Trib. Milano 3.09.94 Sirti-FIOM ) Alla medesima conclusione è prevenuto anche il Tribunale di Torino che con sentenza.n 2583/2011 ha evidenziato la particolarità della norma di cui all'art 28 in esame "la cui funzione non è certamente quella di descrivere una forma procedimentale vincolata ed esclusiva, bensì di rendere disponibile uno strumento particolare, onde ottenere la rimozione in via d'urgenza e con una cognizione sommaria delle situazioni di antisindacalità ritenute dal legislatore più gravi e, come tali, richiedendo un intervento immediato, così da sanzionare l'illegittima condotta datoriale e, in pari tempo, porvi adeguato rimedio, elidendo gli effetti di essa". Alla luce della riportata lettura sistematica dell'art 28 deve essere esaminata la fattispecie. I fatti di causa sono documentali e pacifici. Il giorno 11.1.2018 si è tenuta la riunione sindacale, il direttore con email in pari data ha inviato ai rappresentanti delle OOSS presenti alla riunione bozza del verbale con termine fino alle ore 11 del giorno successivo per l invio di eventuali annotazioni e il giorno 12 il verbale è stato trasmesso ai rappresentanti sindacali e contestualmente inserito nell area comune. Il sindacato ricorrente ha inviato lettera di contestazione e diffida il 15.1.2018 e in data 15.2.2018, constatato che alla data del 13.2.2018 sull area comune del sito era ancora pubblicato il verbale di riunione contestato e non era stato invece pubblicato il successivo verbale di riunione sottoscritto dai rappresentanti sindacali, ha depositato ricorso ex art 28.Il ricorso deve pertanto ritenersi tempestivo e attuale è la condotta contestata. Infondata è anche l eccezione di nullità del ricorso in quanto nella esposizione in fatto sono allegati i fatti posti a fondamento della domanda e nella parte in diritto sono individuate le violazioni dedotte. Pagina 3

La violazione dedotta dal sindacato ricorrente concerne l avvenuta pubblicazione nell area comune del sito intranet, accessibile a tutti i dipendenti dell Ispettorato Territoriale Lombardia del MISE, di un documento denominato Verbale di riunione con le OOSS e le RSU, non preventivamente sottoscritto al termine della riunione e non condiviso dalle parti presenti, sottoscritto dal Direttore limitatamente alla dichiarazione da lui resa e privo di sottoscrizione delle OOSS che avevano inviato le proprie annotazioni, tra cui la annotazione della Rappresentante UNSA CONFSAL, di contenuto denigratorio nei confronti del rappresentante dell OS ricorrente. La censura è risultata fondata. Dalla documentazione di causa emergono le seguenti circostanze: -che all esito della riunione del giorno 11.1.2018 il Direttore dell Ispettorato ha inviato una bozza di verbale alle OOSS presenti alla riunione, assegnando termine per l inserimento di annotazioni fino alle ore 12 del giorno successivo; -che il 12.1.2018 ha pubblicato sul sito intranet un documento intitolato verbale di riunione con le OOSS e le RSU- contenente una prima parte da lui sottoscritta, a cui faceva seguito una nota attribuita alla rappresentante UNSA CONFSAL PETRELLA, e una della RSU Rossini, entrambe prive di sottoscrizione. Il contenuto di tali annotazioni non è una descrizione di quanto accaduto nella riunione ma la contestazione di affermazioni attribuite al rappresentante del sindacato ricorrente, di contenuto certamente denigratorio. - che tale documento non riporta in calce alcuna sottoscrizione. - che tali annotazioni non sono state portate a conoscenza delle altre componenti sindacali partecipanti alla riunione. - che tre partecipanti alla riunione hanno sottoscritto un verbale di diverso contenuto, depositato presso il Ministero il 17.1.2018 chiedendone la pubblicazione sul sito, rifiutata invece dal Direttore. Tutto ciò accertato deve ritenersi che la condotta del direttore come sopra descritta integri una condotta lesiva dei diritti del sindacato sotto plurimi profili. Va in primo luogo sottoleineato che pur non essendo emerse ragioni di urgenza, il termine assegnato alle OOSS per l invio di proprie annotazioni da inserire nel verbale è assolutamente incongruo. Rispetto alla email inviata a fine giornata il giorno 11.1.2018 il termine fino alle 12 del giorno successivo è un termine ad horas, che ha reso oltremodo difficoltosa la predisposizione di eventuali osservazioni. L inserimento di annotazioni dal contenuto all evidenza denigratorio, neppure sottoscritte, in un documento denominato verbale, senza previa condivisione con gli altri partecipanti è oltremodo Pagina 4

lesiva dell immagine del sindacato destinatario di tali commenti, che non ha potuto prendere visione delle dichiarazioni e ed eventualmente contestarle ma nemmeno ha potuto contare sulle osservazioni di altri partecipanti, che avrebbero potuto dare anche versioni differenti dell accaduto. Grave è infine la decisione di non tener in alcun contro del verbale sottoscritto da almeno tre componenti sindacali presenti e successivamente inviato, con l assurda conseguenza che risulta pubblicato un documento non solo non sottoscritto ma neppure previamente comunicato mentre non è stato pubblicato il testo condiviso da almeno tre partecipanti. Orbene la definizione di verbale di riunione è quella di documento che registra e attesta quanto è stato dichiarato oralmente in una determinata circostanza, specialmente in una riunione, in un dibattimento. Si tratta di un documento che deve essere redatto e di solito riletto al termine della riunione per essere condiviso dai partecipanti. Nel caso in esame invece è stato pubblicato con tale titolo un documento che raccoglie tre dichiarazioni individuali, due delle quali neppure sottoscritte dai soggetti che le hanno rilasciate. I verbali prodotto in udienza dal sindacato ricorrente e in particolare il Verbale di Riunione con le OOSS e le RSU del 29 giugno 2015 conferma che la procedura prevista e applicato dall Ispettorato era quella di condividere il verbale. Si legge infatti al punto 1 all ordine del giorno : sottoscrizione del verbale della seduta precedente. Si procede alla lettura del verbale della precedente riunione del 24 giugno 2015, contenente le dichiarazioni trasmesse via email entro le ore 12 del 29 giugno 2015. Si ha quindi conferma di quanto esposto in ricorso circa le modalità di stesura dei verbali, in caso di mancata redazione all esito della riunione, modalità che prevedono l invio di dichiarazioni via email e la sottoscrizione nella seduta successiva. Emerge quindi dal raffronto tra i detti verbali la anomalia del deposito del verbale in contestazione e la violazione dei diritti del sindacato ricorrente, che ha visto la pubblicazione di una dichiarazione di altra parte sindacale, per di più di contenuto denigratorio nei confronti del sindacato stesso, senza averne preventiva conoscenza e senza poter quindi nulla aggiungere o contestare. Fondata è quindi la censura di antisindacalità della condotta del Direttore dell Ispettorato Territoriale della Lombardia del M.I.S.E. Inammissibile è invece la domanda di condanna del resistente al risarcimento del danno, essendo il procedimento ex art 28 SL volto esclusivamente alla rimozione degli effetti della condotta antisindacale. In conclusione va quindi dichiarata la antisindacalità della condotta del Ministero dello Sviluppo Economico consistito nel pubblicare nel sito intranet dell amministrazione il documento intitolato Pagina 5

Verbale di riunione con le OOSS e le RSU dell 11.1.2018, privo di sottoscrizione delle parti presenti e non preventivamente alle stesse trasmesso, al fine della rimozione degli effetti della condotta antisindacale va ordinato al Ministero resistente di cessare il comportamento antisindacale mediante la rimozione dal sito Intranet di detto verbale. La condanna al rimborso delle spese di lite segue la soccombenza. Le spese si liquidano a carico del Ministero resistente nella misura di cui al dispositivo. PQM Dichiara antisindacale la condotta del Direttore dell Ispettorato Lombardia del MISE consistita nel depositare e rendere pubblico il documento denominato Verbale di Riuniione con le OOSS e le RSU della riunione dell 11.1.2018, privo della sottoscrizione delle componenti sindacali presenti e senza previa condivisione del documento, ordina al MISE di cessare gli effetti della descritta condotta antisindacale rimuovendo il documento dall Area Comune del sito intranet ; ordina che copia del presente decreto venga affissa nella bacheca sindacale all interno degli uffici dell Ispettorato Territoriale della Lombardia del M.I.S.E.; respinge per il resto il ricorso; condanna la società resistente al pagamento, in favore del sindacato istante delle spese di lite liquida in complessivi 3.000,00, oltre I.V.A. e C.p.a. come per legge. dispone la affissione del presente decreto nella sede dell ispettorato Territoriale Lombardia del M.I.S.E. Milano, 06/04/2018 Il Giudice dott.ssa Silvia Ravazzoni Pagina 6