Iscrizione al registro nazionale delle associazioni e societa sportive dilettantistiche entro il 10 dicembre 2005

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Transcript:

Iscrizione al registro nazionale delle associazioni e societa sportive dilettantistiche entro il 10 dicembre 2005 di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 9 dicembre 2005 E questo il parere della Federazione Italiana Gioco Bridge (F.I.G.B.) contenuto in una lettera del 24/11/2005 della medesima F.I.G.B. inviata ai propri affiliati nelle loro sedi in questi giorni. La lettera è firmata dal Segretario generale di tale Federazione (Giovanni Maci). Il suddetto documento, preliminarmente, informa che il CONI S.p.A.. ha aperto l iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche secondo le modalità stabilite dal proprio Consiglio Nazionale il 11/11/2004 per l attuazione del Decreto Legislativo n. 72 del 22/03/2004. Indi, la citata lettera rammenta che l iscrizione è indispensabile per le società e associazioni sportive dilettantistiche al fine di potere usufruire delle notevoli agevolazioni fiscali previste per il settore dilettantistico. 1

Tale iscrizione avviene esclusivamente in via telematica. Gli utenti interessati devono prima richiedere al CONI i codici di accesso (user e password) e poi, una volta ottenuti i codici informatici identificativi, possono collegarsi direttamente al sito www.registrosocietasportive.coni.it, peraltro raggiungibile anche dal sito www.coni.it. La F.I.G.B. consiglia alle proprie associazione e società affiliate di iscriversi entro il prossimo 10 dicembre, ciò per evitare possibili contestazioni da parte dell Amministrazione finanziaria riguardo le agevolazioni fiscali concesse dal legislatore e poste in atto da tali soggetti senza che ancora siano iscritte al Registro Nazionale. In base all allegato della suddetta Delibera (CONI del 11/11/2004), Il CONI istituisce, in forma telematica, il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche per il riconoscimento ai fini sportivi di cui all articolo 5, comma 5 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n 242. Tale Registro è pubblicato sul sito istituzionale del CONI ed è controllato annualmente, anche ai fini della trasmissione al Ministero della economia e delle finanze, ai sensi del comma 2 dell articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n 186. Il Registro è distinto in tre sezioni: a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; 2

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative ; l registro, inoltre, si compone di due parti: a) una generale consultabile presso il Comitato Provinciale del CONI territorialmente competente o da chiunque si connetta al sito internet istituzionale e contenente: il numero di iscrizione (provvisorio e definitivo), la sezione di appartenenza, la denominazione completa dell associazione o società sportiva dilettantistica, la città e la provincia della sede, l indicazione della Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata e/o Ente di Promozione Sportiva a cui l associazione/società è affiliata. b) una analitica la cui consultazione sarà riservata ad utenti selezionati. Possono essere iscritte al Registro le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dall articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline 3

Sportive Associate e/o Ente di Promozione Sportiva cui esse sono affiliate. La richiesta di iscrizione al Registro va presentata utilizzando la modulistica disponibile sul web e presso il Comitato Provinciale del CONI di riferimento La compilazione ed invio del modulo telematico determina l iscrizione provvisoria. Il Comitato Provinciale CONI di riferimento provvede all accertamento dell identità del legale rappresentante dell associazione/società richiedente nonché della sussistenza dei requisiti previsti. Infine, il CONI, attraverso gli uffici preposti, procede tramite verifica campione, al controllo della veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma disponendo la revoca dell iscrizione in caso di accertata non veridicità della stessa. Avverso il procedimento di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI da proporre entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento. I COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI DILETTANTI Avere la qualifica suddetta ed essere iscritti al registro dei soggetti sportivi dilettantistici, tra l altro, comporta la possibilità di utilizzare la disciplina agevolata fiscalmente cosiddetta dei compensi pagati a terzi dilettanti. Ai sensi della lettera m) dell ex articolo 67 del T.U.I.R., sono classificati come redditi 4

diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall UNIRE, dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Altresì, ai sensi del comma 2 dell 69 del TUIR, tali voci non concorrono a formare il reddito fino ad un importo non superiore complessivamente nel periodo d imposta a Euro 7.500,00. Infine, ai sensi dell articolo 25 della Legge n. 133/1999, sulla parte imponibile dei redditi di cui all art. 67, comma 1, lettera m) del T.U.I.R., le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall articolo 11 dello stesso Testo unico (fissata in misura del 23%), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all I.R.P.E.F.. La ritenuta è a titolo d imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresi tra i 7.500,00 e 28.158,28, mentre è a titolo d acconto sui redditi che vanno dai 28.158,28 in su. Ai soli fini della determinazione delle aliquote progressive I.R.PE.F., la parte imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d imposta concorre alla formazione del reddito complessivo. L agevolazione fiscale spetta solo per gli importi erogati per remunerare le attività finalizzate alla promozione dello sport dilettantistico. Tale disposizione, essendo stata estesa, si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di 5

società e associazioni sportive dilettantistiche. La norma riconduce tra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativo i particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentino le seguenti caratteristiche: carattere amministrativo-gestionale; natura non professionale; resi a società o associazioni sportive dilettantistiche. Tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l inserimento del collaboratore nell organizzazione economica del committente e l assenza del vincolo di subordinazione. Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell oggetto dell arte o della professione. Rientrano nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle 6

iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti. Pertanto, dal 1/1/2003 rientrano i compensi corrisposti a fronte di attività amministrative o di gestione, oltre a quelli di natura sportiva dilettantistica. Sono considerati corrisposti nell esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica i compensi erogati agli atleti dilettanti, agli allenatori, ai giudici di gara, ai commissari speciali, che nell ambito di gare dilettantistiche, devono visionare l operato degli arbitri. Così come rientrano nell ambito agevolativo tutti i compensi corrisposti a quei soggetti, che nella qualità di dirigenti dell associazione siano presenti a ciascuna manifestazione al fine di consentirne il regolare svolgimento. Tuttavia, tali soggetti non devono essere legati con l ente erogante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In definitiva, il beneficio spetta solo se il dirigente, o l atleta o l allenatore non sia legato con l ente da un rapporto di tipo contrattuale. Occorre, quindi, il concorso di due condizioni: Il requisito soggettivo (deve trattarsi dei soggetti sopra menzionati) e il requisito oggettivo (la manifestazione sportiva deve essere a carattere dilettantistico), non usufruisce del particolare trattamento fiscale ad es. l arbitro dilettante che dirige la partita di calcio o il ciclista professionista che si vede impegnato in una manifestazione dilettantistica. Si ricorda che sono totalmente esenti i rimborsi di spese analitici documentati da pezze giustificative (cd. rimborsi a pié di lista). 7

dicembre 2005 Vincenzo D Andò 8