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RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. AGENTE DELLA RISCOSSIONE Numero testo: D 0221 02 Data pubblicazione: 01.10.2015 Serie: 3 Sezione: 2 Servizio: 5 Sedi Provinciali Servizi Base Rendicontazione e Versamenti Oggetto: Artt. 28-quater e 28-quinquies del D.P.R. n. 602/1973 Compensazione somme iscritte a ruolo/affidate mediante Certificazione dei Crediti verso la Pubblica Amministrazione Unità emanante: Ufficio Organizzazione, Servizi ICT e Logistica Telefono: 091/6204443 Firmatario: GAETANO ROMANO Direttore Generale f.f. Testi annullati: D 0221 01 del 31.07.2015 Testi collegati: D 0053 01 del 21.04.2005 Tipo schema: 3 Presa visione: 1 senza formalità

INDICE Pag. 1 INFORMAZIONI PRELIMINARI... 3 1.1 INDICAZIONI DELLA DIREZIONE... 3 1.1.1 Premessa... 3 1.2 INDICAZIONI SULLE VARIAZIONI APPORTATE... 3 1.2.1 Livelli variati... 3 2 NORME DI CARATTERE GENERALE... 4 2.1 ASPETTI GENERALI E GIURIDICI... 4 2.1.1 Generalità... 4 2.1.2 Procedura telematica di compensazione dei crediti certificati... 6 2.1.3 Procedura manuale di compensazione dei crediti certificati... 8 3 NORME OPERATIVE... 10 3.1 ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI... 10 3.1.1 Generalità... 10 3.1.2 Settore Servizi di Back Office... 10 3.1.3 Direttore Titolare di Sede provinciale... 11 3.2 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE... 11 3.2.1 Adempimenti dell Ufficio Organizzazione, Servizi ICT e Logistica... 11 3.2.2 Adempimenti dell Ufficio Pianificazione Territoriale e Morosità Rilevante... 11 4 CONTROLLI... 12 4.1 CONTROLLI OPERATIVI... 12 4.1.1 Controllo sulla rispondenza tra le certificazioni dei crediti utilizzate dai contribuenti e l inserimento delle sospensioni sui carichi compensati... 12 4.1.2 Controllo degli adempimenti conseguenti all avvenuto quietanzamento... 12 4.3 CONTROLLI DI DIREZIONE... 12 4.3.1 Controllo della correttezza degli adempimenti posti in essere a seguito dell utilizzo delle certificazioni di crediti presso l AdR... 12 4.3.2 Controllo della regolarità dell inserimento delle sospensioni a fronte dell utilizzo delle certificazioni dei crediti da parte dei contribuenti... 12 4.3.3 Controllo della rispondenza dell attivazione dei codici identificativi con l attribuzione delle relative autorizzazioni agli operatori.... 12 4.3.4 Controllo degli adempimenti normativi inerenti il monitoraggio mensile dei dati... 12 5 MODULI E TABULATI... 14 5.4 TABULATI... 14 5.4.1 PDSETS0X... 14 5.4.2 PDSETV0X... 14 7 ALLEGATI... 15 7.1 SCHEMI DI LETTERE E/O CONVENZIONI... 15 7.1.1 Comunicazione mancato pagamento da parte dell Ente certificatore... 15 2

1 INFORMAZIONI PRELIMINARI 1.1 INDICAZIONI DELLA DIREZIONE 1.1.1 Premessa Con il presente Documento si riepilogano le disposizioni normative, nonché le norme operative inerenti l adempimento agli obblighi che sono posti a carico dell Agente della riscossione per effetto dell emanazione dei decreti attuativi del Ministero dell Economia e delle Finanze relativi all istituto della compensazione - ex art. 17 D. Lgs. n. 241/97 - in ambito tributario. Il progressivo ampliamento dell ambito di operatività della compensazione consente adesso al contribuente - persona fisica o giuridica che si trovi contemporaneamente nella condizione di debitore verso l Agente della riscossione e di creditore nei confronti dello Stato, ricorrendone i presupposti di legge, di poter adottare tale regime quale modalità di estinzione della propria obbligazione tributaria. 1.2 INDICAZIONI SULLE VARIAZIONI APPORTATE 1.2.1 Livelli variati È stato variato il seguente livello: 2.1.1 Generalità 3

2 NORME DI CARATTERE GENERALE 2.1 ASPETTI GENERALI E GIURIDICI 2.1.1 Generalità Com è noto, l art. 31 comma 1-bis del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha introdotto nel D.P.R. n. 602/1973 l art. 28-quater che espressamente dispone: A partire dal 1 gennaio 2011, i crediti non prescr itti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine la certificazione prevista dall articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell iscrizione a ruolo effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo. Dai recuperi di cui al presente comma (comma 1 dell art. 28-quater) sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. La citata norma, invero, non aveva trovato per lungo tempo concreta applicazione a causa dell assenza di apposito provvedimento concernente le modalità operative di compensazione. Nel 2012, nell ambito delle iniziative di Governo dirette ad accelerare i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici, il Ministero della Economia e delle Finanze ha emanato i Decreti qui di seguito elencati che hanno, tra l altro, reso operativa la disposizione di cui all art. 31 comma 1-bis del citato D.L. n. 78/2010: Decreto del Ministro dell Economia e della Finanze (MEF) del 22 maggio 2012 (modificato dal Decreto MEF del 24 settembre 2012 pubblicato nella G.U. 2 novembre 2012, n. 256) che, in attuazione delle Leggi di conversione, rispettivamente, del citato D.L. n.185/2008 e del D.L. n. 16/2012 Legge n 44/2012 disciplina le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali ; Decreto MEF del 25 giugno 2012 (modificato dal Decreto MEF del 19.10.2012 pubblicato nella G.U. 6 novembre 2012 n. 259) recante modalità di certificazione del credito anche in forma telematica di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio 4

Sanitario Nazionale, di cui all articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del citato D.L. n. 185/2008; Decreto MEF del 25 giugno 2012 (modificato dal Decreto MEF del 19.10.2012 pubblicato nella G.U. 6 novembre 2012 n. 259) recante modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell art. 31 comma 1-bis, del citato D.L. n. 78/2010 (pubblicato nella G.U. n. 152 del 2 luglio 2012). I provvedimenti indicati disciplinano nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di fare affluire liquidità alle imprese le modalità di certificazione del credito di somme dovute da parte di Enti della Pubblica Amministrazione, Regioni, Enti Locali ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale e le modalità di compensazione di detti crediti con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Atteso quanto sopra, il titolare di un credito non prescritto, certo, liquido, ed esigibile, relativo a somministrazioni, forniture, appalti, e prestazioni professionali, vantato nei confronti dello Pubblica Amministrazione, può scegliere di utilizzarlo per effettuare il pagamento totale o parziale delle somme dovute per carichi iscritti a ruolo compresi Avvisi di Accertamento Esecutivo (AV.E.) ed Avvisi di Addebito INPS (A.V.A.) notificati entro il 30 settembre 2013, relativi a: tributi erariali; tributi regionali e locali; contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi; entrate spettanti all Amministrazione che ha rilasciato la certificazione; altre tipologie di iscrizioni a ruolo potranno essere compensate solo dopo l emanazione di un successivo decreto da parte del MEF. Possono, inoltre, essere compensati anche gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell Agente della riscossione. La disciplina in commento è stata oggetto di ulteriori modifiche da parte del Decreto Legge n. 35 dell 8 aprile 2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 64 del 6 giugno 2013 che introducendo l art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/1973 - ha ampliato l ambito di applicabilità della compensazione in esame includendo tra i crediti certi, liquidi, esigibili e non prescritti, i debiti fiscali derivanti dalla chiusura anticipata delle liti (art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/1973). Nello specifico, viene data la possibilità di compensare i crediti maturati al 30 settembre 2013 (termine differito dall art. 40, comma 1, del citato D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014) nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. per forniture somministrazioni ed appalti, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di definizione, di acquiescenza, di definizione agevolata delle sanzioni, di conciliazione giudiziale e di mediazione. In tali casi, l avvenuta compensazione è trasmessa dall Agenzia delle Entrate alla piattaforma elettronica del MEF. A seguito delle modifiche introdotte con il citato Decreto Legge n. 35/2013, le certificazioni, al fine di essere compensate con le somme iscritte a ruolo e/o affidate, devono riportare la data prevista per l effettivo pagamento da parte della Pubblica Amministrazione certificante; a tal riguardo, si richiama l attenzione sul fatto che il sopra citato Decreto Ministeriale del 25 giugno 2012 concernente le modalità di certificazione del credito anche in forma telematica di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da 5

parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del citato D.L. n. 185/2008 espressamente prevede che le certificazioni rilasciati dagli Enti locali vincolati al rispetto del patto di stabilità interno, possano essere emesse anche senza l apposizione della data prevista per l effettivo pagamento; in questo caso, alle predette certificazioni non si applica la compensazione di cui all art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973. Successivamente il MEF, con la Circolare n. 23 del 4 agosto 2014, ha dato l avvio alla Definizione delle procedure di recupero presso gli Enti i cui debiti commerciali sono stati oggetto di compensazione da parte dei relativi creditori ai sensi dell articolo 28-quater del DPR n. 602/1973, in caso di mancato spontaneo pagamento agli Agenti della riscossione. Ancora, il Decreto del MEF del 24 settembre 2014 (pubblicato nella G.U. n. 236 del 10.10.2014) che disciplinava la Compensazione, nell anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione, aveva previsto che, nell ipotesi in cui la somma iscritta a ruolo/affidata che il contribuente voglia compensare, sia inferiore o pari al credito vantato, la compensazione può essere effettuata su carichi iscritti a ruolo, Avvisi di Accertamento Esecutivi e Avvisi di Addebito Inps notificati entro il 31 marzo 2014. In ultimo, il Decreto del MEF del 20 luglio 2015 (pubblicato nella G.U. n. 176 del 31.07.2015) - che disciplina la suddetta compensazione nell anno 2015 - ha previsto, esclusivamente nell ipotesi di cui al precedente alinea, che la compensazione di cui trattasi può essere effettuata su carichi iscritti a ruolo, Avvisi di Accertamento Esecutivi e Avvisi di Addebito Inps notificati entro il 31 dicembre 2014. Nelle ipotesi diverse da quella sopra descritta - e cioè se la somma iscritta a ruolo/affidata richiesta in compensazione è superiore al credito vantato - rimane valida come data ultima di notifica quella del 30 settembre 2013. All interno della sopra citata normativa, è previsto anche il monitoraggio mensile, da parte degli Agenti della riscossione, sia sulle certificazioni utilizzate dai contribuenti che sulla effettiva liquidazione delle somme da parte degli enti certificanti. 2.1.2 Procedura telematica di compensazione dei crediti certificati Il procedimento di certificazione dei crediti è ora gestito esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma elettronica, di seguito denominata Sistema PCC (Piattaforma per la Certificazione dei Crediti), predisposta dal Ministero dell Economia e delle Finanze. A tal fine, i titolari del credito, la Pubblica Amministrazione certificante e i creditori subentranti (banche, intermediari finanziari, Agenti della riscossione) devono appositamente registrarsi sulla citata piattaforma. Per avvalersi della compensazione in argomento, il titolare del credito deve: effettuare l accreditamento sulla predetta piattaforma elettronica del MEF; inoltrare l istanza di certificazione del credito all Ente, utilizzando l apposita funzionalità messa a disposizione dal Sistema PCC ; 6

acquisire dall Ente la preventiva certificazione ai sensi dell art. 9, comma 3-bis, del citato Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 - convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni - attestante che il credito è certo, liquido, esigibile e non prescritto; presentare il numero della certificazione in oggetto all Agente della riscossione competente per la compensazione. Detto sistema rende disponibile all utente un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato specificando la Pubblica Amministrazione nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il dettaglio delle fatture a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa in questione. La certificazione dovrà essere rilasciata, da parte della Pubblica Amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta del creditore, sempre utilizzando le apposite funzionalità telematiche. In caso di inerzia da parte della Pubblica Amministrazione il creditore, attraverso il Sistema PCC, può presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta. Il creditore riceve notifica sia dell avvenuta nomina del Commissario ad acta che del rilascio della certificazione o della verifica dell insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, all indirizzo di Posta Elettronica Certificata specificato al momento dell accreditamento. Prima di rilasciare la predetta certificazione, inoltre, la Pubblica Amministrazione provvede alla verifica: - prescritta dall art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, riportando quindi la relativa informazione nella certificazione rilasciata, così come previsto dal comma 4 dell art. 3 del D.M. Certificazioni, per i crediti di importo superiore a diecimila euro; detta verifica, comunque, non essendo preordinata ad un effettivo pagamento, ha natura meramente ricognitiva e non dispiega gli effetti della verifica ordinaria, in particolare l attivazione della procedura di pignoramento dei crediti di cui all art.72-bis del DPR. n. 602/1973; - della sussistenza di eventuali crediti (non iscritti a ruolo) vantati dalla stessa Pubblica Amministrazione nei riguardi del contribuente che ha richiesto la certificazione, operando in caso di positivo riscontro la relativa compensazione, di cui riporterà notizia sulla certificazione stessa. Si sottolinea, inoltre, che nella certificazione potranno essere indicati i carichi sui quali il contribuente ha, eventualmente, scelto di effettuare la compensazione. Va puntualizzato che il rilascio della certificazione è, in ogni caso, vietato qualora vi siano procedimenti giurisdizionali pendenti per la stessa ragione del credito. Il contribuente creditore, qualora intenda pagare attraverso la compensazione solo una parte delle somme dovute, dovrà indicare preventivamente all Agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere; in assenza di tale indicazione, l imputazione dei pagamenti è effettuata dallo stesso Agente ai sensi dell art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 7

Ai fini della compensazione, l Agente della Riscossione accede al Sistema PCC e, utilizzando il numero progressivo della certificazione e il relativo codice di controllo presentati dal contribuente, verifica lo stato e la disponibilità del credito certificato. Effettuato con esito positivo il predetto riscontro, l Agente della riscossione provvede a registrare al Sistema PCC l avvenuta compensazione dei crediti certificati. Detta registrazione sostituisce gli obblighi di comunicazione previsti nella procedura manuale (cartacea). A seguito di ciò, il sistema provvede automaticamente all invio delle notifiche in formato elettronico all Ente certificante/debitore, all Ente impositore ed al contribuente titolare del credito; ciascuno dei soggetti interessati potrà, comunque, accedere in ogni momento alla piattaforma informatica per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito. In caso di esito positivo della predetta verifica, il debito è considerato estinto limitatamente all importo corrispondente al credito certificato ed utilizzato in compensazione. L attestazione di avvenuta compensazione e tutti gli altri obblighi previsti dalla procedura ordinaria (manuale/cartacea) sono gestiti in modalità telematica. La piattaforma elettronica prevede anche - l invio delle notifiche delle compensazioni ammesse dall Agente della riscossione tramite funzione telematica. Si precisa che, anteriormente all effettivo pervenimento delle somme all Agente della riscossione, la compensazione ovviamente non comporta oneri di riversamento in capo all Agente stesso. L Ente certificante/debitore è tenuto ad effettuare il pagamento dell importo oggetto della certificazione utilizzato in compensazione, entro la data indicata sulla certificazione stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla data del suo rilascio. È opportuno, altresì, evidenziare che, in caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell Ente certificante/debitore dell importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione entro il termine previsto, l Agente della riscossione ne dà comunicazione entro i successivi sessanta giorni al Ministero dell Interno e al Ministero della Economia e delle Finanze e l importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all Ente certificante/debitore a qualsiasi titolo (con l unica eccezione delle somme destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale). Qualora il recupero non sia stato possibile, l Agente della riscossione procederà, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva nei confronti dell Ente certificante, conformemente alle disposizioni di cui al titolo II del D.P.R. n. 602/1973. 2.1.3 Procedura manuale di compensazione dei crediti certificati Le istanze presentate dal contribuente nelle more della predisposizione e della entrata in funzione della Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (c.d. Sistema PCC ), sono state gestite con procedura manuale; al riguardo, il MEF ha dato indicazioni di 8

completare la gestione di tali istanze con la medesima modalità, ancorché oggi il funzionamento della Piattaforma elettronica sia entrato a regime. A causa di problemi tecnici organizzativi, l accesso al Sistema PCC da parte delle Sedi provinciali è avvenuto con notevole ritardo rispetto al rilascio della piattaforma elettronica in argomento e, per questo motivo, alcune certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in forma telematica, sono state gestite dall Agente della riscossione in modalità manuale (cartacea); per tali casistiche, siamo in attesa di istruzioni da parte del MEF su come recuperare le relative informazioni che dovranno, comunque, essere inserite all interno del Sistema PCC. Nello specifico, il procedimento aveva inizio con la richiesta alla Pubblica Amministrazione, da parte del titolare del credito, di rilascio di certificazione di credito, tramite compilazione dei modelli all uopo predisposti e reperibili in forma cartacea, oltre che disponibili sul sito internet istituzionale del Ministero dell Economia e delle Finanze. La Pubblica Amministrazione debitrice era tenuta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, a riscontrare l istanza sempre su apposito modello, allora disponibile sul sito internet istituzionale del Ministero dell Economia e delle Finanze nel quale, ove possibile, doveva indicarsi la data di effettivo pagamento della certificazione (non superiore a 12 mesi dalla data dell istanza di certificazione del creditore). Limitatamente a tali procedimenti di certificazione avviati con la procedura manuale, l Agente della riscossione tratteneva l originale della certificazione presentata dal contribuente, rilasciandone copia timbrata per ricevuta, e procedeva, entro i tre giorni successivi, alla verifica dell esistenza e validità di tale certificazione inoltrando apposita richiesta all Ente certificante/debitore attraverso la Posta Elettronica Certificata. Entro il decimo giorno successivo alla suddetta richiesta, la Pubblica Amministrazione debitrice comunicava, sempre tramite Posta Elettronica Certificata, l esito della verifica all Agente richiedente che provvedeva ad informare il titolare del credito. In caso di esito positivo della predetta verifica, il debito era considerato estinto limitatamente all importo corrispondente al credito certificato ed utilizzato in compensazione; successivamente, il titolare del credito ritirava l attestazione di avvenuta compensazione presso l Agente della riscossione. L Agente comunicava, inoltre, all Ente certificante/debitore, all Ente impositore e alla Ragioneria Generale dello Stato l avvenuta compensazione, attraverso la Posta Elettronica Certificata. L importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo e/o affidate era, inoltre, annotato sulla copia dell attestazione di avvenuta compensazione rilasciata al contribuente dall Agente della riscossione; detta attestazione era fondamentale al fine di consentire al contribuente di utilizzare l eventuale ammontare di credito residuo dopo la compensazione. L Agente della riscossione doveva, inoltre, comunicare entro il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell Economia e delle Finanze (Dipartimento della ragioneria territoriale dello Stato) l ammontare delle compensazioni effettuate, completo del dettaglio dei tributi nonché degli oneri accessori, degli aggi e delle spese a favore dell Agente stesso. 9

3 NORME OPERATIVE 3.1 ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI 3.1.1 Generalità Sul sito internet del Ministero dell Economia e delle Finanze, sono disponibili sia la piattaforma elettronica del MEF (il Sistema PCC ), sia le apposite guide operative reperibili all interno del link certificazione dei crediti (indirizzo internet http). L accesso al citato Sistema PCC è consentito unicamente ai referenti preventivamente individuati, comunicati al MEF e all uopo abilitati, già in possesso delle necessarie credenziali (codice utenza e password). Per comunicare eventuali variazioni relative ai predetti referenti, è necessario inviare una email di richiesta alla Lista Distribuzione Corrisp. Uff. Organizzazione, Servizi ICT e Logistica. 3.1.2 Settore Servizi di Back Office All atto della presentazione, da parte del contribuente, del numero progressivo della certificazione di credito e del relativo codice di controllo, l operatore dovrà: accedere al Sistema PCC mediante collegamento al sito internet del MEF al fine di richiamare la certificazione, verificarne l importo e registrarne l utilizzo (gli obblighi di notifica previsti dalla procedura - vedi manualistica del MEF sono assolti in automatico dalla piattaforma elettronica a seguito di tali registrazioni); acquisire al S.I., tramite l applicativo intranet Provvedimenti Sospensioni, apposita sospensione sul carico fino a copertura del credito da utilizzare in compensazione (tipologia di sospensione S28, tipo S1 art. 28-quater, D.P.R. n. 602/73, tradotto al S.I. CAD in S1+codice ente+progressivo) con data decorrenza/sospensione = data presentazione certificazione e data scadenza = sine die, avendo cura come di consueto di gestire gli eventuali scarti tramite l analisi del tabulato PDSETS0X, (dove il X corrisponde ai valori da 1 a 9 a seconda della Sede provinciale di riferimento). Se il contribuente indica i carichi sui quali intende effettuare la compensazione, la sospensione dovrà essere inserita su tali carichi; in assenza di indicazioni, la sospensione dovrà essere inserita rispettando la priorità dettata dall art. 31 del citato D.P.R. n. 602/73; al pervenimento del bonifico da parte della Pubblica Amministrazione certificante, effettuare la compensazione quietanzando con data pagamento uguale alla data della certificazione tramite la transazione RMAN, tipologia di incasso 27. Si precisa, al riguardo, che nelle ipotesi di cartelle in maggiore rateazione, sarà necessario effettuare il quietanzamento escludendo gli interessi di dilazione a scadere (rate successive alla data di certificazione); revocare la sopra citata sospensione, avendo cura come di consueto di gestire gli eventuali scarti tramite l analisi del tabulato PDSETV0X, (dove il X corrisponde ai valori da 1 a 9 a seconda della Sede provinciale di riferimento); nell ipotesi di mancato pagamento della certificazione da parte della Pubblica Amministrazione certificante entro la data indicata sulla certificazione stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla data del suo rilascio, comunicare la fattispecie tramite mail PEC inviata dall indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Sede 10

provinciale - ai Ministeri dell Interno - finanzalocale.prot@pec.interno.it - e dell Economia e delle Finanze - rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it - e all Agenzia delle Entrate - agenziaentratepec@pec.agenziaentrate.it - all uopo utilizzando il fac-simile di comunicazione di cui all allegato 7.1.1. Da tale momento, saranno attivate le procedure di recupero secondo modalità distinte a seconda della tipologia di Ente nei confronti del quale lo stesso dovrà essere effettuato (cfr. capitolo 2.1.2). Per ciò che riguarda l eventuale attività di riscossione coattiva nei confronti dell Ente certificante che non abbia ottemperato entro l anno dalla data di certificazione al pagamento di quanto dovuto, sarà prossimamente rilasciato idoneo prodotto informatico, nonché apposite istruzioni operative. 3.1.3 Direttore Titolare di Sede provinciale Il Direttore Titolare: verifica il mantenimento delle mansioni attribuite agli operatori abilitati e, nei casi di eventuali variazioni/avvicendamenti afferenti gli stessi, inoltra tempestiva richiesta di modifiche all Ufficio Organizzazione, Servizi ICT e Logistica (email da inviare a lista di distribuzione Corrisp. Uff. Organizzazione, Servizi ICT e Logistica ); riscontra l utilizzo delle certificazioni dei crediti presentate dai contribuenti con l annotazione delle opportune sospensioni degli atti esecutivi. 3.2 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE 3.2.1 Adempimenti dell Ufficio Organizzazione, Servizi ICT e Logistica Sotto la supervisione del Responsabile, Il Settore Gestione Procedure cura l esecuzione delle elaborazioni PDSETS0X e PDSETV0X (dove il X corrisponde ai valori da 1 a 9 a seconda della Sede provinciale di riferimento), provvedendo, quindi, a mettere a disposizione (in formato PDF) le relative stampe nell apposita cartella condivisa con le Sedi provinciali. Riceve, inoltre, eventuali richieste di variazioni afferenti gli operatori abilitati per i successivi adempimenti. 3.2.2 Adempimenti dell Ufficio Pianificazione Territoriale e Morosità Rilevante Sotto la supervisione del Responsabile, Il Settore Produzione e Morosità si occupa del monitoraggio mensile delle certificazioni/compensazioni, così come previsto nella normativa di riferimento; in particolare, entro il giorno 10 di ogni mese, relativamente all attività svolta nel mese precedente, contatta le Sedi provinciali per ottenere le informazioni in argomento e invia al MEF tramite email all indirizzo di posta elettronica ordinaria monitoraggio.certificazionecrediti@tesoro.it due file contenenti, rispettivamente, le informazioni relative alle certificazioni utilizzate dai contribuenti e quelle relative agli importi liquidati dagli Enti certificanti. 11

4 CONTROLLI 4.1 CONTROLLI OPERATIVI 4.1.1 Controllo sulla rispondenza tra le certificazioni dei crediti utilizzate dai contribuenti e l inserimento delle sospensioni sui carichi compensati Periodicità: giornaliera. Funzione/Presidio: (371) Addetto Settore Servizi di Back Office. Scopo: evitare inefficienze operative. 4.1.2 Controllo degli adempimenti conseguenti all avvenuto quietanzamento Periodicità: giornaliera. Funzione/Presidio: (371) Addetto Settore Servizi di Back Office. Scopo: evitare inefficienze operative. 4.3 CONTROLLI DI DIREZIONE 4.3.1 Controllo della correttezza degli adempimenti posti in essere a seguito dell utilizzo delle certificazioni di crediti presso l AdR Periodicità: estemporanea. Funzione/Presidio: (370) Responsabile Settore Servizi di Back Office. Scopo: evitare l inosservanza delle disposizioni di legge. 4.3.2 Controllo della regolarità dell inserimento delle sospensioni a fronte dell utilizzo delle certificazioni dei crediti da parte dei contribuenti Periodicità: semestrale. Funzione/Presidio: (100) Direttore Titolare. Scopo: evitare l inosservanza delle disposizioni di legge. 4.3.3 Controllo della rispondenza dell attivazione dei codici identificativi con l attribuzione delle relative autorizzazioni agli operatori. Periodicità: semestrale. Funzione: (100) Direttore Titolare. Scopo: Evitare inadempienze relativamente alle disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali. Verificare la coerenza tra le abilitazioni conferite agli operatori e le mansioni attribuite agli stessi. 4.3.4 Controllo degli adempimenti normativi inerenti il monitoraggio mensile dei dati Periodicità: mensile. Funzione: Responsabile Ufficio Produzione e Morosità rilevante. Scopo: Evitare l inosservanza delle disposizioni di legge. 12

Verificare, in sede di predisposizione dei dati da trasmettere al MEF, che le Sedi provinciali provvedano per tempo a comunicare i dati di loro pertinenza o l insussistenza di nuovi dati. 13

5 MODULI E TABULATI 5.4 TABULATI 5.4.1 PDSETS0X - Contiene i passi: EIPBDI, comprendente la lista analitica dei provvedimenti di sospensione scartati; EIPBD0, comprendente la lista analitica dei provvedimenti di sospensione inseriti; - periodicità di emissione: giornaliera; - destinatario: settore Servizi di Back Office della Sede provinciale; - scopo: verificare la corretta annotazione delle sospensioni e gestire gli eventuali scarti; - conservazione: nei modi d uso (cfr. D 0053 01 del 21.04.2005). 5.4.2 PDSETV0X - Contiene i passi: EIPBDI, comprendente la lista analitica dei provvedimenti di revoca di sospensione scartati; EIPBD0, comprendente la lista analitica dei provvedimenti di revoca di sospensione inseriti; - periodicità di emissione: giornaliera; - destinatario: settore Servizi di Back Office della Sede provinciale; - scopo: verificare la corretta annotazione delle sospensioni/revoche di sospensione e gestire gli eventuali scarti; - conservazione: nei modi d uso (cfr. D 0053 01 del 21.04.2005). 14

7 ALLEGATI 7.1 SCHEMI DI LETTERE E/O CONVENZIONI 7.1.1 Comunicazione mancato pagamento da parte dell Ente certificatore All. 7.1.1.docx 15