Illegittima la penale per recesso anticipato nei contratti bancari. Il caso particolare del servizio Pos

Documenti analoghi
I contratti di finanziamento: L apertura di credito

Diritto La ricorrente lamenta l erroneità dei conteggi estintivi del finanziamento e chiede il rimborso delle somme non dovute con riferimento alla ra

VALIDITA DELL OFFERTA FINO AL 31/12/2019

CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Via Alfieri Rende (CS) Telefono Fax euro 30.

La modifica unilaterale dei tassi, dei prezzi e di altre condizioni di contratto da parte della banca

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

QUANTO PUÒ COSTARE IL CREDITO

Modifica unilaterale dei contratti bancari di durata e diritto di recesso: una ricognizione problematica

della Valle del Fitalia

CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Via Alfieri Rende (CS) Telefono Fax euro 50.

CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Via Alfieri Rende (CS) Telefono Fax euro 50.

INDICE SOMMARIO. Titolo II BANCHE. Sezione I. Art. 40-bis Cancellazione delle ipoteche Commento di GIOVANNI FALCONE pag.

Collegio di Milano, 10 novembre 2010, n.1249

VALIDITA DELL OFFERTA FINO AL 31/12/2017

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

Le commissioni bancarie. Stefano Gennari

Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.844

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI FINANZIAMENTO PER IL CREDITO AL CONSUMO INFERIORE A 75 MILA EURO Aggiornato al 01/06/2017

CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Via Alfieri Rende (CS) Telefono Fax euro 50.

FOGLIO INFORMATIVO (circuito VISA) Il presente documento rappresenta le condizioni offerte alla generalità della clientela

Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

1. Il nuovo comma 2-bis, art. 118, t.u.b.: dubbi interpretativi

La Responsabile del Servizio

CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Via Alfieri Rende (CS) Telefono Fax euro 50.

MIGRANTES. CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Via Alfieri Rende (CS) Telefono Fax 0984.

SEZIONE 1 INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New FONTI RINNOVABILI tasso variabile

conti correnti - Leggi di riferimento Codice Civile L. 385/93 Testo Unico Bancario L. 108/96 e art. 644 c.p. Dlgs 342/99 Delibera C.I.C.R.

CONTANTI dai NON RESIDENTI: CONVERSIONE del D.L. 16/2012

CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Via Alfieri Rende (CS) Telefono Fax euro 50.

Circolare N.139 del 5 Ottobre Il tetto massimo per affidi e scoperti

A tutti i Signori Clienti Loro Sedi. Informativa n. 7/2017

QUANTO PUÒ COSTARE IL CREDITO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

QUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 24/11/16 QUESITO

decreto Salva Italia (1)

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

17/11/2017 Foglio Informativo n. 59 1

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

FOGLIO INFORMATIVO (circuito VISA) Il presente documento rappresenta le condizioni offerte alla generalità della clientela

Il giorno 13 aprile 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

1.Identità e contatti del finanziatore. 2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito personale STANDARD, RESTART e CONSOLIDO

1.Identità e contatti del finanziatore. 2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Autore: Avv. Filippo Maria De Stefano Grigis. Categoria Approfondimento: Credito

Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede

DOCUMENTO INFORMATIVO DELLE CONDIZIONI OFFERTE ALLA GENERALITA DELLA CLIENTELA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Collegio di Roma, 24 settembre 2010, n.980

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del DPR n. 642 del 1972, é stato esposto il seguente QUESITO

CIRCOLARE N 1/2013 LE PRINCIPALI NOVITA NORMATIVE

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE I FONTI NORMATIVE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Gran Prestito Ristrutturazione Casa ,00

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

FOGLIO INFORMATIVO CONTRATTO QUADRO DI DILAZIONE DI PAGAMENTO ACCESSORIO A CONTRATTO DI FACTORING

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Contratto Consulente Segnalatore

QUANTO PUÒ COSTARE IL CREDITO

Circolare settembre/2018

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Importo della rata mensile per un capitale di: ,00 8% ,33 0,00 0,00

STUDIO VECCHI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA BANCARIA E FINANZIARIA

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Collegio di Milano, 07 maggio 2010, n.326

IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia

24/08/2017 Foglio Informativo n

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

Fatturazione differita agli enti pubblici

Il D.L 18/2016 e la questione degli interessi moratori. Il nuovo D.L. n. 18/2016 (convertito in L. 49/2016), con la riforma del

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI CENTRALE s.c. Martignacco PROCESSO DEL CREDITO PROCEDURE INTERNE AI SENSI DEL D.M.

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

L estinzione anticipata del mutuo bancario. Un punto della situazione sulla disciplina applicabile

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE D INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMBOLI. Prassi

Roma, 17 febbraio 2009

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale programma di rimborso.

FOGLIO INFORMATIVO. Conto di Deposito a Partite. Risparmio Felice. Dedicato a tutti i profili della clientela

FOGLIO INFORMATIVO n. 1/2017 (Ai sensi dei Provvedimenti della Banca d'italia del e del )

Tit del 24/03/2016. La Responsabile del Servizio

Contratti preliminari - Dazione di somme a titolo di acconto o di caparra. Con istanza di interpello n..., presentata ai sensi dell'articolo

Il credito al consumo

CENNI SULLA NUOVA DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.L. 87/2018 E CRITICITÀ NEL PERIODO TRANSITORIO RELATORE: AVV. FILIPPO AIELLO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Transcript:

Illegittima la penale per recesso anticipato nei contratti bancari. Il caso particolare del servizio Pos Autore: Campana Nadia In: Diritto civile e commerciale Sovente i consumatori sono costretti, in virtù di clausole illegittime contenute all interno dei contratti bancari, a corrispondere somme di denaro qualora decidano di recedere anticipatamente dal vincolo negoziale. Questa breve disamina sarà rivolta ad analizzare gli interventi legislativi che si sono succeduti nella materia onde saggiarne la portata e l ambito di applicazione, infine sarà valutata l applicabilità del divieto di penale, nell ipotesi specifica di recesso anticipato, nel caso del servizio Pos. In realtà l applicazione della cosiddetta penale per recesso anticipato in materia bancaria deve essere considerata illegittima alla luce di molteplici interventi legislativi che meritano un approfondita trattazione. Il primo degli interventi legislativi registratosi in subiecta materia è stato l articolo 10, comma 2, contenuto nel decreto legge 04 luglio 2006, n. 223, successivamente convertito nella Legge 04 agosto 2006, n. 248. L articolo precitato sanciva in modo perentorio che: In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. Invero l articolo 10, comma 2, poc anzi integralmente riportato, è stato sensibilmente modificato in fase di 1 di 5

conversione del decreto legge, in quanto, nella sua formulazione originaria, il diritto di recesso senza penalità costituiva un precipuo diritto attribuito al correntista nell ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera dell intermediario finanziario ed era inserito, altresì, nella novella operata sull art. 118 T.U. Bancario. In sede di conversione il Legislatore, oltre a svincolare il diritto di recesso dalla Novella dell art. 118 del Testo Unico Bancari, ha apportato una significativa modifica alla rubrica dell articolo in commento eliminando il riferimento ai soli conti correnti bancari. Così facendo il Legislatore ha generalizzato il diritto di recesso dai contratti bancari di durata da parte dei Clienti senza applicazione di spese e penalità. Durante la fase di applicazione della nuova normativa in commento, sono sorti dubbi interpretativa circa i contrati bancari a cui potesse applicarsi la disciplina menzionata. In particolare, il dubbio interpretativo di maggiore consistenza concerneva l applicabilità del divieto di penale per recesso anticipato ai contratti di mutuo. Sulla questione interveniva il Ministero dello Sviluppo Economico che, mediante la Nota del 21.02.2007, prendendo atto della modifica intervenuta in sede di conversione del D.L. 223/2006, evidenziava che il campo di applicazione del diritto di recesso senza penalità nei contratti bancari non è solo limitato ai conti correnti, ma..si ritiene che la disposizione sia volta ad attribuire al cliente un diritto di recesso senza spese e penalità in quelle fattispecie contrattuali nelle quali lo svolgimento del rapporto nel tempo non è incompatibile, sul piano causale, con la possibilità, per una delle due parti, di porre liberamente fine al rapporto. Sulla scorta di tale preliminare considerazione, il Ministero, nel prosieguo della Nota, precisava che la previsione legislativa trovava applicazione nei contratti a tempo indeterminato o comunque ad esecuzione continuata e periodica (quali, ad esempio, il contratto di conto corrente oppure il cosiddetto 2 di 5

conto titoli), ma non poteva ritenersi operante nei contratti di mutuo in quanto, in tale ultima ipotesi contrattuale, la previsione della durata negoziale entro un arco di tempo predeterminato costituisce un elemento essenziale creato a tutela degli interessi di entrambe le parti. Ogni ulteriore dubbio applicativo, con riferimento al recesso anticipato nei contratti bancari, è stato fugato con il D.LGS. 141/2010, che novellando il T.U. Bancario con l introduzione dell art. 120-bis nel T.U. bancario, ha riconosciuto al Cliente la facoltà di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. La disposizione legislativa da ultima intervenuta ha stabilito espressamente che la facoltà di recedere liberamente da parte del Cliente trova spazio all interno dei contratti a tempo indeterminato e non anche nei contratti di durata, così come invece si prevedeva all interno della Legge 224 del 2006. Lo scopo perseguito dal Legislatore, con la specificazione terminologica indicata, così come si ricava inequivocabilmente dalla relazione al D.Lgs. 141/2010, è proprio quello di sgomberare il campo dagli equivoci applicativi determinatisi sotto la vigenza della Legge 224 del 2006. Fornite le dovute precisazioni preliminari circa la disciplina del recesso anticipato, queste brevi e personali considerazioni saranno rivolte ad analizzare un particolare servizio bancario, ovvero il servizio Pos e l applicabilità della penale per recesso anticipato. Innanzitutto occorre osservare che il servizio POS è un sistema elettronico di incasso, attraverso terminali installati presso gli esercenti convenzionati e abilitati al trattamento di tutte le carte di debito di credito, che consente al negoziante di verificare la validità di una carta, di comunicare all'ente gestore l'entità della spesa, di ricevere l'approvazione al pagamento e di emettere una ricevuta. 3 di 5

Ebbene, anche nell ambito del contratto sottoscritto dal Cliente per poter usufruire di un terminale Pos, nell ipotesi di recesso anticipato, non possono essere addebitate spese e penali. Molto spesso, però, gli intermediari finanziari tendono a richiedere il pagamento di dette penalità adducendo l esistenza di spese per procedere alla disinstallazione del terminale. Nel prosieguo della presente e breve disamina saranno formulate delle considerazione circa la legittimità della pratica anzi detta. Ante omnia vi è da rilevare che il divieto di applicare spese di chiusura al momento del recesso dal rapporto contrattuale riguarda sia le spese di chiusura strictu sensu e sia i c.d. servizi aggiuntivi richiesti dal Cliente alla Banca in occasione dell estinzione del rapporto. Ciò si ricava dalla nota del Ministero prima menzionata che, a scopo meramente esemplificativo, riporta il caso delle spese necessarie per il trasferimento dei titoli ad altro intermediario finanziario e specifica che possa esserc,i in tal caso, la richiesta ai Clienti di un rimborso delle spese sostenute dall intermediario in relazione ad un servizio aggiuntivo qualora esso richieda l intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nel contratto e nella documentazione di trasparenza prevista nella disciplina vigente. Ciò precisato, si può affermare che la richiesta avanzata dalla Banca di pagamento delle spese di disinstallazione del terminale Pos possono essere considerate un servizio aggiuntivo richiesto dall utente al termine del rapporto contrattuale e possono generare delle spese solo se ricorrono determinati presupposti, ovvero l intervento di un terzo e la necessità di che le spese siano documentate e riportate nel contratto regolante i rapporti tra le parti. Il ragionamento sviluppato ha di recente trovato conferma in una decisione dell Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano (decisione n. 906 del 02.05.2011) in cui si è stabilito, in un caso 4 di 5

assolutamente speculare a quello oggetto della presente disamina, che le spese addebitate al cliente per la disinstallazione di un terminale Pos non sono legittime, pur in presenza dell intervento di un terzo e della loro previsione all interno del regolamento contrattuale, se le somme corrisposte al terzo dalla Banca non sono documentate mediante fattura o RID o altro documento attendibile. https://www.diritto.it/illegittima-la-penale-per-recesso-anticipato-nei-contratti-bancari-il-caso-particolare-d el-servizio-pos/ 5 di 5