Solar Power All Risks PRODUCT OVERVIEW
Solar Power All Risks È una copertura assicurativa dedicata agli impianti fotovoltaici Bene assicurato: l impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione. L impianto deve essere collegato alla rete e beneficiare degli incentivi dati dal conto energia. Ubicazione: territorio italiano Durata: Annuale pluriennale con possibilità di rescindibilità annuale (da entrambe le parti);
Cosa copre? tutti gli eventi tipicamente coperti dalle polizze incendio come, ad esempio, gli eventi naturali, anche di natura catastrofale (grandinate, trombe d aria, terremoti ); inoltre è possibile attivare, a richiesta del cliente, la garanzia Guasti alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico a copertura dei danni di natura endogena al macchinario (come, ad esempio, rotture accidentali, danni derivanti da vizi di materiale o errori di fabbricazione, danni da sovratensioni elettriche o fulmine indotto ) e la garanzia Atti di Terzi (a copertura dei danni da furto e atti vandalici di terzi). Oltre ai danni diretti è possibile coprire, tramite l attivazione della sezione II, i danni indiretti (perdite di profitto date dalla mancata vendita dell energia e dalla perdita di incentivo dal GSE) a causa di un sinistro indennizzabile ai sensi della sezione I. Per poter accedere a questa ultima copertura, è però necessario che sia attivo un contratto di manutenzione dell impianto con l installatore o con una ditta specializzata. In aggiunta a quanto sopra è possibile attivare la garanzia Ricorso Terzi che prevede la possibilità di coprire i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro all impianto fotovoltaico.
Principali esclusioni le esclusioni sono quelle tipiche delle polizze property, tra le quali i danni causati da o dovuti a: eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il fornitore dei pannelli; difetti di rendimento deperimento, logoramento o usura conseguenza naturale dell uso o causati da effetti graduali degli agenti atmosferici; ordinanze o disposizioni di Autorità o leggi che regolino la costruzione, modifica, confische e requisizioni in genere. Calcolo del Premio Il premio è proporzionale alla potenza dell impianto (espressa in kwp) Criterio di indennizzo danni diretti: viene indennizzato il valore a nuovo fino alla concorrenza della somma assicurata (con il limite del triplo del valore allo stato d uso); danni indiretti: viene utilizzato un criterio in forma diaria; ricorso terzi: vengono risarciti danni a terzi fino alla concorrenza di massimali compresi tra 250.000 e 3.000.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Franchigie: SEZIONE I - DANNI DIRETTI Franchigie/scoperti: scoperto 5% con il minimo di 200 per impianti a terra; scoperto 10% con il minimo di 500 per gli altri impianti SEZIONE II DANNI INDIRETTI Franchigie/scoperti: 72 ore dalla denuncia del sinistro SEZIONE III RICORSO TERZI 1.500,00 per sinsitro Sub-Sezione I - Guasti alle Macchine e/o Fenomeno elettrico Franchigie/scoperti: scoperto 5% con il minimo di 200; Sub-Sezione II - Atti di terzi Franchigie/scoperti: Per impianti non integrati a terra scoperto 30% minimo 2.500,00 Per impianti non integrati su tetto scoperto 20% minimo 2.500,00 Per impianti parzialmente integrati su tetto scoperto 15% minimo 2.500,00 Per impianti integrati su tetto scoperto 10% minimo 2.500,00
Limiti di indennizzo limite di indennizzo per eventi naturali e incendio: max 3.500.000 per sinistro e durata danni da franamento e smottamento del terreno: max 60% della somma assicurata; spese di demolizione e sgombero: 10% del danno con il max di 50.000; danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio, atti dolosi di terzi: max 20% della somma assicurata con il limite di 60.000,00 per sinistro e durata per impianti posti ad un altezza inferiore a 4m dal suolo. Max 60.000,00 per sinistro e durata per gli altri impianti detti limiti saranno automaticamente portati a: max 40% della somma assicurata con il limite di 150.000,00 per sinistro e durata per impianti posti ad un altezza inferiore a 4m dal suolo. Max 150.000,00 per sinistro e durata per gli altri impianti nel caso l impianto oggetto della copertura sia pienamente ottemperante a quanto disciplinato dalgli artt. di polizza riportati di seguito: Art. 2.12 - Sistemi di prevenzione atti di terzi Art. 2.13 - Misure di sicurezza particolari
Art. 2.12 Sistemi di prevenzione atti di terzi (per la concessione dei limiti di indennizzo base) 1. Le installazioni sui tetti devono essere fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati pena la perdita del diritto all indennizzo. 2. Tutte le installazioni, quale che sia il loro livello di integrazione architettonica, pena la perdita del diritto all indennizzo, dovranno essere provviste tassativamente dei seguenti sistemi antifurto: tutti i bulloni destinati all ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere a strappo, o, in alternativa saldati, avere la testa spaccata, avere all interno della testa una sfera di acciaio inamovibile o comunque prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloneria antisvitamento); impianto antifurto che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che venga allertato e che intervenga in loco in caso di allarme. 3. Tutte le installazioni classificate come impianto non integrato a terra, pena la perdita del diritto all indennizzo, dovranno essere provviste tassativamente dei seguenti sistemi antifurto ad integrazione di quanto già disposto dal comma 2) del presente articolo: sistema di videosorveglianza che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che venga allertato e che intervenga in loco in caso di allarme entro minuti 60. Recinzione (altezza minima 2 m)
Art. 2.13 Misure di sicurezza particolari (per la concessione dei limiti di indennizzo extra) 1. Per gli impianti che rispettino le prescrizioni di cui al presente articolo comma 2) ad integrazione di quanto disposto ai comma 2) e 3) dell Art 2.12, relativamente ai danni causati alle cose assicurate da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi di terzi, furto e in aggregato per tutte le garanzie prestate dalla presente Sub-Sezione Atti di Terzi la Compagnia: per impianti posti su tetto ad un altezza dal suolo superiore a 4 m non indennizzerà somma superiore a 150.000,00 per sinistro e annualità; per tutte le altre tipologie di impianto non indennizzerà somma superiore al 40% della somma assicurata nella partita Macchinario con il limite di 150.000,00 per sinistro e annualità. 2. I limiti di indennizzo di cui al comma 1) del presente articolo saranno concessi unicamente in presenza di un sistema di videosorveglianza che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza certificato T.U.L.P.S. 134 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) che venga allertato e che intervenga in loco in caso di allarme o allerti a sua volta le Forze dell Ordine. Tale collegamento dovrà essere effettuato a mezzo rete GSM/GPRS e dovrà inviare un segnale di allerta alla centrale operativa dell istituto di vigilanza nel caso il sistema antifurto adottato per l impianto rilevi una situazione anomala. Detto sistema antifurto potrà essere del tipo a Barriere a Infrarossi a otto raggi o, dove la geometria di una copertura (tetto) non consenta questa tipologia di antifurto, quest ultimo potrà essere del tipo Antiavvicinamento - Antimascheramento. La centralina di gestione del sistema antifurto nonché il commutatore telefonico e l apparato di trasmissione GSM/GPRS, inclusa l antenna, dovranno essere tassativamente installati ad almeno 3 m dalla recinzione e comunque in maniera tale da non essere manomettibili se non valicando la recinzione stessa o mediante effrazione di porte o finestre dei locali sottostanti le installazioni su tetto. Il vano contenente la centralina e gli organi di controllo dovrà essere dotata di sistema tamper (rilevatore di apertura) collegato in remoto con la centrale operativa. Massimale per la garanzia Ricorso Terzi: da 250.000 a 3.000.000 per sinistro e per durata