COMUNE DI VILLA GUARDIA



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COMUNE DI VILLA GUARDIA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI Approvato con delibera C.C. n. 20 del 21.02.1995 Modificato con delibera C.C. n. 70 del 16.12.2005 Modificato con delibera C.C. n. 9 del 26.02.2010

S O M M A R I O Art. 1 - Campo di applicazione Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Gestione del servizio Art. 4 - Oggetto del regolamento Art. 5 - Finalità del servizio di raccolta differenziata Art. 6 - Principi generali e criteri di comportamento Art. 7 - Requisiti per l attuazione Art. 8 - Localizzazione dei siti e dei contenitori Art. 9 - Tipologia dei contenitori Art.1O - Modalità di conferimento Art.11 - Frequenza della raccolta Art.12 - Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori Art.13 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi Art.14 - Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti urbani Art.15 - Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti Art.16 - Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica, tetrapak, carta, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica Art.17 - Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilabili agli urbani Art.18 - Vigilanza Art.19 - Informazioni Art.20 - Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori Art.21 - Norma transitoria Art.22 - Sanzioni

ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell art. 15 della legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003, si applica alle operazioni di conferimento e di raccolta differenziati delle frazioni dei rifiuti urbani, di cui all'art. 5, comma 2, della medesima legge regionale. ART. 2 - DEFINIZIONI 1. Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore; b) raccolta: le operazioni di prelievo e di collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto; c) ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi; d) stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo; e) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale; f) servizio di raccolta differenziata: l organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata; g) centro di raccolta: un area attrezzata destinata a stoccare in modo selezionato e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata; h) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani; i) frazione secca: imateriali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero.! ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO 1. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuato secondo le disposizioni della LR. n. 26 del 12 dicembre 2003. 2. Il gestore del servizio è tenuto all'obbligo di dichiarazione alla provincia, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L.R. n. 26/2003.. R. ART. 4 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti si adegua alle disposizioni del presente regolamento, che ha per oggetto: a) le modalità per determinare la localizzazione dei siti destinati all'alloggiamento dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti; b) il numero, la capacità volumetrica e le caratteristiche cromatiche dei contenitori, in cui viene conferita la frazione da raccogliere; '

c) le modalità di conferimento da parte degli utenti; d) la frequenza della raccolta; e) la frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori; f) le sanzioni. ART. 5 - FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a: a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali; b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta; c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni; d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale; e) favorire il recupero di materia ed energia anche nella fase di smaltimento finale; f) contenere i costi di smaltimento delle varie frazioni di rifiuto. ART. 6 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO 1. Le attività di conferimento e di raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonchè ogni inconveniente derivante da rumore ed odori; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio. ono i ART. 7 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE 1. L organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto: - delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti; - delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima; - del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni; - dei sistemi di recupero; - dei sistemi di smaltimento finale; - della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta; - delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta; - della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi; - dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere. ART. 8 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI

1. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento di contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dall'ufficio o dal servizio comunale competente. 2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte dell'ente gestore. 3. Per l espletamento del servizio di raccolta differenziata viene utilizzato un centro di raccolta comunale, attualmente sito nella frazione di Civello, via Firenze, località Pionino. 4. E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto durante le operazioni di svuotamento. ART. 9 - TIPOLOGIA DEI CONTENITORI 1. Spetta al Comune, in accordo con l'ente gestore e in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla spècifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere ed alla densità abitativa della zona interessata. 2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. ART. 10 - MODALITA' DI CONFERIM1ENTO 1. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassarli separatamente secondo le istruzioni e le modalità comunicate dal Comune. 2. Il conferimento in cassonetti e/o in altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme: a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi; b) è vietato introdurre nei contenitori: - sostanze liquide; - materiale acceso o non completamento spento; - materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento; - rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del d.p.r. n.915/92; - rifiuti pericolosi; - frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore. c) I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro. 3. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è in particolare regolato dalle seguenti norme: a) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree (strade, cortili, parcheggi, aiuole ) dove viene realizzata la raccolta; b) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio dal transito veicolare e/o pedonale, nonchè ogni disturbo per la popolazione;. I

c) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti. 4. Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere. 5. In caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dagli uffici comunali competenti: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti. ART. 11 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA 1. La frequenza della raccolta differenziata viene determinata secondo le modalità stabilite nell'avviso di gara. ART. 12 - FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO DEI CONTENITORI 1. Nel caso di utilizzo di campane per la raccolta differenziata dei rifiuti, il soggetto gestore del servizio di raccolta deve provvedere ad assicurare la pulizia delle stesse attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, effettuato con le frequenze fissare nell avviso di gara. 2. Nel caso di utilizzo di contenitori per la raccolta differenziata porta a porta, il singolo produttore di rifiuti dovrà provvedere alla pulizia dei contenitori di sua proprietà. ART. 13 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PERICOLOSI 1. E fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui all art. 21, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 22 del 5 Febbraio 1997 e del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili. 2. I rifiuti, di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l ambiente. 3. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente: a. le batterie presso il centro di raccolta o presso i punti di rivendita; b. le pile in appositi contenitori presso rivenditori di pile o in appositi cassonetti stradali; c. i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, in appositi contenitori collocati presso le farmacie o altro luogo del territorio comunale; d. i toner esausti presso il centro di raccolta o presso i punti di rivendita. 4. Le pile ed i prodotti farmaceutici scaduti possono, in alternativa, essere conferiti direttamente a cura del produttore presso il centro di raccolta. 5. I contenitori per le pile e i farmaci scaduti devono presentare capacità unitaria non superiore a 100 litri.6. I rifiuti pericolosi, di cui all art. 21 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 22 del 5 Febbraio 1997 e del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e

integrazioni, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti vendita specializzati o, in alternativa, presso il centro di raccolta. 7. Per la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi viene istituito un apposito servizio da parte dell ente gestore del servizio di raccolta rifiuti. ART. 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI 1. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti organici compostabili deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2006, stante le disposizione della legge D.L. 30 giugno 2005 n. 115, convertito con modificazioni nella Legge n. 168 del 17 agosto 2005, è attivato il servizio di raccolta differenziata domiciliare della frazione umida. 3. Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve avvenire tramite contenitori a svuotamento meccanico o manuale. 4. I contenitori devono essere di colore marrone, con una capacità indicativa di 10 litri se destinati ad utenze domestiche o utenze non domestiche che non svolgano attività relative alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande o una capacità indicativa di 120 litri se destinati a utenze non domestiche che svolgono attività di ristorazione, bar, mense, o a condomini. 5. Nei contenitori di colore marrone devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione umida. I rifiuti devono essere chiusi in sacchi in materiale biodegradabile. 6. Il conferimento di erba tagliata proveniente da utenze domestiche è consentito per modiche quantità pro-capite, non superiori a 30 kg ai sensi dell art. 15 comma 4 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando il bidoncino per l umido ovvero la compostiera domestica; le quantità eccedenti, nonché i tronchi e le ramaglie, devono essere conferiti presso il centro di raccolta. 7. I rifiuti appartenenti alla frazione secca devono essere conferiti a cura del produttore tramite sacchi di colore trasparente, fatta salva la frazione di rifiuti per il quale viene attivata la raccolta differenziata.. grigi o neri ART. 15 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 1. Il Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti avviene, a cura del produttore, presso il centro di raccolta comunale. 2. E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito, salvo che da parte del personale autorizzato. 3. E istituito il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti, attivato su richiesta e dietro quota contributiva, per le sole utenze domestiche impossibilitate al conferimento diretto presso la piattaforma ecologica comunale. Si demanda alla Giunta Comunale l individuazione dei soggetti destinatari e le modalità di svolgimento del servizio.

ART. 16 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, METALLO, PLASTICA, TETRA PAK, CARTA, FRIGORIFERI, COMPONENTI ELETTRONICI E POLISTIROLO DI PROVENIENZA DOMESTICA E 1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al presente articolo avviene secondo le seguenti modalità: a) vetro: raccolta mediante conferimento diretto presso il centro di raccolta comunale e raccolta porta a porta mediante utilizzo di contenitori appositi a svuotamento meccanico o manuale. Le modalità e i tempi per la raccolta a domicilio vengono fissati nel bando di gara. I contenitori devono essere di colore verde, con una capacità indicativa di 30 litri se destinati ad utenze domestiche o utenze non domestiche che non svolgano attività relative alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande o una capacità indicativa di 120 litri se destinati a utenze non domestiche che svolgono attività di ristorazione, bar, mense, o a condomini. b) Plastica e tetra pak: raccolta porta a porta mediante utilizzo di sacchi di plastica di colore giallo trasparente, generalmente con dimensioni 70 x 110 cm. c) Metallo: conferimento da parte del produttore presso il centro di raccolta comunale; nel caso di lattine: o raccolta mediante contenitori schiaccialattine presenti sul territorio comunale o conferimento delle stesse nel contenitore del vetro. d) Carta: raccolta mediante conferimento presso il centro di raccolta comunale e raccolta porta a porta. La carta dovrà essere posta in apposito cartone, scatolone o altro contenitore dello stesso materiale, oppure legata con dello spago, in modo da evitarne la dispersione. e) Frigoriferi, pc, apparecchiature elettriche ed elettroniche: conferimento da parte del produttore presso il centro di raccolta comunale. ART. 17 - RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché da uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori di cui all art. 40 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, o con consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscano l effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato. 2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli olii e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e conferiti direttamente dal produttore al centro di raccolta comunale o a ditte di trasporto all uopo autorizzate. 3. I contenitori utilizzarti per l ammasso ed il conferimento di cui al secondo comma, devono essere dotati di chiusura ermetica, essere a tenuta stagna e presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento. e

ART. 18 - VIGILANZA 1. A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità, dei giorni e degli orari di conferimento dei rifiuti, da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi. 2. Alla provincia territorialmente competente spetta l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate. ART. 19 - INFORMAZIONI 1. I gestori dei servizi di raccolta differenziata organizzano, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini. 2. Le iniziative di cui al primo comma, sono svolte in conformità alla convenzione e/o contratto stipulati con il Comune. ART. 20 - RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI 1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il Comune eventualmente consorziato con altri Comuni, direttamente o tramite azienda municipalizzata, stipula apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, come previsto agli articoli 40 e 41 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni. 2. Le convenzioni di cui al primo comma definiscono in particolare: a) le modalità di consegna e di ritiro del materiale raccolto; b) la copertura degli oneri relativi; c) l'organizzazione di attività promozionali e di informazione per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati; d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.,! ART. 21 - NORMA TRANSITORIA 1. L'amministrazione comunale, nei tempi tecnici strettamente indispensabili, adeguerà il proprio servizio alle norme contenute nel presente regolamento. l. ART. 22 SANZIONI 1. In caso di inottemperanza all obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti, oggetto di raccolta differenziata, o in caso di conferimento con modalità difformi da quelle previste dal presente regolamento, si applicheranno le sanzioni previste dagli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del D.Lgs. 22 del 5 Febbraio 1997 e del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.. ALLEGATO I

Caratteristiche dei cassonetti raccoglitori I cassonetti raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche: - essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con accordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto; - essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti con riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impedite; - avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un'efficace difesa antimurine ed antinsetti ed una agevole pulizia, nonchè il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni; - essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile e distanti il massimo possibile da locali abitati. Tali aree potranno anche essere su pubblica via purchè appositamente predisposta ed attrezzata; - essere predisposti per il caricamento automatico; se mobili, dotati di idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti; muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi accessibili al traffico.