Equitalia: avviata la compensazione

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Equitalia: avviata la compensazione di Francesco Buetto Pubblicato il 20 giugno 2009 Con Direttiva di Gruppo DSR/RC/2009/006 15 giugno 2009, prot. n. 6337, Equitalia ha diramato le indicazioni in ordine al pagamento mediante compensazione volontaria con crediti di imposta ex art. 28-ter del DPR n. 602/73. Il dettato normativo L art. 2, comma 13 del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 ha introdotto, nel DPR 602/73, l art. 28-ter al fine di permettere ai contribuenti il pagamento dei debiti iscritti a ruolo con i crediti d imposta di cui risultino beneficiari. In particolare, la norma prevede che, in sede di erogazione di un rimborso d imposta, l Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare. 1

Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l agente della riscossione notifica all interessato una proposta di compensazione tra il credito d imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. In caso di accettazione della proposta, l agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell art. 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell importo complessivamente dovuto a seguito dell iscrizione a ruolo. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l agente della riscossione comunica in via telematica all Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l adesione dell interessato alla proposta di compensazione. All agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate Prot. 11321/2008 sono state approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono state stabilite 2

le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5. La Direttiva di Gruppo DSR/RC/2009/006 15 giugno 2009 Come abbiamo visto, l art. 28-ter prevede che, in sede di erogazione di rimborsi d imposta, l Agenzia delle Entrate verifichi se i beneficiari risultino iscritti a ruolo; all uopo trasmette in via telematica ad Equitalia Servizi un elenco con i nominativi dei beneficiari di tali rimborsi. La direttiva di Gruppo pubblicata precisa che Equitalia Servizi, entro 12 giorni dal ricevimento di tale elenco, provvede a restituirlo all Agenzia delle Entrate dopo aver effettuato la distinzione tra coloro che non risultino titolari di iscrizioni a ruolo e coloro che invece risultino iscritti a ruolo. Relativamente ai soggetti che risultino iscritti a ruolo, tale elenco deve altresì indicare: a) Il totale delle somme iscritte a ruolo a carico di ciascun beneficiario non riscosse alla data del riscontro; b) La distinzione tra partite notificate e ancora da riscuotere e partite non notificate; c) L ammontare delle spese e interessi di mora su tali somme calcolati al 90 giorno successivo alla data del riscontro; d) La data di notifica delle cartelle di pagamento; e) Gli Agenti della Riscossione che hanno in carico il ruolo e i dati necessari per accreditare le somme sulle contabilità speciali. 3

Sono escluse da tale procedura di compensazione le partite oggetto di sgravio, rateazione o sospensione, quelle per le quali sono stati effettuati versamenti ex art 12 L. n. 289/2002 e quelle dove siano stati effettuati versamenti ex art. 25 comma 3-quater del D.L. n. 472/1997, nonché quelle relative a soggetti deceduti. L Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento di tale elenco, mette a disposizione di ciascun Agente della Riscossione, relativamente ai soggetti che risultano iscritti a ruolo, un importo corrispondente alla somma iscritta a ruolo non riscossa alla data del riscontro comprensiva degli interessi e delle spese calcolate al 90 giorno successivo a tale data; il tutto nei limiti dell importo dei rimborsi spettanti ai beneficiari degli stessi. Contestualmente all invio del riscontro, l Agente della Riscossione è tenuto a sospendere le azioni di recupero e deve provvedere a notificare una proposta di compensazione agli aventi diritto al rimborso. In applicazione di quanto sancito dall art. 28-ter del DPR 602/73 e di quanto indicato dall Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 11321/2008, Equitalia ha predisposto un modello di comunicazione del rimborso e di contestuale proposta di compensazione da inviare agli aventi diritto al ricorrere dei presupposti sopra indicati. Tale comunicazione dovrà essere notificata ai sensi dell art. 26 del DPR 602/73 ai beneficiari dei rimborsi d imposta che abbiano somme iscritte a ruolo ancora da riscuotere. In particolare la notifica, che avverrà con raccomandata A/R, sarà effettuata mediante un nuovo prodotto di Poste Italiane Spa denominato Rimborsi ex 4

art. 28 ter. Questa nuova tipologia di documento postale agevolerà gli Agenti della Riscossione nella ricezione del cartaceo, che avverrà in cassette postali dedicate. Francesco Buetto 20 Giugno 2009 5