09/02/2012 Prof.ssa Cestaro 1
LA FORMAZIONE DEL PREPOSTO E OBBLIGATORIA Art. 37, comma 7, DLgs 81/2008 L obbligo è già vigente (dal 15.05.08) A cura del datore di lavoro: il DdL deve preoccuparsi di erogarla, eventualmente ma non necessariamente di persona Va somministrata in azienda (durante l orario di lavoro) ACCORDI STATO-REGIONI DEL 15/12/2012 Contenuti IN MERITO ALLA FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi Definizione ed individuazione dei principali fattori di rischio Valutazione dei rischi NOVITÀ Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
I soggetti del sistema di prevenzione nella scuola Dirigente Scolastico Preposto Lavoratore (Docenti in aula, personale di segreteria, aiutanti tecnici, personale ata e studenti) Responsabile e Addetto del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Medico competente (MC) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Addetti alle emergenze (prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione) Proprietario immobile (Committente) Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori Lavoratori autonomi
Datore di Lavoro Dirigenti Preposto Lavoratori Medico competente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Rappresentante Responsabile del dei Addetti Medico alle Servizio lavoratori Lavoratori Datore fabbricanti installatori appaltatori progettisti Lavoratori di Preposto Dirigenti Prevenzione di RLS autonomi Lavoro per la competente emergenze e Protezione Sicurezza (RLS) (RSPP) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Addetti alle emergenze progettisti fabbricanti installatori lavoratori autonomi appaltatori committenti
In ambito scolastico attenzione alla definizione di lavoratore! a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato:... omissis... il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione superiore ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;... omissis... (art. 2, comma 1, lett. a)
ma soprattutto alla definizione di PREPOSTO MEMO RISCHIO CHIMICO
Perché è obbligatorio! Per sapersi orientare e muovere dentro un complesso mondo di regole! Per cambiare i comportamenti!...se dopo aver frequentato un corso di formazione resta tutto come prima abbiamo solo perso tempo!
Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011: definita la formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP Dopo quasi tre anni di attesa, sono stati approvati gli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione alla sicurezza indicati nel D. Lgs. n. 81/08: all art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e all art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti) Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere. La novità principale riguarda l individuazione della durata della formazione in base al rischio dell attività aziendale: basso, medio, alto. La scuola è stata inserita nel MEDIO RISCHIO!
IN-FORMAZIONE AI LAVORATORI Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una informazione adeguata. L informazione viene svolta secondo quanto indicato dall art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e non deve essere confusa con la formazione (art. 37) prevista dal nuovo Accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011.
TESTO UNICO: DEFINIZIONI INFORMAZIONE complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro FORMAZIONE processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all acquisizione di competenze utili allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi ADDESTRAMENTO complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro 13
Tipologie di formazione Formazione dei Lavoratori FORMAZIONE INIZIALE Struttura ed ore di svolgimento Corso Formazione generale: 4 ore, Corsi di Formazione specifica di settore rischio Basso: 4 ore, Medio: 8 ore, Alto:12 ore. La Formazione generale dei lavoratori è anche fruibile in modalità e-learning Formazione dei Preposti Corso di 8 ore articolato in 2 Moduli Il primo modulo del corso di formazione per i preposti è anche fruibile in modalità e-learning. Formazione dei Dirigenti Corso di 16 ore articolato in 4 moduli La Formazione dei dirigenti, per tutti i 4 moduli, è anche fruibile in modalità e-learning Formazione dei Datori di lavoro Corsi articolati in 4 moduli in base ai livelli di rischio. Basso 16 ore; Medio 32 ore; Alto 48 ore I moduli 1 e 2 del corso di formazione per i datori di lavoro sono anche fruibili in modalità e-learning.
RIASSUNTO FORMAZIONE PER DOCENTI CON RUOLO DI PREPOSTI: Formazione iniziale: 4 ore Generale + 8 ore Rischio Medio + 6 ore Preposto Aggiornamento (quinquennale): 6 ore Generale-Rischio Medio + 6 ore Preposto