STATUTO UNIONE DI PRODOTTO DELLE CITTA D'ARTE, CULTURA DELL'EMILIA ROMAGNA



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STATUTO UNIONE DI PRODOTTO DELLE CITTA D'ARTE, CULTURA DELL'EMILIA ROMAGNA E AFFARI Art. 1 - Denominazione Sede 1. E' costituita l'associazione denominata "Unione di Prodotto delle Città d'arte, Cultura e Affari dell'emilia Romagna". 2. Essa ha sede legale in Bologna, Viale A. Moro n. 62, presso Apt Servizi s.r.l. 3. Qualora si renda necessaria, potrà essere individuata una sede operativa diversa dalla sede legale, al fine di garantire una miglior funzionalità dell'associazione. Art. 2 Scopo L'Associazione ha le seguenti finalità: 1. riunire i soggetti pubblici e privati al fine di concertare le attività di promozione dei territori di riferimento e le attività di commercializzazione del loro prodotto turistico; 2. valorizzare il prodotto turistico e il patrimonio artistico e culturale delle Città d'arte dell'emilia Romagna e favorirne la conoscenza e l'accesso da parte dei turisti; 3. promuovere itinerari, strutture, eventi, servizi turistici che i territori delle Città d'arte, Cultura e Affari dell'emilia Romagna offrono; 4. potenziare e coordinare l'insieme dei servizi legato al Turismo Congressuale, raccordandolo al sistema turistico regionale; 5. sviluppare la qualità e l'uniformità dei servizi turistici dei comparti delle Città d'arte, Cultura e Affari dell'emilia Romagna. Art. 3 Associati 1. Possono essere associati sia soggetti pubblici, che soggetti privati. 2. Sono soci pubblici tutti gli enti pubblici, anche in forma associata, con competenza in materia d'offerta turistica legata in modo prevalente e caratterizzante al turismo d'arte, cultura e affari. 3. Sono considerati alla stregua dei soci pubblici le società con maggioranza di capitale pubblico, la cui attività sia funzionale alle finalità dell'associazione. 4. Sono soci privati, persone fisiche e giuridiche private, nonchè le aggregazioni di fatto di soggetti privati, anche temporaneamente costituite, che siano portatrici di un prodotto funzionale alle attività dell'associazione. I soci privati, abilitati alla commercializzazione del prodotto turistico in questione, sono ammessi soltanto nel caso in cui si trovino nelle condizioni di commercializzare non meno di 400 camere o 500 posti letto extra alberghieri. Art. 4 - Ammissione Nuovi Associati e Relative Quote 1. La domanda d'ammissione dei nuovi soci dovrà essere accettata dall'assemblea. 2. All'atto dell'ammissione i nuovi soci dovranno versare l intera quota d'associazione per l'anno corrente, deliberata dall'assemblea medesima. 3. Le quote possono essere differenziate relativamente ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2 e 3.

4. La quota associativa del primo anno sarà stabilita nell'atto costitutivo. 5. L'entità delle quote s'intende confermata per l'anno successivo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Art. 5 Recesso I soci che non avranno presentato per iscritto la loro volontà di recedere dall'associazione entro il 30 giugno d'ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale d'associazione. Art. 6 Patrimonio Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate dell'associazione e rappresentato dai beni mobili ed immobili dell'associazione stessa. Art. 7 - Entrate dell'associazione Le entrate dell'associazione sono costituite: l. dalle quote sociali annualmente versate; 2. da contributi dello Stato, della Regione o d'altri enti o soggetti pubblici o privati; 3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Art. 8 - Esercizio Finanziario Bilancio 1. L'esercizio finanziario termina al 31 dicembre d'ogni anno. 2. Entro i 90 giorni successivi alla fine dell'esercizio finanziario l'assemblea approva il bilancio consuntivo. 3. Entro il 31 luglio d'ogni anno l'assemblea approva il bilancio preventivo per l'anno successivo, previo parere scritto dei soci, in mancanza dello stesso s'intende parere favorevole. 4. Entro la stessa data, l'assemblea delibera la quota sociale per l'anno successivo. Art. 9 Organi Gli organi dell'associazione sono: l. L'Assemblea; 2. Il Presidente; 3. Il Vicepresidente; 4. Il Coordinatore; 5. Il Collegio dei Revisori. All'atto dell'approvazione del presente Statuto, gli organi sociali, si intendono confermati per anni due. Limitatamente al primo mandato, la decorrenza partirà dal 31/08/1999. Art. 10 Assemblea 1. L'Assemblea degli associati è costituita da soci pubblici e soci privati in regola con i requisiti richiesti e con il pagamento della quota associativa. 2. L'Assemblea nomina: a) il Presidente indicato dalla maggioranza degli associati di parte pubblica; b) il Vicepresidente indicato dalla maggioranza degli associati di parte pubblica; c) il Coordinatore indicato dalla maggioranza degli associati di parte privata; d) lo Staff Tecnico indicato secondo le modalità di cui all'art. 14; e) il Collegio dei Revisori. 3. Dota l'associazione di un Regolamento per il funzionamento della stessa, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. 4. Approva il bilancio consuntivo e preventivo. 5. E' investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria. 6. Si riunisce: a) tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci membri; b) obbligatoriamente due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all'ammontare della quota sociale; c) la convocazione avverrà mediante comunicazione scritta, da inviarsi anche via fax e/o via e-mail, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

7. Può essere convocata anche al di fuori della sede sociale. 8. Gli enti pubblici che non si trovino nelle condizioni di sottoscrivere una quota associativa piena, potranno concorrere tra loro a tal fine, acquisendo il diritto a esprimere, in seno all'assemblea, una rappresentanza collettiva con diritto ad un solo voto. 9. Ogni socio privato e pubblico ha diritto ad un solo voto. 10. I soci possono delegare il proprio voto ad altri soci. 11. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto, sia della parte pubblica che della parte privata, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. 12. Qualora si renda necessario, secondo gli adempimenti statutari (indicazione di nomina e revoca Staff Tecnico, approvazione e/o modifica dei piani promozionali ecc.), la convocazione separata dei soci di parte pubblica, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. 13. Qualora si renda necessario, secondo gli adempimenti statutari (indicazione di nomina e revoca Staff Tecnico, approvazione e/o modifica dei piani promozionali ecc.), la convocazione separata dei soci di parte privata, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. 14. L'Assemblea delibera in materia di: a) definizione delle quote di adesione annualmente stabilite e diversificate ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2 e 3; b) strategie d'indirizzo e d'azione per le iniziative di promozione e promo commercializzazione del prodotto Città d'arte, Cultura e Affari in aderenza con le direttive del Programma Poliennale degli interventi regionali per la promozione e commercializzazione turistica; c) definizione delle azioni di monitoraggio, analisi, sviluppo del sistema di servizi turistici legati alle Città d'arte, Cultura e Affari; d) approvazione del Piano di Promozione Annuale e/o Pluriennale; e) approvazione dei progetti di promozione e di marketing di prodotto; f) revoca del Presidente; 9) revoca del Vicepresidente; h) revoca del Coordinatore; i) revoca dello Staff Tecnico; l) revoca dei componenti il Collegio dei Revisori; m) modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro demandatole per legge o per statuto. 15) I progetti ed i programmi di promozione portati all'ordine del giorno per essere esaminati e discussi dall'assemblea: a) sono sempre soggetti ad un duplice voto, un voto spettante all'assemblea dei soci di parte privata, ed un voto spettante all'assemblea dei soci di parte pubblica; b) ogni progetto di promozione, per poter essere votato dall'assemblea dei soci pubblici, deve preventivamente ottenere la maggioranza dei consensi dell assemblea dei soci privati. 16) Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario di turno, il quale: a) constata la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'assemblea medesima; b) redige il relativo verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. 17) Nessun compenso è dovuto ai membri dell'assemblea. 18) Il Coordinatore partecipa senza diritto di voto all'assemblea. 19) L'Assemblea individua un Comune o una Provincia disponibile a fornire una sede di riferimento per la gestione tecnico-organizzativa delle attività dell'associazione. Art. 11 Presidente 1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. 2. Convoca e presiede i lavori dell'assemblea. 3. Esercita una funzione di controllo delle corrispondenze delle azioni dell'associazione alle strategie

d'indirizzo sviluppate e definite in sede d'assemblea. 4. Cura e controlla l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea. 5. Procede alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea. 6. Il Presidente ha facoltà di nominare, per la gestione di tutte le funzioni amministrative e contabili relative alle attività dell'unione, una figura tecnico-amministrativa. 7. Il Presidente, previa approvazione dell'assemblea, si avvale di uno Staff Tecnico avente le caratteristiche di cui al successivo art. 14. 8. Il mandato della Presidenza è di anni tre. 9. Nessun compenso è dovuto al Presidente; potrà essere erogato, se richiesto, il rimborso delle spese di viaggio. Art. 12 Vicepresidente l. In caso d'assenza e/o impedimento, il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle funzioni di cui al precedente art. 11. 2. Il mandato della Vicepresidenza è di anni tre. 3. Nessun compenso è dovuto al Vicepresidente; potrà essere erogato, se richiesto, esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio. Art. 13 Coordinatore Il Coordinatore verrà scelto tra persone esperte in materia di turismo ed altamente qualificate per l'esperienza acquisita nelle specifiche problematiche turistiche. Il Coordinatore: l. avanza proposte al Presidente per la stesura del Piano di Promozione Annuale e/o Pluriennale; 2. collabora con i soci, ove richiesto, nella redazione dei progetti; 3. assiste il Presidente nella presentazione dei progetti in Assemblea; 4. il mandato dei Coordinatore è di anni tre. Art. 14 - Staff Tecnico 1. Lo Staff Tecnico costituisce il supporto alla Presidenza ed al Coordinatore. 2. Lo Staff Tecnico collabora: a) all'organizzazione operativa delle strategie dell'associazione; b) alle proposte ed alla stesura dei Piani Promozionali Annuali e Poliennali; c) al controllo sulla gestione operativa dei progetti dell'associazione; d) a supportare i Soci nei rapporti con l'associazione. 3. Lo Staff Tecnico è composto da: a) il Presidente; b) il Coordinatore; c) quattro rappresentanti indicati dalla assemblea degli associati di parte pubblica; d) quattro rappresentanti indicati dalla assemblea degli associati di parte privata. 4. Il mandato dello Staff Tecnico è di anni tre, coincidente con la durata degli organi sociali Art. 15 - Collegio dei Revisori La gestione finanziaria dell'associazione è controllata da un Collegio di Revisori, composto da tre membri titolari e due membri supplenti, che abbiano i requisiti necessari, nominati dall'assemblea. l. Il mandato del Collegio dei Revisori è di anni tre. 2. Il compenso dei Revisori è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina. Art. 16 - Supporto Organizzativo L'Associazione può utilizzare, se necessario al proprio funzionamento, l'apparato tecnico-funzionale reso disponibile, nelle forme concordate, dagli associati o da altri soggetti. Art. 17 Scioglimento Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di due o più liquidatori. Art. 18 - Clausola Arbitrale 1. Qualunque controversia tra i Soci e tra questi e l'associazione o i suoi Organi, connessa all'applicazione

ed interpretazione dei presente statuto, ed in generale all'esercizio dell'attività sociale, ad eccezione di quelle di specifica competenza dell'autorità Giudiziaria ordinaria, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un collegio composto di tre membri nominati: - uno dalla parte istante; - uno entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta ricevuta, dall'altra parte o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna; - il terzo entro trenta giorni dalla nomina dell'ultimo, da parte dei primi due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Bologna. 2. Il Collegio giudicherà in via virtuale, secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile. Art. 19 - Disposizioni Generali Rinvio Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.