Regione Lombardia ASL Monza e Brianza



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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

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Regione Lombardia ASL Monza e Brianza 006411 Deliberazione n. Seduta del 30DÌC2015 Convenzione per la gestione del servizio di trasporto dei pazienti ricoverati presso il P.O. Corberi di Limbiate verso strutture sanitarie per accertamenti clinici e/o esami specialistici. Il Direttore Generale Matteo Stocco coadiuvato da: Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli Il Direttore Sociale: Salvatore Silvano Lopez PUBBLICATA ALL'ALBO ON-LINE IL r 7 6EN. 2016 Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; Premesso che: la ASL MB deve garantire un servizio di trasporto di pazienti ricoverati al Presidio Ospedaliero Corberi di Limbiate verso le strutture sanitarie del territorio per l'effettuazione di accertamenti clinici e/o esami specialistici, considerando che la ASL MB non dispone di risorse materiali, tecniche ed umane adeguate per la realizzazione di tale servizio; ai sensi della L. n. 266 del 11.08.1991 e ss.mm.ii. "Legge- quadro sul volontariato" e della L. n. 22 del 27.7.1993 e ss.mm.ii. "Legge regionale sul volontariato" è consentito agli enti di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Generale del Volontariato della Regione Lombardia, per l'erogazione del servizio di trasporto di cui sopra; con D.G.R. VIII/001743 del 18.01.2006 e D.G.R. IX/893 del 1.12.2010, sono state dettate le norme in materia di trasporto sanitario semplice da parte di soggetti privati, mediante l'utilizzo di autoambulanze, auto e furgoni finestrati, definendo tra l'altro l'iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di tale attività, nonché i requisiti tecnici stabiliti per gli automezzi e le dotazioni minimali delle attrezzature e del materiale sanitario a bordo dei mezzi di trasporto sanitario semplice e i requisiti del personale impiegato al servizio; Richiamata la delibera n. 688 del 25.02.2014, avente ad oggetto "Stipula convenzione per la gestione del servìzio trasporto dei pazienti ricoverati presso il P.O. Corberi di Limbiate verso strutture sanitarie per accertamenti clinici e/o esami specialistici"; Richiamata altresì la Legge Regionale n. 23/2015 avente ad oggetto "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 1

Regione Lombardia ASL Monza e Brianza 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", che ha ridisegnato il sistema socio sanitario lombardo, con la costituzione delle ATS e ASST; Dato atto che, per garantire la continuità del servizio di cui trattasi, è necessario rinnovare la convenzione per il trasporto dei pazienti ricoverati presso il Presidio Ospedaliero Corberi, verso le strutture sanitarie del territorio per l'effettuazione di accertamenti clinici e/o esami specialistici e trasporti sanitari; Preso atto che il rinnovo della convenzione verrà disposto per il tempo strettamente necessario a garantire alla ASST di Monza di prendere in carico la gestione dei trasporti di cui trattasi, quantificato in 3 mesi; Acquisita agli atti del Servizio Affari Generali e Legali la mail del 04.12.2015 della S.E.A. Soccorso, con sede Legale in Via Rossini 44, 20831 Seregno (MB), con cui viene confermata la disponibilità alla prosecuzione del rapporto in oggetto; Richiamata la Procedura Convenzioni, rev 1, ottobre 2013; Visto il testo dello schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Preso atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, che si terrà conto della spesa presunta di 800,00 sul conto 420.090.060 "Servizio Trasporti Sanitarr - Distretto 40 del Bilancio Sanitario anno 2016; Preso atto che il Responsabile della UO Gestione Attività Amministrativa, per quanto di competenza, ha dato parere positivo alla stipula della convenzione, depositato agli atti presso il Servizio Affari Generali e Legali; Preso atto altresì dell'attestazione del Responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento; Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; DELIBERA per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 1) di autorizzare il rinnovo della convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con S.E.A. Soccorso - con sede Legale in Via Rossini 44, 20831 Seregno (MB) - per l'attività di trasporto dei pazienti ricoverati presso il P.O. Corberi di Limbiate verso strutture sanitarie per accertamenti clinici e/o esami specialistici, dal 01.01.2016 al 31.03.2016; 2

2) di incaricare il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, quale Responsabile del Procedimento, degli adempimenti legati al perfezionamento della convenzione di cui trattasi ed il Responsabile della UO Gestione Attività Ammimstrativa di ogni ulteriore adempimento conseguente l'adozione del presente provvedimento; 3) di depositare copia dell'allegata convenzione, debitamente sottoscritta, agli atti del Servizio Affari Generali e Legali; 4) di dare atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, che si terrà conto della spesa presunta di 800,00 sul conto 420.090.060 "Servizio Trasporti Sanitari" - Distretto 40 in fase di predisposizione del Bilancio Sanitario anno 2016, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione generale Welfare; 5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo dell'azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. Esprimono parere favorevole: IL DIRETTOR i GENER (Matteo Sjqcco) Il Direttore Arnministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli <~%CS" Il Direttore Sociale: Salvatore Silvano Lopez 3

Oggetto: Convenzione per la gestione del servizio di trasporto dei pazienti ricoverati presso il P.O. Corberi di Limbiate verso strutture sanitarie per accertamenti clinici e/o esami specialistici. Parere in ordine alla regolarità contabile 4

J r. n o 3ODÌC2015 7 0À2 003415 ÌVENZIONE TRA LA ASL MONZA E BRIANZA E L'ASSOCIAZIONE PER IL TRASPORTO DI OSPITI DEL PRESIDIO CORBERI VERSO LE STRUTTURE SANITARIE DEL TERRITORIO PER L'EFFETTUAZIONE DI ACCERTAMENTI CLINICI E/O ESAMI SPECIALISTICI. # ^^rflavpmtinkip TRA I A AQI MOKI7A e DDIARI7A L'anno addì del mese di. TRA La ASL della Provincia di Monza e Brianza con sede in Monza v.le Elvezia 2 - C.F. e P.l. 02734330968 qui rappresentata dal suo Direttore Generale dott. Matteo Stocco La Associazione (di seguito denominata "Vettore") con sede in C.F -P.l. n qui rappresentata dal legale rappresentante nato a il congiuntamente definite "le Parti" PREMESSO che la ASL MB deve garantire un servizio di ospiti del Presidio Corberi di Limbiate verso le strutture sanitarie del territorio per l'effettuazione di accertamenti clinici e/o esami specialistici, considerando che la ASL MB non dispone di risorse materiali, tecniche ed umane adeguate per la realizzazione di tale servizio; che ai sensi della L. n. 266 del 11.08.1991 e ss.mm.ii. "Legge- quadro sul volontariato" e della L. n. 22 del 27.7.1993 e ss.mm.ii. "Legge regionale sul volontariato" è consentito agli enti di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Generale del Volontariato della Regione Lombardia, che dimostrino attitudine e capacità operativa, nonché adeguatezza dei mezzi a disposizione; che con D.G.R. VIII/001743 del 18.01.2006 e D.G.R. IX/893 del 1.12.2010, sono state dettate le norme in materia di trasporto sanitario

0034 semplice da parte di soggetti privati, mediantevtutillzzcp/di autoambulanze, auto e furgoni finestrati, definendo tra l'a(trc> f iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di tale attività, nonché i requisiti tecnici stabiliti per gli automezzi e le dotazioni minimali delle attrezzature e del materiale sanitario a bordo dei mezzi di trasporto sanitario semplice e i requisiti del personale impiegato al servizio; che il Vettore deve produrre alla ASL MB, prima della stipula della Convenzione, la documentazione che attesti la presenza dei requisiti richiesti per la sede operativa, per il personale ed i mezzi utilizzati; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 La presente convenzione disciplina i rapporti tra la ASL Provincia di Monza e Brianza e il Vettore per i trasporti, a mezzo di: degli ospiti del Presidio Corberi di Limbiate verso strutture sanitarie del territorio per l'effettuazione di accertamenti clinici e/o esami specialistici. ARTICOLO 2 Il servizio sopradescritto, prenotato mediante comunicazione scritta (da inviare tramite fax o e-mail) con almeno 24 ore di preavviso, seguito da comunicazione telefonica di conferma (per il lunedì mattina entro le ore 12.00 del venerdì precedente), dovrà essere garantito dal Vettore, mediante l'utilizzo di materiali, attrezzature e automezzi omologati. Per eventuali trasporti non programmati: ricoveri e/o dimissione - e/o accompagnamento- e/o visita avanzata, a fronte di una richiesta telefonica al Vettore, quest'ultimo dovrà effettuare il servizio nel minor tempo possibile. Il Vettore dovrà garantire, oltre al servizio di trasporto, anche le prestazioni di accompagnamento, assicurando l'assistenza durante il trasporto, le operazioni di aiuto per la salita e la discesa dall'automezzo e l'accompagnamento della persona all'interno dell'edifìcio del luogo di destinazione e, comunque, affidando l'utente alla persona/infermiere di riferimento. La ASL MB garantirà sempre la presenza di proprio personale come accompagnatore persone residenti presso il Presidio Corberi. ARTICOLO 3 autoambulanza; auto Per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione il Vettore si impegna a garantire che i mezzi utilizzati siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia - DGR IX/000893 del 1.12.2010, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio tecnico normativo.

308417 Su ciascuna autoambulanza il Vettore deve garantire la presenza di un a in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia e di almen soccorritore. Il numero massimo di persone che può essere trasportato su ciascun autoambulanza è di norma di 1 utente per viaggio (in ogni caso non più di 2 utenti per viaggio). Il trasporto con autovetture o furgoni finestrati deve avvenire di norma con il solo autista. Nel caso sia previsto il trasporto di persone non autosufficienti su furgone finestrate il veicolo deve essere provvisto di: pedana idraulica o sistema di caricamento della carrozzina; adeguati sistemi di ancoraggio al pianale e alla persona trasportata; accompagnatore. Ogni veicolo deve avere la scheda di servizio con indicati gli estremi dei trasporti in corso. E' inoltre obbligatoria l'adozione di un sistema di registrazione cartaceo che permetta di conoscere per ogni automezzo e per ogni servizio svolto la località, l'indirizzo, l'ora di partenza e di arrivo del mezzo, nonché il nominativo del conducente, dell'equipaggio e della persona trasportata. ARTICOLO 4 Per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione il Vettore si impegna a garantire che il personale impiegato sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia - DGR I/0000893 del 1.12.2010. Il Vettore è obbligato: ad osservare tutte le disposizione in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale, dipendente o in rapporto professionale (presentando dichiarazione DURC); ad applicare per le varie categorie di personale interessate tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e, comunque, relative alla categoria, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative ai volontari e al loro utilizzo; ad osservare tutte le disposizioni in materia di percorso formativo del personale, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere; garantire che il personale utilizzato per il trasporto abbia buona conoscenza della lingua italiana, compiuto la maggiore età e non abbia superato i 75 anni di età. I requisiti del personale sono contenuti negli allegati della DGR I/0000893 del 1.12.2010, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio. Gli autisti devono essere sottoposti ai controlli periodici indicati dal Codice della Strada. ARTICOLO 5 II Vettore deve dimostrare di aver stipulato e di avere in essere le polizze assicurative previste dalla legge per le autoambulanze e automezzi alternativi. La predetta copertura assicurativa deve risultare estesa anche ai terzi trasportati eventualmente presenti a bordo del mezzo convenzionato.

Il Vettore solleva l'asl da ogni responsabilità per eventuali dafejdi qualsiasi natura a persone, animali o cose derivanti da evento ascrivitele al Vettore e/o al suo personale e collegati all'espletamento dell'intervento. ARTICOLO 6 Il Vettore si impegna ad inviare tempestivamente (non oltre 5 giorni lavorativi) alla ASL la documentazione relativa a qualsiasi variazione riferita agli automezzi utilizzati ad al personale impiegato al fine di potere accertare il mantenimento dei requisiti di cui agli art. 3 e 4 della presente convenzione. ARTICOLO 7 La ASL MB si impegna a versare i corrispettivi che seguono: Trasporti programmati entro i 50 km (a/r) 45,00 Trasporti non programmati entro i 50 km (a/r) 45,00 Trasporti programmati oltre i 50 km (a/r) 0,70/ km Trasporti non programmati oltre i 50 km (a/r) 0,70/ km Fermo macchina per la 1 ora e per ogni ora successiva 24,00 Fermo macchina di!4 ora 12,00 Percorso di sola andata o ritorno entro i 50 km 35,00 Percorso di sola andata o ritorno oltre i 50 km 0,70/ km Eventuale mancato carico 25,00 A fronte di trasporti con auto verrà applicata una riduzione del 10% alle tariffe di cui sopra. Per eventuale trasporto di 2 utente, è prevista una maggiorazione di 15,00 per percorsi di A o A/R Per eventuale trasporto in giorno festivo e/o notturno è previsto un supplemento del 5% sulle tariffe sopra indicate. Il Vettore invierà le fatture, unitamente alle bolle di trasporto, con cadenza mensile alla ASL MB, che, dopo verifica tramite il Servizio Direzione Unità d'offerta Direttamente Gestite, procederà al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento. ARTICOLO 8 Nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di quanto oggetto della presente convenzione e previa segnalazione scritta da parte della ASL della Provincia di Monza e Brianza, il Vettore è tenuto al pagamento delle seguenti penali: INFRAZIONE 1. Ingiustificato rifiuto della prestazione/ritardo ingiustificato nell'esecuzione della prestazione 2.Gravi e immotivate inadempienze organizzative 3.Abbandono di uno o più utenti PENALE CONTRATTUALE 200,00 da 100,00 a 200,00 500,00 per utente in carico

008419 Le comunicazioni relative alla applicazione delle penali dovranno essere inoltrate a tutti i soggetti firmatari della convenzione; la somma addebitata come penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile, o, in assenza di fatture in attesa di pagamento, dovrà essere versata con bonifico bancario sul conto corrente della ASL MB che verrà allo scopo indicato. E' fatta salva la facoltà dell'asl della Provincia di Monza e Brianza di procedere per il risarcimento di maggiori danni subiti ARTICOLO 9 La ASL MB potrà risolvere la presente convenzione in caso di reiterate inadempienze del Vettore agli obblighi assunti con la presente convenzione, gravi e reiterate violazioni degli obblighi di diligenza professionale, così come in caso di mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico delle ASL stessa. Le inadempienze e le violazioni saranno contestate per iscritto a mezzo pec con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per formulare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata controdeduzione o di controdeduzione non ritenuta accoglibile così come nel caso di non effettuazione delle necessarie azioni correttive volte al ripristino del rispetto degli obblighi convenzionali, la ASL procederà alla risoluzione del contratto con comunicazione scritta a mezzo pec che si intenderà operativa della data indicata nella comunicazione. La convenzione è risolta di diritto nei seguenti casi: a) qualora il Vettore richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate; b) qualora il Vettore subappalti in tutto o in parte il Servizio; c) qualora, durante la propria attività di controllo, la ASL rilevasse un reiterato trasporto in ambulanza con più di 2 utenti contemporaneamente così come con più utenti rispetto al numero massimo previsto per gli altri automezzi; Sino alla notifica della determinazione definitiva relativa alla risoluzione della convenzione, il Vettore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio. ARTICOLO 10 Per le necessarie finalità di vigilanza l'asl Provincia di Monza e Brianza potrà avere accesso ai locali, alle attrezzature e alla documentazione del Vettore nei limiti di interesse delle attività oggetto della presente convenzione. ARTICOLO 11 Il Vettore e il personale della stessa non possono rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui siano venuti a conoscenza, in relazione

30 420 all'attività svolta e in ordine ai dati personali e sensibili, per i qualk ^Btto^i dovrà rispettare le norme di cui al D. Lgs. 196/2003 in materia di "privacì^--^ ARTICOLO 12 La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.03.2016. L'ASL si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche alla presente convenzione in caso di emanazione di nuove o diverse disposizioni da parte della Regione Lombardia relative al trasporto in oggetto o di nuove sopravvenute necessità operative. Art 13 Il Vettore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna al rispetto del Codice Etico dell'asl e visibile sul sito www.aslmb.it. le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto. ARTICOLO 14 Per la definizione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'asl e il Vettore durante l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, le parti eleggono quale Foro competente il Foro di Monza. Letto, confermato e sottoscritto. Monza, li IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL MB (Dr. Matteo Stocco) IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI: (Sig./Dr.