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Scheda di lettura sullo schema di decreto che definisce gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato (Intesa in Conferenza Stato Regioni del 1 ottobre 2015, Atto 162/CSR) Premessa Lo schema di decreto definisce, ai sensi dell articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, gli standard formativi e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato; a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015; b) apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Aspetti di carattere generale Requisiti del datore di lavoro che intende stipulare contratti di apprendistato Requisiti capacità strutturali capacità tecniche capacità formative Descrittori Presenza spazi adeguati per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche disponibilità strumentale idonea allo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all esterno dell'unità produttiva presenza di uno o più tutor aziendali Formazione interna ed esterna L organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. Per formazione interna" e "formazione esterna": si intendono i periodi di apprendimento formale, che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l istituzione formativa. I percorsi sono concordati dall istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base di uno specifico protocollo. www.flcgil.it 1

Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa Ai fini dell attivazione del contratto di apprendistato, l istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo, secondo lo schema di cui all allegato n. 1, che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. Attività informative e modalità di individuazione degli apprendisti L istituzione formativa, eventualmente coadiuvata dal datore dl lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidature per i percorsi. I soggetti interessati presentano le domande di candidature mediante comunicazione scritta all istituzione formativa. L individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l istituzione formativa, mediante somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe. Piano formativo individuale Il piano formativo individuale stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi e contiene, altresì, i seguenti elementi; a) i dati relativi all apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale; b) la qualificazione da acquisire al termine del percorso; c) il livello di inquadramento contrattuale dell apprendista; d) la durata del contratto di apprendistato e l orario di lavoro; e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, f) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, g) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso. L allegato 1a definisce lo schema di piano formativo individuale (PFI) costituito da: Sezione 1: dati relativi al datore di lavoro, con individuazione del tutor aziendale Sezione 2: dati relativi all istituzione formativa, con individuazione del tutor formativo che ha la responsabilità di redigere il piano formativo individuale Sezione 3: dati relativi all apprendista, ossia www.flcgil.it 2

o rilevazione dei percorsi di studio o professionalizzanti effettuati, o rilevazione di ulteriori esperienze in alternanza/stage/tirocinio o in apprendistato o di lavoro o altro o Validazione delle competenze in ingresso acquisite dalla persona in un contesto formale, non formale o informale o Data di assunzione o Tipologia di percorso o Durata del contratto in mesi o CCNL applicato o Inquadramento contrattuale o Mansioni o Tipologia del contratto (Tempo pieno o tempo parziale) Sezione 4: Articolazione annua della formazione interna ed esterna. In particolare: o Sottosezione 4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna (unità di apprendimento, modalità di erogazione, ore di formazione o crediti formativi) o Sottosezione 4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna (unità di apprendimento, modalità di erogazione, ore di formazione o crediti formativi) o Sottosezione 4.3 Durata e articolazione dell orario di lavoro Sezione 5: Valutazione degli apprendimenti Diritti e doveri degli apprendisti L istituzione formativa, d intesa con il datore di lavoro, è tenuta ad informare i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale: a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato b) della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire; c) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale; d) delle modalità di selezione degli apprendisti; e) del doppio status' di studente e di lavoratore, per quanto concerne l osservanza delle regole comportamentali nell istituzione formativa e nell impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna. Tutor aziendale e tutor formativo La funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l istituzione formativa e l impresa Essa si esplica nell affiancamento dell apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento. www.flcgil.it 3

Sono previsti il tutor formativo e il tutor aziendale. Essi: collaborano alla compilazione del dossier individuale dell apprendista (Allegato 2 allo schema di decreto), garantiscono l attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipate. Il tutor formativo è nominato dalla istituzione formativa ed è indicato nel piano formativo individuale. Esso: assiste l apprendista nel rapporto con l istituzione formativa, monitora l'andamento del percorso; interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato. Al tutor formativo scolastico possono essere riconosciuti specifici compensi nell ambito degli strumenti di valorizzazione della professionalità del personale docente Il tutor aziendale è individuato dal datore di lavoro ed è indicato nel piano formativo individuale. Esso: favorisce l inserimento dell apprendista nell impresa, affianca e assiste l apprendista nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative fornisce all istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell apprendista e l'efficacia dei processi formativi. Il tutor aziendale può essere anche il datore di lavoro. Valutazione e certificazione delle competenze. Obblighi di frequenza. L istituzione formativa: effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato e ne dà evidenza nel dossier individuale dell apprendista comunica i risultati all apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale, l apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna. Laddove previsti, gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si realizzano, in applicazione delle norme relative ai percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale. A seguito del superamento dell esame finale deve essere rilasciato un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato. www.flcgil.it 4

Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipate del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi. Dossier individuale Come già detto il tutor formativo e il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell apprendista, il cui schema costituisce l allegato 2 del decreto. Il dossier è costituito da: 1. Documenti generali dell apprendista (Contratto di assunzione, piano formativo individuale, curriculum vitae, altro) 2. Documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti (Documento di trasparenza e valutazione intermedia e finale degli apprendimenti; Esiti) 3. Attestazioni relative a. Alla validazione delle competenze in caso di abbandono o risoluzione anticipata b. Alla validazione delle competenze a conclusione dell anno formativo c. Al certificato di competenze o supplemento al certificato nel caso di valutazione positiva dell esame finale. Allegato al dossier vi è lo schema di Documento di trasparenza e valutazione intermedia e finale degli apprendimenti, costituito da cinque sezioni: Sezione 1: dati relativi all apprendista Sezione 2: dati relativi al tutor formativo che collabora alla compilazione del dossier formativo Sezione 3: dati relativi al tutor aziendale Sezione 4: Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione degli apprendimenti o Sottosezione 4.1: Risultati di apprendimento della formazione interna (Competenze, Evidenza a supporto/modalità di accertamento, Scala di valutazione intermedia su quattro fasce, Scala di valutazione sommativa su quattro fasce) o Sottosezione 4.2: Risultati di apprendimento della formazione esterna (Competenze, Evidenza a supporto/modalità di accertamento, Scala di valutazione intermedia su quattro fasce, Scala di valutazione sommativa su quattro fasce) o Sottosezione 4.2: Risultati di apprendimento della formazione formale Sezione 5: Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei comportamenti (Criteri e relative annotazioni, Evidenze a supporto, Scala di valutazione intermedia in decimi, Scala di valutazione sommativa in decimi) La fasce di valutazione dei risultati di apprendimento della formazione interna ed esterna sono le seguenti: A = competenza non agita B = competenza agita in modo parziale C = competenza agita a livello adeguato www.flcgil.it 5

D = competenza agita a livello esperto Monitoraggio I percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore non quelli di alta formazione e di ricerca sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del lavoro e del Ministero dell istruzione, con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR. Norme transitorie Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto recepiscono con propri atti le disposizioni ivi contenute. Trascorso tale termine ed in assenza di regolamentazione regionale, l attivazione dei percorsi di apprendistato, è disciplinata attraverso l applicazione diretta delle disposizioni del decreto. Nelle more della scadenza di tale termine, le disposizioni del decreto trovano applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell ambito di apposite sperimentazioni promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. Conseguentemente per la Scuola l Intesa non è applicabile per il corrente anno scolastico. www.flcgil.it 6

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore Definizione L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni. (art. 41 comma 3) Soggetti Aziende, istituzioni formative che operano nell'ambito dell istruzione e formazione professionale regionale, scuole secondarie di secondo grado, CPIA Destinatari Giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. Durata dei contratti di apprendistato La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi. Nella tabella che segue la durata massima nonché le possibili proroghe Tipologia di percorso Durata massima Proroga Percorsi per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale Non superiore a tre anni Fino ad un anno a) per il consolidamento e l acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di istruzione professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 225 del 2005 (nel caso in cui l apprendista abbia concluso positivamente il percorso) b) nel caso in cui l'apprendista www.flcgil.it 7

non abbia conseguito la qualifica Percorsi per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale Percorsi per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore Frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all esame di Stato di cui all' articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005 Percorsi per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell ambito dell indirizzo professionale corrispondente Percorsi per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore Non superiore a quattro anni Non superiore a quattro anni Non superiore a due anni Non superiore a un anno Non superiore a un anno Fino ad un anno a) per il consolidamento e l acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di istruzione professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 225 del 2005 (nel caso in cui l apprendista abbia concluso positivamente il percorso) b) nel caso in cui l'apprendista non abbia conseguito il diploma Fino ad un anno nel caso in cui l'apprendista non abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore Fino ad un anno nel caso in cui l'apprendista non abbia conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore. www.flcgil.it 8

Standard formativi Sono i seguenti percorsi di istruzione e formazione definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del professionale regionale decreto legislativo n. 226 del 2005 percorsi di istruzione secondaria superiore definiti nell ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi percorsi di istruzione degli adulti definiti dalle Linee guida adottate con decreto del 12 marzo 2015 percorsi di specializzazione tecnica superiore definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 Distribuzione del monte ore di formazione Annualità del percorso Primo anno IeFP Secondo anno IeFP Terzo anno IeFP Quarto anno IeFP Anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. Secondo anno percorsi di istruzione secondaria di II grado Terzo, quarto e quinto anno percorsi di istruzione secondaria di II grado Percorsi di primo livello dei CPIA che si integrano con i percorsi di istruzione e formazione Formazione nell istituzione formativa (formazione esterna) Massimo 60% dell orario Massimo 60% dell orario Massimo 50% dell orario Massimo 50% dell orario Massimo 50% dell orario Massimo 70% dell orario obbligatorio Massimo 65% dell orario obbligatorio Massimo 60% dell orario obbligatorio Formazione in azienda (formazione interna) Minimo 40% dell orario Minimo 40% dell orario Minimo 50% dell orario Minimo 50% dell orario Minimo 50% dell orario Minimo 30% dell orario Minimo 35% dell orario Minimo 40% dell orario www.flcgil.it 9

professionale regionale Percorsi di secondo livello dell istruzione degli adulti, primo periodo didattico Percorsi di secondo livello dell istruzione degli adulti, secondo periodo e terzo periodo didattico Percorsi di specializzazione tecnica superiore Corso annuale integrativo per l ammissione all esame di Stato Massimo 70% dell'orario Minimo 30% dell orario previsto Massimo 65% dell'orario Minimo 35% dell orario Massimo 60% dell orario Minimo 40% dell orario Massimo 65% dell'orario Minimo 35% dell orario Percorsi relativi all acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore: Obblighi di frequenza. Ulteriori indicazioni su valutazione e certificazione delle competenze. Ai fini dell accesso dell annualità successiva, è necessaria la frequenza dei tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di ciascuna annualità. La sospensione del giudizio in presenza di un debito formativo non costituisce giustificato motivo di licenziamento (art. 42 comma 3 del D. Lgs. 81/15) La terza prova scritta dell esame di stato è predisposta dalla Commissione secondo le tipologie previste dall articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429: e) analisi di casi pratici e professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all'interno di una progettazione di istituto caratterizzata dall'ampliamento dell'offerta formativa. f) sviluppo di progetti ( ). In particolare negli istituti tecnici e professionali, in relazione ai singoli piani di studio, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse discipline o la esposizione di una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro caratteristiche e delle metodologie di impiego. Per la predisposizione della prova, la Commissione tiene conto delle specifiche esperienze di apprendistato degli studenti e può avvalersi del tutor aziendale quale esperto designato ai sensi dell articolo 6, comma 3, dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 15 Marzo 2010. www.flcgil.it 10

Apprendistato di alta formazione e di ricerca Definizione L apprendistato di alta formazione e ricerca integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro per l occupazione dei giovani con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell ambito del Quadro europeo delle qualificazioni. (art. 41 comma 3) Soggetti Aziende, Università, Istituti Tecnici Superiori, Enti di ricerca, istituzione formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. Tutti i settori di attività, pubblici o privati. Ambito di applicazione Percorsi a. titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, b. diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori c. praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche Destinatari Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso a. di un diploma di istruzione secondaria superiore oppure b. di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore oppure c. del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. Durata dei contratti di apprendistato La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi. Nella tabella che segue la durata massima nonché le possibili proroghe Tipologia di percorso Durata massima Proroga Contratti di apprendistato di alta Pari nel massimo alla durata formazione dei relativi percorsi Contratti di apprendistato per definita in rapporto alla Le regioni e le province www.flcgil.it 11

attività di ricerca contratti di apprendistato per il praticantato per l accesso alle professioni ordinistiche durata del progetto di ricerca, e non può in ogni caso essere superiore a tre anni è definita, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l ammissione all esame di Stato. autonome possono prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca. Standard formativi Sono i seguenti percorsi di studi universitari, compresi i definiti nell ambito degli ordinamenti nazionali dottorati, e dell'alta formazione artistica e universitari vigenti musicale e coreutica percorsi di istruzione tecnica superiore definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 percorsi dell'alta formazione regionale definiti nell'ambito degli ordinamenti regionali vigenti praticantato per l accesso alle professioni Definiti in coerenza con i rispettivi ordinistiche ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale Rapporto tra formazione esterna e formazione interna Percorso percorsi di studi universitari, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica percorsi di istruzione tecnica superiore Formazione Formazione in azienda nell istituzione formativa (formazione interna) (formazione esterna) Massimo 60% del numero di Minimo 40% dell orario ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell ambito dei crediti fermativi di ciascun insegnamento universitario Massimo 60% dell orario Minimo 40% dell orario obbligatorio obbligatorio www.flcgil.it 12

percorsi dell'alta formazione regionale apprendistato per il praticantato per l accesso alle professioni ordinistiche apprendistato per attività di ricerca Massimo 60% dell orario obbligatorio Non è obbligatoria In coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all apprendista Minimo 40% dell orario obbligatorio Non può essere inferiore al 20% In coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all apprendista www.flcgil.it 13