GIUNTA REGIONALE DIREZIONE REGIONALE,TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,MOBILITA E LOGISTICA

Documenti analoghi
GIUNTA REGIONALE DIREZIONE REGIONALE,TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,MOBILITA E LOGISTICA

GIUNTA REGIONALE DIREZIONE REGIONALE,TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,MOBILITA E LOGISTICA

ART. 1. SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

DETERMINAZIONE N. 68/2011/ DE10 DEL 28 /09 /2011

DETERMINAZIONE N. 2/2012/ DE10 DEL 13 /01 /2012

COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA Città Metropolitana di Roma Capitale

COMUNE DI VOLPIANO Provincia di Torino SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI Ufficio COMMERCIO

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

DI M A N F R E D O N I A (Provincia di Foggia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE

COMUNE DI VISONE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ALLEGATO A. Alla Provincia Regionale di Catania denominata Libero consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/14. Marca da bollo da 16,00

COMUNE DI MATERA. Ufficio Trasporti. Settore Attività Economiche e Trasporti APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE TAXI E NCC

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del PROVINCIA DI UDINE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 14/12/2002 Perfezionato con Delibera di Consiglio Comunale n.

Scheda informativa del modulo B15

Allo Sportello Unico Attività Produttive SUAP del Comune di Alessandria

Il//la sottoscritto/a Nato/a il / / a (Prov. ) residente a. Via/P.zza n. CAP (Prov. ) C.F.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 13 luglio 2009, n. 28, suppl. ord. 15 luglio 2009, n. 1.

COMUNE DI RAVASCLETTO. Modalità di rilascio e di rinnovo delle relative licenze comunali. (Prov. di Udine)

(la presente domanda dovrà essere presentata unicamente presso il Comune di Scandicci con le modalità indicate nel bando)

COMUNE DI. PROVINCIA DI NOVARA Via Principale, n.4 Tel e FAX

MARCA DA BOLLO 16,00 AL COMUNE DI ORTONA SETTORE III SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE VIA CAVOUR ORTONA (CH)

Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Leggequadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea».

Allegato a) Al Comune di Porto Torres Comando di Polizia Locale piazza Walter Frau snc Porto Torres Oggetto: Domanda di partecipazione al bando

Data di nascita / / Cittadinanza Sesso: M F. Luogo di nascita: Stato Provincia Comune. Residenza: Provincia Comune Frazione

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008

REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMUNE DI TERRALBA Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente 1 COMUNE DI TERRALBA. (Provincia di Oristano)

C O M U N E d i A R T A T E R M E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO MEDIANTE AUTOBUS DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE (Deliberazione del Commissario Straordinario n. 535 del

CITTA DI COSSATO Provincia di Biella Settore AREA TECNICA. Urbanistica Commerciale, Attività Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP

in Via N. C H I E D E in Via N.

COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA PROVINCIA DI CUNEO C.F. e PARTITA I.V.A.:

COMUNE DI CARSOLI. Provincia di L Aquila REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE

UFFICIO COMMERCIO. Determinazione n. 01 del

REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (NOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOVETTURE, CON CONDUCENTE)

DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL BANDO INDETTO CON DGC N. 205/2015 E A TAL FINE RICHIEDE

DETERMINAZIONE N. 26/2012/DE10 del

SETTORE 2 ECONOMICO FINANZIARIO - SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO-

_ l _ sottoscritt. Nat_ a il C.F. Residente a. Indirizzo. Cittadinanza

Il sottoscritto Nato a il Sesso Codice fiscale Residente a Pr Cap Alla via

nato/a a prov il residente a prov. via/piazza tel

All.to: Modello A fac simile di domanda MODELLO A FAC SIMILE DI DOMANDA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI 2 AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE C H I E D E

Bando pubblico per l assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per l esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

Il/La sottoscritto/a. Luogo di nascita Prov. Data di nascita / / cittadinanza Sesso M F. Residenza Comune Prov. Via/Piazza/Loc. n C.A.P.

Città di Seregno DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 642 DEL

COMUNE DI S. CATERINA VILLARMOSA (Provincia di Caltanissetta)

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA

CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOBUS

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 giugno 1999, n. 19. (1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

CAPO I - Disposizioni generali

REGIONE VENETO AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA n. 1 DOLOMITI ~~~~~~~~~~~~~~~~

UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI (Comuni di: Buseto Palizzolo, Custonaci, Paceco, San Vito lo Capo, Valderice) S. U. A. P. *******

Tel.. Cell. Fax e -

Data di nascita Cittadinanza Sesso M F Luogo di nascita Comune Prov. Stato Residenza Comune Via, Piazza, ecc N CAP In qualità di: (specificare)

Via PEC a: e Via a: e

COMUNE di MENAGGIO BANDO PER AFFIDAMENTO DI N. 1 (UNO) AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE NATANTI

La modifica mancata alla normativa del Noleggio Con Conducente Legge n. 21/92 cronologia di 12 proroghe

(Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 21/03/ Modificato con delibera di C.C. n. 50 del 27/09/1996) - testo coordinato -

Comune di Fara San Martino

Data di nascita Nazionalità Sesso M F Luogo di nascita Comune Prov. Stato Residenza Comune Via, Piazza, ecc N CAP

Comune di Chiomonte. città metropolitana di Torino SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI CONTURSI TERME

REGIONE VENETO AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA n. 1 DOLOMITI ~~~~~~~~~~~~~~~~

Residente/con sede in via/piazza n. In via/piazza n. CAP. Titolare dell'omonima ditta individuale Con sede nel Comune di via/piazza n.

ALLEGATO N. 2. in qualità di: titolare della ditta individuale con sede in via/piazza (prov. ) (cap. ) n.

Attività Produttive. Noleggio veicoli con o senza conducente Procedimento per recesso, decadenza o esclusione di conf.to aut. N.C.C.

COMUNE DI VARANO DE MELEGARI Medaglia di Bronzo al V.M. Provincia di Parma

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Noleggio autobus e noleggio autovetture)

S.C.I.A. per l esercizio di noleggio autobus con conducente

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE. PROMOZIONE

COMUNE DI SANT EGIDIO DEL MONTE ALBINO Provincia di Salerno Area Affari Generali

Provincia di Chieti REGOLAMENTO COMUNALE. per l attività di noleggio di autoveicoli con conducente

N. 6//2016 CITTA DI ROSSANO Sportello unico per le attività produttive

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. VISTO il Regolamento per il Servizio di Noleggio Con Conducente adottato da questo Comune;

DOMANDA PER IL RILASCIO DI UN AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE ( L.21 del 15/01/1992 ) Data di nascita Cittadinanza Sesso M F

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI Provincia di Milano POLIZIA LOCALE

COMUNE DI DECIMOMANNU

I L SEGRETARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO R E N D E N O T O

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

Domanda di trasferimento dell Autorizzazione per attività di Noleggio Con Conducente (NCC)

BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONi PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA.

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI NON DI LINEA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E

COMUNE DI MALÉ Provincia di Trento

COMUNE DI PIANEZZA Settore Territorio Piazza Leumann, 1 - c.a.p Pianezza (To) - Tel. (011) Fax (011)

Il sottoscritto Cognome Nome. Codice Fiscale. Data di nascita Nazionalità Sesso (M) (F) Luogo di nascita Comune Prov. Stato

COMUNE DI ALLISTE Provincia di Lecce

Comune di Montefiascone Provincia di Viterbo

Transcript:

GIUNTA REGIONALE DETERMINAZIONE N. 66 /2011/ DE10 DELL DIREZIONE REGIONALE,TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,MOBILITA E DIREZIONE: LOGISTICA SERVIZIO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO UFFICIO: LINEE DI TRASPORTO REGIONALE,TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI NEL TPL OGGETTO: L.R. 23/12/1998, n. 152. Approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/05/2009 di Fallo (CH). Riapprovazione Regolamento Comunale per di noleggio di autoveicoli con conducenti. Art. 29, comma 1 quater del D.L. 30/12/2008, n. 207 convertito con modifiche dalla legge 27/02/2009, n. 14, di modifica alla legge 15.01.1992, n. 21. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VISTO l art. 1 del D.P.R. n. 5 /1972; VISTO l art. 85 del D.P.R. n. 616 /1977; VISTO l art. 6, comma1, lettera n) della L.R. n. 152/98, che trasferisce alle Province la competenza in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all esercizio dell attività di noleggio da rimessa con conducente; VISTO l art. 19, 3 comma della stessa L.R. n. 152/98 con il quale si dispone che le funzioni delegate continuano ad essere esercitate dalla Regione fino a quando non saranno emanati i decreti del presidente della Giunta Regionale relativi al trasferimento delle funzioni al sistema delle Autonomie Locali; PRESO ATTO che alla data odierna non risultano ancora emanati i predetti decreti e che pertanto, le funzioni in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all esercizio dell attività di noleggio da rimessa con autobus possono ancora essere esercitate dalla Regione; VISTO l art. 4, 2 comma, della Legge 15/01/1992 n. 21: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ; VISTO l art. 22 dello Schema tipo di Regolamento Comunale per l attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 39/7 del 05/03/1992 con il quale si dispone che Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative alle determinazioni del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente- adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo, ; VISTA la L.R. n. 8 del 27/01/1997 che individua, nella determinazione del Dirigente del Servizio competente per materia della Direzione Trasporti, il provvedimento di approvazione regionale delle suddette delibere e stabilisce che, fino all approvazione dei Piani di Bacino, si provvede in conformità con lo Schema-tipo per l attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio regionale; VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Fallo (CH) n. 18 del 30/05/2009. Riapprovazione Regolamento Comunale per di noleggio di autoveicoli con conducenti. Art. 29, comma 1 quater del D.L. 30/12/2008, n. 207 convertito con modifiche dalla legge 27/02/2009, n. 14, di modifica alla legge 15.01.1992, n. 21. DATO ATTO che in data 17/07/2007 è stata approvata la L.R. n. 25 Disciplina dell attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, che è entrata in vigore con la sua pubblicazione sul BURA n. 42 Ordinario del 25/07/2007;

DATO ATTO che in base a detta normativa la competenza in materia di noleggio di autobus con conducente è passata dai Comuni alla Regione fatto salvo quanto disposto dall art. 17 della L.R. n. 25 del 17/07/2007 relativamente alla disciplina transitoria che comunque riguarda solo le licenze comunali già assegnate dai Comuni fino all entrata in vigore di detta legge regionale; DATO ATTO che rimane ai Comuni la competenza in materia di noleggio di autovetture con conducente; CONSIDERATO che lo Schema tipo di regolamento stabilisce, fra l altro, i criteri per l istituzione delle nuove licenze di noleggio da rimessa con conducente; DATO ATTO che, detti criteri, cui i Comuni devono necessariamente attenersi per l istituzione di nuovi posti, sono i seguenti: - l entità della popolazione residente nel territorio comunale; - la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria; - l entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale; - le attività turistiche, commerciali, industriali,culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe; DATO ATTO che tali criteri, essendo strettamente legati alla realtà economica e sociale di ogni singolo comprensorio, possono essere tradotti in un dato numerico solo dal Comune stesso che pertanto se ne assume la piena responsabilità, non potendo la Regione Abruzzo sindacare il provvedimento sotto tale profilo se non nel caso di istituzioni palesemente sproporzionate dal punto di vista numerico; VISTA la nota prot. RA12444/DE10 dell 11/06/2010 con la quale, tra l altro, questo Ufficio comunicava ai Comuni la ripresa dell esame dei regolamenti alla luce delle modifiche apportate alla L.21/92 dal comma1 quater, dell art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207; CONSIDERATO che, esaminata la proposta di regolamento, il documento risulta lacunoso relativamente alle recenti modifiche apportate alla L.21/1992 dal comma1 quater dell art. 29 del D.L. n. 207/2008 e non recepisce la L. 218/2003 che ha introdotto la liberalizzazione del settore trasporto di viaggiatori rimandando la materia alla competenza regionale; DATO ATTO che detti principi devono tutti trovare adeguato rilievo all interno di regolamenti comunali e devono trovare concreta applicazione nella gestione amministrativa della materia; DATO ATTO del recepimento di quanto disposto dal comma 1 quater dell art. 29 del Decreto legge 30 Dicembre 2008 n. 207, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha modificato la legge 15 gennaio 1992, n. 21; CONSIDERATO che la predetta deliberazione n. 18 del 30/05/2009, tenuto conto di quanto sopra indicato, possa soddisfare reali esigenze di pubblico interesse con le adeguate prescrizioni previste nel presente atto; VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 11; VISTA la L.77/99 e s.m.i.; DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto; DETERMINA 1) Di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la deliberazione del consiglio comunale di Fallo (CH) n. 18 del 30/05/2009. Riapprovazione Regolamento Comunale per di noleggio di autoveicoli con conducenti. Art. 29, comma 1 quater del D.L. 30/12/2008, n. 207 convertito con modifiche dalla

legge 27/02/2009, n. 14, di modifica alla legge 15.01.1992, n. 21 con le prescrizioni di seguito riportate: Art. 2 Disciplina del Servizio Il numero dei minibus (veicoli per trasporto di persone con numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente - art. 2 D.M. 18 aprile 1977), da adibire al servizio di noleggio con conducente, è determinato, sempre con delibera del Consiglio comunale, sulla base dei criteri di cui al comma precedente. Il numero degli autobus (veicolo destinato al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente - art. 2 D.M. 18 aprile 1977), da adibire al servizio di noleggi con conducente, è invece determinato, sempre con delibera del Consiglio comunale, sulla base degli stessi criteri di cui al comma precedente e tenendo presente un parametro minimo di 5.000 (cinquemila) abitanti per ogni licenza di noleggio o frazione uguale o superiore a 2.500 (duemilacinquecento) abitanti. E ammessa la deroga, per una sola unità, da tale parametro o comunque dal numero di licenze già concesse, per i Comuni sedi di APT e per i Comuni con insediamenti di rilevante interesse turistico. Dal seguente articolo sino alla fine del presente regolamento la dizione autobus si riferisce ai veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente. Art. 3 - Domanda per esercitare il Servizio : La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, la licenza o autorizzazione per l esercizio di attività di taxi o noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche. a) Solo per l esercizio di attività di noleggio con conducente mediante autobus, attestazione dimostrante la capacità finanziaria adeguata al disimpegno del servizio (ciò vale esclusivamente per le imprese artigiane) anche attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un valore minimo di 100.000.000; g) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autobus; i) solo per l attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 403 e successive modifiche che attesti il possesso dei requisiti dell idoneità morale di cui all art.4 del D.L. 44/91; j) solo per l attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 20 Ottobre 1998, n.403 e successive modifiche che attesti il possesso del requisito dell idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 448/91; Aggiunta del seguente periodo: La licenza o autorizzazione per l esercizio di attività di taxi o noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente alle figure giuridiche di cui all art. 7 della L.21/ 92 ; Art. 4 - Domanda per esercitare il Servizio : Aggiunta del seguente periodo: Le licenze per l esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture sono rilasciate attraverso bando di pubblico concorso; Art. 9 : Inizio del Servizio Se trattasi di autobus, l inizio del servizio deve essere effettuato con autobus la cui prima immatricolazione non deve risalire ad oltre 3 (tre) anni dalla data della domanda; Nel caso di autobus nuovo, l assegnatario deve comunque dimostrare di aver provveduto all ordinazione dello stesso con indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo;

Art. 10 : Sospensione della licenza La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza. Art. 13 : Verifica e revisione degli autobus Art. 14 : Sostituzione dell autobus Art. 15: Cronotachigrafo Art. 16 :Tariffe Per quanto riguarda i servizi offerti con autobus da noleggio, le tariffe minime, sulla base dei costi economici del servizio, sono predisposte a livello regionale dalle organizzazioni di categorie del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale e sono, di norma, soggette a revisione annuale, e di esse la Giunta regionale prende atto con regolare provvedimento, che resta depositato presso il settore trasporti, il quale provvede a trasmetterle alle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, agli Enti turistici, alle Agenzie di viaggio ed ai Provveditorati agli Studi. La Commissione di cui all art. 23 ha, altresì, il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate. Art. 18: Facoltà o divieto per gli autoveicoli di stazionamento su aree pubbliche Eliminazione di parte dell articolo: FACOLTA DI STAZIONAMENTO Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono autorizzati a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio di piazza solo se il Comune è incluso tra quelli di minore importanza ai sensi dell art. 105 del vigente T.U. n. 1740 dell 8.12.1933. Sono esclusi dall applicazione del precedente comma i Comuni che pur essendo classificati di «minore importanza» sono riconosciuti «località turistiche, di cura e soggiorno». Le località di stazionamento sono le seguenti... DIVIETO DI STAZIONAMENTO - E fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi stazionino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati. Art. 20: Obblighi dei conducenti degli autoveicoli b) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente; Art. 24: Commissione regionale Eliminazione dell articolo. Art. 25: Classificazione autobus Eliminazione dell articolo

2) di notificare la presente Determinazione Comune Fallo (CH) e di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e al Componente la Giunta preposto. L Estensore Il Responsabile dell Ufficio (Dott.ssa Alessandra Nardone) (Dott.ssa Alessandra Nardone) IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ( Dott.ssa Maria Antonietta Picardi )