SICUREZZA. Le modalità operative per le verifiche periodiche sulle attrezzature elencate. Attrezzature: cosa cambia sulla verifica periodica?



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l Sicurezza del lavoro. Dal MinLavoro i criteri per l abilitazione dei soggetti SICUREZZA Attrezzature: cosa cambia sulla verifica periodica? Le modalità operative per le verifiche periodiche sulle attrezzature elencate nell Allegato VII al nuovo provvedimento e i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati del cui supporto posso avvalersi l INAIL, il quale effettua la prima verifica, e le ASL, per le verifiche successive, sono le disposizioni che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito con il decreto 11 aprile 2011. L Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 ha fornito i criteri per l abilitazione dei soggetti, l Allegato II le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, l Allegato III, in vigore dal giorno dopo la pubblicazione, le modalità per l abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all Allegato I. L Allegato IV ha fornito le schede tecniche di identificazione. l di Marco Vigone, presidente Commissione Sicurezza UNI Milano, ex CEN Occupational Health and Safety Sector Rapporteur Bruxelles, amministratore delegato IEC S.r.l. Torino L art. 69, D.Lgs. n. 81/2008, ha definito le attrezzature di lavoro come «qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro» e l art. 71 ha imposto al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature marcate CE o, in mancanza di disposizioni legislative che impongono la marcatura CE o costruite in precedenza all entrata in vigore di queste disposizioni, conformi ai disposti dell Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008. Queste attrezzature devono anche essere «idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie». Lo stesso art. 71, comma 4, letteraa), ha stabilito che il datore di lavoro deve adottare alcune misure per fare in modo che le attrezzature di lavoro siano: ILSOLE24ORE 16 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7 giugno 2011 N. 10

Riquadro 1 lpunto2,«definizioni»,allegatoiiald.m.11aprile2011 «a)verifica periodica: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell attrezzatura di lavoro, l efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. b) Prima verifica periodica: la prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell attrezzatura di lavoro. c) Indagine supplementare: attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nell utilizzo dell attrezzatura di lavoro messa in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali». 7giugno2011 N.10 «1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2)oggettodiidoneamanutenzionealfinedigarantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all articolo 18, comma1, letteraz)». La stessa disposizione, al comma 4, lettera b), ha previsto che«sianocuratilatenutael aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto». Quindi, il comma 4, art. 71, ha imposto, fra altri adempimenti, la costante manutenzione delle attrezzature di lavoro e la registrazione dei conseguenti controlli per dimostrare il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza dell attrezzatura stessa. Legato al comma 4, il comma 8, stesso disposto, ha imposto che, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante o, qualora non presenti, in ottemperanza delle indicazioni previste dalle norme tecniche, dalle buone prassi o dalle linee guida, il datore di lavoro deve provvedere affinché: «a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale(dopo l installazioneeprimadellamessainesercizio)eadun controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiereoinunanuovalocalitàdiimpianto,al fine di assicurarne l installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; c)gliinterventidicontrollodicuialleletterea)eb) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente». Il comma 9, art. 71, ha imposto che i risultati di questi controlli siano riportati per iscritto e, quindi, in un registro e questo registro, contenente almeno i risultati dei controlli relativi agli ultimi tre anni, deve essere conservato e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. Il comma 11 ha previsto un regime particolare di controlli per alcune attrezzature di lavoro che sono considerate particolarmente pericolose, controlli già stabiliti nelle disposizioni legislative precedenti all attuale D.Lgs. n. 81/ 2008. L elenco di queste attrezzature di lavoro è riportato nell Allegato VII al decreto legislativo n. 81/2008 (si veda la tabella 1). Queste verifiche periodiche dovrebbero servire per valutare l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature indicate (per esempio, apparecchi di sollevamento, ponti sviluppabili, idroestrattori, apparecchiature a pressione ecc.). www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 17 Il testo integrale del decreto del Ministero dellavoroedelle Politiche sociali 11 aprile 2011 è disponibile nella sezione Notizie normative del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com. ILSOLE24ORE

ILSOLE24ORE 18 L art. 71 ha stabilito che la prima di queste verifiche è effettuata dall INAIL e deve essere eseguita entro 60 giorni dalla richiesta; inoltre, se entro 60 giorni dalla richiesta questa verifica non è effettuata, il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati all effettuazione di queste verifiche. La stessa norma ha stabilito che le verifiche periodiche successive alla prima devono essere effettuate dall INAIL o dalle ASL entro 30 giorni dalla richiesta, disposto che ha creato molta confusione in quanto nel regime precedente la prima verifica era effettuata dall ISPESL, oggi INAIL, e le successive dalle ASL. Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 aprile 2011 fortunatamente ha fatto chiarezza su questo punto. Anche in questo caso, se la verifica non è eseguita nel tempo stabilito, il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. Il costo delle verifiche è a carico del datore di lavoro. Il comma 12, art. 71, ha stabilito che anche le ASL e l INAIL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati per effettuare le verifiche di loro competenza. In questo caso i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione, agiscono quindi in nome e per conto dell INAIL e delle ASL che assumono la totale responsabilità di quanto effettuato da queste organizzazioni. Quanto disposto dall art. 71 non poteva essere attuato in quanto non erano state definite né le regole per l effettuazione delle verifiche di queste attrezzature di lavoro né le modalità di abilitazione delle organizzazioni pubbliche o private che possono sostituire o affiancare l INAIL o le ASL nell effettuazione di queste verifiche. Il 29 aprile 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 aprile 2011, «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti di cui all art. 71 comma 13, del medesimo decreto legislativo». Questo decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi, il 28 luglio 2011, per quanto riguarda l effettuazione delle verifiche, mentre è entrato in vigore il 30 aprile 2011 per quanto riguarda la possibilità delle organizzazioni pubbliche e private di richiedere l abilitazione all effettuazione di queste verifiche periodiche. È trattato il testo dell articolato del nuovo provvedimento, tralasciando parte dell Allegato II inerente alle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e dell Allegato I riguardante i criteri per l abilitazione degli organismi. IlD.M.11aprile2011 Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 aprile 2011 ha disciplinato le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche alle quali devono essere sottoposte le attrezzature di lavoro, il cui elenco è contenuto nell Allegato VII al decreto legislativo n. 81/2008 (si veda latabella1), e i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati che vogliono effettuare queste verifiche se l INAIL e le ASL non le hanno effettuate. Il provvedimento ha individuato, inoltre, le condizioni in presenza delle quali l INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto delle organizzazioni pubbliche o private abilitate. Il decreto ha chiarito in modo univoco che l INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche che devono essere effettuate nel termine di 60 giorni dalla richiesta che deve essere inoltrata all INAIL dal datore di lavoro, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, che devono essere effettuate nel termine di 30 giorni dalla richiesta che deve sempre essere inoltrata dal datore di lavoro eliminando, quindi, l incongruenza contenuta nell art. 71, D.Lgs. n. 81/2008. L allegato II alla nuova norma ha definito: l la verifica periodica; l la prima verifica periodica; l l indagine supplementare (si veda il riquadro1). La prima delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata nell Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 su richiesta del datore di lavoro. Questo disposto della norma è ovvio in quanto è solo il datore di lavoro, che ha acquistato una nuova attrezzatura contenuta nell elenco di cui all Allegato VII, che è a conoscenza dell effettuazione dell acquisto o www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7 giugno 2011 N. 10

della nuova installazione, per cui è suo compito segnalare l evento all INAIL e la periodicità decorre dalla data di messa in servizio che deve essere immediatamente dichiarata dal datore di lavoro al dipartimento INAIL territorialmente competente all atto della messa in servizio stessa; questo è necessario per consentire la gestione della banca dati di queste attrezzature che l INAIL stessa dovrà costituire. L INAIL assegnerà un numero di matricola all attrezzatura denunciata, numero che sarà comunicato al datore di lavoro che ha effettuato la segnalazione. Al termine di questa prima verifica, per poter assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata una scheda tecnica di identificazione dell attrezzatura, il cui fac simile è stato riportato nell Allegato IV al D.M. 11 aprile 2011. Questa scheda tecnica costituirà parte integrante della documentazione dell attrezzatura di lavoro alla quale fa riferimento e dovrà essere adeguatamente conservata dal datore di lavoro e consegnata a un eventuale acquirente successivo dell attrezzatura stessa. Ogni passaggio di proprietà o spostamento di sede nella quale l attrezzatura deve operare dovrà essere comunicata all INAIL perché sia aggiornata la banca dati e non sussista più l obbligo di richiedere le visite periodiche di quella attrezzatura in caso di alienazione. Il provvedimento nell Allegato II ha imposto che, almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall Allegato VII al D.Lgs. 81/2008, in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all INAIL l esecuzione della prima delle verifiche periodiche comunicando il luogo presso il quale è disponibile l attrezzatura per l esecuzione della verifica. Con questa richiesta il datore di lavoro deve indicare il nominativo dell organizzazione abilitata, pubblica o privata, della quale l INAIL si dovrà avvalere nel caso in cui non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o mediante accordi con le ASL o con le Direzioni provinciali del lavoro entro i 60 giorni imposti dal decreto. Le verifiche periodiche successive alla prima devono essere richieste almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine dal datore di lavoro alla ASL competente per territorio, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l attrezzatura per l esecuzione delle verifiche stesse. Anche in questo caso il datore di lavoro deve indicare, nella richiesta di verifica, il nominativo dell organizzazione abilitata, pubblica o privata, della quale l ASL si dovrà avvalere nel caso in cui non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o mediante accordi con l INAIL o con le Direzioni provinciali del lavoro entro i 30 giorni imposti dal decreto. L art. 2 pare contenere una palese incongruenza in quanto ha previsto la segnalazione da parte del datore di lavoro dell organizzazione abilitata che INAIL o ASL devono utilizzare per effettuare le verifiche nel caso in cui non riuscissero a rispettare, con i propri tecnici, i tempi stabiliti dal decreto stesso. Il comma 8, infatti, ha stabilito che «Decorsi i terminitemporalidicuialcomma1 [1],ildatore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all elenco previsto nell Allegato III». Si ritiene che non ci sia incongruenza fra i due obblighi in quanto il comma 8 ha regolamentato il caso in cui nemmeno l organizzazione abilitata scelta preventivamente dal datore di lavoro sia stata in grado di effettuare nei tempi stabiliti le verifiche permettendo al datore di lavoro di scegliere una nuova organizzazione che sia in grado di soddisfare alla richiesta stessa, anche se il comma 5, art. 2, ha imposto che «Con l iscrizione all elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali dicuialcomma1» e, quindi, questa eventualità non dovrebbe accadere. Gli organismi devono essere abilitati in funzione di specifici requisiti e devono essere inseriti in un elenco nazionale predisposto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e in elenchi territoriali presso le sedi dell INAIL e delle ASL o della Regione presso le quali operano. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza. l 1) Sono 60 giorni nel caso della prima verifica e 30 giorni per le verifiche periodiche successive. 7giugno2011 N.10 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 19 ILSOLE24ORE

Tabella 1 Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, «Verifiche di attrezzature» Scale aeree ad inclinazione variabile Attrezzatura Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Ponti sospesi e relativi argani Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm. Carrelli semoventi a braccio telescopico Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Intervento/ periodicità Verifica triennale Verifiche annuali Verifiche annuali Verifiche biennali Verifiche biennali Verifiche triennali biennale ILSOLE24ORE 20 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7 giugno 2011 N. 10

Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua. Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. quadriennale triennale Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV quadriennale Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria Generatori di vapor d'acqua. biennale Visita interna: biennale Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 C Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 C Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw Verifica di integrità: decennale Verifica 7giugno2011 N.10 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 21 ILSOLE24ORE