CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE CUP E38C

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Transcript:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA E IL DIPARTIMENTO DI TERAPIE CELLULARI ED EMATOLOGIA ULSS 6 VICENZA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA REGIONALE DAL TITOLO "UTILIZZO DI CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI (MSC) DA MIDOLLO OSSEO PER LA RIGENERAZIONE OSSEA E CORNEALE E PER L IMMUNOTERAPIA DELLA MALATTIA DA TRAPIANTO VERSO L OSPITE (GVHD) DOPO TRAPIANTO ALLOGENICO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE CUP E38C12000280002 L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA rappresentata dal Dott. Sandro Caffi nato a Cittadella (PD) il 21.02.1950, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, con sede in Verona, P.le A. Stefani, 1, codice fiscale n. 03901420236, nella sua qualità di Direttore Generale, avente i poteri per il seguente atto (di seguito denominata Azienda). E il Dipartimento di Terapie Cellulari ed Ematologia Ulss 6 Vicenza rappresentata dal Dott. Ing. Ermanno Angonese, nato a Mason Vicentino il 10.02.1949. il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Azienda ULSS 6, con sede in Vicenza, Via Rodolfi n. 37, codice fiscale/p.iva 02441500242, nella sua qualità di Direttore Generale, avente i poteri per il seguente atto (di seguito denominata Dipartimento). Premesso che: - Con DGR n. 1925 del 25.09.2012 la Regione Veneto ha approvato il bando di Ricerca Sanitaria Finalizzata.

- Con DGR n. 2980 del 28.12.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di finanziare, tra gli altri, il progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata denominato Utilizzo di cellule staminali mesenchimali (MSC) da midollo osseo per la rigenerazione ossea e corneale e per l immunoterapia della malattia da trapianto verso l ospite (GVHD) dopo trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche ; - Con il provvedimento di cui sopra la Regione Veneto ha anche approvato il testo della Convenzione da sottoscrivere con l Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. - Con deliberazione n. 606 del 20.08.2013 l Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona ha approvato la convenzione tra la Regione Veneto e l Azienda stessa, relativa alla ricerca sanitaria finalizzata regionale dal titolo Utilizzo di cellule staminali mesenchimali (MSC) da midollo osseo per la rigenerazione ossea e corneale e per l immunoterapia della malattia da trapianto verso l ospite (GVHD) dopo trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche, affidata al Dott./Prof. Giuseppe Aprili, quale responsabile scientifico e con un finanziamento di 255.000,00. Il progetto presentato prevede tra i luoghi di svolgimento della ricerca, oltre all Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, anche la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ONLUS e il Dipartimento di Terapie Cellulari ed Ematologia ULSS 6 Vicenza. LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ART.1 Oggetto Il Dipartimento, partecipa alla realizzazione del progetto di ricerca sanitaria finalizzata regionale dal titolo: Utilizzo di cellule staminali mesenchimali (MSC) da midollo osseo per la rigenerazione ossea e corneale e per l immunoterapia della malattia da trapianto verso l ospite (GVHD) dopo trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche.

ART. 2 Responsabile Scientifico Il Responsabile Scientifico per l Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona dell attività oggetto della presente collaborazione è il Dott. Giuseppe Aprili. Il Responsabile Scientifico per il Dipartimento dell attività oggetto della presente collaborazione è il Dott. Francesco Rodeghiero. ART. 3 Durata dell accordo di collaborazione La durata del presente accordo va dalla data della firma dello stesso, fino alla scadenza naturale del progetto, prevista per il 13/10/2015 o prorogata. ART. 4 Finanziamento Per le attività di cui all art. 1, l Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona corrisponderà al Dipartimento la somma complessiva di 36.400,00 a valere sul progetto dal codice aziendale n. 330. ART. 5 Modalità di erogazione L erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità: 70% alla stipula del presente accordo, previo incasso del finanziamento dalla Regione Veneto; 30% verrà corrisposto a seguito della presentazione del rapporto finale consistente in una relazione scritta, corredato dal rendiconto finanziario analitico; Il pagamento dovrà essere effettuato tramite la procedura Area di scambio Poste R. ART. 6 Rendicontazione Entro 60 giorni dalla scadenza della ricerca, naturale o prorogata, il Responsabile Scientifico del Dipartimento, dott. Francesco Rodeghiero, invierà al Responsabile Scientifico dell Azienda, Dott. Dott. Giuseppe Aprili, una completa

rendicontazione scientifica e finanziaria. Quest ultima dovrà rispettare le voci di spesa previste dall allegato 1 del presente accordo. In caso di inadempimento permane l obbligo di rendicontazione per la parte dei fondi spesi e l obbligo di restituzione dell eccedenza del contributo non utilizzato. ART. 7 Utilizzazione e pubblicazione dei risultati Le eventuali pubblicazioni dei risultati della ricerca dovranno essere considerate con il Responsabile Scientifico dell Azienda e dovranno recare l indicazione Lavori eseguiti per conto della Regione del Veneto, Giunta Regionale Ricerca Sanitaria Finalizzata Venezia Italia ed almeno un esemplare di tali pubblicazioni dovrà essere inviato alla sede regionale. ART. 8 Proprietà degli Studi e delle Metodologie In caso di ricerca eseguita interamente con il finanziamento regionale, la proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell ambito del progetto è attribuita alla Regione Veneto e all Azienda Sanitaria firmataria del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del SSN di fruirne, previa richiesta alla parti firmatarie. ART. 9 Privacy L Azienda e la Fondazione, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano a rispettare quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) nell esecuzione del Progetto di cui all art. 1. ART. 10 Foro competente Per ogni eventuale controversia derivante dal presente accordo/contratto il foro competente è quello di Verona.

ART. 11 Spese di Registrazione Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d uso ai sensi dell art. 5, II comma, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Verona, IL DIRETTORE GENERALE DELL AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA Dott. Sandro Caffi IL DIRETTORE GENERALE DELL AZIENDA U.L.S.S. 6 Dr. Ing. Ermanno Angonese