COMUNE DI VIGONOVO (VE)



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COMUNE DI VIGONOVO (VE) NOTA INFORMATIVA I.M.U. (la presente informativa è suscettibile di modifiche per la possibile evoluzione normativa della materia) Con la Manovra Monti delineata nel D.L. 201/2011 convertito in legge 22.12.2011 nr.214 viene anticipata dal 1.1.2012 l IMU (l imposta municipale propria) prevista dall art. 8 del D.Lgs. 23/2011 sul federalismo fiscale. L I.M.U. sostituisce: - l I.C.I. istituita con il D.Lgs.. 504/1992 - l IRPEF e la relativa addizionale sui redditi fondiari dei beni non locali (quindi di terreni e fabbricati) Chi paga l IMU : a decorrere dal 1 gennaio 2012 l IMU è dovuta dai soggetti passivi, ossia dai proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali di godimento sui beni stessi (per es. usufruttuario, -------) per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato il mese intero. In caso di successione si ricorda che il coniuge superstite diviene titolare del diritto di abitazione. Non sono soggetti all'imu gli inquilini e i nudi proprietari. Quali immobili pagano l IMU : - l abitazione principale e le sue pertinenze (solo le tipologie C/6 - C/2 - C/7 garage cantine - tettoie) nella misura massima di una pertinenza per ciascuna tipologia. - tutti gli altri immobili destinati a residenza o strumentali compreso i fabbricati rurali, sia residenziali che strumentali. - i terreni agricoli - le aree fabbricabili Base imponibile I.M.U. La base imponibile si calcola ancora con riferimento alla rendita catastale, che deve essere rivalutata del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli, e moltiplicata per i nuovi coefficienti: La revisione degli estimi catastali con l introduzione dei mq rispetto ai vani è ancora in discussione in Parlamento e non si sa ancora quando verrà attuata ma di certo non riguarda l IMU 2012. Categoria catastale Nuovo Rendita catastale

al 01.01.2012 Moltiplicatore Fabbricati gruppo catastale A (abitazioni tranne A10) E pertinenze C/6 C/7 C/2 x 5% x 160 Negozi Categoria C/1 x 5% x 55 Fabbricati categoria C/3 C/4 C/5 e B x 5% x 140 A/10 Uffici e D/5 banche x 5% x 80 Fabbricati strumentali categoria D (escluso i D/5) x 5% x 60 compreso D/10 agricoli Terreni agricoli Reddito dominicale al 1.1.2012

Terreni agricoli x 25% x 135 Se condotti direttamente da x 25% x 110 coltivatori diretti IAP Si paga l'imu anche se i terreni sono incolti. Aree fabbricabili: il valore cui applicare la nuova imposta è costituito da quello venale di comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione (richiamo all art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992) Aliquote Il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 9 del 29.02.2012, esecutiva, ha fissato la misura delle aliquote come segue: Aliquota di base applicabile a: Misura % Tutti gli immobili con destinazione abitativa o strumentali 0,76% Terreni agricoli Aree fabbricabili Aliquota agevolata applicabile a : 0,4% Abitazione principale anche rurale Pertinenze della A/P nella misura massima di una per ciascuna delle tipologie C/6 C/2 C/7 Coniuge separato o divorziato assegnatario della casa coniugale Aliquota agevolata applicabile a : 0,2% Fabbricati rurali ad uso strumentale CATEGORIA D/10 Detrazione per abitazione principale: è fissata in 200,00 euro/annue fino a concorrenza dell importo dovuto. Spetta in quote parti uguali, ai possessori che hanno destinato l immobile a loro abitazione principale e per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione. (Esempio marito e moglie prop. al 50% dell abitazione principale e pertinenze : detrazione di 100,00 Euro ciascuno/annua Marito prop. per l 80% e moglie propr. per il 20% - detrazione di 100,00 Euro ciascuno/annua) Detrazione per figli residenti nell abitazione principale: 50,00 euro per ciascun figlio dimorante e residente di età non superiore a 26 anni, fino ad una misura massima di 400,00 euro annue. E una maggiorazione della detrazione base, riconosciuta nel caso di rapporto filiale con il proprietario dell abitazione principale. Definizione di abitazione principale:

art. 13 comma 2 del D.L.201 Immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (non è applicabile la finzione giuridica di due unità immobiliari iscritte con sub diversi e considerate unica unità immobiliare, il proprietario dovrà attivarsi per ottenere un unico accatastamento). Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Pertinenze della abitazione principale con aliquota agevolata del 0,4%: Sono pertinenze le categorie catastali C/6 C/2 C/7 nella misura massima di una per ogni tipologia. L.'importo minimo per il versamento è stato stabilito in 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo. I titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti solo con modalità telematiche. L imposta dovuta per l abitazione principale e pertinenze ammesse (pari allo 0,4%) e quella dovuta per i fabbricati rurali strumentali (pari allo 0,2%) compete al Comune e il versamento potrà essere effettuato esclusivamente con il modello F24 in due rate (prima rata 1/2 entro il 18.06.2012 - seconda rata a conguaglio entro il 17.12.2012) oppure in tre rate (prima rata 1/3 entro il 18.06.2012 - seconda rata 1/3 entro il 17.09.2012 e terza rata a conguaglio entro il 17.12.2012). L imposta dovuta per tutti i restanti immobili (pari allo 0,76%) diversi dall abitazione principale, pertinenze ammesse e fabbricati rurali strumentali, spetta per il 50% al Comune e per il restante 50% allo Stato e il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente con il modello F24 in due rate (prima rata 1/2 entro il 18.06.2012 - seconda rata a conguaglio entro il 17.12.2012). Per il saldo è possibile pagare anche con bollettino postale, ma ancora non sono chiare le modalità. Per i fabbricati rurali, per l anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell imposta dovuta applicando l aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno con conguaglio sulla prima rata versata. Sempre per lo stesso anno il versamento per i fabbricati rurali che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 pagano l Imu in un unica il 16 dicembre 2012. L Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributi per il versamento dell Imposta Municipale Propria (IMU) da inserire nella sezione SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI del nuovo modello F24, recentemente approvato con provvedimento del 12 aprile 2012, utilizzabile a partire dal 18 aprile 2012. I

nuovo codici tributi, che permettono il versamento separato dell imposta a favore dello Stato e dell imposta a favore dei Comuni; sono i seguenti:

3912 denominato: IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 COMUNE 3913 denominato IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE 3914 denominato IMU - imposta municipale propria per i terreni COMUNE 3915 denominato IMU - imposta municipale propria per i terreni STATO 3916 denominato IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili COMUNE 3917 denominato IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili STATO 3918 denominato IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE 3919 denominato IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati STATO 3923 denominato IMU - imposta municipale propria INTERESSI DA ACCERTAMENTO COMUNE 3924 denominato IMU - imposta municipale propria SANZIONI DA ACCERTAMENTO COMUNE In caso di ravvedimento operoso le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all imposta dovuta. Sono stati ricodificati, inoltre, alcuni codici tributo per il versamento dell ICI da esporre sempre nella sezione SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI e dichiarati inutilizzabili altri codici tributo. Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all imposta dovuta. In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna importi a debito versati con le seguenti indicazioni: nello spazio codice ente/codice comune è riportato il codice catastale del Comune di Vigonovo L899. nello spazio Ravv. barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento; nello spazio Acc. barrare se il pagamento si riferisce all acconto; nello spazio Saldo barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; nello spazio Numero immobili indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); nello spazio Anno di riferimento deve essere indicato l anno d imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio Ravv. indicare l anno in cui l imposta avrebbe dovuto essere versata ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI - sono state espressamente ABROGATE dalla legge le CONCESSIONI IN USO GRATUITO a parenti in linea retta. Attualmente quindi la seconda casa concessa in uso gratuito al genitore o al figlio è soggetta all aliquota piena del 0,76 % e non si vede riconosciute detrazioni.

- le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all imposta IMU come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni (0,4% e 200,00 ), così pure i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (0,2%). - la base imponibile è ridotta del 50 per cento : a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. - si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente : - le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello Stato. Pertanto va applicata l'aliquota di base (0,76%) e la sola detrazione di 200,00. La quota di imposta residua va versata a favore del Comune. - l aliquota ridotta per l abitazione principale e per le relative pertinenze (0,4%) e la detrazione ( 200,00) si applicano anche alle seguenti fattispecie: - l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto dovrà pagare tutto il coniuge che abita l'immobile anche se non è proprietario, ma è titolare di diritto di abitazione. - all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, è applicata l ALIQUOTA DI BASE (0,76%) senza detrazione. ESEMPI DI CALCOLO Abitazione principale con rendita catastale di euro 800, con pertinenza di euro 50, possesso al 100% per 12 mesi, con un figlio di 21 anni residente nell'immobile: 850 x 1,05 x 160 = 142.800 (base imponibile) 142.800 x 0,4% = 571,20 - detrazione di 250 = 321,20 (imposta su base annua)

321,20 : 2 = 160,60 arrotondato a 161 (imposta da versare in acconto) Nel mod. F24 indicare euro 161 con codice 3912 (Abitazione principale e relative pertinenze)