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Area Protezione Professione Realtà Impresa SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Ramo 65 (senza rivalutazione annua ) Ramo 44 (con rivalutazione annua ) Mod. 16.005/D - Ed. 09/2005

Indice 1 Sezione Responsabilità Civile 2 Art. 1 Garanzie ed eventi assicurati 2 1.1 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) 2 1.1.1 Garanzie sempre operanti 2 1.1.2 Garanzie operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza 6 1.2 Responsabilità civile verso prestatori di lavori 10 1.2.1 Garanzie sempre operanti 10 1.2.2 Garanzia operante solo se espressamente richiamata sul modulo di polizza 11 Art. 2 Condizioni particolari 13 2.1 Tolleranza numero addetti - Riduzione del risarcimento 13 2.2 Rivalsa I.N.P.S. 13 2.3 Franchigia per danni a cose 13 2.4 Pluralità di Assicurati 13 2.5 Estensione territoriale 14 Art. 3 Persone escluse dal novero dei terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. 14 Art. 4 Persone ricomprese nel novero dei terzi 14 Art. 5 Esclusioni 14

2 Sezione Responsabilità Civile Fascicolo di copertura 16.005/D Articolo 1 - Garanzie ed eventi assicurati 1.1 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Nuova Tirrena si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all attività indicata in polizza. L assicurazione vale per: la responsabilità civile derivante all Assicurato: - da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; - da fatto non doloso di fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale possono partecipare all attività nell ambito dell azienda assicurata; la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, dei soci e dei familiari coadiuvanti, dei lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende nonché degli eventuali tirocinanti o stagisti di cui l Assicurato si avvalga per: - i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, incluso il ruolo di Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494; - i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati agli altri prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, ai soci e familiari coadiuvanti, ai lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende nonché agli eventuali tirocinanti o stagisti regolarmente utilizzati a norma di legge. 1.1.1 - Garanzie sempre operanti A) Per tutti i codici di attività Fatte salve le esclusioni di cui al successivo articolo 5, si precisa, che l assicurazione RCT, comprende anche la responsabilità civile derivante all Assicurato: R E S P O N S A B I L I T À C I V I L E a) Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l attività nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l attività dichiarata in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, purché collaudati o per i quali sia stata fatta richiesta di collaudo. L assicurazione è estesa al rischio delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati anche tenuti a giardino. L assicurazione non comprende la responsabilità civile per i danni derivanti: - dalla proprietà di attrezzature sportive e per giochi; - da fuoriuscita di acqua per l occlusione o la rottura accidentale, anche a seguito

di gelo, delle condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato; - da traboccamento e rigurgito di fognature; - da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; - da gelo; - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto alla successiva lettera c) Committenza. b) Per lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia in proprio o da terzi prestatori d opera nelle ubicazioni indicate sul modulo di polizza. c) Committenza nella sua qualità di committente, ai sensi dell articolo 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da: - lavori rientranti nel campo di applicazione del D.lgs.494/96 relativi a fabbricati pertinenti l attività dichiarata in polizza. La garanzia opera a condizione che: a) l Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs.; b) dall evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale. - lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili; - lavori di pulizia e manutenzione nell ambito dell azienda assicurata; - lavori di installazione e posa in opera presso terzi; - servizio di vigilanza; - distributori automatici e servizio di catering. d) Committenza Auto ai sensi dell articolo 2049 del Codice Civile per danni causati a terzi dagli addetti ad esclusione dell Assicurato in relazione alla guida, nei territori dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all Assicurato o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è limitata esclusivamente agli addetti assicurati con la presente polizza con esclusione del Contraente/Assicurato. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. L assicurazione ha efficacia sempre che risulti provato che al momento del sinistro il veicolo fosse guidato da un addetto dell Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. e) Proprietà e manutenzione di tende, insegne, cartelli pubblicitari, striscioni dalla proprietà e manutenzione di tende, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 3

4 R E S P O N S A B I L I T À C I V I L E L assicurazione non comprende i danni verificatisi alle opere e alle cose sulle quali gli stessi sono installati od applicati. f) Proprietà e manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti necessari all esercizio dell attività dalla proprietà e manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti, anche di sollevamento, ovunque ubicati che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell attività assicurata. Sono compresi in garanzia l uso e la circolazione di carrelli elevatori nell ambito di aree private dell azienda; restano esclusi i casi in cui è obbligatoria l assicurazione in base alle legge 24/12/1969 n 990. g) Partecipazione a fiere, mostre, mercati, esposizioni, sfilate di moda dalla partecipazione a fiere, mostre, mercati, esposizioni, sfilate di moda, ivi compresi i danni cagionati durante le operazioni di installazione e rimozione degli stands. Ai fini della garanzia Danni da incendio, se prevista, il massimale riportato sul modulo di polizza si intende ridotto del 50%. h) Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento per i danni verificatisi in occasione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci presso clienti o fornitori, ferma l esclusione del rischio della circolazione dei veicoli a motore. i) Danni a mezzi sotto carico e scarico per i danni subiti da mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico e scarico o da mezzi di terzi in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché i danni subiti dalle cose che si trovano sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto, da incendio o conseguenti a mancato uso dei mezzi di trasporto. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00. l) Gestione servizi relativa alla gestione dei servizi: - sanitari, medici e infermieristici, prestati in presidi posti all interno dell azienda. La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti di legge, per svolgere le attività alle quali sono preposti. Resta comunque esclusa la responsabilità civile personale dei medici; - di vigilanza svolti con guardiani, anche armati purché regolarmente autorizzati a norma di legge; - di pulizia svolti dal personale addetto all espletamento di tale attività; - antincendio, svolti con personale preposto ed adeguatamente istruito; - di distribuzione automatica di cibi e bevande. m) Lavori eseguiti presso terzi inerenti all attività assicurata a) per i danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose di proprietà dell Assicurato o da lui detenute; b) per i danni, diversi dall incendio, arrecati ai locali ove si eseguono i lavori e alle cose trovantesi nell ambito dell esecuzione dei lavori stessi. Si intendono comunque esclusi i danni alle cose che per volume o peso possono essere rimosse, o la cui rimozione non risulti eccessivamente difficoltosa. Resta ferma l esclusione dei danni arrecati alle cose a qualsiasi titolo detenute dall Assicurato nonché a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00 con un limite di risarcimento di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno. n) Detenzione di cani da guardia dalla detenzione di cani da guardia nell ambito dell azienda. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00. o) Uso di armi per i danni a terzi conseguenti all utilizzo autorizzato di armi esclusivamente per la difesa personale. p) Parcheggio per i danni: - cagionati ai veicoli di terzi e/o degli addetti con esclusione del Contraente/Assicurato, parcheggiati in appositi spazi nell ambito dell azienda; - derivanti da errata o insufficiente segnaletica nei parcheggi di pertinenza dell azienda stessa. Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso nonché quelli cagionati alle cose trovantesi nei o sui veicoli stessi e provocati da veicoli soggetti all assicurazione obbligatoria. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00. q) Danni da interruzione di attività per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente sezione. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00 con un limite di risarcimento di Euro 25.000,00. r) Danni a veicoli per i danni subiti: dai veicoli in consegna o custodia a seguito di operazioni di movimentazione e sistemazione in relazione alle sole autorimesse; dai veicoli sottoposti a lavori di riparazione, manutenzione, rifornimento e lavaggio compresi i danni derivanti da operazioni di movimentazione, sistemazione, sollevamento o derivanti dalla caduta dei veicoli stessi da ponti sollevatori o in buche purché detti danni si verifichino nei locali ove si esercita l attività dichiarata, con la sola esclusione dei danni alle parti direttamente interessate dai lavori di riparazione, manutenzione e rifornimento; questa garanzia opera nei confronti di carrozzerie (Codice attività S4) e di autofficine, elettrauto, gommisti, autolavaggi, stazioni di servizio (Codice attività S7). Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso e quelli alle cose contenute nei veicoli stessi. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00 con un limite di risarcimento di Euro 25.000,00. s) Smercio prodotti per i danni derivanti, limitatamente alle aziende alimentari con licenza di 5

6 vendita al dettaglio, da smercio e/o somministrazione al pubblico, direttamente nei locali facenti parte dell azienda, di generi alimentari prodotti dall Assicurato, compresi i danni dovuti a vizio originario del prodotto stesso. L assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e non oltre la data di scadenza della polizza. t) Danni a cose trattate Relativamente alle lavanderie industriali e tintorie di filati o tessuti (codice attività T4) l assicurazione comprende i danni a cose di terzi oggetto di trattamento. Il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 150,00. Relativamente al codice S32 Lavanderie, stirerie, tintorie (escluse pellicce) la garanzia comprende danni agli indumenti dei clienti: il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00 con il limite di Euro 1.000,00 per indumento e di Euro 10.000,00 per anno. u) Danni a condutture ed impianti sotterranei La garanzia RCT comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei, non derivanti da cedimento e/o franamento del terreno. Il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00; in nessun caso la Nuova Tirrena pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a Euro 50.000,00. v) Attività dopolavoristiche - congressi - gite aziendali L assicurazione è estesa alla responsabilità civile verso terzi derivante all Assicurato dall organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi e gite aziendali. B) Limitatamente alle Imprese edili Codice attività I1 Fatte salve le esclusioni di cui all articolo 5 - Esclusioni, si precisa che: R E S P O N S A B I L I T À C I V I L E a) Danni da furto La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni cagionati da persone che si siano avvalse, per compiere l azione delittuosa, di impalcature e/o ponteggi eretti o fatti erigere dall Assicurato. La garanzia è prestata, per ogni sinistro, con l applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 con un limite di risarcimento di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno. b) Lavori di straordinaria manutenzione su fabbricati di proprietà dell Assicurato La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni cagionati a terzi conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà dell Assicurato. 1.1.2 - Garanzie operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza. A) Per tutti i codici attività ad eccezione delle Imprese edili Codice attività I1 a) Danni a cose di terzi in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo La garanzia comprende i danni alle cose di terzi che si trovano nei locali ove si

svolge l attività assicurata in consegna o custodia all Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo anche se oggetto di lavorazione con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate dall esecuzione dei lavori. In caso di lavori presso terzi a parziale deroga della lettera m) punto A) dell articolo 1.1.1. la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali vengono eseguiti i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate dall esecuzione dei lavori ferme le esclusioni riportate nel citato articolo. Sono comunque esclusi i danni a cose di terzi che costituiscono beni strumentali all attività assicurata. La garanzia comprende inoltre i danni alle cose di terzi detenute dall Assicurato durante le operazioni di trasporto, sollevamento, carico o scarico. La garanzia è prestata, per ogni sinistro, con l applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 con un limite di risarcimento di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno. b) Lavori ceduti in appalto o subappalto Premesso che l Assicurato appalta o subappalta parte dei lavori, fino ad un massimo del 30% del valore di ogni singola opera o appalto, l assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori, relativi alle attività per le quali è prestata l assicurazione, per conto dell Assicurato stesso. Le garanzie di cui alla presente clausola sono efficaci a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso a sensi di legge. c) Garanzia postuma La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione, riparazione o manutenzione, anche effettuati presso terzi, purché derivanti da difettosa esecuzione dei suddetti lavori. Qualora l attività sia riconducibile a quelle previste dalla legge n. 46 del 5/3/1990 la garanzia è valida purché l Assicurato sia in possesso dell abilitazione prevista dall articolo 2 della predetta legge. Si intendono comunque escluse le attività edili in genere. L assicurazione non comprende i danni: a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; c) derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o manutenute nonché dalla loro mancata rispondenza all uso cui sono destinati; d) cagionati da mancato o intempestivo intervento manutentivo; e) derivanti da interruzione o sospensione di attività. L assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell assicurazione purché la denuncia alla Nuova Tirrena sia effettuata non oltre: - due anni dalla data di ultimazione dei lavori per le attività riconducibili a quelle previste dalla legge n. 46 del 5/3/1990; - un anno per le altre attività. Per ogni sinistro, che comporti distruzione o deterioramento di cose, la garanzia 7

8 R E S P O N S A B I L I T À C I V I L E è prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 e con il limite di risarcimento di Euro 150.000,00 per anno. d) Inquinamento accidentale La garanzia vale per i danni conseguenti a contaminazione dell acqua, dell aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture, purché non dovuta a mancata, insufficiente o difettosa manutenzione. Sono comunque sempre esclusi i danni dovuti a qualsiasi altra causa da: - inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo; - interruzione, impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi d acqua; - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 e il massimo di Euro 25.000,00. In nessun caso la Nuova Tirrena pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a Euro 250.000,00. e) Responsabilità civile per danni da incendio La garanzia vale per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi, da incendio, esplosione, implosione e scoppio non causato da ordigni esplosivi del fabbricato ove si svolge l attività e del relativo contenuto di proprietà dell Assicurato o da lui detenute. L assicurazione vale sino alla concorrenza del massimale Responsabilità civile per danni da incendio riportato sul modulo di polizza ed è sottoscrivibile solo qualora non sia stata richiamata la garanzia Ricorso terzi della Sezione Incendio ed elementi naturali sul modulo di polizza. L assicurazione è estesa ai danni: - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; per tale estensione il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00 e in nessun caso la Nuova Tirrena pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 25.000,00; il suddetto limite non si cumula con quanto previsto al punto 1.1.1. lettera q); - ai veicoli targati di terzi e/o degli addetti con esclusione del Contraente/Assicurato, ai mezzi di terzi adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose che si trovano sui mezzi stessi. f) Proprietà fabbricato L assicurazione è limitata alla proprietà del fabbricato anche dato in locazione a terzi, nel quale si svolge l attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L assicurazione comprende il rischio delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino. L assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti: - dalla proprietà di attrezzature sportive e per giochi; - da fuoriuscita di acqua per l occlusione o la rottura accidentale, anche a

seguito di gelo, delle condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato; - da traboccamento e rigurgito di fognature; - da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; - da gelo; - da attività esercitate nel fabbricato stesso; - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto al punto 1.1.1. lettera c) Committenza. Il valore di ciascun fabbricato o porzione di esso risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo (costo di ricostruzione) escluso il valore dell area senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente. Se al momento del sinistro dovesse risultare che il valore dei fabbricati sia superiore di oltre il 20% ai valori previsti nella fascia indicata sul modulo di polizza la somma dovuta dalla Nuova Tirrena sarà ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. 9 B) Garanzie integrative per imprese edili Codice attività I1 a) Danni da cedimento e/o franamento del terreno La garanzia RCT comprende i danni a cose derivanti da cedimento e/o franamento del terreno, purché non causati da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00; in nessun caso la Nuova Tirrena pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a Euro 50.000,00. b) Danni a fabbricati da vibrazioni del terreno La garanzia RCT comprende i danni a fabbricati dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere. Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati. Il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 3.000,00; in nessun caso la Nuova Tirrena pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a Euro 50.000,00. c) Danni a cose di terzi in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo anche se oggetto di lavorazione con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate dall esecuzione dei lavori. In caso di lavori presso terzi a parziale deroga della lettera m) punto A) dell articolo 1.1.1 la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali vengono eseguiti i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate dall esecuzione dei lavori ferme le esclusioni riportate nel citato articolo. Sono comunque esclusi i danni a cose di terzi che costituiscono beni strumentali all attività assicurata. La garanzia comprende inoltre i danni alle cose di terzi detenute dall Assicurato

10 durante le operazioni di trasporto, sollevamento, carico o scarico. La garanzia è prestata, per ogni sinistro, con l applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 con un limite di risarcimento di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno. d) Garanzia postuma da installazione, manutenzione o riparazione L assicurazione è prestata per le sole attività di cui all articolo 1 della Legge 5/3/1990 n. 46 purché l Assicurato sia in possesso dell abilitazione prevista dall articolo 2 della predetta legge. La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, anche di impianti non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l ultimazione dei lavori. L assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti. L assicurazione non comprende i danni: a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; c) derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all uso per il quale gli impianti sono destinati; d) cagionati da mancato od intempestivo intervento manutentivo; e) derivanti da interruzione o sospensione di attività. L assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell assicurazione purché la denuncia alla Nuova Tirrena sia effettuata non oltre due anni dalla data di ultimazione dei lavori. Per ogni sinistro, che comporti distruzione o deterioramento di cose, la garanzia è prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 e con il limite di risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno. 1.2 - Responsabilità civile verso prestatori di lavori 1.2.1 - Garanzie sempre operanti R E S P O N S A B I L I T À C I V I L E a) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.) La Nuova Tirrena si obbliga, nei limiti del massimale previsto sul modulo di polizza a tenere indenne l Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: - ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e dell articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché da lavoratori a progetto ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n 276 addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; - ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai suddetti prestatori di lavoro, per morte o per lesioni personali da infortunio

dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni ai sensi di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. I soci, i titolari ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall Assicurato, limitatamente all azione di regresso I.N.A.I.L., a condizione che gli stessi siano alla stessa regolarmente denunciati. b) Buona fede I.N.A.I.L. Qualora l Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. relativamente ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché ai lavoratori a progetto che abbiano subito infortunio sul lavoro, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia a condizione che l irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. c) Prestatori di lavoro non soggetti all obbligo di Assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.I.) La Nuova Tirrena si obbliga a tenere indenne l Assicurato, nei limiti del massimale previsto sul modulo di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti e da lavoratori a progetto, non soggetti all obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle Menomazioni ai sensi D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. d) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs 10/09/2003 n. 276. La Nuova Tirrena si obbliga a tenere indenne l Assicurato, nei limiti del massimale previsto sul modulo di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle Menomazioni ai sensi D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276. La garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall impresa fornitrice o distaccante o dall I.N.A.I.L. ai sensi del Codice Civile. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. 11 1.2.2 - Garanzia operante solo se espressamente richiamata sul modulo di polizza. Malattie professionali L assicurazione della responsabilità civile dell Assicurato verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali

12 R E S P O N S A B I L I T À C I V I L E indennizzate dall I.N.A.I.L. escluse asbestosi, silicosi ed A.I.D.S. La presente estensione è valida a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di assicurazione. Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Nuova Tirrena: a) per più danni, anche se verificatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non è operante: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile; 2. per malattie professionali conseguenti: - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dell Assicurato, dei Legali rappresentanti dell azienda o di coloro che svolgono le funzioni di Datore di lavoro ai sensi della legge 626 del 19 settembre 1994; - all intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dell Assicurato, dei Legali rappresentanti dell azienda o di coloro che svolgono le funzioni di Datore di lavoro ai sensi della legge 626 del 19 settembre 1994. L esclusione 2 cessa di aver effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3. per malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente, tale limite temporale si intende elevato a ventiquattro mesi. La Nuova Tirrena ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dell azienda dell Assicurato, ispezioni per le quali l Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Fermi, in quanto compatibili, gli obblighi in caso di sinistro di cui all articolo 25 per la sezione di R.C.T., l Assicurato ha l obbligo di denunciare senza ritardo alla Nuova Tirrena l insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie e gli atti relativi al caso denunciato. L assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge. Condizioni relative alla presente estensione di garanzia D08 Il Contraente dichiara che i lavoratori non sono esposti ad agenti cancerogeni o biologici. D09 Il Contraente dichiara che negli ultimi cinque anni non si sono verificate circostanze che abbiano originato richieste di risarcimento per malattie professionali contratte nell ambito dell azienda. D10 Il Contraente dichiara di non essere a conoscenza, alla data di stipulazione

della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali causate dall attività svolta. 13 Articolo 2 - Condizioni particolari 2.1 - Tolleranza numero addetti - Riduzione del risarcimento Il premio della sezione di responsabilità civile è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente sul modulo di polizza al momento della stipulazione della stessa. Qualora all insorgere di un sinistro il numero totale degli addetti dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza di due addetti, la somma dovuta dalla Nuova Tirrena è ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Tale tolleranza si intende elevata da 2 a 4 addetti qualora sia espressamente richiamata sul modulo di polizza la relativa voce. 2.2 - Rivalsa I.N.P.S. Per tutte le garanzie di polizza sottoscritte dal Contraente, l assicurazione vale per le azioni di rivalsa esperite dall I.N.P.S. ai sensi dell articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 2.3 - Franchigia per danni a cose A) Opzionale per tutti codici attività con esclusione delle imprese edili (Codice attività I1) Se espressamente richiamata sul modulo di polizza la voce Introduzione franchigia per danni a cose, relativamente ad ogni danno che comporti distruzione o deterioramento di cose, l assicurazione R.C.T. è prestata con una franchigia di Euro 300,00 per ogni sinistro. Qualora, su specifiche garanzie, siano operanti: - franchigie o minimi di scoperto inferiori, dovrà comunque essere applicato l importo di Euro 300,00; - scoperti: detta franchigia è da intendersi come minimo non risarcibile. B) Obbligatoria limitatamente alle imprese edili (Codice attività I1) Relativamente ad ogni danno che comporti distruzione o deterioramento di cose, l assicurazione R.C.T. è prestata con una franchigia di Euro 500,00 per ogni sinistro. Qualora, su specifiche garanzie, siano operanti: - franchigie o minimi di scoperto inferiori, dovrà comunque essere applicato l importo di Euro 500,00; - scoperti: detta franchigia è da intendersi come minimo non risarcibile. 2.4 - Pluralità di Assicurati Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

14 2.5 - Estensione territoriale La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è valida per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei. La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro è valida per i danni che avvengano nel mondo intero. Articolo 3 - Persone escluse dal novero dei terzi ai fini dell assicurazione R.C.T. Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché se convivente, qualsiasi altro parente od affine; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) gli addetti con esclusione del Contraente/Assicurato, i tirocinanti o gli stagisti di cui si avvale l Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; d) i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione. Articolo 4 - Persone ricomprese nel novero dei terzi R E S P O N S A B I L I T À C I V I L E A parziale deroga dell articolo 3, sono considerati terzi per le lesioni corporali escluse le malattie professionali: a) i tirocinanti o stagisti; b) i liberi professionisti, i consulenti in genere, i clienti ed i fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale partecipino all attività nell ambito dell azienda; c) i titolari delle Ditte appaltatrici, subappaltatrici e dei loro prestatori di lavoro, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro e semprechè il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge; d) qualora l Assicurato condivida i locali dove svolge l attività assicurata con altra azienda collegata i dipendenti ed i collaboratori dell azienda collegata, purché il danno non sia conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione. Relativamente alle persone di cui alle lettere: - a) e b) la garanzia è operante semprechè dall infortunio sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni ai sensi di legge; - c) la garanzia è operante semprechè dall evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice penale. Articolo 5 - Esclusioni Sempre operanti L assicurazione R.C.T. non comprende, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni: a) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o

azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; b) provocati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione salvo quanto previsto alla lettera s) del punto A) dell articolo 1.1.1 nonché quelli arrecati alle opere in costruzione; c) provocati da soggetti diversi da: prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione, lavoratori a progetto, familiari coadiuvanti, tirocinanti o stagisti, clienti, fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale possono partecipare all attività nell ambito dell azienda; d) derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell attività assicurata; e) da furto salvo quanto previsto alla lettera c) del punto B) dell articolo 1.1.1; f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili salvo quanto previsto alla lettera d) del punto A) dell articolo 1.1.1. Ai fini dell assicurazione RCT ed RCO sono esclusi i danni: g) comunque determinati dall azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell amianto; h) da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; i) da detenzione o impiego di esplosivi; l) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. 15 Operanti salvo esplicito richiamo delle relative garanzie: L assicurazione R.C.T. non comprende, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni: m) a cose derivanti da cedimento e franamento del terreno salvo esplicito richiamo della garanzia di cui alla lettera a) del punto B) dell articolo 1.1.2; n) a fabbricati da vibrazioni del terreno salvo esplicito richiamo della garanzia di cui alla lettera b) del punto B) dell articolo 1.1.2; o) a cose di terzi in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo, a cose sulle quali si eseguono i lavori salvo esplicito richiamo della garanzia di cui alla lettera a) del punto A) e alla lettera c) del punto B) dell articolo 1.1.2; p) cagionati da operazioni di riparazione e manutenzione verificatisi dopo l esecuzione dei lavori salvo esplicito richiamo della garanzia di cui alla lettera c) del punto A) e alla lettera d) del punto B) dell articolo 1.1.2; q) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute salvo esplicito richiamo della garanzia di cui alla lettera m) del punto A) dell articolo 1.1.1 e lettera e) del punto A) dell articolo 1.1.2; l assicurazione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non comprende i danni derivanti da: r) malattie professionali salvo esplicito richiamo della garanzia di cui alla lettera h) dell articolo 1.2.2.

16 R E S P O N S A B I L I T À C I V I L E

NUOVA TIRRENA S.p.A. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni Sede legale e Direzione Generale: 00136 Roma - Via Massimi, 158 tel. 06/3018.1 - fax 06/3018.3382 - Cap. Soc. Euro 142.570.800 interamente versato - Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M. 15/5/31 (G.U. n. 120 del 20/5/31) - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00411140585 - Partita IVA 00885741009 - Società diretta e coordinata da Toro Assicurazioni S.p.A., Sede legale: Via Mazzini, 53 - Torino