LA CASA. Indice. Pubblicato il 2 novembre di Antico/Conigliaro

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LA CASA di Antico/Conigliaro Pubblicato il 2 novembre 2006 Il Commercialista Telematico presenta un e-book di circa 60 pagine, molto interessante e completo sull argomento casa, curato da autori già notissimi agli utenti del sito: Dott. Gianfranco Antico, Dott. Ercole Bellante, Dott. Massimo Conigliaro. Indice Capitolo 1 Le agevolazioni per l acquisto della prima casa 1.1. Il quadro normativo 1.2. Il controllo dei benefici 1.3. Il credito d imposta per il riacquisto della prima casa 1.4.I recenti interventi di prassi. 1.4.1. La risoluzione n. 44/2004 (commento). 1.4.2. La risoluzione n. 66/2004 (commento). 1.4.3. La risoluzione n. 25/2005 (commento). 1.4.5. La risoluzione n. 29/2005 (commento). 1.4.6. La circolare n. 38/2005 (commento). 1.4.6.1. Requisiti soggettivi 1.4.6.2. Requisiti oggettivi 1.4.6.3. Decadenza 1.4.6.4. Applicabilità dell agevolazione in caso di successione o donazione 1.4.6.5. Pertinenze 1

1.4.7. La risoluzione n. 32/E del 16 febbraio 2006. 1.4.8. La risoluzione n. 110/E del 2 ottobre 2006 1.5. La giurisprudenza 1.5.1. Il pensiero della Commissione Centrale 1.5.2. Il pensiero della Suprema Corte 1.6. Ulteriori precisazioni ministeriali e/o giurisprudenziali Capitolo 2 Gli interessi passivi detraibili 2.1. Detraibilità degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari per l acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale 2.1.1. Limiti di detraibilità degli interessi passivi 2.1.2. Beneficiari 2.1.3. Variazione dei beneficiari 2.2 Detraibilità degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari stipulati per l acquisto di altra propria abitazione diversa da quella principale 2.3 Detraibilità degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari stipulati per l acquisto di altri immobili (anche ad uso non abitativo) 2.3.1. Altre condizioni generali relative ai mutui ipotecari 2.4 Detraibilità degli interessi passivi relativi alla costruzione o alla ristrutturazione dell abitazione principale 2.4.1. Condizioni per potere usufruire dell agevolazione 2.5. Detraibilità degli interessi passivi derivanti da mutui (anche non ipotecari) stipulati nel 1997 per interventi di recupero edilizio 2.5.1.Condizioni di detraibilità Capitolo 3 Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 3.1. Utilizzo della detrazione 3.2. I beneficiari 3.3. I beneficiari nei condomini 3.4. Se cambia il proprietario dell immobile ristrutturato 3.5. Gli immobili da ristrutturare 3.6. Gli interventi di recupero edilizio ammessi al beneficio 3.7. I costi detraibili 3.8. Modalità di ripartizione dei costi nei condomini 2

3.9. Gli adempimenti necessari per usufruire dell agevolazione 3.10. I pagamenti 3.11. La decadenza dai benefici 3.12. Modalità di restituzione dell agevolazione quando non spetta 3.13. Costruzione di box e posti auto pertinenziali 3.14. Acquisto di immobili facenti parte di caseggiati interamente ristrutturati 3.15. L Iva agevolata del 10% 3.15.1. Tipi di interventi e tipologia di immobili 3.15.2. Prestazioni di servizi e beni significativi 3.15.3. Modalità di calcolo e fatturazione 3.15.4. Il calcolo degli acconti 3.15.5. L aliquota agevolata non si applica 3.16. L Iva ordinaria del 10% 3.17. Alternatività Capitolo 4 La Finanziaria 2005 4.1. La liquidazione dell imposta derivante dai contratti di locazione 4.2. Le risposte di Telefisco 4.3. Poteri di accertamento residuali 4.4. Accertamento dei redditi dei fabbricati: il nuovo art. 41-ter del D.P.R. 600/73. 4.5. Omessa registrazione del contratto di locazione 3

Capitolo 5 La Finanziaria 2006 5. La tassazione delle plusvalenze immobiliari 5.1. L imposta sulla rendita della Finanziaria 2006 5.1.1. Individuazione ed esame delle fattispecie oggetto di determinazione sostitutiva. Cessioni di immobili 5.1.2. La tassazione 5.1.3. Cessioni di terreni 5.1.4. La tassazione 5.2. La tassazione del valore catastale e non del prezzo. Il dettato normativo 5.3.L attività di controllo. L inibizione dei poteri di controllo 5.4. Le prime risposte dell Amministrazione finanziaria Capitolo 6 La cd. Manovra Prodi 6.1 La rettifica di valore e di corrispettivo 6.2 L aliquota agevolata per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati. 6.3 Attribuzioni e poteri. Novità 6.4 Le plusvalenze da cessioni di immobili oggetto di donazione PUBBLICHIAMO LE PRIMISSIME PAGINE, CON L OMISSIONE PERO DI TUTTE LE NOTE E RINVII DI CUI L OPERA E FORNITISSIMA Capitolo 1 Le agevolazioni per l acquisto della prima casa 4

Le agevolazioni prima casa, introdotte dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, sono disciplinate dalla nota II bis, dell art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86, contenente il Testo Unico dell imposta di registro, aggiunta dall art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito dalla legge n. 243 del 19 luglio 1993, con contestuale modifica del comma 1 del citato articolo 16, nonchè dal D.Lgs. n. 437/90, dal D.P.R. n. 643/72 e dalla Tabella A, parte seconda e terza, allegata al D.P.R. n. 633/72. 1.1. Il quadro normativo Il complesso quadro normativo sopra indicato prevede l applicazione di benefici fiscali per gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della piena proprietà o della nuda proprietà, abitazione, uso ed usufrutto relativi ad unità immobiliari non aventi le caratteristiche d abitazioni di lusso, secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969. Il regime agevolato attualmente in vigore cfr. art. 3, comma 131, della legge n. 549/95 e art. 7, comma 6, della legge n. 488/99 prevede l applicazione dell imposta di registro in misura ridotta (3%) o alternativamente l Iva con aliquota ridotta ( 4%), e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Per poter godere delle agevolazioni fiscali è necessario che : l abitazione oggetto di trasferimento sia un abitazione non di lusso (anche se non ultimata, purchè rimanga l originaria destinazione ) secondo quanto indicato dal già citato D.M. 2 agosto 1969 e pertanto riconducibile nelle categorie catastali comprese tra A1 e A11, esclusa l A10; l immobile sia ubicato nel Comune in cui l acquirente abbia o stabilisca entro 18 mesi dall acquisto la propria residenza o nel Comune nel quale svolga la propria attività, incluse quelle senza remunerazione; per gli italiani trasferiti all estero per motivi di lavoro, l immobile deve essere situato nel comune dove ha sede o esercita l attività il datore di lavoro (che può essere anche un soggetto non imprenditore), mentre per i cittadini emigrati l abitazione può essere la prima casa, ovunque ubicata, nel territorio nazionale; nell atto di acquisto (o nel contratto preliminare, al fine di usufruire dell aliquota agevolata sin dagli acconti eventualmente corrisposti) l acquirente dichiari: di voler stabilire la residenza nel comune dell acquisto, se non vi si trova già o se in questo non si trova la sua sede dell attività (vedi sopra); di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel comune dove è situato l immobile acquistato ( se si è già goduto dei benefici prima casa è possibile goderne nuovamente se quanto acquistato in passato non è più nella titolarità del soggetto acquirente, all atto del nuovo acquisto ); di non essere titolare, neppure per quote di comproprietà o in regime di comunione legale, in tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, anche nuda, o di diritti reali di godimento su altra casa di abitazione acquistata dall acquirente o dal coniuge con le agevolazioni prima casa, a partire da quelle previste dalla legge 22.04.82 n. 168 (la titolarità di una sola quota di 5

altra casa, non in comunione con il coniuge, non impedisce l acquisto agevolato). Le agevolazioni fiscali per l acquisto della prima casa competono anche a quei cittadini che possiedono nello stesso comune un altra abitazione se questa è inidonea all abitazione in rapporto alla situazione personale del contribuente (la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6476 del 18 luglio 1996, ha precisato che le agevolazioni possono applicarsi anche nei casi in cui l acquirente possegga un altro alloggio che non sia concretamente in grado di sopperire ai bisogni abitativi, requisito che deve essere verificato con riguardo alle circostanze relative alla situazione personale del contribuente. Se infatti il contribuente già possiede un immobile, anche abitativo, ma inidoneo ad offrire effettiva abitazione al compratore del nuovo immobile e alla sua famiglia, può comunque godere delle agevolazioni prima casa per l acquisto del nuovo immobile: la situazione di inidoneità deve essere dedotta e provata dall interessato, non potendo all uopo bastare una mera dichiarazione d inadeguatezza, senza allegazione di elementi atti a evidenziarla). Come si vede, rispetto alla normativa antecedente art.1, comma 6, della legge 22 aprile 1982, n.168 non è più necessario che il contribuente destini l immobile acquistato ad abitazione propria e/o dei familiari (è agevolato, pertanto, anche l acquisto di una casa già locata se sussistono le condizioni sopra viste). Le agevolazioni spettano anche per l acquisto di alcune pertinenze destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell acquisto agevolato, anche se effettuate con atto separato, e per non più di una delle seguenti : cantina o soffitta, rimessa o box auto; tettoia o posto auto. L acquirente decade dai benefici goduti ogniqualvolta l Amministrazione Finanziaria accerti la mendacità della dichiarazione resa di possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, o non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l immobile, oppure venda, o effettui una donazione, prima di cinque anni dell acquisto e non proceda al riacquisto, entro 1 anno dall alienazione, di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Nell ipotesi di decadenza l acquirente deve corrispondere la differenza d imposta, gli interessi di mora e la sanzione amministrativa del 30%. La sanzione, tuttavia, non si applica qualora la dichiarazione mendace prestata in sede di contratto preliminare sia determinata da eventi successivi non dipendenti dalla volontà dell acquirente, per esempio acquisizione di un immobile idoneo per abitazione, per successione mortis causa. 1.2. Il controllo dei benefici Prima dell intervento delle circolari n. 69/02 e 38/05, in ordine al termine entro il quale gli uffici potevano verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare delle agevolazioni fiscali c.d. prima casa, le interpretazioni sono state divergenti: da una parte le Sezioni Unite della Cassazione, che avallavano l indirizzo giurisprudenziale favorevole al termine di decadenza 6

triennale, previsto dall articolo 74, secondo comma, del D.P.R. n. 634/72 (ora articolo 76, comma 2, del D.P.R. n.131/86), secondo cui l imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni, specificando, contemporaneamente, le regole attinenti alla sua decorrenza, e dall altra l Amministrazione finanziaria che individuava il termine decennale sulla base dell articolo 76 del citato DPR n. 634 del 1972 (ora articolo 78 del testo unico), in forza del quale il credito dell amministrazione finanziaria per l imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni. Secondo i Giudici della Corte Suprema, la citata previsione normativa decadenziale tre anni -, riferite agli atti da presentarsi o presentati per la registrazione, risponde all esigenza di assicurare certezza al rapporto ed insieme tutelare il contribuente. L Agenzia delle Entrate (circolare n.69/e del 2002), aderendo alla tesi della Corte di Cassazione, ha quindi, a partire dal 2002, invitato gli uffici a fare riferimento all attuale articolo 76, comma 2, del D.P.R. n.131/86, in quanto relativo per il tempo dell emanazione del provvedimento integrante esercizio del potere impositivo e non, invece, alle disposizioni dettate al diverso scopo di fissare la prescrizione del credito d imposta, una volta che sia incontestabilmente insorto in dipendenza dell esercizio del potere stesso. Il triennio di decadenza decorre dalla data in cui l ufficio finanziario ha facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato in dipendenza di mendacio L e-book è in vendita al prezzo di euro 25 + iva per un totale di 30 EURO. Per acquistare l e-book CLICCA QUI 7