CAMERA DEI DEPUTATI VI COMMISSIONE FINANZE

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CAMERA DEI DEPUTATI VI COMMISSIONE FINANZE Proposta di legge (AC n. 4440) Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d impresa, arti o professioni Audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Roma, 10 maggio 2017

INDICE PREMESSA... 3 ART. 4 (Commissione di esperti)... 3 ART. 5 (Incremento dell ottemperanza agli obblighi fiscali).... 4 ART. 6. (Regime premiale).... 5 ART. 8. (Controlli)... 7 ART. 10. (Omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti per gli indici)... 7 2

PREMESSA Signor Presidente, Onorevoli Deputati, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d'ora in avanti, CNDCEC) esprime innanzitutto i più vivi ringraziamenti per l opportunità che viene concessa di formulare le proprie osservazioni sulla proposta di legge n. 4440 di Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d impresa, arti o professioni. In termini generali, la proposta di legge è apprezzabile perché definisce in modo più dettagliato i contenuti dei nuovi indici e gli effetti derivanti dalla loro applicazione, superandosi in tal modo la vaghezza delle disposizioni attualmente contenute nell art. 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, rubricato Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore. Il disegno di legge appare ben articolato, anche se si ritiene possa essere migliorato in alcuni punti. Pertanto, il CNDCEC sottopone alla valutazione di codesta On.la Commissione parlamentare le seguenti proposte emendative (evidenziate in colore rosso). ART. 4 (Commissione di esperti). 1. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. 2. La commissione di cui al comma 1, prima dell approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce. 3. La commissione di cui al comma 1 esprime altresì il proprio parere sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. 4. I componenti della commissione di cui al comma 1 partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Si ritiene opportuno integrare il comma 2, al fine di attuare la collaborazione fra l Agenzia delle entrate e le organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali intesa alla migliore definizione, in particolare, dei criteri di coerenza e normalità posti a base degli indicatori. Occorre infatti l apporto delle categorie e delle professioni al fine di evitare che siano adottati criteri non consoni alle realtà ed ai principi economici che caratterizzano le singole attività, come avvenuto per il regime premiale applicato in vigenza degli studi di settore. 3

Si suggerisce, pertanto, la seguente integrazione del comma 2 dell articolo in esame: 2. La società di cui all art. 9 e l Agenzia delle entrate sentono le organizzazioni economiche di categoria e gli ordini professionali di cui al comma 1 nelle fasi di progettazione, realizzazione e costruzione degli indici. La commissione di cui al comma 1, prima dell approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce. ART. 5 (Incremento dell ottemperanza agli obblighi fiscali). 1. Per i periodi d imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui all articolo 6. 2. Gli ulteriori componenti positivi di cui al comma 1 rilevano anche ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell imposta sul valore aggiunto. 3. Ai fini dell imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 1 si applica, tenendo conto dell esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l aliquota media risultante dal rapporto tra l imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d affari dichiarato. 4. La dichiarazione degli importi di cui ai commi 1 e 2 non comporta l applicazione di sanzioni e interessi a condizione che: a) il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e con le modalità previste dall articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte; b) gli ulteriori componenti positivi siano annotati, entro il termine di cui alla lettera a), secondo modalità individuate con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate. Si suggerisce di eliminare la lettera b) del comma 4 dell articolo in esame in quanto, in una logica di semplificazione degli adempimenti, l annotazione degli ulteriori componenti positivi nelle scritture contabili deve ritenersi superflua. Infatti, le esigenze di controllo e di certezza del dato relativo agli ulteriori componenti positivi sono già garantite dalla indicazione, ai sensi del comma 1, di tale dato nelle dichiarazioni fiscali trasmesse dal contribuente all Agenzia delle entrate. 4. La dichiarazione degli importi di cui ai commi 1 e 2 non comporta l applicazione di sanzioni e interessi a condizione che: a) il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e con le modalità previste dall articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte; b) gli ulteriori componenti positivi siano annotati, entro il termine di cui alla lettera a), secondo modalità individuate con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate. 4

ART. 6. (Regime premiale). 1. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all applicazione degli indici, sono riconosciuti i seguenti benefìci: a) l esonero dall apposizione del visto di conformità relativamente all imposta sul valore aggiunto per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui; b) l esonero dall apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui; c) l esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d) l anticipazione dei termini di decadenza per l attività di accertamento previsti dall articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) l esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali indicati al comma 1; i termini di accesso ai benefìci possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolta dal contribuente. A) Al fine di un miglior coordinamento tra il regime premiale previsto dall articolo in esame e la possibilità di integrazione dei componenti positivi effettuata in dichiarazione ai sensi del precedente articolo 5, nell alinea del comma 1 dell articolo in esame, si propone di specificare che i livelli di affidabilità fiscale sono determinati anche dai componenti positivi indicati in dichiarazione per effetto dell integrazione prevista dall articolo 5. Inoltre si propone di specificare che nella determinazione del livello di affidabilità fiscale del contribuente si tenga adeguatamente conto degli effetti di variabilità degli imponibili generata dall applicazione del criterio di cassa, attualmente previsto per la maggioranza dei soggetti a cui gli indici in oggetto si rendono applicabili. B) Tenuto conto che con l art. 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 l obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, previsto originariamente soltanto ai fini dell IVA, è stato esteso alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, si propone di integrare il testo della lettera a) del comma 1 dell articolo in esame, con il riferimento anche a queste ultime imposte. Non si vede, infatti, ragione di circoscrivere la premialità costituita dall innalzamento della soglia che rende obbligatorio il visto di conformità per la compensazione dei crediti relativi alla sola imposta sul valore aggiunto. C) L attuale disciplina concernente le c.d. società di comodo (società non operative e società in perdita sistematica) prevede come causa di esclusione del contribuente dalla medesima disciplina la situazione di 5

congruità e coerenza ai fini degli studi di settore, ai sensi dell art. 30, comma 1, n. 6-sexies) della L. n. 724/1994. L abrogazione degli studi di settore fa venir meno tale causa di esclusione dalla disciplina delle c.d. società di comodo. Si ritiene che, nella logica premiale che caratterizza i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale, la medesima causa di esclusione debba essere riproposta anche con riferimento a questi ultimi. Per questo motivo, si propone di inserire nel comma 1 dell articolo in esame la lettera f) che preveda detta esclusione. D) Infine, con riferimento al comma 2 dell articolo in esame, si propone che l individuazione dei livelli di affidabilità fiscale e della collegata graduazione dei benefìci premiali sia affidata ad un decreto del Ministro dell economia e delle finanze, al fine di garantire una maggiore terzietà di tali determinazioni. Inoltre, si ritiene opportuno specificare il termine per l emanazione del predetto decreto al 31 gennaio di ciascun anno. Si propone altresì di espungere dal comma 2 dell articolo in esame la seguente locuzione: ; i termini di accesso ai benefìci possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Tanto, al fine di evitare che una o più categorie economiche possano essere escluse dal regime premiale, come accaduto per l analogo regime previsto ai fini degli studi di settore. Di seguito, le proposte di modifica dell articolato: 1. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, determinati anche per effetto dell indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al precedente articolo 5, nonché tenendo conto della variabilità degli imponibili derivante dall applicazione del criterio di cassa per i lavoratori autonomi e le imprese minori previsto dagli articoli 54 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, conseguenti all applicazione degli indici, sono riconosciuti i seguenti benefìci: a) l esonero dall apposizione del visto di conformità relativamente all imposta sul valore aggiunto, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui; b) l esonero dall apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui; c) l esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d) l anticipazione dei termini di decadenza per l attività di accertamento previsti dall articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) l esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. f) l esclusione dalla disciplina delle società non operative di cui all articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui all articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 6

2. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali indicati al comma 1; i termini di accesso ai benefìci possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolta dal contribuente.. ART. 8. (Controlli). 1. L Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell apposita sezione dell anagrafe tributaria di cui all articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che l Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire le strategie di controllo basate sulle analisi del rischio di evasione, non tengano conto soltanto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall applicazione degli indici. Si propone pertanto di inserire dopo le parole tengono conto la congiunzione anche. 1. L Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell apposita sezione dell anagrafe tributaria di cui all articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.. ART. 10. (Omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti per gli indici). 1. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell applicazione degli indici, di cui all articolo 2, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 2. Nei casi di cui al comma 1, l Agenzia delle entrate comunica al contribuente le informazioni in suo possesso, invitando lo stesso a correggere spontaneamente gli errori o a eseguire la comunicazione dei dati dopo la presentazione della dichiarazione, nel termine indicato dall Agenzia. Qualora ometta di provvedervi, il contribuente decade dai benefìci di cui all articolo 6; si applicano in tal caso i termini ordinari per l accertamento. 7

In relazione alla regolarizzazione delle comunicazioni omesse, inesatte o incomplete prevista dal comma 2 dell articolo in esame, si propone di fissare a trenta giorni il termine entro cui il contribuente deve effettuare detta regolarizzazione. 2. Nei casi di cui al comma 1, l Agenzia delle entrate comunica al contribuente le informazioni in suo possesso, invitando lo stesso a correggere spontaneamente gli errori o a eseguire la comunicazione dei dati dopo la presentazione della dichiarazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell invito. Qualora ometta di provvedervi, il contribuente decade dai benefìci di cui all articolo 6; si applicano in tal caso i termini ordinari per l accertamento. 8