I nuovi indici di affidabilità in sostituzione degli studi di settore

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1 T. Morina e S. Morina, Indici di affidabilità fiscale: la pagella ai contribuenti, in Pratica Fiscale n. 28/2017, pag. 61 I nuovi indici di affidabilità in sostituzione degli studi di settore di Guido Berardo (*) e Vito Dulcamare (**) Con la conversione in legge del D.L. n. 50/2017 (c.d. ) sono stati introdotti i nuovi indici di affidabilità che, gradualmente, sostituiranno, oltre ai parametri, gli studi di settore e lo specifico regime premiale. Nelle intenzioni dell Agenzia delle entrate, che ha fortemente voluto il nuovo strumento, questo consentirà di superare lo studio di settore come strumento di accertamento e fornirà, su una scala da uno a dieci, il complessivo livello di attendibilità fiscale del contribuente. La nuova disciplina, quindi, impatterà in modo significativo sulla operatività, sia dei contribuenti, sia dell Agenzia delle entrate. L auspicio di tutti gli operatori è che al nuovo strumento e, in particolare, al complessivo livello di affidabilità del contribuente, siano effettivamente abbinate misure premiali sul piano dell accertamento e che non si tratti, quindi, di un mero restyling dell attuale disciplina degli studi di settore. (*) Ragioniere commercialista in Torino (**) Ragioniere commercialista in Bari (1) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n (2) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno Gli studi di settore ed il regime premiale, così come conosciuti dal 2011, si sarebbero dovuti applicare per l ultima volta con riferimento al periodo d imposta 2016 in quanto dall anno prossimo entrambi dovevano essere sostituiti dai nuovi indici di affidabilità fiscale. Infatti, l art. 7-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (1), aveva previsto l introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore e dei parametri contabili, demandando, quindi, ad un apposito Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze l individuazione di tali indici, applicabili già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre Sennonché, l ampiezza della delega a un futuro Decreto del MEF ha indotto il Parlamento a intervenire nuovamente sulla questione e, in particolare, sul citato art. 7-bis, che è stato abrogato dall art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. ) (2), il cui comma 1 ha disposto che, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2017 e in modo graduale, cioè non per tutti i contribuenti interessati ma solo per quelli annualmente indicati, con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Conseguentemente, il successivo comma 2 ha disposto che, contestualmente all adozione degli indici di affidabilità di cui al comma 1, cessano di avere effetto, al fine dell accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (3), e ai parametri previsti dall art. 3, commi da 181 a 189, della Legge 28 dicembre 1995, n In estrema sintesi, la dichiarazione REDDITI 2017, riferita al periodo d imposta 2016, sarà l ultima in cui verranno applicati gli studi di settore, i parametri contabili ed il regime premiale introdotto dall art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (4) a tutti i soggetti interessa- 2017, n. 96. (3) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n (4) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n Corriere Tributario 31/

2 ti, mentre dal prossimo anno opererà la loro graduale sostituzione con i nuovi indici di affidabilità, che - oltre al resto - prevederanno livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. Tali livelli di premialità, diversamente da quanto ancora accade con riferimento al periodo d imposta 2016, in cui i soggetti che possono beneficiare del regime premiale vengono individuati con apposito Decreto direttoriale (5), dal prossimo anno, in costanza di applicazione degli indici in questione, si applicheranno a tutti i contribuenti, seppur graduati in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale (6). Eliminazione graduale degli studi di settore Gli studi di settore non verranno completamente sostituiti dai nuovi ISA già a decorrere dal periodo d imposta 2017, ma occorreranno almeno due anni: al riguardo, infatti, il Direttore dell Agenzia delle entrate ha precisato che i primi 70 indici dovrebbero essere approvati entro dicembre 2017 e i restanti 80 entro il In concreto, ciò significa che i due strumenti dovranno convivere con riferimento al periodo d imposta 2017: taluni contribuenti applicheranno ancora gli studi di settore, mentre altri applicheranno i nuovi ISA. Dal periodo d imposta 2018, invece, se la predetta tabella di marcia verrà rispettata, tutti i soggetti interessati applicheranno gli ISA. Eliminazione graduale degli studi di settore L art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 ha radicalmente modificato la disciplina originaria ed ha previsto, oltre al resto, che gli studi di settore vengano gradualmente sostituiti dai nuovi ISA per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, ad invarianza di gettito. Diversamente da quanto era dato comprendere dal comma 1 dell abrogato art. 7-bis del D.L. n. 193/2016, gli studi di settore non verranno completamente sostituiti dai nuovi ISA già a decorrere dal periodo d imposta 2017 ma occorreranno almeno due anni: al riguardo, infatti, nel corso dell Audizione del 10 maggio 2017 il Direttore dell Agenzia delle entrate ha precisato che I primi 70 indici dovrebbero essere approvati entro dicembre 2017 e i restanti 80 entro il In concreto, ciò significa che i due strumenti dovranno convivere con riferimento al periodo d imposta 2017: taluni contribuenti applicheranno ancora gli studi di settore mentre altri, invece, applicheranno i nuovi ISA. Dal periodo d imposta 2018, invece, se la predetta tabella di marcia verrà rispettata, tutti i soggetti interessati applicheranno gli ISA. Il Direttore dell Agenzia delle entrate ha altresì previsto che i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale che andranno a sostituire gli attuali studi di settore ed i parametri a regime interesseranno oltre 4 milioni di operatori economici. Lineamenti generali dei nuovi ISA I nuovi ISA sono stati concepiti al fine di favorire l emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti ed il rafforzamento della collaborazione tra questi e l Amministrazione finanziaria, anche con l utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l accesso al regime premiale di cui al comma 11 (7). Gli indici sono approvati con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze entro il (5) Per l anno 2016, cfr. il Provvedimento direttoriale del 23 maggio 2017, commentato da G. Berardo - V. Dulcamare, Studi di settore: accesso al regime premiale per l anno 2016, incorr. Trib., n. 28/2017, pag (6) Tali livelli di affidabilità fiscale, come verrà precisato meglio oltre, verranno riconosciuti a ciascun contribuente su una scala da 1 a 10 a seconda dei casi. (7) Si veda oltre Corriere Tributario 31/2017

3 31 dicembre del periodo d imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall ultima revisione. A regime, con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, saranno individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2017, il predetto Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2017, per cui entro il 22 settembre I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l Anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l Istituto nazionale della previdenza sociale, l Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti. Nel corso dell audizione del 10 maggio 2017, il Direttore dell Agenzia ha precisato che per la Lineamenti generali dei nuovi ISA I nuovi ISA sono stati concepiti al fine di favorire l emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l Amministrazione finanziaria, anche con l utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità ela coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l accesso al regime premiale. realizzazione e l applicazione degli indici sarà necessario attingere sia a dati già disponibili in Anagrafe tributaria sia a dati di fonti esterne, quali banche dati di amministrazioni, università, enti ed istituti di ricerca. Con riferimento ai dati già disponibili, ad esempio, è previsto l utilizzo deidatidell Osservatorio del mercato immobiliare (OMI). Con riguardo ai dati di fonte esterna, invece, dovrebbero, tra gli altri, essere utilizzati quelli presenti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA)alfinedirealizzare l indice applicabile all attività di trasporto di merci su strada. L ambito temporale di analisi dei dati necessari per la costruzione degli indici sarà notevolmente ampliato rispetto a quello utilizzato per gli studi di settore e per i parametri: lo stesso sarà infatti esteso a 8 annualità per poter cogliere l andamento del ciclo economico e congiunturale e ottenere stime più efficienti e precise. Il nuovo modello di stima, in sostanza, dovrebbe cogliere l andamento ciclico e, quindi, non dovrebbe essere più necessario predisporre expost specifici correttivi congiunturali così come, invece, avviene per gli studi di settore (c.d. correttivi anti-crisi). In tal caso, rispetto al passato, i dati dovrebbero essere pronti e disponibili con maggior anticipo. Nuova dichiarazione dei dati e sanzioni Il comma 4 dell art. 9-bis in commento prevede che i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un omogenea raccolta informativa, i dati economi- Corriere Tributario 31/

4 ci, contabili e strutturali rilevanti per l applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze di cui al comma 2 dell art. 9-bis, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato (8). In estrema sintesi, verrà predisposto un nuovo modello di dichiarazione dei dati sulla falsariga, immaginiamo, degli attuali modelli previsti per gli studi di settore. Preoccupa la precisazione indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato perché, se non verrà adeguatamente ridimensionata in termini applicativi, ciò potrebbe comportare tale obbligo dichiarativo anche in capo a soggetti che ne sono attualmente esclusi, come i forfetari (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) o i minimi (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011); in realtà, tale specifica previsione dovrebbe riguardare i titolari di reddito d impresa in regime di contabilità semplificata, per i quali la determinazione del reddito avviene ormai sulla base del criterio di cassa che sicuramente farà emergere situazioni di criticità. Sotto il profilo operativo, è previsto che l Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati richiesti, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall elaborazione e dall applicazione degli indici. Nuova dichiarazione dei dati I contribuenti cui si applicano i nuovi ISA dichiarano, anche al fine di consentire un omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Verrà predisposto un nuovo modello di dichiarazione dei dati sulla falsariga, probabilmente, degli attuali modelli previsti per gli studi di settore. Neicasidiomissionedella comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.000, prevista dall art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997. L Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all art. 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. compliance), le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Ha infatti precisato il Direttore dell Agenzia delle entrate, nel corso dell audizione del 10 maggio scorso, che proseguirà l attività di comunicazione ai contribuenti di elementi e informazioni per consentire, anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, di correggere errori ed omissioni, rafforzando il rapporto fiduciario con gli stessi e facendo emergere spontaneamente basi imponibili. Il Direttore ha affermato che gli alert preventivi continueranno a costituire un attività assolutamente centrale ai fini della deterrenza, anche al fine di riservare i controlli più invasivi alle attività e ai settori a maggior rischio, concentrando gli sforzi nell attività di contrasto alle frodi e agli illeciti fiscali internazionali. All attività di promozione della tax compliance sarà, poi, affiancata un attività di controllo nei confronti dei contribuenti che risultano meno affidabili; in particolare, nei confronti dei contribuenti con più rilevante rischio fiscale sa- (8) A regime tali dati saranno individuati con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell anno per il quale si applicano gli indici, mentre per i periodi d imposta 2017 e 2018 tale provvedimento dovrà essere emanato entro il termine per l approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d imposta. Inoltre, tale disposizione si applica, per espressa previsione di legge, nelle more dell approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri contabili ed agli studi di settore Corriere Tributario 31/2017

5 ranno disposti accessi, verifiche e controlli, concordando l impegno anche con la Guardia di Finanza, per garantire un adeguato presidio su tale platea di contribuenti. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. È inoltre espressamente previsto che l Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell applicazione degli indici può altresì procedere, previo contraddittorio, all accertamento induttivo puro dei redditi, dell IRAP edell IVA ai sensi, rispettivamente, del comma 2 dell art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, e dell art. 55, D.P.R. n. 633/1972. Deroghe all applicazione degli ISA Il comma 6 dell art. 9-bis in commento prevede espressamente che gli indici non si applicano ai periodi d imposta nei quali il contribuente: a) ha iniziato o cessato l attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; b) dichiara ricavi di cui all art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all art. 54, comma 1, del T.U.I.R., di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. Il successivo comma 7 dispone che con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti. In estrema sintesi, come per il passato, vengono previste ipotesi di esclusione e/o disapplicazione dei nuovi indici in presenza di situazioni meritevoli di particolare cautela. Occorrerà però attendere i provvedimenti attuativi per avere ulteriori delucidazioni in merito, ma non è difficile ipotizzare che tali esclusioni comprenderanno quelle che, annualmente, sono indicate dai Decreti di approvazione degli studi di settore (società cooperative che operano esclusivamente con i soci, ecc.). Commissione degli esperti Analogamente a quanto già sperimentato con successo con gli studi di settore, viene prevista l istituzione di una Commissione di esperti con compiti consultivi (9). Infatti, il comma 8 dell art. 9-bis in commento prevede che con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze verrà istituita una Commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La Commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della predetta Commissione, le sue funzioni sono svolte dalla Commissione degli esperti per gli studi di settore di cui all art. 10, comma 7, della Legge 8 maggio 1998, n. 146, cui sono attribuite le medesime funzioni della nuova Commissione a decorrere dalla data della sua costituzione. Adeguamento in dichiarazione Anche con riferimento ai nuovi indici sarà possibile l adeguamento spontaneo in dichiarazione da parte del contribuente interessato. Infatti, il comma 9 dell art. 9-bis prevede che per i periodi d imposta per i quali trovano ap- (9) Le attività dirette all elaborazione dei nuovi indici sono state illustrate alla Commissione degli esperti per l elaborazionedeglistudidisettoreinoccasionedelleriunionisvoltesiin data 7 dicembre 2016, 7 marzo 2017 e 4 aprile Sono previsti, secondo un apposito calendario inviato alle Organizzazioni di categoria e pubblicato sul sito dell Agenzia delle entrate, specifici incontri con i rappresentanti delle Associazioni di categoria e professionali, finalizzati all analisi e alla condivisione delle metodologie di realizzazione dei nuovi indici e dei relativi risultati applicativi, elaborati utilizzando la banca dati degli studi di settore, opportunamente anonimizzata. Corriere Tributario 31/

6 plicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi da adeguamento spontaneo rilevano anche ai fini IRAP e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini IVA. Ai fini IVA, salva prova contraria, all ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l aliquota media risultante dal rapporto tra l imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d affari dichiarato. L adeguamento spontaneo in dichiarazione non comporta l applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997. Il Direttore dell Agenzia delle entrate ha precisato che i contribuenti dovrebbero poter integrare i dati dichiarativi per migliorare il valore dell indice sintetico di affidabilità anche al fine di accedere agli specifici benefici correlati e graduati rispetto ai diversi livelli di affidabilità. (10) Applicabile, come già ricordato, per l ultima volta con riferimento al periodo d imposta Adeguamento in dichiarazione Per i periodi d imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi da adeguamento spontaneo rilevano anche ai fini IRAP e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini IVA. In prima battuta, peraltro, sembra di potersi affermare che non verrà più richiesta la maggiorazione del 3% attualmente dovuta da coloro i quali applicano gli studi di settore dal secondo anno in poi che spontaneamente si adeguanoperunimporto superiore al 10% del dichiarato. Vecchio regime premiale Il vecchio regime premiale (10) è stato introdotto dall art. 10, commi da 9 a 13, del D.L. n. 201/2011, e prevede i seguenti benefici: - inibizione agli accertamenti analitico - induttivi: dal comma 9, lett. a), dell art. 10 del D.L. n. 201/2011, che dispone sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 e all art. 54, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. 633/1972. Gli accertamenti espressamente richiamati dalle due norme (l art. 39 e l art. 54) sono quelli comunemente definiti analitico induttivi o analitico presuntivi, cioèbasati su presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti; - la riduzione di un anno del termine per l accertamento: dal comma 9, lett. b), dell art. 10 del D.L. n. 201/2011, che recita sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l attività di accertamento di cui all art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e all art. 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972. Prevede espressamente la norma in commento che la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell art. 331 del Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ; 2436 Corriere Tributario 31/2017

7 - aumento ad un terzo della percentuale di tolleranza in caso di scostamento rispetto al redditometro: dal comma 9, lett. c), dell art. 10 del D.L. n. 201/2011 che prevede che la determinazione sintetica del reddito ex art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 (redditometro) è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. L art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 nella versione attuale (11), applicabile con decorrenza dal periodo d imposta 2009, il comma 5 prevede che l accertamento sintetico è ammesso a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. Tradotto in termini numerici, se vi è uno scostamento almeno pari al 20% rispetto al reddito dichiarato, l accertamento sintetico è esperibile; tale percentuale del 20% è innalzata ad un terzo (cioè al 33%) per i soggetti che possono beneficiare del regime premiale. Nuovo regime premiale Il nuovo regime premiale introdotto dall art. 9-bis in commento, al comma 11, prevede i seguenti benefici: a) l esonero dall apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a euro annui relativamente all IVAeperunimportononsuperiore a euro annui relativamente alle imposte dirette e all imposta regionale sulle attività produttive; b) l esonero dall apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell IVA per un importo non superiore a euro annui; c) l esclusione dell applicazione della disciplina delle società non operative di cui all art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell art. 2 del Decreto- Legge 13 agosto 2011, n. 138 (12); d) l esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e all art. 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972; e) l anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l attività di accertamento previsti dall art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 con riferimento all IVA; f) l esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Precisa il successivo comma 12 che, con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, saranno individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali, i cui termini di accesso potranno essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente. Con riferimento al periodo d imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, il comma 13 dell art. 9-bis prevede che, in caso di violazioni che comportano l obbligo di denuncia ai sensi dell art. 331 c.p.c. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonsiapplicanoledisposizionidicuialcomma 11, lett. c), d), e) e f), sopra riportate. Analogamente a quanto già previsto in passato con riferimento al vecchio regime premiale, il comma 14 dell art. 9-bis prevede che l Agenzia delle entrate ed il Corpo della Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell apposita sezione dell Anagrafe tributaria di cui all art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n (11) Si ricorda che l art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 è stato riscritto dall art. 22 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010. (12) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n Corriere Tributario 31/

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