4. INDICAZIONI TECNICO-PROCEDURALI



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LETTERE CIRCOLARI 1. come attrezzature intercambiabili in quanto non modificano la destinazione d uso della macchina, ai sensi dell articolo 2, comma 2, lettera b) della Direttiva macchine n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010, articolo 2, comma 2, lettera b)). 2. come accessori di sollevamento essendo parte integrante del carico ai sensi dell art. 2 - comma 2 - lettera d) della Direttiva macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010 - art. 2 - comma 2 - lettera d)). Per quanto sopra questa tipologia di attrezzature per il sollevamento di persone non può recare la marcatura CE. 3. DEFINIZIONI Esclusivamente ai fini del presente documento sono adottate le seguenti definizioni: Cesta/ cestello: dispositivo destinato ad essere accoppiato a macchine per il sollevamento materiali (carrello industriale semovente con operatore a bordo e gru) al fine di sollevare eccezionalmente persone. Gru: macchina a funzionamento discontinuo destinata a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri dispositivi di presa. Carrello elevatore a forche: Carrello industriale semovente con operatore a bordo. 4. INDICAZIONI TECNICO-PROCEDURALI Prima di sollevare persone con mezzi non destinati a tale scopo, oltre a verificare l effettiva sussistenza dei presupposti di eccezionalità di cui al parere, allegato, occorre valutare attentamente sia aspetti tecnici che procedurali, di seguito trattati distintamente per carrelli e per gru. Nei casi di cui sopra è possibile sollevare persone con macchine non destinate a tale scopo solo se il loro sollevamento avviene mediante mezzi idonei al sollevamento di persone in sicurezza. E assolutamente vietato sollevare persone direttamente su forche, pallet o altri supporti di fortuna. L impiego di ceste/cestelli per il sollevamento persone su macchine previste per il solo sollevamento materiali richiede che il datore di lavoro valuti i rischi legati al sollevamento persone che i fabbricanti delle macchine destinate al sollevamento materiali non hanno considerato e che, quindi, adotti le relative misure di sicurezza. In particolare, i principali aspetti che devono essere presi in considerazione, come meglio dettagliati nei paragrafi successivi, dal datore di lavoro che si accinge ad impiegare eccezionalmente questa tipologia di attrezzature di lavoro sono i seguenti: Caratteristiche delle attrezzature di lavoro stabilità, resistenza e portata del sistema in relazione alla nuova configurazione di carico e al collegamento tra cesta/cestello e la macchina di sollevamento; accesso alla cesta/cestello. stato di manutenzione e conservazione dell attrezzatura di lavoro corretta installazione della cesta/cestello; protezione contro il rischio di contatto con organi mobili Ambiente di lavoro idoneità del sito in cui si deve operare (livellamento, condizioni e stabilità del suolo, adeguata visibilità etc.); delimitazione della zona di intervento e divieto d accesso al personale non coinvolto. condizioni atmosferiche; al riguardo, occorre individuare i parametri ambientali limite per l operatività (velocità del vento etc...); individuazione e controllo delle possibili cause di interferenza fra strutture fisse e cesta/cestello durante i movimenti; rispetto delle distanze di sicurezza dalle strutture fisse; predisposizione di misure idonee a prevenire la caduta di oggetti. Personale e modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro individuare la configurazione adatta all intervento da svolgere (ad es. scegliere il carrello o la gru e la cesta/cestello adatti in considerazione delle altezze da raggiungere e del numero di persone coinvolte); mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione a quelli contro le cadute dall alto; recupero dell operatore in caso di guasto, malfunzionamento etc.; nomina di un sovraintendente alle operazioni o di un capo manovra; impiego di personale specificamente formato ed addestrato; garanzia di assistenza continua terra-bordo con possibilità di agevole comunicazione; utilizzo di messaggi codificati per la comunicazione (segnaletica vocale/gestuale) di sicurezza terra-bordo e viceversa; limitazione della velocità di sollevamento. 4.1 GRU Utili indicazioni si possono trovare nelle norme tecniche ISO 12480-1 e nelle norme UNI EN 14502-1, cui si rimanda per tutto quanto non evidenziato nel presente documento. Le suddette norme, la cui applicazione si D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 275 di 337

LETTERE CIRCOLARI ricorda essere a carattere volontario, rappresentano lo stato dell arte e sono un valido strumento di carattere tecnico-procedurale. Allo scopo di offrire uno strumento operativo, si riportano di seguito i contenuti maggiormente rilevanti delle norme appena citate, ai fini del presente documento. Le persone debbono trovare posto su piattaforme appositamente progettate o cestelli provvisti di mezzi adatti ad evitare cadute di persone o attrezzature. Tali mezzi devono essere attrezzati in modo tale da evitare che la cesta o il cestello appesi al gancio vadano in rotazione o ribaltamento. La cesta/cestello dovrebbe essere chiaramente e permanentemente marcato con l indicazione del peso e del numero di persone che può trasportare in sicurezza. La cesta o il cestello dovrebbero essere ispezionati prima dell uso in modo da essere sicuri che siano ancora in condizioni di sicurezza per trasportare persone. Una registrazione di tutte le ispezioni deve essere mantenuta sulla macchina. Si riportano di seguito le prescrizioni operative per un uso sicuro tratte dalla norma ISO 12480 Allegato C Equipaggiamento gru La gru dovrà essere equipaggiata con: - limitatore di sollevamento; - freno automatico tale che quando i comandi sono rilasciati, il funzionamento si arresta (comando a uomo presente); - discesa del carico motorizzata (discesa solo a motore innestato). Nota che il sollevamento e l abbassamento delle persone è permesso solo con gru con limitatore di carico nominale; - per operazioni sotto il livello del terreno deve esser previsto un limitatore di discesa. Procedure speciali Le seguenti procedure speciali dovrebbero essere seguite quando vengono sollevate persone. - La persona specificatamente responsabile della supervisione del lavoro da compiere, determina il modo meno pericoloso per eseguire il lavoro o accede all area e autorizza l attività. La persona responsabile ha il compito di descrivere l operazione ed i suoi tempi di attuazione. La relazione una volta approvata dal responsabile sarà conservata agli atti. - Il sollevamento ed il mantenimento in quota devono essere fatti in sicurezza sotto la direzione di una persona appositamente designata. - Una riunione in presenza del gruista, del preposto e del personale che deve essere sollevato e mantenuto in quota ed i supervisori responsabili del lavoro, deve essere tenuta per analizzare le procedure che devono essere seguite non escludendo quelle procedure per l ingresso e l uscita del personale nella cesta o nel cestello e per identificare l area nella quale il personale entra o esce. - Il gruista ed il preposto dovranno effettuare una prova di sollevamento con una massa equivalente a quella che deve essere sollevata, applicata alla cesta o al cestello per verificarne il funzionamento. - Le comunicazioni tra il gruista, il preposto ed i lavoratori che sono sollevati devono essere sempre mantenute. - Quando dalla cesta o dal cestello deve essere eseguita una saldatura, l elettrodo dovrà essere protetto dal contatto con i componenti metallici della cesta o del cestello - Il personale sollevato o mantenuto dovrà usare cinture di sicurezza collegate a punti di aggancio predisposti. - Gli operatori devono rimanere ai posti di comando quando la cesta o il cestello sono occupati. - Il movimento della cesta o del cestello che trasporta il personale dovrà essere fatto in maniera cauta e controllata senza movimenti bruschi della gru. La velocità di salita o discesa non deve superare 0,5 m/s. - Una gru mobile non deve spostarsi mentre il personale è nella cesta o nel cestello. - Il personale che viene sollevato o già in posizione, dovrà rimanere in contatto visivo o in comunicazione con l operatore o il segnalatore. - La massa totale del carico sospeso (personale incluso) dovrà essere inferiore al 50% della portata nominale della gru nelle normali condizioni d uso. La gru deve avere una portata nominale di almeno 1000 kg. - La cesta o il cestello devono essere usate solo per il personale, le loro attrezzature e per materiale sufficiente ad effettuare il loro lavoro. Non è possibile usare la cesta o il cestello per il trasporto materiali. - Il personale deve mantenere tutte le parti del corpo all interno della cesta o cestello sospeso durante il sollevamento, l abbassamento e il posizionamento. Il personale non può sostare o lavorare sul corrimano o sul fermapiedi della cesta o cestello. - Se la cesta o il cestello non può ritornare al suolo dovrebbe essere fissata alla struttura della gru prima che il personale entri o esca. - La cesta o il cestello non dovrebbe essere usata per venti superiori a 7 m/s o in presenza di tempo perturbato, neve, ghiaccio, nevischio o altre condizioni di tempo avverso i cui effetti possono incidere sulla sicurezza del personale. D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 276 di 337

LETTERE CIRCOLARI - Dopo l agganciamento della cesta o del cestello e prima che il personale possa compiere qualsiasi lavoro, dovranno essere provati tutti i dispositivi di sicurezza. 4.2. CARRELLI Pur non essendo, ad oggi, disponibili norme specifiche sulle problematiche in esame si ritiene utile, in analogia a quanto fatto per le gru, riportare le seguenti indicazioni. Per l uso di ceste montate su carrelli non esistono norme tecniche o documenti condivisi a cui fare riferimento, ma solo indicazioni che vari Paesi europei hanno fornito a livello nazionale. Pertanto, al fine di un utilizzo in massima sicurezza e coerentemente rispetto a quanto previsto al punto 4 (INDICAZIONI TECNICO-PROCEDURALI) del presente documento, bisogna valutare la sicurezza dell accoppiamento carrello-cesta. Inoltre, occorre verificare che la portata, complessiva, di funzionamento non debba superare la metà della portata nominale del carrello prevista dal costruttore. Allegato Parere della commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro inerente concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell allegato VI al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. OMISSIS DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- Div. VI Nota del 31/01/2013 prot. 32/0002583/MA001.A001 Oggetto: Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti al termine finale dell esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni. Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del termine per l autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito d.lgs. n. 81/2008) avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche legge di stabilità 2013), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012. Al riguardo, si fa presente quanto segue. L articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 prevedeva quanto segue: I datori di lavoro che occupano, fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all articolo 6, comma 8, lett. f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).. Il termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101, e, a seguito di tale modifica, l articolo in esame risultava essere il seguente: I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata legge di stabilità 2013. L articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, si D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 277 di 337

LETTERE CIRCOLARI precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013. IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÁ ISPETTIVA - DIV. III Nota del 27/06/2013 prot. 37/0011649/MA007.A001 Oggetto: Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011. Risposta alla nota prot. 9828 del 06/05/2013 della DTL di Ascoli Piceno In riscontro alla nota su richiamata, inerente l applicazione dell art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011 ed in particolare l obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambiente sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, si rappresenta quanto segue. L art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo. In particolare il comma 1, lett. c), del citato articolo prevede, quale requisito obbligatorio, la presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003. n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto. E opportuno evidenziare che la misura del 30% deve intendersi riferita al personale impiegato su quello specifico lavoro che esegue le attività di cui all art. 1, comma 2, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda. Qualora l appaltatore si avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capi I, D.lgs. n. 276/2003. In merito al ricorso al subappalto. si fa presente che l art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011 prevede che in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate. La certificazione dei contratti di lavoro, prevista dal D.P.R. n. 177/2011, assume una valenza obbligatoria e non più facoltativa (art. 75, D.lgs. n. 276/2003) in quanto si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni. Per quanto concerne l ambito di applicazione, il regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011). Inoltre, come previsto dall art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 177/2011, le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 2 (subappalto), e 3, commi 1 e 2 (coordinamento), sono vigenti unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo. Pertanto, la restante parte del D.P.R. n. 177/2011 è applicabile anche a chi svolge i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento senza ricorso ad appaltatori o a lavoratori autonomi esterni. In caso di appalto o subappalto di lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come definiti, rispettivamente, dagli artt. 66 e 121 e dall allegato IV, punto 3, del D.lgs. n. 81/2008, il committente è obbligato ad applicare l art. 26 del citato decreto ed anche il D.P.R. n. 177/2011. La verifica dell idoneità tecnico professionale consta nell acquisizione non solo del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art. 26, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 81/2008), ma anche di quanto previsto dall art. 2 del D.P.R. n. 177/2011. Pertanto, per quanto interessa il caso di specie, in merito ai provvedimenti sanzionatori da adottare qualora un datore di lavoro non ottemperi alle prescrizioni in materia di certificazione dei contratti contenute nel D.P.R. n. 177/2011, è applicabile, nei confronti del committente, la sanzione concernente la non corretta verifica della idoneità tecnico D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 278 di 337

LETTERE CIRCOLARI professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi prevista dall art. 26, comma 1, lett. a) e sanzionata dall art. 55, comma 5, lett. b), D.lgs. n. 81/2008). IL DIRIGENTE - Dott. Antonio Allegrini DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÁ ISPETTIVA - DIV. III Nota del 02/07/2013 prot. 37/0012059/MA007.A001 Oggetto: Applicazione delle disposizioni contenute nell articolo 306 comma 4-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 cosi come modificato dal decreto legge 28 giugno 2013 n.76. Dal 29 giugno u.s. è entrato in vigore il decreto legge 28 giugno 2013 n.76 recante Primi interventi urgenti per la promozione dell occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. Tra le varie modifiche normative introdotte è stato anche modificato il comma 4-bis dell articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 che nella attuale versione risulta così formulato Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all indice ISTAT dei prezzi al consumo previa arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1 luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni... Tale formulazione oltre ad individuare in un decreto direttoriale lo strumento di rivalutazione quinquennale delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie, consente anche la immediata applicazione della rivalutazione, a decorrere dal 1 luglio 2013, in quanto già fissa l entità dell incremento nella misura del 9,6%. Pertanto, tutte le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da altre normative in materia, riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1 luglio 2013 sono incrementate del 9,6%. L attuale disciplina non prevede arrotondamenti sul risultato finale della sanzione incrementata del 9,6% e pertanto, salvo successive modifiche che potranno intervenire in sede di conversione del decreto legge, al momento non va applicato alcun arrotondamento delle cifre. IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Paolo Pennesi DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA DIV. III Nota del 27/11/2013 prot. 37/0020791/MA008.A001 Oggetto: Nozione di trasferimento ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. È pervenuta a questo Ufficio una richiesta di parere in merito alla necessità di provvedere alla formazione, ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di lavoratori che siano stati meramente trasferiti da un servizio all altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica. Al riguardo si forniscono a codesti Uffici alcune indicazioni. L art. 37, c. 4, lett. b) citato recita: La formazione e, ove previsto, l addestramento specifico devono avvenire in occasione:... b) dei trasferimento o cambiamento di mansioni. Dalla lettura dell art. 37 emerge che i casi nei quali è previsto l obbligo formativo (costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; trasferimento o cambiamento di mansioni; introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi) si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nell organizzazione lavorativa dell azienda ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo. D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 279 di 337

LETTERE CIRCOLARI Posto che il discrimine del citato articolo 37, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 attiene non già alla variazione di qualifica bensì alla variazione di mansione e/o al trasferimento, il presente parere si riferisce al trasferimento del lavoratore da un servizio all altro della medesima azienda indipendentemente dal riferimento alla qualifica contrattualmente individuata. Nell ottica sopra rappresentata, le fattispecie del trasferimento e del mutamento di mansioni debbono essere intese in senso analogamente orientato. Ad avviso della scrivente, la fattispecie del trasferimento assume autonoma rilevanza ai fini degli obblighi formativi nel senso più ampio sopra descritto, in una lettura dell art. 37, comma 4. D.Lgs. 81/2008 che presupponga una adeguata valutazione dei rischi specifici. La necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata (ad es. in caso di differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro e delle relative dotazioni, e di variazione delle vie e delle uscite di emergenza). In sintesi, qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui, invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente. IL DIRIGENTE - Dott. Antonio ALLEGRINI D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 280 di 337

INTERPELLI INTERPELLI INTERPELLO N. 1/2012 del 15/11/2012 - Aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e protezione Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo all applicabilità della Circolare n.1273 del 26/07/2010 dell Assessorato Regionale alla salute della regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i Il CNAPPC ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a Questioni sull applicabilità della Circolare n.1273 del 26/07/2010 dell Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Più in particolare l istante chiede di conoscere la posizione della Commissione per gli interpelli in ordine alle questioni applicative poste dalla circolare regionale, nonché in generale in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano. Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto non ritiene di potersi esprimere in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano ; mentre ritiene di poter estrapolare dalle questioni applicative poste dalla circolare regionale il quesito relativo al campo di applicazione dell articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, che prevede quanto segue: Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni L istituzione e l organizzazione del servizio di prevenzione e protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche delegabili, mentre la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro così come previsto dall articolo 17, comma 1, lett. b). Il legislatore nel disciplinare l istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell articolo 31, comma 6, che: L istituzione del servizio di prevenzione e protezione all interno dell azienda, ovvero dell unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all interno dell azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura. Il successivo comma 8 prevede poi che: Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. L istituzione dell unico servizio di prevenzione e protezione può avvenire all interno dell azienda o dell unità produttiva e pertanto nei casi individuati nel comma 6, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all azienda e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva. Tale interpretazione è ulteriormente suffragata dal fatto che, in tutti i casi non ricompresi nel comma 6, è possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione. Resta inteso che il servizio di prevenzione e protezione dovrà essere adeguato per garantire l effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall articolo 33 per tutte le unità produttive. Pertanto egli, pur potendo rivolgersi alla D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 281 di 337

INTERPELLI struttura interna come sopra prefigurata, rimane l unico soggetto titolare della scelta e della designazione del RSPP in quanto obbligo indelegabile. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI) INTERPELLO N. 2/2012 del 15/11/2012 - Formazione degli addetti al primo soccorso Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo alla formazione degli addetti al primo soccorso. La CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità di ritenere assolto l obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso di incaricati che siano soccorritori attivi, intendendo con questo termine volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi. Al riguardo va premesso che la formazione dei lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di primo soccorso trova espressa disciplina nel D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, richiamato nell articolo 45 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 prevede una formazione con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso ed individua i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione. Non è noto a questa Commissione quale sia il contenuto dei corsi sia teorico che pratico per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni L obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la durata e il contenuto teoricopratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati. Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto - fermo restando il rispetto delle modalità di cui al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 - che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI) INTERPELLO N. 3/2012 del 15/11/2012 - Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione - Articolo 82 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in ordine ai requisiti che deve possedere il personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione. In particolare il Consiglio chiede se la pertinente normativa tecnica richiamata nell articolo 82 del D.Lgs. n. 81/2008 é la CEI 11-27 e, se si, se è pertanto obbligatorio quanto in essa contenuto, tra cui:.... L articolo 82 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, pone un generale divieto ad eseguire lavori sotto tensione; tuttavia ne consente l esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni. Per i sistemi di categoria 0 e 1 la condizione prevista dal comma 1, lett. b) del citato articolo 82, ai fini del riconoscimento dell idoneità dei lavoratori addetti, è che: l esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto ritiene di potersi esprimere soltanto su D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 282 di 337

INTERPELLI quale sia la pertinente normativa tecnica e non sull interpretazione della norma tecnica citata che è una competenza del soggetto emanante. Premesso che è sempre legittimo il riferimento ad altra normativa tecnica pertinente, esistente in ambito comunitario o internazionale, la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell idoneità all esecuzione di lavori su parti in tensione, è la norma CEI 11-27 la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI) INTERPELLO N. 4/2012 del 15/11/2012 - Designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a 10 lavoratori Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, - risposta al quesito relativo all obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della designazione degli addetti al servizio antincendio, tenuto presente che l articolo 5 del DM 10 marzo 1998, al secondo comma, afferma che [ ] per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. L articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, obbliga il datore di lavoro a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza. Tale designazione deve tener conto della natura dell attività, delle dimensioni dell azienda o dell unità produttiva, e del numero delle persone presenti (articolo 18, comma 1 lett. t), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni). Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. L articolo 5, comma 2, del DM 10/03/1998, contempla l esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso. Pertanto la previsione di cui all articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, trova applicazione anche nel caso in esame. Tale disposizione è ulteriormente confermata dall art. 34, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione. La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art. 6 DM 10/03/1998). IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI INTERPELLO N. 5/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall art.28 c.1 e 1bis d.lgs.81/08 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data 17.11.2010 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro. Il CNOP ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità che il datore di lavoro, prima di intraprendere gli interventi correttivi finalizzati alla riduzione o eliminazione del rischio qualora nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, a seguito dell esito della c.d. valutazione preliminare, emerga un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo ma non sia possibile determinare con ragionevole certezza quali misure possano essere adeguate, possa effettuare legittimamente ulteriori indagini, utilizzando anche alcuni strumenti citati per la c.d. valutazione approfondita al fine di raccogliere informazioni sulla percezione soggettiva dei lavoratori. Al riguardo va premesso che l articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 283 di 337

INTERPELLI modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato. Il successivo comma 1-bis dell articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010. Le indicazioni in ultimo citate prevedono che la valutazione dello stress lavoro-correlato si svolga essenzialmente in due fasi, una necessaria (la c.d. valutazione preliminare ) ed una eventuale, la quale debba essere realizzata unicamente nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci. Più nel dettaglio, proseguono le indicazioni, ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita). Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. La Commissione consultiva richiede al datore di lavoro che abbia riscontrato in azienda criticità legate allo stress lavoro-correlato, in sede di verifica preliminare, di pianificare e realizzare azioni correttive, il cui elenco è indicato in via esemplificativa e non tassativa. Dunque, l obbligo del datore di lavoro, in simili casi, è quello di adottare misure di correzione, allo scopo di eliminare o, se ciò è impossibile, ridurre al minimo il rischio da stress lavoro-correlato, mentre non è fatto obbligo al datore di lavoro utilizzare strumenti propri della valutazione c.d. approfondita al fine di meglio identificare le misure di correzione. Al riguardo, è opinione di questa Commissione che, nondimeno, il datore di lavoro che decida in tal senso potrà - sulla base di una sua libera scelta - utilizzare anche nella fase preliminare della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato strumenti usualmente riservati (si pensi, ad esempio, ad un questionario) alla valutazione approfondita, al fine di individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto. Va sottolineato che tale approfondimento non potrà mai essere svincolato dalla adozione di misure di correzione ma dovrà accompagnare tale adozione - almeno in termini di misure minime (si pensi, a solo titolo di esempio, ad una attività di informazione sul tema nei riguardi di un gruppo di lavoratori risultati a rischio ) - e che il datore di lavoro che decida di operare in tal senso dovrà avere cura di identificare con puntualità (nella documentazione relativa al DVR) tempi e modi della applicazione degli strumenti in parola, al fine di evitare che la scelta sia fatta per procrastinare il momento nel quale adottare le misure di correzione che le indicazioni impongono. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI) INTERPELLO N. 6/2012 del 15/11/2012 - Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo alle disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro. La CSIT - Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, la Federbingo e l Ascob hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità di ammettere la presenza di lavoratori nei locali destinati a fumatori. Più in particolare gli istanti chiedono... che sia confermato che la richiamata normativa ammetta la presenza di lavoratori nei locali riservati ai fumatori presenti nelle sale bingo, naturalmente sul presupposto che siano rispettate le seguenti condizioni: i locali devono essere adeguati ai requisiti tecnici del D.P.C.M. del 23 dicembre 2003; la presenza dei dipendenti deve essere temporanea; il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo va premesso che la questione trova espressa disciplina nella legge n.3/2003 che ha introdotto il divieto di fumo nei locali chiusi. La suddetta normativa ha poi trovato la regolamentazione specifica nella Circolare del Ministero della salute del 17 dicembre 2004 che ha individuato le tipologia di locali chiusi, aperti ad utenti o al pubblico ove è fatta salva la possibilità di attrezzare sale fumatori nel rispetto dei requisiti tecnici dettati dal DPCM D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 284 di 337

INTERPELLI del 23 dicembre 2003. Come rimarcato dal Ministero della Salute con la richiamata circolare, l articolo 51 della legge n.3/2003 persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori, con l obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni Il divieto di fumo riguarda tutti i lavoratori in quanto utenti dei locali nell ambito dei quali prestano la loro attività. Il comma 3 del citato articolo 51, tuttavia, afferma che negli esercizi di ristorazione i locali adibiti ai non fumatori devono avere superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione. Se ne deduce che negli esercizi dove è prevista la somministrazione di cibi o bevande non può non essere ammessa la presenza di lavoratori addetti al servizio, anche nei locali riservati ai fumatori. Si ritiene, pertanto, che stante la normativa attualmente vigente, in tali locali, anche nelle sale per fumatori sia possibile la temporanea presenza dì lavoratori addetti a specifiche mansioni. Tuttavia, al fine della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, soggetti a svolgere la propria attività nei locali riservati ai fumatori, ancorché adeguati ai requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003, il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui la preliminare valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI) INTERPELLO N. 7/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori. La CNA ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi sulla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) applicando integralmente l articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, previste dall articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008. A tale riguardo va evidenziato come l articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavoro l obbligo (indelegabile) di valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall art. 28. L articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 identifica, al comma 2, lettera a), l oggetto della valutazione dei rischi nel dettaglio specificando, in particolare, che: La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. L articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008 individua, poi, le modalità di effettuazione della valutazione del rischio prevedendo, al comma 5, che: I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ( ) sulla base delle procedure standardizzate di cui all art. 6, comma 8, lett. f). Tali procedure standardizzate - una volta pubblicato il decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008 (il quale ha avuto parere favorevole dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 ottobre 2012) - verranno utilizzate innanzitutto dalle aziende fino a 10 lavoratori, vale a dire da quelle aziende alle quali è oggi concesso di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, secondo periodo). Tale possibilità è stata limitata dall articolo in commento al 30 giugno 2012, termine prorogato dal decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito con legge 12 luglio 2012, n. 101, ai tre mesi successivi all emanazione del citato decreto interministeriale relativo alle procedure standardizzate di valutazione dei rischi o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni La previsione di cui all articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento - le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi - che permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre una autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 28 e 29. Il comma 2, lettera a) dell articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, nel testo inserito solo a seguito dell emanazione del D.Lgs. n. 106/2009, puntualizza che: La scelta dei criteri di D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 285 di 337

INTERPELLI redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Va rimarcato che i principi (si pensi, ad esempio, alla necessità di valutazione di tutti i rischi sul lavoro di cui all articolo 28, comma 1, e a quella di rivisitare la valutazione a seguito di modifiche del processo produttivo e del verificarsi delle altre ipotesi descritte dall articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008) imposti al datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi sono puntualmente elencati agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 spettando al datore di lavoro l onere di dimostrare, elaborando il DVR, di averli ottemperati, senza eccezioni. Ove si abbia riguardo, dunque, alla finalità - appena rimarcata - della redazione del DVR appare chiaro come la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008. Ne consegue che il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà (a breve, come sopra evidenziato) delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare - attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate - di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008. Resta inteso, del tutto conseguenzialmente, che qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura dinamica del DVR. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI) INTERPELLO N. 1/2013 del 02/05/2013 - Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi. La FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione della norma di cui all art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento all obbligo di effettuare la visita medica preventiva nei confronti dei soggetti minori di età, i quali, in veste di partecipanti ai corsi di istruzione/formazione scolastica (stage), siano coinvolti in momenti di alternanza scuola lavoro ovvero effettuino un periodo di tirocinio formativo e di orientamento presso le banche. In particolare la FEDERCASSE chiede se una banca che impegni in stage o tirocini formativi, i soggetti minori di età sia tenuta a sottoporre tali soggetti a visita medica preventiva ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 Il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito se agli allievi che seguono corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali - dato che ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. a), del D.lgs. 09/04/2008 n. 81, limitatamente ai periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori in questione, sono equiparati ai lavoratori - sia applicabile la normativa sul lavoro minorile (L. 977/67) in particolar modo l'art. 8. Il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro, ha avanzato ulteriore istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito se, anche alla luce del D.Lgs. n. 81/2008, lo stagista minorenne deve essere sottoposto a visita medica preventiva, premesso che: ai sensi e per gli effetti della L. n. 977/1967 (come modificata dai D.Lgs. n. 345/1999 e n. 262/2000), lo studente minorenne di un istituto scolastico in nessun caso acquista la qualifica giuridica di lavoratore minore, tant'è che nel campo di applicazione di tale normativa rientrano esclusivamente i minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti ; contemplandosi, quindi, tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali dell'apprendistato, il lavoro a domicilio, etc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand'anche partecipanti a stage formativi presso imprese terze rispetto all'istituto scolastico. Riguardo agli interpelli posti questa Commissione ritiene di formulare un unica risposta in considerazione della circostanza che le questioni poste hanno caratteristiche analoghe. Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma d inserimento temporaneo all interno dell azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 286 di 337

INTERPELLI sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro, attraverso una formazione e un addestramento pratico direttamente in azienda. Il rapporto, regolato da un apposita convenzione, coinvolge tre soggetti: - soggetto promotore che procede all attivazione dello stage; - tirocinante che, di fatto, è il soggetto beneficiario dell esperienza di stage; - azienda ospitante. La L. 977/67 si applica ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale (come ad esempio, l'apprendistato e il lavoro a domicilio). Ai sensi dell'art 8 della L. 977/67, gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga riconosciuta, mediante una visita medica preassuntiva, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa cui saranno adibiti. Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, con visite periodiche da effettuare almeno una volta l anno. I minori che sono inidonei a un determinato lavoro non possono esser ulteriormente adibiti allo stesso. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. Ai sensi dell art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008. L equiparazione fatta dall art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, tra i soggetti anzidetti e i lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un attività lavorativa, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, misure che devono pertanto essere attuate anche nei confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori. Al riguardo si osserva che, a norma dell art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, l obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione. Da quanto richiamato si evince che l obbligatorietà della visita di cui all art. 8 della legge 977/1967 vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per l adolescente stagista e lo studente minorenne che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI INTERPELLO N. 2/2013 del 02/05/2013 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l esecuzione dei lavori Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l esecuzione dei lavori - definizione di attività lavorativa nel settore delle costruzioni. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla documentazione che il coordinatore per la progettazione o l esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell art. 98, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. In particolare l interpellante ha prodotto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività - svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 - atte ad integrare il requisito in questione. L elenco è il seguente: 1. attività di direttore di cantiere; 2. attività di capo cantiere; 3. attività di capo squadra; 4. attività di direttore dei lavori; 5. attività di direttore operativo di cantiere; 6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere; D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 287 di 337

INTERPELLI 7. attività di responsabile d azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche; 8. attività di responsabile dei lavori; 9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni; 10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti; Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. L art. 98, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato articolo 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni. Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall articolo 98, comma 1, si ritiene che tutte le attività indicate nell elenco presentato dall interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative. Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI INTERPELLO N. 3/2013 del 02/05/2013 - Applicazione dell articolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all applicazione dell art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. La Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche) ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi riguardo alla corretta interpretazione dell art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, laddove prevede che le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, PSC), ove previsto, non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. Al riguardo, la richiedente ha evidenziato che: - le aziende multiutility (aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori dell energia elettrica, del gas, dell acqua e dei servizi funerari) che si occupano della erogazione di servizi a rete sul territorio, provvedono anche al pronto intervento per garantire la continuità nell erogazione dei servizi e per garantire la sicurezza delle persone; - in territori anche ampi (si pensi ad una Provincia) è possibile che simili interventi siano anche migliaia in un anno; - i lavori di pronto intervento sono caratterizzati da una grande ripetitività consistendo spesso in attività di poche ore e di limitata entità (anche in termini di uomini-giorno); - a titolo esemplificativo, i lavori di pronto intervento sono relativi ai seguenti servizi: acqua potabile; acque reflue; gas (metano e GPL); teleriscaldamento; energia elettrica; telecomunicazioni; reti informatiche; - i suddetti lavori di pronto intervento tesi a garantire la continuità dei servizi essenziali per la popolazione si compongono di attività sequenziali quali: ricerca ed individuazione del guasto; apertura e/o sezionamento tratto guasto; alimentazione di emergenza; accesso e scavo; riparazione e sostituzione del tratto di rete; ripristino normale configurazione di rete ripristino e collaudo di reti di comunicazione; - in relazione a tali lavori le aziende multiutility sono solite predisporre singole procedure operative per ogni tipologia di lavori, che comprendono la redazione di PSC per ogni singola tipologia di attività, e applicano tutte le disposizioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (quali, ad esempio, quelle relative alla notifica preliminare di cui all articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008, e alla verifica della redazione del Piano Operativo di Sicurezza, di seguito POS, di cui all articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81/2008, da parte dei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici). Al riguardo, va evidenziato che l articolo 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni dispone che: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell erogazione dei servizi pubblici essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, gas, reti di comunicazione. Tale disposizione è quella risultante all esito della modifica introdotta dal D.lgs. n. 106/2009, in ordine alla quale, in sede di Relazione illustrativa del provvedimento (c.d. D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 288 di 337

INTERPELLI correttivo al D.Lgs. n. 81/2008), è dato leggere quanto segue: L articolo 100 viene modificato in modo che non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. La Commissione ritiene opportuno rimarcare come la previsione del comma 6 dell articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni si riferisca anche ad ipotesi nelle quali è necessario contemperare tra loro esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l erogazione (o la continuità nella erogazione) di servizi pubblici essenziali per la popolazione. In simili situazioni, il Legislatore ha ritenuto opportuno favorire la rapidità nello svolgimento dei lavori prevedendo che i medesimi lavori si possano svolgere anche senza la redazione di un PSC. Ciò, beninteso, ferma restando la necessità di applicare, senza altre eccezioni, ogni altra disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (e, in particolare, del Titolo IV, che regolamenta i lavori nei cantieri temporanei e mobili del medesimo decreto legislativo). In relazione a tale regolamentazione legislativa, la Commissione ritiene che i lavori necessari a garantire la continuità nell erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali, ed esempio, quelli relativi alla erogazione di acqua, energia elettrica, gas o alla funzionalità delle reti informatiche) possano essere effettuati senza necessità di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare una emergenza nella erogazione o comunque garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determina in ogni caso l insorgere di un emergenza. In questo senso l art. 100, comma 6 del predetto D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI INTERPELLO N. 4/2013 del 02/05/2013 - Servizi igienico assistenziali (art. 63 comma 1 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008) Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai servizi igienico assistenziali (art. 63, comma 1, e allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008). Il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, dei punti 1.13.1.1 e 1.13.3.1 dell Allegato IV. Il punto 1.13.1.1 dell Allegato IV prevede che: nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi; mentre il punto 1.13.3.1 dell Allegato IV recita: i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. Nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all interno di un ambiente ben definito e circoscritto, considerando che la norma impone al Datore di Lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i servizi igienico - assistenziali nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze, si ritiene che il Datore di lavoro assolva al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costo per loro e nel rispetto delle norme igieniche. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI) INTERPELLO N. 5/2013 del 02/05/2013 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall art. 28, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. La Federazione italiana Metalmeccanici ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione se anche nel caso della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il datore di lavoro non possa D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 289 di 337

INTERPELLI delegare quest attività a terzi, così come previsto dall art. 17 comma 1 lettera a), del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo va premesso che l articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato. Il successivo comma 1-bis dell articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione del rischio da stress lavorocorrelato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010. Il legislatore ha poi fissato il principio di generale di delegabilità con l art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale può incontrare eccezioni solo nei casi in cui la delega sia espressamente esclusa. Le deroghe tassativamente previste segnano, pertanto, i limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica, e così, individuano gli obblighi del datore di lavoro aventi natura strettamente personale. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. La valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa si applica integralmente la pertinente disciplina (articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008). In particolare, l art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI) INTERPELLO N. 6/2013 del 02/05/2013 - Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a Stuntmen e addetto effetti speciali Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nella gestione dei reparti Stuntmen e addetto effetti speciali. La APT ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi sulla normativa di salute e sicurezza applicabile alle attività degli stuntmen (intendendosi per stuntman un acrobata particolarmente esperto nel fingere cadute, tuffi, salti e scene pericolose ) e degli addetti agli effetti speciali (intendendosi per addetto agli effetti speciali un esperto di particolari tecniche di lavorazione nel settore cinematografico, impegnato in attività specifiche come: l uso di macchine e degli artifizi per la produzione di effetti speciali, l uso di materiali e sostanze per la realizzazione degli effetti speciali, la realizzazione di scene simulanti crolli o rotture, l impiego di sostanze infiammabili o esplosive, l utilizzo di armi da fuoco e da taglio, la produzione di fiamme libere ). Tali attività, sempre secondo la richiedente, si concretizzano in scene pericolose, realizzate secondo esigenze di scena da una troupe (come tale intendendosi l insieme delle persone impiegate dalla società di produzione per lo svolgimento delle relative attività), a sua volta divisa in diversi reparti operativi, composti da gruppi di persone con compiti specifici (macchinisti, elettricisti, attrezzisti, produzione, ecc.), ciascuno con un proprio capo reparto. In relazione alle attività appena descritte, la APT distingue due diverse modalità di organizzazione del lavoro, la prima in cui l attività sia realizzata da personale della società di produzione e la seconda in cui l attività sia affidata in appalto dalla società di produzione a terzi. In relazione alla prima ipotesi (attività svolte da personale della società di produzione), la richiedente chiede se: 1. in ragione della particolarità delle attività di riferimento, il datore di lavoro della società di produzione possa legittimamente richiedere la collaborazione dei Responsabili dei suddetti reparti nella valutazione dei rischi della scena pericolosa ; 2. il capo reparto, nel caso di cui al punto 1, deve possedere una particolare formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 3. in assenza di specifica formazione dei Responsabili degli stuntman e/o degli effetti speciali, può il RSPP collaborare con il datore di lavoro e i suddetti responsabili dei reparti esclusivamente nella formalizzazione della relazione fornendo semplicemente le procedure corrette per effettuare una adeguata individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione e protezione? 4. qualora alla scena pericolosa partecipino esclusivamente addetti al reparto stuntmen e/o del reparto effetti speciali è possibile utilizzare la relazione da loro redatta quale valutazione esclusiva e specifica dell attività svolta da questi lavoratori da inserire nel DVR della società di produzione? A tale riguardo, va evidenziato come l art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavoro l obbligo (indelegabile) di valutare tutti i rischi sul lavoro, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall art. 28. Il contenuto della valutazione dei rischi viene, quindi, puntualmente individuato dall art. 28, nella sua interezza, e le modalità della valutazione dei rischi sono descritte (si pensi, ad esempio, alla necessità di rielaborare la valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 290 di 337

INTERPELLI lavoro significative ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, di cui al comma 3 dell art. 29, D.Lgs. n. 81/2008) al successivo art. 29. In ordine all affidamento delle attività in parola da parte della società di produzione a società specializzate, la APT chiede, invece se: 1. i rischi generati dagli stuntmen e/o dagli addetti agli effetti speciali devono essere considerati rischi specifici propri dell attività, ai sensi dell art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, senza necessità di redazione del DUVRI; 2. al fine della valutazione dell idoneità tecnico professionale delle imprese specializzate è sufficiente che il datore di lavoro della società di produzione chieda i curricula con dettaglio delle esperienze specifiche nel campo del personale impegnato nell attività appaltata. Inoltre, sempre in caso di affidamento a soggetti terzi, APT chiede quanto segue: 3. nel caso in cui una società committente affidi in appalto un attività che comporta solo rischi specifici propri per la sua realizzazione, in cosa consiste l attività di coordinamento che il datore di lavoro della committente deve realizzare? 4. nel caso in cui una società committente affidi in appalto due o più servizi a società o lavoratori autonomi che prevedano solo rischi specifici propri per le rispettive attività, e che nessuna di queste preveda il coinvolgimento del personale della società committente, come deve gestire il coordinamento il datore di lavoro della società committente? Gli eventuali rischi interferenziali presenti esclusivamente tra i fornitori, devono essere trattati in qualche modo dal datore di lavoro committente? Rispetto a tale seconda ipotesi, va evidenziato che le disposizioni di specifico riferimento sono quelle di cui all art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Tale articolo, come già prevedeva l art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994, individua precisi obblighi in capo al datore di lavoro committente nell eventualità che questi decida di affidare lavori nell ambito del proprio ciclo produttivo a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Le norme di riferimento sono dirette a tutelare da un lato i lavoratori autonomi o quelli dell appaltatore che vengano ad operare in ambienti per loro e per lo stesso datore di lavoro sconosciuti e, dall altro, i lavoratori dei committenti che si trovino davanti ad inusuali situazioni di rischio determinate dall appalto o dalla prestazione d opera. In via di sintesi, ai sensi dell art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008, in capo al datore di lavoro committente gravano al momento i seguenti obblighi: 1) verificare, anche attraverso l iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l idoneità tecnicoprofessionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d opera; 2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; 3) promuovere, in particolare: - la cooperazione all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; - il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. Il comma 3 della norma in esame impone, quindi, al datore di lavoro, l obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (di seguito, DUVRI), il quale va allegato al contratto d appalto o d opera, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, per espressa previsione legislativa, non trova applicazione con riferimento ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi ; ciò in quanto evidentemente il Legislatore, in relazione a tali rischi, da considerare tipici della attività dell impresa o dei lavoratori autonomi, non ne ritiene - ferma restando l applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell articolo in commento - necessaria la puntuale identificazione in un documento. Al riguardo (cfr. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, in Gazzetta Ufficiale, 15 marzo 2008) va evidenziato che è possibile parlare d interferenza ove si verifica un contatto rischioso tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, in altre parole, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il lavoro, servizio o fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, con la conseguenza che il DUVRI dovrà essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. Inoltre, resta inteso che nel documento in parola non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione del rischio e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. In via preliminare, la Commissione ritiene opportuno ricordare come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a quesiti di ordine generale sull applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro (in questo, inequivoco, D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 291 di 337

INTERPELLI senso, l articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008) non potendo pronunciarsi in astratto sulla correttezza delle modalità in base alle quali le aziende attuino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oggetto, casomai, di specifico accertamento in sede ispettiva. Per tale ragione, non si ritiene possibile esprimere l indirizzo della Commissione rispetto a una serie di richieste di APT dirette a ottenere indicazioni sulla coerenza di determinate soluzioni organizzative alle norme di legge, impossibili da fornire senza una verifica in concreto di quanto descritto. La Commissione ritiene, invece, di pronunciarsi come segue in ordine alla interpretazione delle norme di legge applicabili nei casi descritti dalla richiedente. In ordine allo svolgimento di attività da parte di qualunque soggetto che si possa definire come lavoratore (nel senso individuato dall art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008) dell azienda di produzione cineaudiovisiva trovano integrale applicazione le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, le quali attribuiscono al datore di lavoro la titolarità giuridica (con la conseguente responsabilità) delle relative funzioni. Sarà quindi il datore di lavoro dell azienda di produzione a dovere individuare le modalità migliori di adempimento degli obblighi in questione, avuto riguardo alle modalità di svolgimento delle attività di riferimento. Ove tali attività comprendano una serie di azioni di contenuto particolare, quali quelle richieste agli stuntmen o agli addetti agli effetti speciali, è opinione di questa Commissione che il coinvolgimento dei capi reparto (ove, come appare probabile, essi svolgano in concreto le funzioni di preposto) nella valutazione dei rischi sia opportuna. Quanto alla formazione del personale coinvolto nelle relative attività, essa dovrà essere coerente con il vigente quadro normativo (si fa riferimento, in particolare, agli accordi in Conferenza Stato-Regioni relativi alla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012), avuto riguardo alle funzioni svolte nell ambito dell organizzazione aziendale, anche in applicazione del principio di cui all articolo 299 del D.Lgs. n. 81/2008 (rubricato: Esercizio di fatto di poteri direttivi ). Ne deriva, ad esempio, che se - come pare plausibile e, anzi, probabile - il capo reparto, nelle attività qui in questione, svolga in concreto le funzioni di preposto, egli dovrà essere formato come tale. Infine, in relazione alle richieste avanzate ai punti 3 e 4 (relativamente alle attività in house delle aziende di produzione cineaudiovisiva) si rimarca come il DVR sia documento che deve avere le caratteristiche di cui agli articoli 28 e 29 e come l unico soggetto responsabile di tale coerenza sia il datore di lavoro, il quale è libero di operare le proprie scelte secondo le peculiarità della propria azienda e, correlativamente, risponde della coerenza di esse alla Legge. Venendo, quindi, a trattare delle questioni sollevate (punti da 1 a 4) in riferimento all ipotesi in cui la società cineaudiovisiva di produzione decida di affidare a terzi le attività tipiche degli stuntmen o degli addetti agli effetti speciali, si evidenzia innanzitutto come, tenendo conto delle particolari modalità - quali descritte nell interpello al quale si fornisce riscontro - dello svolgimento delle attività degli stuntmen e/ degli addetti agli effetti speciali e ferma restando ogni riserva in ordine alla verifica delle concrete modalità con le quali vengono rese le prestazioni in oggetto, si ritiene che i rischi delle attività svolte in autonomia nei cicli produttivi delle società di produzione dagli stuntmen e/o dagli addetti agli effetti speciali possano essere considerati come rischi specifici della attività delle appaltatrici o dei lavoratori autonomi, purché non vi siano interferenze con strutture o processi del committente o di altre imprese. Resta inteso che sarà cura del datore di lavoro committente far sì che gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, sopra richiamati, vengano correttamente e completamente ottemperati, in particolare mediante il rigoroso accertamento della idoneità tecnico-professionale degli stuntmen o degli addetti agli effetti speciali allo svolgimento della attività commissionate e una efficace attività di scambio di informazioni, di cooperazione e coordinamento, la cui concreta realizzazione è soggetta al controllo del competente organo di vigilanza, tra datore di lavoro committente e appaltatrice (o lavoratori autonomi). Di conseguenza, quanto al quesito di cui al punto 3 dell interpello, si ritiene di sottolineare che, in coerenza con quanto appena esposto e con quanto argomentato dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria (si veda, per tutte, Cass., pen, sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28197), il datore di lavoro committente non possa intervenire in supplenza dell appaltatore o dei lavoratori autonomi rispetto alle attività che sono proprie (con relativa assunzione di rischio) dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile ingerenza nell attività affidata a terzi (incompatibile, in particolare, con la figura dell appalto, regolata dall art. 1655 c.c.). L obbligo di cooperazione è, quindi, da intendersi come riferibile all'attuazione delle misure di prevenzione dirette a eliminare (o ridurre al minimo, se l eliminazione è impossibile) i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno a incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore in ordine alle attività tipiche dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, salvo che tali attività non vengano svolte con modalità di aperta pericolosità, tali da mettere in evidente pericolo tutti coloro che si trovano nei luoghi di lavoro. In relazione al quesito di cui al punto 2 dell interpello - ferma restando la necessità che il datore di lavoro committente acquisisca l iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e l autocertificazione di cui all articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 - si richiama la necessità che la verifica in parola (la quale potrà essere riferita, in assenza di altri parametri, ai curricula, così come alle altre certificazioni - quali, ad esempio, quelle relative alla attività di formazione svolta - rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro) venga effettuata con particolare rigore, in modo da permettere al datore di lavoro committente di valutare la capacità tecnicoprofessionale del personale di riferimento della appaltatrice o dei lavoratori autonomi. Non si ritiene, infine, per le ragioni sopra indicate, di rispondere al quesito, sempre relativo alle attività affidate dalle società di produzione a terzi, contrassegnato con il n. 4. D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 292 di 337

INTERPELLI IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGA INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla verifica dell idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008. L ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha avanzato istanza d interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla corretta interpretazione di quanto riportato nell allegato XVII comma 2, lett. d), del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile così come definito nell art. 89 del D.Lgs. 81/2008. Al riguardo va premesso che gli obblighi in materia di salute e sicurezza di un lavoratore autonomo sono in via generale riportati nell art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e, con specifico riferimento al cantiere temporaneo o mobile, nell art. 94 del medesimo provvedimento. In particolare, il primo comma dell articolo 21, citato, identifica gli obblighi del lavoratore autonomo nell utilizzo di attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in modo conforme alle disposizioni di cui al Titolo III (lettere a e b), e del munirsi di tessera di riconoscimento (lettera c). L art. 21, comma 2, citato, prevede inoltre che i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno pure facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Il Legislatore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali contenuti nell articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevedevano adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i princìpi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003 ha introdotto non uno specifico obbligo ma una facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale di un lavoratore autonomo destinato ad operare in un cantiere temporaneo o mobile, il Legislatore nell allegato XVII comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 aveva previsto che il lavoratore autonomo dovesse esibire gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente Decreto Legislativo. Questa formulazione aveva creato notevoli difficoltà in quanto sembrava che quella facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro diventasse invece, per un lavoratore autonomo, un obbligo necessario per dimostrare la propria idoneità tecnico professionale per operare in un cantiere temporaneo o mobile. Con la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, espressamente richiesta dalle parti sociali, il lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell impresa affidataria gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. La modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, all allegato XVII, citata in premessa, è volta a rilevare la non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Tale concetto, peraltro, è stato ribadito nel documento della Conferenza Stato-Regioni Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, in cui è stato specificato che le previsioni di cui all accordo ex articolo 37 del testo unico di salute e sicurezza sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, non hanno efficacia obbligatoria ma sono dirette a fornire ai lavoratori autonomi utile parametro di riferimento per la formazione. La medesima fonte rimarca che è altresì obbligatoria altra formazione rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte dell accordo ex articolo 37 qualora quest ultima sia disciplinata da disposizioni di legge speciali rispetto alla previsione generale riportata all articolo 21, comma 2 (è ad esempio il caso della formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti confinati obbligatoria anche per i lavoratori autonomi, ai sensi del DPR n. 177/2011) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 293 di 337

INTERPELLI modifiche e integrazioni. Pertanto un committente o un impresa affidataria, in fase di verifica dell idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l esibizione degli attestanti inerenti la propria formazione e l idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l idoneità sanitaria sia l affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI) INTERPELLO N. 8/2013 del 24/10/2013 - Art. 41, comma 2, visita medica preventiva Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro. Il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Palermo, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. In particolare l'istante chiede di sapere se la previsione di visita medica preventiva di cui all art. 41, comma 2, lett. a), del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l'assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non necessita una nuova visita preventiva. Al riguardo si osserva che la sorveglianza sanitaria, disciplinata dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare l art. 41, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede una visita medica preventiva con l obiettivo di constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Il successivo comma prevede una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica la cui periodicità, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l anno. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. La Commissione ritiene che, nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI) INTERPELLO N. 9/2013 del 24/10/2013 - Imprese familiari Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alle imprese familiari. La Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 alla impresa familiare di fatto - ai sensi dell articolo 230 bis del Codice Civile - che opera con collaboratori senza essersi costituita con atto espresso: atto notarile dichiarativo. Al riguardo va premesso che l art. 230 bis del Codice Civile prevede che salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. [ ]. Pertanto, il legislatore ha voluto introdurre una figura di impresa familiare fondata sulla solidarietà familiare e non su un rapporto contrattuale. D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 294 di 337