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Deliberazione n. 63/2017/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione di controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: dott. Francesco Petronio dott.ssa Maria Paola Marcia dott.ssa Valeria Mistretta dott.ssa Lucia d Ambrosio dott.ssa Valeria Motzo dott.ssa Michela Muti Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere - relatore Referendario nella camera di consiglio del 26.7.2017; Visto l articolo 100, comma II, della Costituzione; Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16.1.1978 n. 21 recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Sardegna; Vista la Legge 14.1.1994 n. 20; Visto l articolo 7, comma VIII, della Legge 5.6.2003 n. 131; Visti gli indirizzi e i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie con la delibera 27.4.2004, come modificata ed integrata dalla deliberazione n.

9/SEZAUT/2009/INPR del 3.7.2009 e dalla deliberazione n. 54/CONTR del 17.11.2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo; Vista la deliberazione n. 11 del 12.6.2017 con cui il Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Perfugas; Vista la nota n. 65764876 del 27.6.2017 con cui il Presidente della Sezione ha nominato il Consigliere Valeria Motzo relatore del parere in questione; Vista la nota del 25.7.2017 prot. n. 66314757 con la quale il predetto magistrato ha deferito la proposta di parere per la discussione collegiale; Vista l ordinanza n. 16 del 25.7.2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la stessa Sezione per deliberare sul parere richiesto; Udito il Consigliere Valeria Motzo; PREMESSO Il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Autonoma della Sardegna ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell art. 7, comma 8, della Legge del 5.6.2003 n. 131, la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Perfugas ritenendola non più attuale per sopravvenuta abrogazione della norma oggetto del quesito. Con la predetta richiesta il Sindaco evidenzia che il Comune di Perfugas è un ente di piccole dimensioni, articolato in tre macrosettori e privo di personale con qualifiche dirigenziali. La responsabilità del settore amministrativo-finanziario è stata conferita ad un dipendente cat. D. titolare di posizione organizzativa, mentre la responsabilità del settore tecnico manutentivo e attività produttive e di quello socio assistenziale e 2

culturale è stata assunta dal Sindaco a causa del limite di spesa contenuto, prima, nell art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con la L. n. 122/2010, e poi, nell art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015. Con il quesito si chiede se l Ente possa conferire nuovi incarichi di posizioni organizzative derogando al limite di spesa previsto dal citato art. 1, comma 236. QUESTIONI DI AMMISSIBILITA La Sezione ritiene preliminarmente che la richiesta di parere, formulata ai sensi dell articolo 7, comma 8, della Legge del 5.6.2003 n. 131 Disposizioni per l adeguamento dell Ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, sia ammissibile sotto il profilo soggettivo essendo stata sottoscritta e trasmessa dal Sindaco dell Ente per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Sotto il profilo oggettivo la Sezione ritiene che il quesito in esame sia ammissibile in quanto attiene alla corretta individuazione dei limiti previsti in materia di spesa per il personale con particolare riferimento al salario accessorio. Osserva, inoltre, che pur essendo stata abrogata la norma richiamata nella richiesta di parere, contenuta nell art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, la stessa norma è stata sostituita dall art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che ha individuato il nuovo tetto di spesa delle risorse destinate al trattamento accessorio nel corrispondente importo determinato per l anno 2016. La nuova disposizione non ha riprodotto la parte finale della norma abrogata che, per la materiale quantificazione del tetto di spesa complessivo annuale, imponeva che questo venisse automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 3

personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della ormativa vgente. MERITO Preliminarmente la Sezione deve evidenziare che il 22.6.2017 è entrato in vigore l art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 che ha abrogato l art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016). Secondo la nuova disciplina, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l anno 2016. A decorrere dalla predetta data l articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Il Sindaco del Comune di Perfugas chiede se sia possibile istituire nuove posizioni organizzative derogando ai limiti di spesa cui sono soggette le risorse da destinare annualmente al trattamento accessorio del personale. A tale proposito la Sezione ritiene opportuno richiamare alcuni principi ormai pacificamente fatti propri dalla giurisprudenza di controllo. Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie nella pronuncia di indirizzo n. 26/2014/QMIG, il limite di spesa cui sono soggette le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio si applica indistintamente all ammontare complessivo delle risorse a tal fine destinate. Quindi, tanto le risorse del bilancio imputate al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1.4.1999), quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi 4

di qualifiche dirigenziali, presentano le medesime caratteristiche funzionali di destinazione, ed essendo idonee ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo, sono soggette alla medesima disciplina vincolistica. E stato, inoltre, più volte affermato (tra le altre si veda, Sezione Reg. Contr. Piemonte, del. n. 135/2016, Sez. Reg. Contr. Lombardia del. n. 205/2016) che il limite di spesa deve essere applicato all ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti. Non sono ammesse deroghe al limite di spesa complessivo come si evince anche dall art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 75/2017 che pur ammettendo la possibilità che siano destinate apposite risorse alla componente variabile dei Fondi per il salario accessorio, lascia fermo il limite delle risorse complessive stabilito nel precedente comma 2. Con riferimento al merito del quesito formulato, la Sezione ritiene che l Ente non possa nel 2017 incrementare, superando il corripondente importo determinato per il 2016, l ammontare da destinare complessivamente al trattamento accessorio al fine di finanziare nuove posizioni organizzative. Ciò posto, la Sezione deve anche osservare che la decisione di istituire due nuove posizioni organizzative attiene al merito dell azione amministrativa e rientra, pertanto, nella piena ed esclusiva discrezionalità dell Ente da esercitare nel rispetto della nomativa contrattuale e della disciplina vincolistica vigente. P.Q.M. La Sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna delibera di rendere il parere richiesto dal Comune di Perfugas nei termini sopraesposti. 5

DISPONE che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, all Assessore regionale agli enti locali. Così deciso nella camera di consiglio del 26.7.2017. Il Magistrato relatore Valeria Motzo Il Presidente Francesco Petronio Depositata in segreteria il 27 Luglio 2017 Il Dirigente Paolo Carrus 6