Indice. 1 La dichiarazione universale sui diritti dell uomo --------------------------------------------------- 3



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LEZIONE LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL UOMO PROF.SSA ANTONELLA ESPOSITO

Indice 1 La dichiarazione universale sui diritti dell uomo --------------------------------------------------- 3 2 La struttura ed i limiti della Dichiarazione ---------------------------------------------------------- 6 3 I patti internazionali sui diritti umani --------------------------------------------------------------- 13 3.1 Il Patto internazionale sui diritti civili e politici --------------------------------------------------- 14 3.2 Il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali ---------------------------------- 16 Bibliografia ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 2 di 18

1 La dichiarazione universale sui diritti dell uomo Sancendo, per la prima volta in un atto giuridico internazionale, il principio del rispetto dei diritti umani, e stabilendo che la promozione di questi ultimi è uno degli scopi dell organizzazione lo statuto dell Onu ha posto la base giuridica per lo sviluppo del sistema internazionale di protezione dei diritti umani di cui esso stesso è parte integrante. La volontà di costituire un sistema di tutela dei diritti umani a livello universale derivava dalle tragiche vicende vissute dalla comunità internazionale nel novecento, dai regimi autocratici in Europa ai due conflitti mondiali. Tali eventi avevano contribuito alla nascita di un nuovo giusnaturalismo fondato sulla consapevolezza che esiste uno stretto legame tra pace e diritti umani, entrambi intesi come valori imprescindibili sulla base dei quali costruire la nuova società mondiale del secondo dopoguerra. Di fronte al disprezzo della vita umana di sui si era fatto portatore il nazismo con le sue aberranti politiche imperialiste e razziste, la comunità internazionale si impegnò infatti nella predisposizione di strumenti collettivi di tutela e progressivo sviluppo dei diritti umani. Tale progetto fu sostenuto in particolar modo dalle democrazie occidentali; nel suo messaggio inviato il 6 gennaio 1941 al congresso, il presidente statunitense Roosevelt proponeva la costituzione di un ordine mondiale fondato su quattro libertà: di parola di pensiero religiosa libertà dal bisogno (da realizzarsi attraverso il rispetto dei diritti economici e sociali) libertà dalla paura (possibile solo promuovendo la pace con politiche di progressiva riduzione degli armamenti e con l imposizione, a livello internazionale, del divieto di uso della forza). Sulla base dell art. 68 della Carta fu costituita la commissione che elaborò la Dichiarazione universale dei diritti umani. Tale dichiarazione fornì una prima lista organica di diritti andando a colmare il vuoto contenutistico proprio dello Statuto Onu e raccogliendo il consenso degli stati membri, favorevoli almeno in parte ad una limitazione del principio di domestic jurisdiction. La commissione dei diritti umani istituita dal consiglio economico e sociale (ECOSOC) avviò i lavori riunendosi nei primi sei mesi in composizione ristretta, sotto la presidenza di Eleanor Roosevelt, vedova del presidente Franklin Delano Roosevelt, successivamente fu istituzionalizzata comprendendo un organico di 18 componenti, rappresentanti dei governi degli stati. Da questo momento si susseguirono una serie di passaggi attraverso i vari organismi dell Onu dal segretariato 3 di 18

all Ecosoc dal comitato di redazione per arrivare infine all assemblea generale, che l approvò formalmente con la risoluzione n. 217 del 10 dicembre 1948. I lavori preparatori furono avviati il 16 febbraio 1946 con l obiettivo ambizioso di elaborare un documento accettabile per tutte le religioni le ideologie e le culture furono coinvolte personalità del mondo della cultura di ogni parte del pianeta compresi il mahatma Gandhi e Benedetto Croce, sulla base di una consultazione promossa dall Unesco, e giuristi di vari paesi tra cui il francese Renè Cassin al quale si deve la redazione di gran parte del documento. Ci vollero ben 85 sessioni per realizzare una sintesi delle diverse concezioni dei diritti umani: gli stati occidentali puntavano all inserimento nel testo dei diritti civili e politici (cd. diritti di prima generazione), considerandoli come individuali, ossia propri di ogni singola persona umana (ad es. diritto alla vita, liberta di espressione ecc.); gli stati socialisti invece ritenevano che per diritti umani fondamentali dovessero intendersi i diritti collettivi ed economico-sociale, cd. di seconda generazione (ad es. il diritto all autodeterminazione), reputando quelli propagandati dall occidente come illusori e inesistenti. Grazie alla collaborazione tra le diverse componenti politiche e culturali, fu alla fine possibile giungere ad un compromesso per l approvazione di un documento unitario: la dichiarazione fu adottata a Parigi dall Assemblea generale, il 10 dicembre 1948, con 48 voti favorevoli, 8 astensioni e nessun voto contrario 1. Si astennero: i paesi socialisti sebbene avessero ottenuto l inclusione di alcuni diritti economici e sociali, perché la dichiarazione non enunciava anche il diritto di autodeterminazione dei popoli e non prevedeva specifiche misure di garanzia; l Arabia Saudita che a differenza di altri paesi mussulmani riteneva alcuni principi in contrasto con la tradizione islamica; il sud africa, dove il regime di apartheid allora vigente risultava nettamente in conflitto con il principio di uguaglianza di tutti gli uomini proclamato nella dichiarazione. Adottata dall Assemblea generale delle Nazioni Unite la dichiarazione si qualifica tecnicamente come una risoluzione, vale a dire una raccomandazione adottata sottoforma di dichiarazione di principi che, in quanto tali, ha carattere non vincolante per gli stati firmatari 2. D altro canto, per la sua solennità ed importanza dei principi in essa contenuti la dichiarazione ha acquisito un innegabile valore etico e politico: per la prima volta nella storia infatti, stati appartenenti ad aree geopolitiche diverse hanno individuato un nucleo essenziali di diritti relativi ad ogni uomo e ad ogni stato, avviando un processo di universalizzazione degli stessi. 1 Chiodi, I diritti umani: un immagine epocale, Guida, 2000, pag. 108 e ss 2 Per un approfondimento sugli atti non vincolanti cfr. Gioia Diritto internazionale Giuffré, 2010, pag. 299 e ss. 4 di 18

La dichiarazione, pertanto, ha costituito il testo di riferimento per il progressivo sviluppo di un corpus di norme internazionali a tutela dei diritti umani e per l adozione dei successivi documenti, molti dei quali aventi il carattere di convenzioni giuridicamente vincolanti, e a gran parte delle sue disposizioni, nel corso degli anni, è stato riconosciuto lo status di diritto internazionale consuetudinario. A partire dalla sua solenne proclamazione, il concetto di tutela dei diritti umani è rimasto scolpito nella coscienza dei popoli e dal 1960, sono cresciute progressivamente le manifestazioni a sostegno dei principi in essa affermati. Un esempio è dato dall approvazione della proclamazione di Teheran nel 1968, su iniziativa dell assemblea generale delle nazioni unite che, con il voto unanime delle 84 delegazioni nazionali partecipanti, esorta tutti i popoli e tutti i governi a farsi difensori dei principi proclamati nella dichiarazione universale dei diritti dell uomo e a raddoppiare gli sforzi affinché tutti gli essere umani possano nella libertà e nella dignità, realizzarsi sul piano fisico mentale, sociale e spirituale. 5 di 18

2 La struttura ed i limiti della Dichiarazione Il valore della dichiarazione 3, come più volte sottolineato, è dato dall essere stata approvata da un organismo di diritto internazionale al quale aderisce la maggior parte degli Stati del mondo, ma già nel preambolo si definisce come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni. Il valore giuridico appare quindi limitato: spetterà ai singoli Stati membri di darle attuazione, e se alcuno dei diritti solennemente proclamati non sarà riconosciuto o violato in un singolo Stato, l Onu non potrà obbligare quest ultimo a mutare comportamento o non potrà applicargli una sanzione. Tale limite deriva dalla natura non vincolante della dichiarazione che, come sopradetto, si tratta di una raccomandazione, adottata dall Assemblea generale delle Nazioni Unite e nell assenza di meccanismi giurisdizionali a garanzia dei diritti umani in essa proclamati. Ulteriore e considerevole limite della Dichiarazione è dato dal fatto che sebbene si auspichi l inderogabilità dei diritti umani contenuti nel testo, molti di essi hanno carattere ordinario, nel senso di poter essere soggetti a deroga in casi di emergenza e necessità (guerre, epidemie, attentati all ordine pubblico). Tra i diritti inderogabili rientrano sicuramente il diritto a non essere sottoposto a torture o a trattamenti analoghi, il diritto ad una legge penale irretroattiva e il diritto a non essere ridotti in schiavitù ma se si guarda al concreto atteggiarsi degli stati ed ai loro soggetti interni, appare evidente come alla proclamazione formale di alcuni diritti non corrisponda la predisposizione di meccanismi effettivi tanto di garanzia, quanto di repressione di una loro violazione: basti pensare, ad esempio, alle nuove forme di schiavitù tuttora diffuse nel mondo (lo sfruttamento sessuale, i lavori forzati), alle condizioni dei detenuti in molte carceri statali, e alle pratiche per ottenere la loro confessione ecc). Pur entro questi limiti è interessante ad ogni modo esaminare brevemente quali diritti dell uomo l Assemblea generale degli stati aderenti all Onu ha ritenuto così fondamentali da farne oggetto di Dichiarazione Universale. La dichiarazione si compone di trenta articoli che includono diritti politici e civili (cd. libertà negative, poiché corrispondono ad un obbligo di non facere da parte dello stato) ed economico sociale( che al contrario, impongono allo stato l adozione di strumenti tali da consentirne l effettivo 3 Martines Temistocle, Diritto costituzionale, 2010, Giuffré, pag. 598 e ss. 6 di 18

godimento). Il documento dichiara i diritti umani interdipendenti e indivisibili, riconoscendo, nel suo preambolo, la dignità a tutti i membri della famiglia umana quale fondamento della libertà della giustizia e della pace nel mondo; in questo modo, esso recepisce e sviluppa in pieno il legame, posto a fondamento dello statuto Onu tra pace e tutela dei diritti. La dichiarazione 4 si pone come ideale da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le nazioni, rimandando a progressive misure di carattere nazionale e internazionale la promozione e la realizzazione concreta dei principi in essa contenuti. I diritti politici e civili, indubbiamente prevalenti, sono proclamati nella prima parte del documento agli art. 1-21: Articolo 1 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Articolo 2 1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. 2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità. Articolo 3 1. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Articolo 4 1. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Articolo 5 4 Il testo originale de The Universal Declaration of Human Rights è consultabile al sito http://www.un.org/en/documents/udhr/ 7 di 18

1. Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Articolo 6 1. Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Articolo 7 1. Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Articolo 8 1. Ogni individuo ha diritto ad un effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. Articolo 9 1. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Articolo 10 1. Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Articolo 11 1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa. 2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Articolo 12 1. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo 8 di 18

onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Articolo 13 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese. Articolo 14 1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Articolo 15 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. Articolo 16 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Articolo 17 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. Articolo 18 1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, 9 di 18

isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. Articolo 19 1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Articolo 20 1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un associazione. Articolo 21 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese. 3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione. I diritti economici sociali e culturali sono, invece, enunciati agli art. 22-27: Articolo 22 1. Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. Articolo 23 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 10 di 18

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Articolo 24 1. Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. Articolo 25 1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. Articolo 26 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L istruzione elementare deve essere obbligatoria. L istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli. Articolo 27 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 11 di 18

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. Gli ultimi tre articoli dettano criteri generali ed eterogenei relativi all applicazione dei principi proclamati nella dichiarazione stessa. In particolare: - L art. 28 definisce il concetto di pace positiva, intesa non soltanto come ripudio della guerra ma soprattutto come cooperazione e solidarietà internazionale, e dispone che ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale ed internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa dichiarazione possano essere pienamente realizzati; - L art. 29 riconosce i doveri dell individuo verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e il pieno sviluppo della sua personalità ed individua due limiti all esercizio dei diritti enunciati nella dichiarazione, l uno derivante dalla legge statale per assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell ordine pubblico, e del benessere generale in una società democratica, l altro dal rispetto dei fini e dei principi delle nazioni unite; - L art. 30 infine, contiene la clausola di salvaguardia che da la chiave per l interpretazione della dichiarazione stessa: nulla nella presente dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi stato, gruppo o persona di esercitare un attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciate. La ratio risiede nella volontà di impedire ogni interpretazione ingannevole della dichiarazione che non tenga conto dello spirito che la anima. 12 di 18

3 I patti internazionali sui diritti umani Dopo l adozione dei Dichiarazione, l organizzazione delle nazioni unite si cimentò in un compito ancora più arduo: tradurre i principi da essa proclamati in disposizioni pattizie destinate ad imporre obblighi giuridici agli Stati che li avessero ratificati. Tale obiettivo portò alla conclusione che di due Patti, uno sui diritti civili e politici, l altro sui diritti economici sociali e culturali, che costituiscono i primi atti internazionali giuridicamente vincolanti contenenti un catalogo organico e dettagliato di diritti. La volontà di procedere alla stipula di due documenti separati nasceva dalla constatazione che i diritti economici sociali e culturali necessitano di tempi maggiori per l applicazione rispetto a quelli civili e politici (come affermato dalla risoluzione n. 53 del 1952). Alcuni autori 5 sostengono che, mentre i primi richiedono un attività ad hoc dello stato, ovvero un comportamento attivo, peraltro generalmente oneroso, i secondi si esauriscono in un obbligo di non ingerenza da parte dello stato, più facilmente definibile e suscettibile di immediata applicazione. Elaborati articolo per articolo dapprima in seno alla Commissione dei diritti dell uomo e successivamente dalla terza commissione dell Assemblea generale, i patti furono adottati dall assemblea generale a New York il 16 dicembre 1966 (con risoluzione n. 2200A) 6, a circa vent anni di distanza dall approvazione della Dichiarazione universale. Ciò indubbiamente riconducibile alla contrapposizioni esistenti tra i paesi socialisti e occidentali acuite dalla guerra fredda ma anche ad un persistente timore degli stati di assumere impegni vincolanti e limitativi della loro sovranità, soprattutto per ciò che concerne i diritti economici e sociali. La novità fondamentale che contraddistingue entrambi i documenti è l affermazione di due principi atipici rispetto a quelli enunciati nella Dichiarazione: si tratta nello specifico del diritto di autodeterminazione dei popoli e del loro diritto di disporre di ricchezze e risorse naturali. Ci troviamo secondo alcuni autori di fronte ad una nuova categoria di diritti umani cd di terza generazione miranti a tutelare non singoli individui bensì l intera collettività. 5 Nascimbene, L individuo e la tutela internazionale dei dritti umani, cap. X, in Istituzioni di diritto internazionale, a cura di, S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria, 3ª, Torino, 2006. 6 Marchesi, I diritti dell uomo e le Nazioni Unite: controllo internazionale e attività statali di organi internazionale, Franco Angeli, 1996, pag. 66 e ss. 13 di 18

Da ciò discenderebbe il dovere, da parte degli Stati, di rispettare non solo i diritti umani individuali dei soggetti sottoposti alla propria sovranità territoriale, ma anche i diritti di altri Stati o soggetti con personalità internazionale (pensiamo per esempio ai movimenti di liberazione nazionale). Nonostante l adozione dei due Patti costituisse un innegabile passo in avanti nel processo di sviluppo del sistema Onu dei diritti umani, mancava ancora un adesione piena degli stati ai valori da essi espressi come dimostrano la lunga attesa (quasi 10 anni) per la loro entrata in vigore e la questione relativa alla loro applicazione all interno degli ordinamenti degli Stati membri. Sotto quest ultimo profilo le norme contenute nei patti hanno carattere non self-executing, nel senso di non essere direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali senza uno specifico atto normativo di attuazione interna. 3.1 Il Patto internazionale sui diritti civili e politici Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966, entrò in vigore il 23 marzo 1976 7. Il testo è suddiviso in sei sezioni: la prima parte (art.1) è dedicata al diritto di autodeterminazione dei popoli; la seconda parte (art. 2-5) chiarisce gli impegni degli Stati aderenti al Patto nonché l ambito di applicazione e i limiti di interpretazione di quest ultimo; la terza parte (art. 6-27) enuclea i diritti civili e politici specificando quelli già affermati dalla Dichairazione universale e, con riferimento ad alcuni di essi, ampliandone la portata 8 ; la quarta parte (art. 28-45) definisce i meccanismi di controllo sul rispetto dei diritti sanciti dal Patto da parte degli Stati; la quinta parte (art. 46-47) contiene due clausole di compatibilità in cui si statuisce che nessuna disposizione del Patto può essere interpretata in senso lesivo con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati e con il diritto inerente tutti i popoli di godere e di disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali ; 7 In Italia è stata ratificato con la legge n. 881 del 25 ottobre 1977 ed è entrato in vigore il 15 dicembre 1978. 8 Ad esempio l 6 del Patto, che superando in parte il dettato della Dichiarazione relativo al diritto alla vita subordina il ricorso alla pena di morte a particolari condizioni, esso afferma: nei paesi in cui la pena di morte non è abolita una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i reati più gravi, in conformità con le leggi vigenti al momento in cui fu commesso il delitto e purché ciò non sia in contrasto con le disposizioni del presente patto né con la convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Ciò costituisce l unica deroga al diritto alla vita. 14 di 18

infine la sesta parte (art. 48-53) contiene disposizioni relative al funzionamento del Patto (firma, ratifica, adesione entrata in vigore ). Adottato contestualmente al patto è il Primo Protocollo addizionale che introduce un sistema di ricorsi individuali: si riconosce anche ai singoli, ai gruppi e alle organizzazioni non governative la facoltà di ricorrere al Comitato dei diritti umani istituito dal Patto, per denunciare eventuali violazioni dei diritti sanciti dal Patto da parte di uno Stato contraente. Il ricorso individuale può riguardare esclusivamente gli Stati che aderiscono al Protocollo. Per l ammissibilità del ricorso individuale devono sussistere i seguenti requisiti: - residenza della presunta vittima in uno degli stati aderenti al Protocollo; - previo esaurimento di tutti i ricorsi interni disponibili. Anche il sistema dei ricorsi individuali non rientra nei mezzi di tutela giurisdizionale; sono semplici considerazioni espresse dal Comitato non aventi carattere vincolante. Non va però sottovalutata la portata del Protocollo che, prevedendo la possibilità per individui gruppi e organizzazioni non governative di denunciare violazioni dei diritti civili e politici sanciti dal patto ad un organismo internazionale rende possibile una tutela più effettiva e concreta dei diritti stessi. Un secondo protocollo addizionale al Patto sui diritti civili e politici è entrato in vigore l 11 luglio1991 9. Il Protocollo ha un elevato valore ideologico contenendo norme che disciplinano la delicatissima materia dell abolizione della pena di morte. Se l art. 6 del Patto sui diritti civili e politici, pur non imponendo agli Stati di abolire la pena di morte, manifesta un atteggiamento sfavorevole nei confronti della stessa ritenendola ammissibile limitatamente ai reati più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui fu commesso il delitto e nel rispetto delle disposizioni del Patto nonché della convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio, il secondo Protocollo sancisce la progressiva abolizione della pena di morte tra gli Stati aderenti che a tal fine si impegnano ad adottare le misure necessarie. L unica riserva ammessa è relativa all applicazione della pena di morte in tempo di guerra in base ad una condanna pronunciata per un crimine militare di estrema gravità (art. 3) 10. 9 L Italia ha provveduto alla ratifica con la legge n. 734 del 9 dicembre 1994 ed è entrato in vigore il 14 maggio 1995. 10 Affinché gli Stati possano avvalersi di tale previsione, la riserva deve essere formulata, al momento della ratifica o dell adesione del Protocollo, al Segretario generale dell Onu, cui va comunicato anche l inizio e la fine del periodo di guerra, specificando la legislazione interna applicabile in quel lasso di tempo. 15 di 18

3.2 Il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato il 16 dicembre 1966, contestualmente al Patto internazionale sui diritti civili e politici entrò in vigore il 3 gennaio 1976 11. Il testo è suddiviso in cinque sezioni: la prima (art. 1) proclama il principio di autodeterminazione dei popoli e alla libera disposizione delle loro ricchezze e risorse naturali; la seconda parte (art. 2-5) individua l ambito di applicazione del Patto e gli obblighi di ciascuno Stato contraente 12, prevedendo la progressiva attuazione dei diritti enucleati nel Patto, rende ancora più controversa la questione relativa all adeguamento degli ordinamenti interni alle disposizioni ivi contenute anche perché i diritti economici, sociali e culturali sono considerati di per sé obblighi programmatici nel senso che per essere attuati richiedono un intervento specifico da parte dello stato e di organismi pubblici; la terza parte del patto (art. 6-15) fornisce un elencazione dei diritti tutelati; la quarta (art. 16-23) concerne i meccanismi di controllo sul rispetto dei diritti da parte degli stati contraenti; la quinta (art. 24-25) prevede due clausole di compatibilità relative alle disposizioni contenute nello statuto Onu e negli statuti degli istituti specializzati. Dalla particolare natura dei diritti tutelati dal Patto discende che a carico degli Stati si pongono essenzialmente obblighi positivi, o di fare, consistenti nell adottare tutte le misure necessarie per garantire l effettivo accesso a determinate risorse e nell istituire e garantire l effettivo funzionamento di appositi organi che vigilino e reagiscono a eventuali violazioni dei diritti tutelati dal patto. Una violazione del patto potrebbe configurarsi ad esempio qualora gli organi giudiziari nazionali non riconoscessero un adeguata riparazione alle vittime di comportamenti illeciti da parte degli organi statali. La realizzazione progressiva degli obblighi del patto non esclude che sugli stati gravino obblighi negativi, oltre che positivi. In altri termini, gli Stati devono astenersi dall adottare misure 11 In Italia è stata ratificato con la legge n. 881 del 25 ottobre 1977 ed è entrato in vigore il 15 dicembre 1978. 12 Ai sensi dell art. 2 del Patto, lo Stato contraente deve impegnarsi ad operare, sia individualmente sia attraverso l assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati,compresa in particolare l adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto. 16 di 18

che possano privare gli individui dell effettivo godimento di determinati diritti o interferire con il loro esercizio. Il patto sui diritti economici sociali e culturali prevede una procedura di controllo internazionale basata sulla presentazione di rapporti periodici ad opera delle Parti contraenti. Il comitato dei diritti economici sociali e culturali esamina i rapporti inviati dagli Stati e analogamente al Comitato dei diritti umani, se non ritiene sufficienti le informazioni ricevute adotta ulteriori procedure di controllo (cd. procedure di follow-up). Le procedure di follow-up sono adottare per ottenere informazioni supplementari rispetto alle osservazioni conclusive inviate al Comitato, o per far fronte all ipotesi in cui unno stato sia in notevole ritardo nella sottoposizione dei suoi rapporti periodici. È stato adottato un Protocollo addizionale nel 2008 che consentirà al Comitato di ricevere ricorsi da parte di individui o gruppi di individui per denunciare eventuali violazioni dei diritti sanciti dal Patto sui diritti economici, sociali e culturali. Sarà però necessario che lo Stato contro cui si ricorre sia una parte contraente del Protocollo, che siano stati esauriti i rimedi giurisdizionali nazionali e che le presunte violazioni abbiano arrecato un chiaro svantaggio alla vittima o vengano considerate dal Comitato di particolare gravità. 17 di 18

Bibliografia Chiodi, I diritti umani: un immagine epocale, Editore Guida, 2000; Gioia, Diritto internazionale, Giuffré, 2010; Marchesi, I diritti dell uomo e le Nazioni Unite: controllo internazionale e attività statali di organi internazionale, Franco Angeli, 1996; Martines, Diritto costituzionale, Giuffré, 2010; 18 di 18