Novità fiscali del 4 marzo 2008: le ritenute d acconto sono sempre scomputabili, anche in assenza della relativa certificazione. Mutuo ipotecario per l'abitazione principale: interessi passivi detraibili anche se il fabbricato era già in costruzione Pubblicato il 4 marzo 2008 1
Indice: 1) Ritenute d acconto scomputabili sempre: Anche senza la certificazione 2) Legge di conversione del Decreto Milleproroghe in G.U. 3) In G.U. i Decreti attuativi di agevolazioni fiscali previste dalla Finanziaria 2008 4) Indice istat di gennaio 2008 in G.U. 5) Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dei diritti annuali, di competenza della Camera di Commercio di Monza e Brianza 6) Mutuo ipotecario per la costruzione dell abitazione principale: Data inizio lavori 7) Brevi fiscali 2
1) Ritenute d acconto scomputabili sempre: Anche senza la certificazione Le ritenute d acconto operate sulla fatture dei professionisti sono scomputabili a prescindere dall avvenuto versamento. La dimostrazione può essere fornita anche un documento diverso dalla certificazione. Presupposto per fare valere in dichiarazione dei redditi le trattenute operate dal sostituto di imposta è la loro materiale esecuzione. A tal fine rilevano le operazioni esposte in fattura e non il reale versamento all Erario. Non è quindi condivisibile la tesi secondo cui solo la certificazione permette al fisco di riconoscere lo scomputo delle ritenute. L Amministrazione finanziaria in sede di controllo formale ai sensi dell art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73 può, quindi, avvalersi dei dati contenuti nel modello 770 del sostituto di imposta trattandosi di elementi già in suo possesso, come tra l altro statuito dallo statuto del contribuente. Sono queste le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato con il proprio documento (studio n. 192-2007 del 7/12/2007). Peraltro, sul versamento a titolo di acconto non esiste una coobbligazione tra lavoratore autonomo, destinatario del prelievo, e datore di lavoro, su cui grava l obbligo di riversamento. 3
A tal fine, critiche sono state elevate sulla recente Sentenza della Corte di Cassazione (n. 14033/2006) che ha subordinato la possibilità di scomputare le ritenute d acconto all avvenuto versamento da parte del sostituto d imposta. Al riguardo, nel corso di un forum organizzato da Italia Oggi, il 19/5/2007, la stessa Agenzia delle Entrate ha rimesso la possibilità di scomputare le ritenute dalle imposte al verificarsi di due condizioni. Nella prima, il sostituto d imposta deve avere effettivamente operato le ritenute. Inoltre lo stesso sostituto deve attestare la circostanza attraverso il rilascio dell apposita certificazione di cui al D.P.R. n. 322/1998. Lo Studio del notariato. Il Consiglio Nazionale del Notariato, ha messo in risalto che l art. 6, comma 4 dello Statuto del contribuente stabilisce che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell Amministrazione finanziaria. Pertanto, in presenza del modello 770 inviato dai sostituti e che certifica il prelievo della ritenuta nessun altro documento può essere richiesto. La citata Sentenza n. 14033/2006 ha ammesso la possibilità di scomputare le ritenute anche in relazione al comportamento tenuto del sostituto per ciò che attiene al versamento. 4
In buona sostanza anche il soggetto sostituito deve ritenersi già originariamente, e non solo durante la fase della riscossione, obbligato solidale al pagamento dell imposta. Le argomentazioni fornite dalla Cassazione, che subordina lo scomputo delle ritenute d acconto all avvenuto versamento da parte del sostituto d imposta, non state condivise dall ufficio Studi del Notariato. Secondo un interpretazione letterale dell art. 22 del DPR n. 917/1986, infatti, si desume che la condizione legittimante lo scomputo non è il versamento della ritenuta, ma la sua operazione cioè la circostanza che il sostituto ne sia stato inciso. In base al DPR n. 322/1998, infatti, il sostituto d imposta deve soltanto attestare l ammontare delle ritenute operate. (Italia Oggi del 01/03/2008, pag. 37) 2) Legge di conversione del Decreto Milleproroghe in G.U. E stata pubblicata nella G.U. 29/2/2008, n. 51, S.O. n. 47, la Legge 28/2/2008, n. 31, di conversione del c.d Decreto Milleproroghe (D.L. n. 248/2007). 5
Si ricordano di seguito le novità di maggiore interesse: La proroga al 31/5/2008 (che slitterà ulteriormente al 2 giugno) della presentazione del Mod. 770/2008 Semplificato; la ripartizione fino a 72 rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo; Con l entrata in vigore della legge di conversione del milleproroghe, il potere di concedere la rateizzazione dei debiti col Fisco è passato agli agenti della riscossione. Pertanto, i contribuenti per chiedere la dilazione delle somme dovute per debiti fiscali e contributivi devono rivolgersi non più all Agenzia delle Entrate, ma direttamente agli uffici di Equitalia, che può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 72 rate mensili (e non più solo 48 rate), «nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà». La possibilità di pagare in 6 anni si applica alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, a meno di diversa decisione dell ente creditore che deve comunicarlo all agente della riscossione. Per gli altri soggetti creditori, come enti locali, consorzi e ordini professionali, le modalità per dilazionare i pagamenti delle somme possono essere regolate in maniera diversa, ma condizioni e modalità devono essere comunicate all agente della riscossione. Tra le novità contenute nel milleproroghe, poi, la fideiussione, prima necessaria se 6
l importo iscritto a ruolo era superiore a 50mila euro, è divenuta non obbligatoria. Il milleproroghe interviene anche in tema di «cartelle mute», indicando la necessità dell indicazione, pena nullità, del responsabile del procedimento dell agente della riscossione e dell ente creditore per i ruoli consegnati agli agenti dal 1 giugno 2008. Se la cartella non viene consegnata personalmente al destinatario, inoltre, l agente postale deve informare il destinatario dell avvenuta notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno. La norma, poi, precisa che la mancanza di indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008 non è causa di nullità. 3) In G.U. i Decreti attuativi di agevolazioni fiscali previste dalla Finanziaria 2008 Sono stati pubblicati in G.U. 1/3/2008, n. 52, i Decreti con i quali il Ministero dell Economia e delle Finanze ha dato attuazione ad alcune agevolazioni fiscali previste dalla Finanziaria 2008. In particolare si tratta: 7
del Decreto 31/1/2008, relativo alle modalità di fruizione del bonus fiscale, pari ad euro 1.200,00, riservato alle famiglie numerose con almeno quattro figli a carico dei genitori; dei due Decreti 6/2/2008, relativi a tabaccai e commercianti che installano impianti e attrezzature di sicurezza, ai quali viene riconosciuto un bonus fiscale nella misura dell 80% dei costi sostenuti; Decreto 11/2/2008, relativo alle modalità di fruizione del bonus fiscale riconosciuto ai titolari di contratto d affitto per immobili adibiti ad abitazione principale. 4) Indice istat di gennaio 2008 in G.U. L Indice istat di gennaio 2008 è stato del 2,9% (Comunicato del 01/03/2008 pubblicato in G.U. n. 52 del 01/03/2008) 5) Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dei 8
diritti annuali, di competenza della Camera di Commercio di Monza e Brianza Transitoriamente, per consentire il versamento, con il modello F24, del diritto annuale e dei relativi interessi e sanzioni per omesso o tardivo versamento, di competenza della Camera di Commercio di Monza e Brianza, sono stati istituiti i seguenti codici tributo, da utilizzare nella sezione ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI, abbinandoli al codice della Provincia di Milano, MI : 3863 denominato Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Monza e Brianza. 3864 denominato Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Monza e Brianza. Sanzioni per omesso o tardivo versamento. 3865 denominato Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Monza e Brianza. Interessi per omesso o tardivo versamento. (Agenzia delle Entrate, risoluzione del 03/03/2008, n. 74) 6) Mutuo ipotecario per la costruzione dell abitazione principale: Data inizio 9
lavori Con la voltura del diritto amministrativo (DIA) il contribuente, al rispetto delle previste condizioni, conserva, comunque, il diritto alla detrazione IRPEF sugli interessi passivi del mutuo ipotecario. Come è noto l art. 15, comma 1-ter, del Tuir, riconosce, ai fini IRPEF, la detrazione dall imposta lorda di un importo pari al 19% dell ammontare complessivo, non superiore a 2.582,28 euro, degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca contratti per la costruzione dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Modalità e condizioni cui é subordinata tale detrazione L art. 1, comma 2, del Decreto 30/07/1999, n. 311, stabilisce che la detrazione compete limitatamente agli interessi passivi e relativi oneri accessori riferibili all importo del mutuo effettivamente destinato alla costruzione dell immobile. Il successivo comma 3 subordina la detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario alle seguenti condizioni: 1) i lavori di costruzione devono avere inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell unita immobiliare da costruire; 10
2) l unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori. Viene disposta sia la decadenza del diritto alla detrazione qualora l immobile non venga adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione, sia la previsione che la detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo; la detrazione non spetta, altresì, se i detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell immobile o in quello successivamente prorogato. Tale disciplina (Decreto n. 311/1999) è stata in parte modificata per effetto dell art. 44, comma 4-ter, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha stabilito, tramite una modifica dell art. 15, comma 1-ter, del Tuir, che la detrazione é ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all inizio dei lavori di costruzione. Data di prosecuzione dei lavori e ricorrenza delle condizioni per potere usufufruire della detrazione Un contribuente (che ha presentato istanza all Agenzia delle Entrate) dopo aver ricevuto in donazione un fabbricato non ancora ultimato, ha stipulato, in data 10/01/2006, un contratto di mutuo al fine di ottenere un finanziamento per il completamento della costruzione. 11
La prosecuzione dei lavori é avvenuta sulla base della DIA richiesta, in precedenza, dal donante. In data 23/01/2006, con la voltura, é stata trasferita al citato contribuente la titolarità della DIA originaria avente ad oggetto i lavori di completamento della costruzione e recante come termine ultimo per la conclusione dei lavori (scadenza) la data del 11/10/2008. In seguito al trasferimento del suddetto provvedimento amministrativo, il medesimo contribuente ha iniziato i lavori di completamento dell immobile, poi terminati in data 18/05/2006, provvedendo a trasferirvi la propria residenza il 13/11/2006. Per quanto riguarda la prima condizione temporale (si veda sopra al punto 1), l Agenzia delle Entrate ha precisato, con la risoluzione 5/11/2007, n. 310, che la certezza della data di inizio dei lavori é fondamentale per potere verificare il rispetto del termine previsto tra la data di inizio dei lavori e la stipula del contratto di mutuo. Considerato che, nel caso di specie, la data di inizio dei lavori di completamento del fabbricato si può fare ragionevolmente coincidere con quella di voltura della DIA in capo al contribuente, intervenuta il 23/01/2006, la condizione temporale è stata ritenuta soddisfatta giacché i lavori di completamento sono risultati iniziati entro i sei mesi successivi al contratto di mutuo ipotecario, stipulato il 10/01/2006, come prescritto dalla norma nella formulazione all epoca vigente. E stato, inoltre, osservato che i lavori di costruzione sono stati ultimati il 18/05/2006, entro il termine di validità stabilito dal provvedimento amministrativo (11/10/2008), 12
senza incorrere, quindi, nell ipotesi di decadenza prevista dall art. 2, comma 3, del Decreto n. 311/999. Dal momento che é risultata rispettata anche la seconda condizione (si veda sopra al punto 2), poiché il contribuente ha provveduto a trasferire la propria residenza presso l immobile il 13/11/2006, quindi entro il termine di sei mesi dall ultimazione dei lavori, l Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il contribuente possa usufruire della detrazione degli interessi passivi pagati in reazione al mutuo stipulato per la costruzione dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Infine, l Agenzia ha precisato che, per potere detrarre gli interessi passivi relativi al periodo d imposta 2006, per il quale é stata già stata presentata la dichiarazione dei redditi (Mod. 730/2007), il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il Mod. UNICO 2007 entro il termine previsto per la presentazione del Mod. UNICO 2008. (Agenzia delle Entrate, risoluzione del 03/03/2008, n. 73) 7) Brevi fiscali Regime dei Minimi: La guida sintetica per gli stranieri 13
Fisco poliglotta per i contribuenti minimi. Sono dal 03/03/2008 in spedizione alle direzioni regionali dell Agenzia delle Entrate 40 mila copie del pieghevole sui minimi nelle lingue degli immigrati: arabo, croato, rumeno e albanese. La pubblicazione illustra chi sono i contribuenti destinatari del nuovo regime, quali i vantaggi e le caratteristiche del sistema semplificato. (Agenzia delle Entrate, comunicato Stampa del 03/03/2008) (A cura di Vincenzo D Andò) 14
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