Comune di Pesaro. Regolamento Attuazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 concernente: «Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione».



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Comune di Pesaro Regolamento Attuazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 concernente: «Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione». Approvato con delibera di C.C. n. 27 del 5 marzo 2012

Art. 1 - Incidenza degli oneri di urbanizzazione: tabelle parametriche Il comune di Pesaro, ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce l'incidenza delle opere di urbanizzazione sulla base dei costi di riferimento delle tabelle parametriche allegate al presente regolamento che determinano: tabella A l'incidenza per ogni metro cubo edificato, degli oneri di urbanizzazione primaria riferita ad un insediamento tipo con un indice di fabbricabilità fondiaria di circa 2 mc/mq; tabella B l'incidenza media per ogni metro cubo edificato degli oneri di urbanizzazione secondaria; tabella C articolazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per zone omogenee e per tipi di intervento; tabella D incidenza delle opere di urbanizzazione per ogni metro quadrato di superficie utile edificabile destinata ad insediamenti industriali e artigianali; tabella E Incidenza degli oneri di urbanizzazione parametrata in relazione alle previsioni di zona e tipi d'intervento; tabella F incidenza degli oneri di urbanizzazione relativa ai complessi turistici ricettivi complementari; Per la determinazione di detta incidenza debbono essere osservate le norme contenute nei successivi articoli. Art. 2 - Adempimenti del Comune Il comune di Pesaro determina, per effetto della applicazione dei parametri di cui al presente regolamento, il contributo per le opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente: a) per le costruzioni residenziali, turistiche, commerciali e direzionali; b) per gli insediamenti industriali e artigianali. Per tutti i casi non contemplati dal presente regolamento si applicano in via analogica le tariffe delle allegate tabelle, facendo riferimento alle destinazioni d uso, al livello di urbanizzazione e agli indici fondiari. Art. 3 - Determinazione del costo base di urbanizzazione Il comune di Pesaro determina il costo base di urbanizzazione primaria e secondaria desumendolo dalle tabelle A e B per l'edilizia residenziale, turistica, commerciale e direzionale e dalla tabella D per le zone industriali e artigianali. Art. 4 - Incidenza degli oneri di urbanizzazione in relazione alle zone omogenee L'incidenza degli oneri per le spese di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli insediamenti residenziali, turistici commerciali e direzionali viene determinata moltiplicando il costo base previsto dalle tabelle A e B per i coefficienti riportati nella tabella C in relazione alle zone omogenee previste dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ed ai tipi di intervento. Per le zone prive di strumentazione urbanistica, disciplinate dall art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il comune di Pesaro applica, per le costruzioni residenziali ricadenti nel perimetro del centro abitato il costo base determinato dalle tabelle A e B; per le costruzioni fuori di detto perimetro il predetto costo base è maggiorato del 50 per cento. Art. 5 - Individuazione delle zone omogenee Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella C, si fa riferimento alle zone omogenee di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 individuate in sede di formazione del Piano Regolatore Generale. Art. 6 - Incidenza degli oneri per gli edifici produttivi L'incidenza degli oneri per le opere di urbanizzazione relative agli edifici produttivi industriali e artigianali viene determinata moltiplicando il costo base previsto dalla tabella D, riferita al metro quadrato di superficie delle costruzioni per i coefficienti riportati nella tabella E in relazione alle previsioni di zona e ai tipi di attività produttive.

Sono sottoposti alla normativa di cui al precedente comma tutti gli insediamenti produttivi di qualsiasi tipo che sorgano sul territorio. L'onere relativo alle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e a quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche è a totale carico dell intestatario del titolo abilitativo. Per gli oneri di urbanizzazione secondaria relativi ad attrezzature collettive e servizi gli stessi sono commisurati al valore contenuto nella Delibera di Consiglio Comunale n 216 del 22.06.1978 relativi alle zone industriali e artigianali ( 2.391,50) adeguati alla data di entrata in vigore della delibera di approvazione del presente Regolamento nella misura della variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale; tali oneri sono inoltre modulati sulla base dei coefficienti di cui alla tabella E. Per le zone prive di strumentazione urbanistica, disciplinate dall art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il comune applica per gli edifici e complessi industriali ed artigianali, il costo base determinato dalla tabella D maggiorato del 50 per cento. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano la localizzazione di attività commerciali al dettaglio, direzionali o turistiche il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella C del presente Regolamento relativa alle voci Direzionale e commerciale, Turistica alberghiera, Turistica residenziale per le zone omogenee B o C, a seconda che le zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale siano di completamento o di espansione. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano la localizzazione di attività commerciali all ingrosso (ivi compresi i magazzini di attività commerciali all ingrosso altrimenti localizzate), il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella E del presente Regolamento. Nel caso di cambio d uso, anche senza opere, da commercio all ingrosso a commercio al dettaglio è dovuta la differenza degli oneri di urbanizzazione previsti dalle relative tabelle calcolati alla data del cambio stesso. Nel caso di attività commerciali all ingrosso che sono esercitate congiuntamente al dettaglio, in quanto consentito dalla legislazione di settore, il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella C del presente Regolamento, limitatamente alla porzione di unità immobiliare destinata alla superficie di vendita, mentre per la restante il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella E. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano, in connessione alle attività produttive insediate, anche aree espositive non aperte al pubblico, per dette aree il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella E del presente Regolamento. Gli alloggi per il proprietario o il custode realizzati nell ambito di edifici produttivi industriali o artigianali e legati agli stessi da vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto sono soggetti al pagamento degli oneri stabiliti dalla tabella E. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano la localizzazione di residenze il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella C del presente Regolamento relativa alle residenze per le zone omogenee B o C, a seconda che le zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale siano di completamento o di espansione. Gli spazi espositivi fieristici sono assimilati alle attività produttive artigianali e industriali. Art. 7 - Edifici a destinazione mista Quando in una medesima costruzione coesistano unità immobiliari con diversa destinazione d'uso soggetta al pagamento di differenti oneri di urbanizzazione, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua propria destinazione. Art. 8 - Incidenza degli oneri per i complessi turistici ricettivi complementari L'incidenza delle opere di urbanizzazione relative alla predisposizione ed attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari, quali campeggi, asili per mobili destinati ad alloggi temporanei itineranti e simili, viene determinato dal comune sulla base del costo contenuto nella tabella F in relazione alle superfici delle unità di soggiorno temporaneo.

Per unità di soggiorno temporaneo si considera lo spazio attrezzato avente la superficie utile per la sistemazione di una tenda roulotte o altro mobile itinerante o simili. Il contributo di cui al precedente articolo è dovuto in aggiunta a quello concernente il titolo abilitativo per le costruzioni edilizie effettuate nel complesso turistico, per le quali il contributo stesso è determinato secondo le norme generali. Le opere interne al complesso turistico al servizio delle unità di soggiorno temporaneo, quali la rete di distribuzione elettrica, le opere per lo smaltimento dei rifiuti, le strade interne, i parcheggi, le attrezzature di uso riservate agli utenti sono a totale carico dell intestatario del titolo abilitativo e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolato. Le strutture balneari sono soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dalla tabella C per il Direzionale e commerciale in zona B, salvo quelle in area demaniale che lo sono limitatamente agli esercizi di somministrazione e ai chioschi gestore. Art. 9 - Scomputo totale o parziale del contributo Agli effetti dello scomputo totale o parziale del contributo, previsto dall art. 16, secondo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comune, nell effettuare la valutazione delle opere che il privato si obbliga a realizzare direttamente, tiene distinte le opere di urbanizzazione primaria da quelle di urbanizzazione secondaria. Le opere di urbanizzazione e le infrastrutture possono anche essere situate all esterno dell area dove si realizzano gli interventi edificatori, purché svolgano una funzione servente rispetto a questi. Non è ammessa compensazione tra il contributo per opere di urbanizzazione e quello sul costo di costruzione. Art. 10 - Definizione e modalità di calcolo di superfici e volumi La superficie dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro quadrato determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene calcolato sommando la superficie di ciascun piano delimitata dal filo esterno della muratura e/o pilastratura perimetrale. Il volume dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro cubo determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene calcolato sommando i prodotti della superficie di ciascun piano delimitata dal filo esterno della muratura e/o della pilastratura perimetrale, per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti. Per la parte di edificio interrato il volume destinato a residenza viene assimilato al volume realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quello effettivo; fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il volume interrato destinato ad autorimesse private, a cantine, deposito-ripostiglio e locali accessori della residenza nonché a locali per impianti tecnici viene valutato nella misura del venticinque per cento di quello effettivo. Per la parte di edificio interrato il volume destinato ad uffici, ad attività direzionali, commerciali, turistiche e relative pertinenze viene assimilato al volume realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quello effettivo. Per gli edifici destinati ad attività produttive industriali ed artigianali la superficie del piano interrato viene assimilato alla superficie realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quella effettiva; per la parte di edificio parzialmente interrato la superficie destinata ad attività produttive industriali ed artigianali viene computata per intero. Le autorimesse di cui all art. 41 sexies della L. 1150/42 non sono computate ai fini del volume dell'edificio al quale va applicato il contributo a condizione che siano rese pertinenziali delle nuove costruzioni realizzate, anche qualora superino i minimi stabiliti dal citato articolo stesso. I volumi entro terra debbono misurarsi rispetto alla superficie del terreno circostante definita secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato. La porzione interrata è calcolata con la seguente formula:

V int.= (Sl/P) * S Ove Sl superficie delle facciate entro terra P perimetro esterno del piano di riferimento S Sul del piano di riferimento Sono esclusi dal calcolo del volume i «volumi tecnici» strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio ed emergenti dalla linea di gronda dello stesso, quali extracorsa degli ascensori e del vano scala, serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione Sono inoltre esclusi dal calcolo del volume i sottotetti non utilizzabili, le logge se di uso pubblico, i porticati e le porzioni di porticato se di uso pubblico, i balconi, le pensiline e gli elementi a carattere ornamentale. Art. 11 - Riferimento temporale per la determinazione del contributo Gli oneri di urbanizzazione sono determinati con riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire, anche nei casi di rilascio del permesso in sanatoria; in caso di intervento soggetto a SCIA o DIA gli oneri di urbanizzazione sono determinati con riferimento alla data di presentazione della segnalazione o denuncia. Art. 12 - Ristrutturazione e ampliamento di edifici unifamiliari Agli effetti del presente regolamento, si intendono per edifici unifamiliari sia gli edifici singoli, con tutti i fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare, sia quelli, che pur costruiti in aderenza ad altri fabbricati, costituiscono una struttura edilizia funzionalmente autonoma. Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l intervento. Gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento una tantum quando gli stessi non superino la misura del 20% di edifici unifamiliari in tutte le zone urbanistiche incluse la zone agricole. Nel caso di ristrutturazione di un edificio unifamiliare, accompagnata da un aumento del volume superiore del 20% rispetto a quello esistente, si applicano gli oneri di urbanizzazione previsti per la ristrutturazione (tabella C, riga quattro) estesi a tutto il volume dell edificio di progetto (esistente ed in ampliamento). Nel caso di solo ampliamento volumetrico senza ristrutturazione dell'esistente si applicano gli oneri di urbanizzazione previsti dalla tabella C per gli interventi di nuova costruzione, secondo l indice di fabbricabilità fondiaria (IF), estesi al solo volume dell ampliamento. Art. 13 - Suddivisione di unità immobiliari Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità, effettuata con interventi non riconducibili alla ristrutturazione edilizia, la parte sulla quale applicare gli oneri di urbanizzazione di cui alla prima riga della tabella C o in caso di edifici produttivi artigianali e industriali quelli di cui alla prima riga della tabella E, è quella relativa alle nuove unità immobiliari derivate di minore superficie. Art. 14 - Fusione di unità immobiliari La fusione di più unità immobiliari effettuata senza interventi di ristrutturazione edilizia e senza mutamento della destinazione d uso non è soggetta al versamento degli oneri di urbanizzazione. Art. 15 - Mutamento della destinazione d'uso Il mutamento della destinazione d'uso effettuato senza opere o comunque con opere non riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia è oneroso e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione è pari alla differenza tra le somme dovute per la nuova destinazione d'uso e quelle dovute per la legittima destinazione in atto riferite alle nuove costruzioni. Eventuali differenze negative non danno luogo a rimborsi da parte del Comune. Il mutamento della destinazione d'uso effettuato nell ambito di interventi di ristrutturazione edilizia è oneroso

e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione è pari a quella della riga tre della tabella C. Il mutamento della destinazione d'uso contestuale al frazionamento o all'accorpamento di unità immobiliari è oneroso e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione è pari a quella della riga tre della tabella C. Art. 16 - Cumulo di più interventi Qualora nei cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori sullo stesso immobile vengano effettuati più interventi non onerosi tali da configurarsi nel loro insieme come interventi di ristrutturazione edilizia, gli oneri di urbanizzazione sono comunque dovuti e sono calcolati con tariffe riferite al momento dell ultimo intervento. Art. 17 - Varianti ai titoli abilitativi Le varianti al titolo abilitativo edilizio che hanno rilevanza ai fini della corresponsione degli oneri di urbanizzazione comportano la corrispondente rideterminazione di questi ultimi con le tariffe vigenti alla data di rilascio del permesso di costruire o in caso di intervento soggetto a SCIA o DIA con riferimento alla data di presentazione della segnalazione. Art. 18 - Riduzione o esonero dagli oneri di urbanizzazione Per la riduzione o esonero dagli oneri di urbanizzazione valgono le disposizioni stabilite dall'art. 17, comma 3 del D.P.R. 380/2001. Nel caso di edifici sportivi non convenzionati si applicano gli oneri di urbanizzazione previsti dalla tabella E, righe da uno a quattro. Art. 19 - Adeguamento degli oneri di urbanizzazione In assenza di provvedimenti regionali gli oneri di urbanizzazione sono adeguati annualmente nella misura della variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale. Art. 20 - Norme transitorie In sede di prima applicazione l'incremento degli oneri previsti dalle tabelle A, B, D ed F, rispetto agli importi previgenti all'approvazione del presente regolamento, è ridotto al 25% fino al 30 giugno e al 50% dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2012. A partire dal 1 gennaio 2013 si applicano gli importi stabiliti dalle tabelle A, B, D ed F. Per gli interventi effettuati ai sensi degli articoli 1 e 1 bis della Legge Regionale 22/2009, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6 della citata Legge e dall'articolo 13, comma 8 della Legge Regionale 22/2011, si applicano gli importi previgenti all'approvazione del presente regolamento.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO Tabella A COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Importo (6.123 /mc) di cui alla tabella A del Regolamento 6/1977 (Attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernente: Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione ) adeguati alla data di entrata in vigore della delibera di approvazione del presente Regolamento nella misura della variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e quindi pari a 21,99 /mc. Tabella B COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Importo (6.157 /mc) di cui alla tabella B del Regolamento 6/1977 (Attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernente: Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione ) adeguati alla data di entrata in vigore della delibera di approvazione del presente Regolamento nella misura della variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e quindi pari a 22.11 /mc. Tabella C ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER ZONE OMOGENEE Zone omogenee Interventi A B C E I II I II I II I II Suddivisione unità immobiliari e interventi previsti art. 17, comma 1 del D.P.R. 380/2001 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 Interventi di ristrutturazione edilizia 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 Interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinaz. o aumento delle sup. utili di calpestio 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1 Ristrutturazione di edifici unifamiliari con ampliamento > 20% 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 1 1 Nuove costruzioni mediante demolizioni e ricostruzioni 0.7 senza aumento di volume 0.8 0.8 0.9 1 1 1.5 1.5 Nuove costruzioni con indice fabbricabilità fondiaria If 1 mc/mq 1 1 1.2 1.2 1.4 1.4 2 2 Nuove costruzioni con indice fabbricabilità fondiaria 1 < If 2 0.9 0.9 1 1 1.2 1.2 2 2 Nuove costruzioni con indice fabbricabilità fondiaria If > 2 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1 2 2 Interv. Cooper. a proprietà indivisa in zone PEEP 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 2 2 Direzionale e commerciale 0,9 0,9 1 1 1,1 1,1 2 2 Turistica alberghiera 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 2 2 Turistica Resid. If 1 1 0.9 1.2 1 1.5 1.3 2 2 Turistica Resid. 1 < If 2 0.9 0.8 1.1 0.9 1.4 1.2 2 2 Turistica Resid. If > 2 0.8 0.7 1 0.8 1.3 1.1 2 2 LEGENDA: A - centri storici; B - zone di completamento; C - zone di espansione; E - zone agricole.

Tabella D COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONE INDUSTRIALI - ARTIGIANALI Importo (6.146 /mq) di cui alla tabella G del Regolamento 6/1977 (Attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernente: Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione ) adeguati alla data di entrata in vigore della delibera di approvazione del presente Regolamento nella misura della variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e quindi pari a 22,07 /mq. Tabella E PARAMETRI ZONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI/INDUSTRIALI Interventi Suddivisione unità immobiliari edifici artigianali/industriali Ristrutturazione edifici artigianali/industriali Ampliamento edifici artigianali/industriali Zone Completamento 0.1 0.2 0.6 Espansione Nuovi edifici artigianali/industriali 0.8 1 Suddivisione unità immobiliari edifici artigianali/industriali nell ambito degli 0.1 0.2 insediamenti di cui all'art. 27 Legge 865/71 Ristrutturazione edifici artigianali/industriali nell ambito degli insediamenti 0.2 0.3 di cui all'art. 27 Legge 865/71 Ampliamento edifici artigianali/industriali nell ambito degli insediamenti di 0.4 0.5 cui all'art. 27 Legge 865/71 Nuovi edifici produttivi artigianali/industriali nell ambito degli insediamenti 0.6 0.8 di cui all'art. 27 Legge 865/71 Suddivisione unità immobiliari edifici artig./ind. in zona agricola 0.2 0.2 Ristrutturazione edifici artigianali/industriali in zona agricola 0.3 0.3 Ampliamento edifici artigianali/industriali in zona agricola 0.7 0.7 Nuovi edifici produttivi artigianali/industriali in zona agricola 1 1 Suddivisione unità immobiliari edifici commerciali all ingrosso Ristrutturazione edifici commerciali all ingrosso Ampliamento edifici commerciali all ingrosso Nuovi edifici per attività commerciali all ingrosso 1.6 2 0.3 0.5 1.2 0.2 0.3 0.8 0.4 0.6 1.6 Tabella F COSTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER METRO QUADRATO DI AREA D'INSEDIAMENTO PER I COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI COMPLEMENTARI Costo opere di urbanizzazione /mq Superficie per unità di sogg. temporaneo < 80 mq. da 80 mq. a 100 mq. oltre 100 mq. Importi (Rispettivamente 2.400, 2.200 e 2.000 /mq) di cui alla tabella I del Regolamento 6/1977 (Attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernente: Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione ) adeguati alla data di entrata in vigore della delibera di approvazione del presente Regolamento nella misura della variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e quindi pari rispettivamente a 8,58, 7,86 e 7,15 /mq.