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REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE ai sensi la Legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 Allegato alla iberazione Consiglio Comunale n. 42 di data 28 agosto 2001-1 -

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE INDICE Art. 1 Ambito di applicazione pag. 2 Art. 2 Contributo di concessione pag. 2 Art. 3 Opere di urbanizzazione primaria e di urbanizzazione Secondaria pag. 4 Art. 4 Urbanizzazione le aree pag. 4 Art. 5 Calcolo dei volumi e le superfici pag. 5 Art. 6 Cambio di destinazione d uso pag. 6 Art. 7 Piano di lottizzazione pag. 6 Art. 8 Esenzione totale pag. 7 Art. 9 Esenzione parziale pag. 8 Art. 10 Destinazione dei proventi le concessioni pag. 8 Art. 11 Rimborso le somme pagate pag. 9 Art. 12 Demolizione e ricostruzione pag. 9 ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento si applica per la determinazione e la riscossione contributo di concessione previsto dall art. 106 la legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. relativamente al rilascio le concessioni edilizie nel comune di DAONE (TN) per la realizzazione di nuove opere e costruzioni, l ampliamento di quelle esistenti, nonché per il cambio di destinazione d uso degli immobili, salvi i casi di esenzione totale o parziale di cui ai successivi articoli. 2. La disciplina di cui al presente regolamento si applica, altresì, a quegli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia di inizio attività comportanti un aumento carico urbanistico. ART. 2 CONTRIBUTO DI CONCESSIONE 1. Il rilascio la concessione edilizia è subordinato alla corresponsione da parte concessionario di un contributo determinato e commisurato all incidenza le spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione. 2. Le spese di urbanizzazione ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione. 3. Con iberazione Consiglio comunale è fissata la misura percentuale contributo di concessione, contenuta tra il 5 ed il 15 per cento costo medio di costruzione stabilito con iberazione la Giunta provinciale ai sensi l art. 108 la legge. 4. Il contributo di concessione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali di seguito indicate: A. EDILIZIA RESIDENZIALE B. COMPLESSI RICETTIVI TURISTICI ALL APERTO - 2 -

C. EDILIZIA PER ATTIVITA PRODUTTIVE E PER IL SETTORE TERZIARIO A - EDILIZIA RESIDENZIALE Vi rientrano tutte le costruzioni destinate alla residenza, sia stabile che stagionale e non continuativa, suddivise nelle seguenti categorie tipologico-funzionali: A1/2 - EDILIZIA RESIDENZIALE: sono comprese tutte le costruzioni destinate alla residenza, pertanto sia quelle a scopo abitativo primario (prime case) che non (seconde case o abitazioni destinate ad un uso turistico stagionale o non continuativo), purché non classificate di lusso (A3). Il costo di costruzione è riferito a metro cubo vuoto per pieno. Contributo di concessione pari al 5% costo medio di costruzione. A3 - EDILIZIA RESIDENZIALE DI LUSSO: rientrano in questa categoria gli edifici classificati di lusso ai sensi D.M. 2.08.1969. Il costo di costruzione è riferito a metro cubo vuoto per pieno. Contributo di concessione pari al 5% costo medio di costruzione. A4 - EDILIZIA ALBERGHIERA: rientrano in questa categoria tutti i pubblici esercizi disciplinati dalla legge provinciale 6 novembre 1981 n. 23, quali gli alberghi e gli hotel, gli albergo-garni, i motel e gli alberghi residenziali, nonché le strutture agli stessi assimilabili. Il costo di costruzione è unico per tutte le categorie degli esercizi alberghieri ed è riferito a metro cubo vuoto per pieno. Contributo di concessione pari al 5% costo medio di costruzione. B - COMPLESSI RICETTIVI TURISTICI ALL'APERTO Rientrano in questo settore i campeggi ed in generale tutti quei complessi ricettivi all'aperto che ospitano turisti dotati di mezzi di pernottamento e di soggiorno mobile autonomo, oppure che offrono una quota la ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili. Il costo di costruzione è riferito a per metro quadrato di superficie di area occupata, mentre per le strutture edilizie ricettive permanenti presenti all interno dei complessi ricettivi turistici all aperto, il costo medio di costruzione è riferito a metro cubo vuoto per pieno e corrisponde a quello l edilizia residenziale, categoria A4 - edilizia alberghiera Contributo di concessione pari al 5% costo medio di costruzione. C - EDILIZIA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER IL SETTORE TERZIARIO Vi rientrano tutti gli impianti destinati ad attività agricole, industriali, ivi compresi gli impianti di risalita, artigianali e di trasporto, nonchè tutte le costruzioni o impianti destinati ad attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, e ad attività dirette alla prestazione di servizi. - 3 -

Il costo medio di costruzione, riferito a metro quadrato di superficie utile di calpestio, viene fissato per ciascuna le seguenti categorie tipologico-funzionali: C1 - MANUFATTI PER ATTIVITÀ AGRICOLE (destinate alla trasformazione, conservazione e/o valorizzazione dei prodotti suolo e l allevamento quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali nonché nuovi edifici da destinare ad agriturismo), INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, DI TRASPORTO, IMPIANTI DI RISALITA E COMMERCIO ALL INGROSSO. L articolo 109, comma 1, la legge specifica che l onerosità la concessione per gli impianti produttivi elencati alle lettere a), b), c) e d) è commisurata esclusivamente all incidenza le spese di urbanizzazione primaria. Ad altri e differenti interventi, quali ad esempio gli edifici realizzati ex novo da destinare ad esercizi agrituristici, che dovessero rientrare nella categoria C1 (salvo specifiche previsioni di esenzione) deve quindi essere applicato il contributo di concessione per intero e cioè commisurato alle spese di urbanizzazione primaria, secondaria ed al costo di costruzione. Il contributo di concessione è riferito a metro quadro la superficie utile di calpestio. Contributo di concessione pari al 5% costo medio di costruzione. C2 - MANUFATTI COMMERCIALI (pubblici esercizi, bar, ristoranti, negozi, ecc.), DIREZIONALI, E DESTINATI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI (uffici, studi professionali, banche, magazzini ecc.). Il contributo di concessione, commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria ed al costo di costruzione, è riferito a metro quadro la superficie utile di calpestio. Contributo di concessione pari al 5% costo medio di costruzione. ART. 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 1. Ai sensi l art. 4 la legge 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall art. 44 la legge 22 ottobre 1971 n. 865, sono opere di urbanizzazione primaria: a) pubblica illuminazione; b) spazi di verde attrezzato; c) strade residenziali; d) spazi di sosta o di parcheggio; e) fognature; f) rete idrica; g) rete di distribuzione l energia elettrica e gas. 2. Sono opere di urbanizzazione secondaria: a) asili nido e scuole materne; b) scuole l obbligo; c) mercati di quartiere; d) egazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per i servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere. - 4 -

ART. 4 URBANIZZAZIONE DELLE AREE 1. Il rilascio la concessione edilizia è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o l impegno formale alla realizzazione le stesse da parte richiedente la concessione, ovvero l impegno da parte l Amministrazione comunale alla realizzazione le medesime entro i successivi tre anni. 2. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente la concessione edilizia, questi dovrà presentare al Comune, per l approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto la concessione edilizia. In tal caso il contributo di concessione è ridotto la parte relativa all incidenza le spese di urbanizzazione primaria (un terzo) o minor costo le opere realizzate. 3. Allo scopo di assicurare il rispetto l obbligo assunto, l interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima rilascio la concessione edilizia, una cauzione fideiussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori. 4. Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà Comune, a collaudo effettuato da parte l Amministrazione comunale. 5. Qualora la realizzazione le opere di urbanizzazione primaria avvenga a cura concessionario, e le opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima rilascio la concessione edilizia può essere stipulata apposita convenzione con il Comune per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche maggiore ad un terzo la riduzione contributo per le spese di urbanizzazione. 6. Nel caso in cui la zona interessata alla concessione edilizia sia priva le necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e l Amministrazione comunale intenda eseguirle direttamente, dovrà essere promossa la iberazione di impegno ad effettuare le opere da parte Comune entro i successivi tre anni. 7. Quest ultimo provvedimento dovrà stabilire l importo di Lire per metro cubo o per metro quadrato di costruzione, determinato come rapporto fra il costo complessivo le opere e degli edifici che fruiranno le opere medesime, sia esistenti che realizzabili ai sensi degli strumenti urbanistici. 8. Il richiedente la concessione edilizia dovrà versare una somma pari al costo le opere, così come determinato la iberazione con la quale il Comune ha approvato l opera e se ne è assunta l esecuzione. 9. Quando l opera assunta dal Comune riguardi più richiedenti concessioni edilizie, il costo dovrà essere integralmente ripartito tra gli stessi, secondo gli accordi che si dovranno previamente raggiungere e documentare al Comune. In tal caso il contributo di concessione è ridotto la parte relativa all incidenza le spese di urbanizzazione primaria (un terzo). 10. L urbanizzazione le aree nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione è definita nel programma medesimo. ART. 5 CALCOLO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI 1. Al fine la determinazione contributo di concessione, il volume le costruzioni residenziali è computato a metro cubo vuoto per pieno, comprensivo quindi di tutto il volume che si prevede di edificare, entro e fuori terra, misurato dal piano di calpestio più basso all estradosso l ultimo solaio o tetto, escluso il manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia usufruibile. - 5 -

2. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all incidenza le spese di urbanizzazione primaria, per i seguenti interventi: a) costruzioni e impianti destinati alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli; b) costruzioni ed impianti destinati ad ospitare allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione ambientale ai sensi la legge provinciale 29 agosto 1988 n.28, come da ultimo modificata dall art. 30 la legge provinciale 8 settembre 1997 n.13; c) costruzioni ed impianti industriali, artigianali, di trasporto nonché destinati al commercio all ingrosso; d) impianti di risalita. Il contributo viene calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio ed è pertanto esclusa la superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio dei piani oltre al primo), le soffitte non usufruibili, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio di pertinenza. 3. Il contributo di concessione è commisurato all incidenza le spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, nonché per le attività dirette alla prestazione di servizi ed è calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio, con le esclusioni di superficie di cui al comma 2. 4. Il contributo di concessione per i complessi ricettivi turistici all aperto è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria ed è calcolato a metro quadrato di area occupata. Per le strutture edilizie ricettive permanenti il contributo è commisurato anche al costo di costruzione, ed è calcolato a metro cubo vuoto per pieno, con le modalità di cui al comma 1. ART. 6 CAMBIO DI DESTINAZIONE D USO 1. Il cambio di destinazione d uso comporta la corresponsione l eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento rilascio nuovo titolo autorizzativo, fra il contributo per la categoria precedente e l attuale. 2. Non è ripetibile l eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio la concessione per l uso precedente. ART. 7 PIANO DI LOTTIZZAZIONE 1. L incidenza contributo di concessione per le costruzioni previste da un piano di lottizzazione di iniziativa privata, ove la convenzione preveda l assunzione da parte proprietario l onere di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e l eventuale cessione le aree necessarie, è ridotto le quote commisurate alle spese di urbanizzazione. 2. Il Consiglio comunale con la iberazione di autorizzazione piano di lottizzazione di iniziativa privata può determinare un aumento, fino ad un massimo 30 per cento, l incidenza contributo di concessione, in relazione alla natura l insediamento, alle caratteristiche geografiche la zona, nonché allo stato le opere di urbanizzazione. 3. Ai sensi l art. 54, comma 2, la legge, qualora il Comune intenda realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, gli oneri relativi possono essere sostituiti, in sede di convenzione, dal contributo per le opere di urbanizzazione, - 6 -

eventualmente aumentato fino ad un massimo 30 per cento. In tal caso il contributo corrispondente è versato al Comune prima rilascio la concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla convenzione. 4. L eventuale edificazione le aree escluse dal piano di lottizzazione d ufficio è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione integrativo ed al pagamento contributo per oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento rilascio le relative concessioni edilizie. ART. 8 ESENZIONE TOTALE 1. Ai sensi l art. 111, comma 1, la legge, il contributo di concessione non è dovuto: a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole: 1) opere da realizzare nelle zone agricole in funzione la coltivazione fondo, con esclusione le costruzioni e degli impianti di cui all'articolo 109, comma 1, lettera a), destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi, nonché le costruzioni ed impianti destinati agli allevamenti di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b); 2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica, anche se ricadenti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola; 3) fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di 400 metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi l'articolo 24 la legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente 'Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo l'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione l'archivio provinciale le imprese agricole (APIA)'. L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il comune la convenzione di cui al comma 4; b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione richiedente; l'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il comune la convenzione di cui al comma 4; c) per le modificazioni che non comportano aumento di volume o mutamento la destinazione d'uso e che sono necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali le costruzioni esistenti; d) per i parcheggi da destinare a pertinenza le singole unità immobiliari; e) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate a uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il comune; f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; g) per i nuovi impianti, lavori, opere e installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione e al risparmio energetico; h) per le pertinenze funzionali degli interventi di cui alla lettera e); i) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione l'eventuale maggior onere - 7 -

in dipendenza dagli aggiornamenti previsti dagli articoli 107 e 108. 2. Ai fini riconoscimento l'esenzione totale per la prima abitazione devono sussistere i seguenti requisiti: a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà richiedente; b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine dei lavori; c) il richiedente e il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale. 3. L'esenzione totale per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione l'immobile intervenuta nel corso predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto la cessione. Il comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario l'esenzione, anche mediante controlli a campione. ART.9 ESENZIONE PARZIALE 1. Ai sensi l art. 111, comma 2, la legge, nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione richiedente, purché non qualificata di lusso ai sensi decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche le abitazioni di lusso), il contributo di concessione, limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume, è commisurato esclusivamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 2. Ai fini riconoscimento l'esenzione parziale per la prima abitazione devono sussistere i seguenti requisiti: a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà richiedente; b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine dei lavori; b) il richiedente e il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale. 3. L'esenzione parziale per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione l'immobile intervenuta nel corso predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto la cessione. Il comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario l'esenzione, anche mediante controlli a campione. 4. Per le opere realizzate su immobili di proprietà lo Stato da chiunque abbia titolo al godimento bene in base a provvedimento dei competenti organi l'amministrazione, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza le sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria. ART. 10 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI 1. I proventi le concessioni edilizie, ai sensi l art. 112 la legge, nonché le autorizzazioni edilizie o le denuncie di inizio attività onerose, sono introitati nel bilancio - 8 -

Comune e sono destinati alla realizzazione ed alla manutenzione straordinaria le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici nonché all'acquisizione di aree e di immobili per l'edilizia abitativa, nonché nel limite massimo trenta per cento a spese di manutenzione ordinaria patrimonio comunale. ART. 11 RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE 1. Il concessionario, qualora ottenuta la concessione e pagato il contributo non esegua totalmente o parzialmente le opere autorizzate, può richiedere la restituzione di quanto versato relativamente alle opere non realizzate, a condizione che la domanda venga presentata entro il termine di validità la concessione edilizia. Deve, altresì, ammettersi la restituzione contributo nelle seguenti ipotesi: a) decadenza la concessione per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche; b) annullamento la concessione per vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi le procedure la riduzione in pristino; c) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto. Nei casi predetti il Comune è tenuto al rimborso le relative somme ad esclusione degli interessi. 2. Non sono rimborsabili i costi le opere realizzate dal concessionario e la parte di spesa addebitata al concessionario qualora la realizzazione le opere sia stata assunta dal Comune. Restano salve diverse previsioni contenute nella convenzione stipulata col Comune. In caso di lottizzazione, l eventuale rimborso le somme pagate è determinato nella convenzione. 3. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Lire 100.000.= ART. 12 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 1. Qualora la concessione ad edificare sia rilasciata per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, il contributo di concessione è ridotto la somma corrispondente al contributo relativo al volume esistente da demolire, calcolato secondo le disposizioni regolamento per la relativa categoria tipologico-funzionale, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il volume esistente da demolire non risulti dismesso rispetto alla sua originaria destinazione d uso; b) la realizzazione la nuova costruzione sul medesimo lotto non richieda un aumento significativo la dotazione di opere di urbanizzazione. In tal caso, prima rilascio la concessione, dovrà essere accertata da parte Comune la cubatura esistente e la categoria di appartenenza. 2. Non è ripetibile l eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l edificazione la volumetria prevista in demolizione. 3. Non è prevista alcuna decurtazione contributo se la ricostruzione non è immediatamente conseguente alla demolizione in modo tale da poter considerare entrambi gli interventi come parte di un intervento unitario. - 9 -