DELIBERAZIONE N. 332/2015 ADOTTATA IN DATA 05/03/2015 OGGETTO: Convenzione con l Istituto Clinico Quarenghi s.r.l. di San Pellegrino Terme (Bg) per l erogazione di prestazioni concernenti la sorveglianza fisica della radioprotezione, controlli di qualità e mansioni di esperto responsabile della sicurezza. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che: - sulla base di apposita convenzione (stipulata a seguito dell adozione del provvedimento n. 1831 del 23/12/2011) questa azienda ospedaliera ha assicurato, nel corso del 2014 all Istituto Clinico Quarenghi s.r.l. di San Pellegrino Terme (Bg) attività di consulenza per la sorveglianza fisica della radioprotezione e per i controlli di qualità su apparecchiature radiologiche; - con e-mail prot. A.O. n. 42521 del 24/11/2014, l Istituto Clinico Quarenghi ha chiesto il rinnovo, per il biennio 2015 2016, della medesima convenzione; Atteso che questa azienda ha provveduto, con deliberazione n. 1412 adottata in data 17/10/2013, a disciplinare nell ambito del Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni; Preso atto che il direttore f.f. dell USC Fisica sanitaria ha espresso parere favorevole alla conclusione del predetto accordo per lo svolgimento dell attività al di fuori dell orario di lavoro da parte di un gruppo di lavoro composto dallo stesso direttore pro tempore dott. Stefano Andreoli, dalla dott.ssa Fabiola Cretti e da TSRM indentificati di volta in volta in base agli ambiti di competenza; Ritenuto di dover precisare che: - l attività di consulenza specialistica sarà svolta da un gruppo di lavoro composto dallo stesso dott. Stefano Andreoli, dalla dott.ssa Fabiola Cretti e dai TSRM identificati di volta in volta, con un impegno quantificabile in 7 accessi annuali, al di fuori dell orario di lavoro e gli introiti derivanti rientranti nell ambito della libera professione / consulenze saranno assegnati ai professionisti secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale; - gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell azienda ospedaliera ove dovute; Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, Marketing e Libera Professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio; DELIBERA 1. di approvare le premesse e di stipulare con l Istituto Clinico Quarenghi s.r.l. di San Pellegrino Terme (Bg) specifico accordo per l erogazione di prestazioni concernenti la sorveglianza fisica della radioprotezione, controlli di qualità e mansioni di esperto responsabile della sicurezza con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento; 2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell attività oggetto della convenzione, siano contabilizzati nel conto 406520010 "Ricavi attività consulenza sanitaria LP., art. 55, c. 1, lett. c d, art. 57-58 CCNL", che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l esecuzione delle prestazioni; 3. di incaricare l USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggio dell esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle attività svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debito orario, (2) a richiedere all ufficio competente l emissione della fattura e la contabilizzazione come sopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, Marketing e Libera Professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
ALLEGATO A CONVENZIONE SCRITTURA PRIVATA Tra Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo ufficioprotocollo@pec.hpg23.it, C.F. n. 80020570166 e Partita IVA n. 00837210160, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora (d'ora in poi detta anche Azienda ) e Istituto Clinico Quarenghi s.r.l., con sede legale in San Pellegrino terme (Bg), via San Carlo n. 70, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo direzione@pec.clinicaquarenghi.it, C.F. e Partita IVA n. 00404280166, in persona del consigliere delegato, Dott.ssa Michèle Quarenghi, (d'ora in poi detta anche Titolare della convenzione ), Azienda e Titolare della convenzione d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche Parti PREMESSO CHE a) il Titolare della convenzione : - ha manifestato con specifica richiesta alla Azienda la volontà di rinnovare per il biennio 2015 2016, la convenzione per la sorveglianza fisica della radioprotezione e i controlli di qualità su apparecchiature radiologiche; - ha provveduto con la deliberazione n. 1412 del 17/10/2013 a disciplinare nell ambito dell Atto aziendale per la disciplina e l organizzazione dell attività libero professionale intramuraria le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste ai propri Professionisti da soggetti esterni; - considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta per la Azienda oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso le sedi del Titolare della convenzione ; - ha acquisito dal Direttore pro tempore dell USC Fisica sanitaria parere favorevole allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione avendo verificato la disponibilità della propria équipe a svolgere dette attività, a fronte di specifici compensi, al di fuori del debito orario nelle forme previste dal provvedimento di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore della Azienda ; MRK Convenzione consulenza HPG23 / Istituto Clinico Quarenghi srl. Pag. 1 di 7
- per lo svolgimento dell attività di consulenza sono stati individuati i seguenti Professionisti : - dott. Stefano Andreoli in qualità di Esperto Qualificato e esperto in fisica medica per i controlli di qualità; - dott.ssa Fabiola Cretti in qualità di Esperto Responsabile Sicurezza del sito Risonanza magnetica; - TSRM indentificati di volta in volta dal Direttore pro tempore dell USC Fisica sanitaria in base agli ambiti di competenza; b) le Parti ed i Professionisti : - danno atto che le attività in oggetto sono conformi alle previsioni dell art. 5, comma 6, della legge regionale n. 33/2009, che consente espressamente alle aziende ospedaliere, soddisfatte prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e fermo restando il pareggio di bilancio, di fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri servizi sanitari a terzi oppure a soggetti accreditati, nonché ai gestori delle forme integrative di assistenza sanitaria; - danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto; - danno atto che (a) il Titolare della convenzione assume a proprio carico tutti gli oneri anche risarcitori derivanti dalla propria Responsabilità Civile e da quella dei TSRM della USC Fisica Sanitaria, (b) i Professionisti assumono a proprio carico tutti gli oneri anche risarcitori di Responsabilità Civile Professionale connessa all'attività da essi svolta in attuazione della presente Convenzione presso le sedi del Titolare della convenzione manlevando la Azienda da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta; - si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi. Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI 2.1 La Azienda autorizza i Professionisti ad effettuare la consulenza richiesta dal Titolare della convenzione nell arco di validità del contratto. MRK Convenzione consulenza HPG23 / Istituto Clinico Quarenghi srl. Pag. 2 di 7
2.2 L attività di consulenza sarà svolta dai Professionisti al di fuori dell orario di lavoro e del debito orario dovuto alla Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere espletate, e sarà programmata, presso la sede indicata dal Titolare della Convenzione, nel corso di : - circa 3 (tre) accessi annui, della durata prevista di 2 ore ciascuno, da parte della dr. ssa Fabiola Cretti; - circa 4 (quattro) accessi annui, della durata di 3 ore ciascuno, da parte del dr. Stefano Andreoli e dei TSRM identificati di volta in volta; 2.3 La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni dei Professionisti individuati e che sottoscrivono per accettazione, in nessun caso la Azienda sarà tenuta a provvedere a compiti sostitutivi o a responsabilità derivanti da indisponibilità degli stessi eventualmente verificatesi nel corso di validità del presente contratto. Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO 3.1 Per l attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà alla Azienda la somma annua complessiva di Euro 9.975,00= (novemilanovecentosettantacinque,00) tenuto conto che tale corrispettivo è comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza dei professionisti (base imponibile IRAP, eventuali ritenute contributive a carico dell Azienda Ospedaliera ove dovute e per calcolo quote riservate alla Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico della Azienda secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali. 3.2 Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni. 3.3 Gli importi sopra indicati si intendono al netto dell IVA se dovuta. 3.4 I Professionisti provvederanno a trasmettere periodicamente il prospetto degli accessi relativi all attività prestata a favore del Titolare della convenzione all USC Formazione, Marketing e Libera Professione della Azienda che attiverà le procedure di fatturazione. 3.5 Il Titolare della convenzione dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII - IBAN IT75Z0569611100000008001X73. 3.6 Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all imposta di bollo del presente contratto di cui la Azienda si fa carico per l assolvimento al momento della sottoscrizione. MRK Convenzione consulenza HPG23 / Istituto Clinico Quarenghi srl. Pag. 3 di 7
3.7 La Azienda provvederà ad erogare i compensi di competenza dei Professionisti entro 40 (quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione. Art. 4 - DURATA 4.1 Il presente contratto ha validità per il periodo 01/01/2015 31/12/2016 senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti. 4.2 Le Parti ed i Professionisti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto. Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELLE PARTI 5.1 Le Parti ed i Professionisti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. 5.2 Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti ed i Professionisti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all uso per il quale sono destinati. 5.3 Le Parti ed i Professionisti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali e sue successive modifiche ed integrazioni. 5.4 Il Titolare della convenzione ed i Professionisti dichiarano di conoscere il Codice etico aziendale ed i regolamenti della Azienda e si impegnano al completo rispetto degli stessi, le eventuali violazioni danno titolo di recesso dal contratto alla parte che ne rileva e segnala l inadempienza. 5.5 Le Parti ed i Professionisti concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o indiretta potrà essere posta in capo alla Azienda per le attività svolte dai Professionisti a favore del Titolare della convenzione presso le sedi di quest ultimo. Il Titolare della convenzione garantisce la copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori derivanti propria la Responsabilità Civile manlevando la Azienda da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta ed escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa. MRK Convenzione consulenza HPG23 / Istituto Clinico Quarenghi srl. Pag. 4 di 7
5.6 Le Parti e i Professionisti concordano che sono escluse a carico della Azienda e del Titolare della convenzione le coperture dei rischi per infortunio compreso quello in itinere collegati all attività oggetto del presente contratto. 5.7 Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo. Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO 6.1 La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle Parti per quanto di propria competenza, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto. 6.2 Violazioni a carico di una delle Parti o dei Professionisti, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. 6.3 Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d ora che la Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell altra in conseguenza dell anticipata cessazione del rapporto. Art. 7 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO 7.1 La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento. 7.2 Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. MRK Convenzione consulenza HPG23 / Istituto Clinico Quarenghi srl. Pag. 5 di 7
Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 7.3 L imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti viene assolta dalla Azienda in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al Titolare della convenzione per un importo complessivo di euro 64,00, atteso che la presente convenzione si compone di n.2 esemplari originali di 177 righi ciascuno. Letto, approvato e sottoscritto Data Data Per la Azienda IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora Per il Titolare della convenzione IL CONSIGLIERE DELEGATO Dott.ssa Michèle Quarenghi firma firma I Professionisti : Dott.ssa Fabiola Cretti Dott. Stefano Andreoli firma firma - MRK Convenzione consulenza HPG23 / Istituto Clinico Quarenghi srl. Pag. 6 di 7
Le Parti ed i Professionisti dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, II comma, e dell art. 1342 Codice civile: premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI), articolo 3 (CORRISPETTIVI, MODALITA DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO), articolo 4 (DURATA), articolo 5 (OBBLIGHI E RESPONSABILITA A CARICO DELLE PARTI), articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7 (FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO). Letto, approvato e sottoscritto Data Data Per la Azienda IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora Per il Titolare della convenzione IL CONSIGLIERE DELEGATO Dott.ssa Michèle Quarenghi firma firma I Professionisti : Dott.ssa Fabiola Cretti Dott. Stefano Andreoli firma firma - USC Formazione, marketing e libera professione Il Responsabile del Procedimento : Dr. Mario Fraticelli Pratica trattata da Eva Pellegrini tel. 035 2673704 Visto procedere Direttore Sanitario dr.ssa Laura Chiappa MRK Convenzione consulenza HPG23 / Istituto Clinico Quarenghi srl. Pag. 7 di 7
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------