REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA



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Ente Zona Industriale di Trieste REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA Limite di valore 200.000 Euro (IVA esclusa) Art. 1 Finalità 1. Il presente Regolamento disciplina le forniture di beni e servizi in economia da parte dell Ezit. 2. Le norme in esso contenute sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 3. Sono fatte salve le competenze attribuite all Economo dal Regolamento di Cassa dell Economo approvato con deliberazione del CdA n. 19 dd. 17.02.2005. 4. Resta salva la facoltà di ricorso al mercato elettronico e di uso degli strumenti informatici come stabilito dalla normativa vigente. Art. 2 Limiti di spesa e divieto di frazionamento 1. L affidamento delle forniture di beni e servizi in economia è consentito nel limite di importo di 200.000 Euro al netto dell IVA. 2. Le forniture di beni e di servizi di importo superiore a 200.000 Euro (IVA esclusa), ivi comprese le prestazioni di manutenzione periodica o non periodica, non potranno essere frazionate artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Regolamento per l affidamento delle forniture di beni e servizi in economia Pag. 1

Art. 3 Tipologie di beni e servizi 1. I beni e i servizi che l Ezit può acquisire in economia sono quelli individuati nei successivi commi, che per natura e limitata entità, rendono la procedura in economia la sola idonea ad assicurare efficacia, efficienza ed economicità della gestione. 2. Beni : a. arredi, attrezzature, impianti, strumenti, ecc., per gli immobili di proprietà o presi in locazione o comunque condotti ed utilizzati dall Ezit; b. beni necessari per la manutenzione e gestione di strade, di infrastrutture, di immobili in genere di proprietà o presi in locazione o comunque condotti ed utilizzati dall Ezit; c. cancelleria, carta, stampati, modelli, materiali per disegno e per fotografie, materiali di consumo in genere, ecc.; d. pubblicazioni in genere (libri, poster, depliant, riviste, giornali, materiali audiovisivi, scientifici o divulgativi, ecc.), gazzette e bollettini, riproduzioni eliografiche, cartografiche e fotografiche, ecc.; e. targhe, oggetti per premi, ecc.; f. apparecchiature e programmi informatici, macchine da scrivere e da calcolo, macchine da stampa, apparecchi di registrazione e riproduzione acustica e visiva, apparecchi per la telefonia fissa e mobile, ricambi ed accessori, ecc.; g. beni per l igiene e la pulizia in genere, il disinquinamento, la disinfezione e la disinfestazione, medicinali e materiali sanitari, ecc.; h. autovetture, macchine operatrici e mezzi di trasporto in genere, ricambi ed accessori, ecc; i. carburanti, lubrificanti,ecc.; j. attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni, ricerche, ecc.; k. vestiario e indumenti da lavoro, divise, ecc.; l. beni in genere mediante noleggio o locazione; m. ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie dell Ezit. 3. Servizi : a. servizi attinenti all informatica ed affini; b. servizi attinenti all architettura, all ingegneria, all urbanistica ed alla paesaggistica; c. servizi di consulenza scientifica e tecnica e di sperimentazione tecnica ed analisi; Regolamento per l affidamento delle forniture di beni e servizi in economia Pag. 2

d. servizi di collocamento e reperimento di personale, di ricerca di mercato, di ricerca e sviluppo in genere; e. servizi finanziari, assicurativi, bancari, di certificazione, di contabilità, di revisione dei conti, di tenuta dei libri contabili e di consulenza economica, gestionale, amministrativa, legale e tributaria; f. servizi pubblicitari, giornalistici, di editoria, di stampa, di copisteria, di traduzione, ecc.; g. servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, ecc.; h. svolgimento di corsi di formazione del personale, espletamento di concorsi, conferenze, convegni, riunioni, ecc.; i. servizi di rappresentanza; j. servizi postali, di telecomunicazione, ecc.; k. servizi di manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili ed immobili in genere di proprietà o presi in locazione o comunque condotti ed utilizzati dall Ezit; l. servizi di pulizia, di riscaldamento e di condizionamento, di sorveglianza e sicurezza e di gestione delle proprietà immobiliari; m. servizi di gestione dei rifiuti, di disinfestazione, di demolizione e sgombero di materiali, ecc.; n. servizi di trasporto in genere, di trasloco, ecc.; o. spedizioni e noli, imballaggi, sdoganamento, immagazzinamento, ecc.; p. ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le attività ordinarie dell Ezit. Art. 4 Modalità di esecuzione 1. Le forniture di beni e di servizi in economia possono essere eseguite nelle seguenti forme: a. affidamento diretto; b. cottimo fiduciario. 2. Il Direttore/Direttore di Servizio/Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa assume la carica di Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura di beni e servizi in economia di propria competenza. Art. 5 Affidamento diretto 1. Per le forniture di beni e servizi in economia di importo inferiore a 40.000 Euro (IVA esclusa), il Dirigente/Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa competente può procedere con affidamento diretto ad un determinato fornitore. 2. Il Dirigente/Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa competente può procedere all affidamento diretto anche qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti di esclusiva, la fornitura di beni e servizi possa venir affidata unicamente ad un fornitore determinato. Regolamento per l affidamento delle forniture di beni e servizi in economia Pag. 3

3. Le forniture di beni e di servizi di importo superiore a quello di cui al comma 1 non potranno essere frazionate artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente articolo. Art. 6 Cottimo fiduciario 1. In tutti i casi in cui l'importo delle forniture di beni e servizi in economia sia inferiore o uguale a 200.000 Euro (IVA esclusa) si può procedere attraverso cottimo fiduciario fra un numero di soggetti specializzati e di fiducia dell Ente non inferiore a cinque, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 2. La lettera d invito firmata dal Dirigente/Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa riporta: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'iva; b) le garanzie richieste all affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all aggiudicazione nel caso di presentazione di un unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; l) l'obbligo per l offerente di dichiarare nell offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 3. Per l'affidamento delle forniture di beni e servizi in economia potranno essere applicati, secondo i casi, il criterio "del prezzo più basso" o quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa". In questo secondo caso è sempre obbligatorio prevedere nella lettera d'invito la predeterminazione dei criteri di valutazione e dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi. La valutazione dell offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata da una Regolamento per l affidamento delle forniture di beni e servizi in economia Pag. 4

commissione giudicatrice composta da tre dipendenti competenti in materia, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Direttore dell Ente. Art. 7 Qualificazione dei soggetti invitati a presentare un offerta 1. L'affidatario di forniture di beni e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. 2. Il Dirigente/Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa competente opera nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e concorrenza evitando l interpello reiterato di concorrenti quando sia a conoscenza che i requisiti richiesti per la fornitura sono posseduti da un numero sufficientemente ampio di soggetti. 3. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l elenco degli operatori economici istituito presso l Ezit sulla base del Regolamento per la formazione e la gestione dell elenco degli operatori economici (Art. 125 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.). Art. 8 Formalizzazione dell aggiudicazione 1. Il Dirigente/Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa competente, con proprio decreto, aggiudica la fornitura dei beni o servizi in economia, con contestuale impegno di spesa, al soggetto migliore offerente individuato in conformità a quanto stabilito dall art. 6 comma 3, ovvero, previa verifica di congruità della spesa, al soggetto individuato in conformità a quanto stabilito dall art. 5. 2. Il Dirigente/Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa competente procede alla formalizzazione dell aggiudicazione con il soggetto affidatario mediante lettera di affidamento, che deve essere sottoscritta per accettazione e restituita all Ente o esplicitamente accettata con nota firmata e trasmessa all Ente, o mediante sottoscrizione di contratto, in rapporto al livello di complessità della fornitura. 3. L atto di affidamento deve avere i medesimi contenuti previsti dalla lettera d invito. 4. Nel caso di sottoscrizione di contratto, lo stesso, per essere esecutivo, deve essere approvato dal Direttore dell Ente. 5. L esito degli affidamenti mediante la procedura di cui all art. 6 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet dell Ente. Regolamento per l affidamento delle forniture di beni e servizi in economia Pag. 5

Art. 9 Verifica della prestazione e liquidazione della spesa 1. Qualora l atto di affidamento non stabilisca, per motivate ragioni connesse alla complessità della prestazione, un termine maggiore, entro venti giorni dalla data di ultimazione della fornitura i beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 40.000 euro, con esclusione dell'iva, per le quali deve essere comunque verificata la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 2. Le verifiche di cui al comma precedente sono eseguite da dipendenti esperti in materia, nominati dal Dirigente/Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa competente, che non abbiano partecipato al procedimento di affidamento della fornitura dei beni e servizi. 3. In deroga a quanto previsto al comma 2, per motivate esigenze connesse all organico dell Ente, le verifiche possono essere eseguite anche da dipendenti esperti in materia che abbiano partecipato al procedimento di affidamento della fornitura dei beni e servizi. 4. Entro trenta giorni dalla data delle verifiche di cui al comma 1 ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, il Dirigente/Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa competente emette il decreto di approvazione della prestazione resa e conseguente liquidazione della spesa a saldo. Qualora tali verifiche non siano previste il Dirigente/Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa competente emette, previo positivo accertamento del rispetto delle disposizioni stabilite dall atto di affidamento, il decreto di approvazione della prestazione resa e conseguente liquidazione della spesa a saldo entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura. 5. Qualora le modalità di pagamento stabilite dal documento contrattuale prevedano la corresponsione di acconti in corso d opera, il Dirigente/Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa competente emette, previo positivo accertamento del rispetto delle disposizioni stabilite dall atto di affidamento, il conforme decreto di liquidazione della spesa entro trenta giorni dal raggiungimento dell importo previsto per ciascuna rata d acconto. 6. Il pagamento del corrispettivo è comunque preceduto dall accertamento della regolarità contributiva e fiscale. Art. 10 Casi particolari 1. Il ricorso al sistema di affidamento delle forniture di beni e servizi in economia, nei limiti di importo e secondo le procedure del presente regolamento, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; Regolamento per l affidamento delle forniture di beni e servizi in economia Pag. 6

c. prestazioni periodiche di forniture di beni o servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti; d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. ART. 11 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione. Regolamento per l affidamento delle forniture di beni e servizi in economia Pag. 7